Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 13/04/1981 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. 1. Gli acconti sui futuri benefici economici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1980, n. 718, sono corrisposti con le stesse misure, modalità e [...] |
Art. 2. 1. L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale rispetto a quella fissata dalla legge statale viene riassorbita in ragione del 10 per cento [...] |
Art. 3. 1. A decorrere dall'anno 1981 l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta al personale provinciale anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un ammontare lordo pari alla [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. (Omissis) |
§ 2.1.59 - Legge Provinciale 13 aprile 1981, n. 5. [*]
Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale provinciale e disposizioni varie in materia di personale.
(B.U. 21 aprile 1981. n. 21).
1. Gli acconti sui futuri benefici economici di cui all'articolo 1 del
2. Gli acconti di cui al comma precedente sono utili ai fini del trattamento pensionistico e non sono computabili agli effetti dell'indennità premio di servizio.
3. Al personale non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali inferiore all'orario settimanale stabilito per il corrispondente personale di ruolo, gli acconti di cui al primo comma sono corrisposti in proporzione.
1. L'eccedenza dell'indennità integrativa speciale in godimento al personale provinciale rispetto a quella fissata dalla legge statale viene riassorbita in ragione del 10 per cento dell'ammontare degli aumenti derivanti dalle variazioni trimestrali dell'indennità medesima, alle scadenze previste dall'articolo 1 della
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con decorrenza dalla prima scadenza delle variazioni dell'indennità integrativa speciale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. A decorrere dall'anno 1981 l'indennità integrativa speciale mensile è corrisposta al personale provinciale anche in aggiunta alla tredicesima mensilità per un ammontare lordo pari alla differenza tra la misura spettante nel mese di dicembre dell'anno considerato e l'importo di quella fissata al 1° gennaio 1975 ai sensi dell'articolo 23 della
2. L'articolo 37 della
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
Artt. 9. - 10.
(Omissis) [6].
[*] Legge abrogata dall'art. 2 della
[1] Articolo abrogato, con effetto dal 1° gennaio 1988, dal comma 1 dell'art. 23 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[3] Articolo modificativo dell'art. 64 della
[4] Articolo modificativo dell'art. 3 della
[5] Articolo modificativo dell'art. 17 della
[6] Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.