§ 5.5.26 – L.P. 11 novembre 1993, n. 35.
Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 cultura, musei, biblioteche
Data:11/11/1993
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Costituzione e sede del comitato.
Art. 2.  Composizione del comitato.
Art. 3.  Elezione e durata in carica del comitato.
Art. 4.  Organi e disciplina organizzativa del comitato.
Art. 5.  Funzioni del comitato.
Art. 6.  Partecipazione.
Art. 7.  Collaborazione con altri organi.
Art. 8.  Relazione sull'attività.
Art. 9.  Indennità, assegni compensativi e gettoni di presenza.
Art. 10.  Strutture organizzative.
Art. 11.  Norme finanziarie.


§ 5.5.26 – L.P. 11 novembre 1993, n. 35. [1]

Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

(B.U. 23 novembre 1993, n. 57).

 

     Art. 1. Costituzione e sede del comitato.

     1. Il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi è costituito in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

     2. Il comitato ha sede presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

 

     Art. 2. Composizione del comitato.

     1. Il comitato è composto da sette membri, scelti fra esperti di comunicazione, in base ad un dettagliato curriculum che evidenzi tale esperienza.

     2. E' causa di incompatibilità con la carica di componente del comitato:

     a) rivestire la carica di consigliere regionale;

     b) essere dipendente o amministratore della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi e di produzione o gestione di pubblicità;

     c) essere dipendente o amministratore di imprese direttamente o indirettamente collegate o controllate da quelle della lettera b);

     d) rivestire incarichi continuativi o svolgere attività professionale per conto delle imprese di cui alle lettere b) e c).

 

     Art. 3. Elezione e durata in carica del comitato.

     1. Il Consiglio provinciale elegge i membri effettivi ed i rispettivi supplenti del comitato, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere [2].

     2. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la elezione [3].

     3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi ovvero dei membri supplenti, il Consiglio provinciale elegge i nuovi membri per la restante parte della legislatura.

 

     Art. 4. Organi e disciplina organizzativa del comitato.

     1. Il comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta, il presidente e il vicepresidente.

     2. Il presidente rappresenta il comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     3. Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti.

     4. Il comitato approva, a maggioranza assoluta, un regolamento per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori.

 

     Art. 5. Funzioni del comitato.

     1. Il comitato è organo di consulenza della Provincia autonoma di Trento in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni ed alle province autonome dalla legge 6 agosto 1990, n. 223.

     2. Il comitato formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni radiofoniche e televisive provinciali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che provinciale, tenendo i necessari rapporti con la sede provinciale della società concessionaria pubblica.

     3. Il comitato regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, decidendo sulle relative domande in conformità con le norme stabilite dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 concernente «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» e dal regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. A tale scopo il comitato può adottare, nel rispetto della disciplina anzidetta, uno specifico regolamento contenente le norme per l'accesso alle trasmissioni provinciali.

     4. Nell'ambito di quanto previsto nella concessione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, il comitato definisce i contenuti delle forme di collaborazione tra la sede provinciale della concessionaria pubblica e le realtà culturali ed informative della provincia, nonché i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate tra la sede provinciale medesima, la Provincia ed i concessionari privati in ambito locale.

     5. Il comitato esprime inoltre:

     a) il parere, alla Giunta provinciale, sullo schema del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, trasmesso al Ministero delle poste e telecomunicazioni in applicazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223; tale parere deve essere espresso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;

     b) ogni altro parere previsto dalla legislazione provinciale in materia radiotelevisiva o richiesto nella stessa materia dagli organi della Provincia.

     6. Il comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici o privati.

 

     Art. 6. Partecipazione.

     1. Il comitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può promuovere la consultazione dei soggetti interessati alla comunicazione radiofonica e televisiva.

 

     Art. 7. Collaborazione con altri organi.

     1. Il comitato esercita le attività e svolge le funzioni affidategli dal Ministro delle poste e telecomunicazioni e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

     Art. 8. Relazione sull'attività.

     1. Il comitato presenta annualmente al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale un programma dell'attività da svolgere nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 5 ed una relazione sulle attività svolte e sulla situazione del sistema radiotelevisivo in ambito provinciale.

     2. In tali occasioni il comitato può formulare agli organi provinciali competenti eventuali proposte di intervento.

 

     Art. 9. Indennità, assegni compensativi e gettoni di presenza.

     1. Al presidente e al vicepresidente del comitato è corrisposta un'indennità di funzione la cui entità è determinata annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale in misura comunque non superiore rispettivamente al 15 e al 10 per cento dell'indennità attribuita al Difensore civico.

     2. Ai componenti del comitato può essere concesso un assegno compensativo per il lavoro istruttorio o di studio da svolgere al di fuori delle riunioni. L'entità di tale assegno è determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale anche in via preventiva su base annuale.

     3. Ai componenti del comitato si applica la disciplina sui gettoni di presenza, nonché sui rimborsi per le spese di viaggio e sulle indennità di trasferta stabilite per i componenti dei comitati costituiti presso il Consiglio provinciale. Dalla corresponsione dei gettoni di presenza sono esclusi il presidente e il vicepresidente del comitato.

 

     Art. 10. Strutture organizzative.

     1. Il comitato si avvale, nell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e del personale messo a disposizione dal Consiglio provinciale.

 

     Art. 11. Norme finanziarie.

     1. Qualora sia necessario assumere spese od affidare incarichi di collaborazione per le finalità di cui alla presente legge, su richiesta del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, provvede il Consiglio provinciale.

 


[1] Abrogata dall’art. 20 della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.