§ 3.9.5 - Legge Regionale 2 settembre 1978, n. 17.
Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.9 protezione civile
Data:02/09/1978
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Compiti ed articolazioni del servizio antincendi.
Art. 2.  Delega di funzioni amministrative.
Art. 3.  Trasferimento di uffici, di personale e di beni.
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo fisso il cui ammontare non sarà inferiore al cinquanta per cento di quello stanziato [...]
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Copertura finanziaria.


§ 3.9.5 - Legge Regionale 2 settembre 1978, n. 17. [1]

Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(B.U. 26 settembre 1978, n. 47).

 

Art. 1. Compiti ed articolazioni del servizio antincendi.

     1. Il servizio antincendi cura la prevenzione e la estinzione degli incendi, presta i soccorsi tecnici urgenti e, secondariamente, anche quelli non urgenti, purché compatibili con i compiti d istituto e sempreché i mezzi disponibili da parte del servizio siano gli unici idonei allo scopo. I soccorsi tecnici non urgenti e le visite ed i servizi di vigilanza ai fini della prevenzione antincendi sono svolti a pagamento.

     2. Il servizio antincendi può provvedere altresì alla previsione, alla prevenzione, al pronto soccorso e al ripristino in caso di calamità [2].

     3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in ordine all'applicazione nei territori delle province di Trento e di Bolzano delle norme di cui alla legge 8 dicembre 197B, n. 996, concernente la protezione civile.

     4. Il servizio antincendi è ordinato sulla base dell'articolo 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificata con legge dello Stato 27 ottobre 1951, n. 1739, e deve rispondere alle disposizioni contenute in tale articolo.

     5. Il servizio antincendi comprende:

     1) i corpi permanenti dei vigili del fuoco, nell'ambito di ciascuno dei quali possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori, nonché un servizio di prevenzione incendi;

     2) i corpi volontari dei vigili del fuoco, nell'ambito dei quali può pure essere organizzato un servizio sommozzatori, qualora si manifesti la necessità che, nel territorio di sua competenza, il corpo provveda anche all'espletamento di tale servizio;

     3) le unioni provinciali, distrettuali e comprensoriali dei corpi volontari dei vigili del fuoco;

     4) le scuole provinciali antincendi;

     5) le squadre aziendali antincendi.

 

     Art. 2. Delega di funzioni amministrative.

     1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi sono esercitate - per delega della Regione - dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria normativa le modalità di organizzazione, di funzionamento e, nell'ambito degli stanziamenti di cui all'articolo 5, eventualmente maggiorati da parte della rispettiva Provincia autonoma, di finanziamento del servizio antincendio, nonché le modalità istitutive dei corpi volontari dei vigili del fuoco [3].

     3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

     4. Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge sono definitivi.

 

     Art. 3. Trasferimento di uffici, di personale e di beni.

     1. Per rendere possibile alla Province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio organico delle funzioni alle stesse delegate ed il coordinamento con quelle loro proprie, gli uffici degli ispettori provinciali del servizio antincendi di Trento e di Bolzano e tutto il personale di ruolo e non di ruolo addetto agli uffici medesimi, nonché quello appartenente ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle Province autonome di Trento, rispettivamente di Bolzano.

     2. Il trasferimento degli uffici è disposto mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il trasferimento del personale di cui al primo comma è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce i ruoli provinciali antincendi e detta le norme necessarie per l'amministrazione del personale. Al personale trasferito sono garantiti la posizione di stato giuridico acquisita nei ruoli regionali ed il trattamento economico in godimento.

     4. L'Amministrazione regionale rimborsa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, su presentazione di documentata richiesta, l'integrazione dell'indennità di buonuscita spettante, all'atto del collocamento a riposo, al personale regionale che transiterà nei ruoli provinciali, in applicazione della presente legge, per il servizio prestato in Regione e per i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10. Non si procede al rimborso dell'integrazione dovuta per il servizio prestato dal personale regionale nella posizione prevista dal primo comma dell'articolo 6 della presente legge.

     5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di cui al secondo comma, sono altresì trasferiti al patrimonio delle Province autonome di Trento, rispettivamente di Bolzano, i beni immobili di proprietà della Regione destinati ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, rispettivamente di Bolzano, nonché i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, in dotazione ai corpi stessi.

     6. Il decreto di cui al precedente comma costituisce titolo per la intavolazione e la voltura catastale della proprietà dei beni immobili, nonché per la trascrizione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nello stesso indicati, a nome delle Province. La intavolazione e la voltura, nonché la trascrizione, sono effettuate a cura dei Presidenti delle Giunte provinciali.

     7. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessioni, oneri e pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del menzionato decreto di trasferimento, rimanendo a carico della Regione la definizione di eventuali controversie pendenti in ordine ai beni trasferiti.

     8. (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge la Regione iscrive annualmente nel proprio bilancio un fondo fisso il cui ammontare non sarà inferiore al cinquanta per cento di quello stanziato nell'esercizio finanziario 1990. L'ammontare del fondo, per la parte ulteriore alla quota fissa, sarà stabilito annualmente dalla Giunta regionale su proposta delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano. Per quanto riguarda l'ammontare del fondo per la parte ulteriore alla quota fissa, le rispettive Giunte provinciali delle due Province di Trento e Bolzano devono, alla fine di ogni anno, documentare alla Giunta regionale che i relativi contributi siano stati utilizzati per investimenti nel settore antincendio.

     2. Il fondo sarà ripartito in parti uguali tra le due Province autonome [6].

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Fino a quando non si sarà provveduto al trasferimento nei ruoli provinciali, ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3, del personale nello stesso comma indicato, il personale suddetto è messo a disposizione delle Province medesime mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Province assumono a carico dei loro bilanci, a partire dal primo gennaio 1979, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse ed accessorie dovute al personale antincendi di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione delle Province medesime.

     2. La durata del consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, per l'esercizio dei compiti previsti all'ultimo comma dell'articolo 4, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui allo stesso comma; per l'esercizio dei compiti previsti al primo comma dell'articolo

     4. Fino alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi provinciali di cui al comma medesimo.

     3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi regionali e provinciali, rimangono in vigore, in quanto applicabili, la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti di esecuzione della stessa, intendendosi sostituite le Province autonome alla Regione in relazione alle funzioni delegate.

     4. Nei procedimenti di concorso pubblico per la nomina alla qualifica iniziale nella carriera direttiva del ruolo tecnico ufficiali del servizio antincendi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal requisito del limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo della Regione

e dello Stato, compresi gli appartenenti alle Forze armate, in applicazione dell'articolo 200 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229.

 

     Art. 7. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità conseguenti all'acquisizione delle entrate, alla soppressione dei capitoli di spesa e alle maggiori entrate derivanti dall'incremento del gettito dei tributi statali devoluti alla Regione, così come indicato nel precedente articolo 5.

 

 


[1] L'art. 13 della L.R. 16 luglio 2004, n. 1, abroga le disposizioni della presente legge incompatibili con la stessa L.R. 1/2004, con la decorrenza ivi stabilita.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1998, n. 4.

[4] Abroga l'art. 2 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 maggio 1991, n. 11.