§ 2.1.59 - Legge Provinciale 13 aprile 1981, n. 5. [*]
Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale e disposizioni varie in materia di personale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/04/1981
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Gli acconti sui futuri benefici economici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, sono corrisposti con le stesse misure, modalità e [...]
Art. 2.      1. L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale rispetto a quella fissata dalla legge statale viene riassorbita in ragione del 10 per cento [...]
Art. 3.      1. A decorrere dall'anno 1981 l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta al personale provinciale anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un ammontare lordo pari alla [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)


§ 2.1.59 - Legge Provinciale 13 aprile 1981, n. 5. [*]

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale e disposizioni varie in materia di personale.

(B.U. 21 aprile 1981. n. 21).

 

Art. 1.

     1. Gli acconti sui futuri benefici economici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, sono corrisposti con le stesse misure, modalità e decorrenze previste dal medesimo decreto, al personale provinciale, ad eccezione di quello contemplato dall'articolo 6 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13.

     2. Gli acconti di cui al comma precedente sono utili ai fini del trattamento pensionistico e non sono computabili agli effetti dell'indennità premio di servizio.

     3. Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, gli acconti di cui al primo comma sono corrisposti in proporzione.

 

     Art. 2.

     1. L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale rispetto a quella fissata dalla legge statale viene riassorbita in ragione del 10 per cento dell'ammontare degli aumenti derivanti dalle variazioni trimestrali dell'indennità medesima, alle scadenze previste dall'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 1979, n. 13.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con decorrenza dalla prima scadenza delle variazioni dell'indennità integrativa speciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dall'anno 1981 l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta al personale provinciale anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un ammontare lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e l'importo di quella fissata al 1° gennaio 1975 ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, diminuito, fino alla concorrenza dell'importo di lire 48.400, di una quota pari all'eccedenza riassorbita ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della presente legge.

     2. L'articolo 37 della legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31 è abrogato.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [5].

 

     Artt. 9. - 10.

     (Omissis) [6].

 

 


[*] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[1] Articolo abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1988, dal comma 1 dell'art. 23 della L.P. 4 gennaio 1988, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.P. 23 febbraio 1990, n. 6.

[3] Articolo modificativo dell'art. 64 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[4] Articolo modificativo dell'art. 3 della L.P. 19 settembre 1978, n. 39.

[5] Articolo modificativo dell'art. 17 della L.P. 26 maggio 1980, n. 13.

[6] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.