Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.3 organi |
Data: | 09/06/2010 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Registro provinciale delle cariche |
Art. 3. Presentazione delle candidature |
Art. 4. Requisiti professionali |
Art. 5. Cause di esclusione |
Art. 6. Conflitti d’interesse |
Art. 7. Limiti all’esercizio delle cariche |
Art. 8. Procedura di nomina |
Art. 9. Obblighi derivanti dalla nomina |
Art. 10. Doveri inerenti alla carica |
Art. 11. Decadenza |
Art. 12. Sospensione e sostituzione |
Art. 13. Rappresentanza di genere |
Art. 14. Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) |
Art. 15. Disposizioni transitorie |
Art. 16. Abrogazione della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 21 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi) |
§ 1.3.30 - L.P. 9 giugno 2010, n. 10.
Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)
(B.U. 15 giugno 2010, n. 24)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Questa legge disciplina le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale per l’affidamento delle cariche di presidente o di componente di organi di amministrazione o di controllo negli enti strumentali e nelle agenzie della Provincia, nelle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, nelle fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della Provincia. Questa legge si applica anche alle relative designazioni di competenza del Consiglio provinciale.
2. Questa legge non si applica:
a) alle nomine per le quali è previsto come requisito soggettivo la carica di consigliere o assessore provinciale;
b) alle nomine vincolate alla titolarità di cariche o di uffici, in base a disposizioni di legge;
c) alle nomine effettuate in base a designazioni di soggetti esterni alla Provincia.
Art. 2. Registro provinciale delle cariche
1. Presso la Giunta provinciale è istituito il registro provinciale delle cariche conferite ai sensi di questa legge.
2. Il registro è predisposto, tenuto e aggiornato secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, acquisito il parere della commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, in modo da assicurare facilità di consultazione, mediante una completa e chiara esposizione dei dati relativi alla carica e alle persone alle quali essa è stata conferita.
3. Nel registro sono comunque indicati:
a) la carica e la disposizione che la prevede;
b) gli estremi del provvedimento di nomina;
c) la durata della carica e la sua scadenza, con l’indicazione delle date relative agli adempimenti previsti da questa legge;
d) i dati anagrafici delle persone che ricoprono o hanno ricoperto le cariche, con l’indicazione delle cariche ricoperte nei cinque anni precedenti la nomina, desunti dal curriculum e dalla documentazione previsti dall’articolo 3, comma 6, lettera c);
e) i compensi corrisposti a qualunque titolo in funzione della carica.
4. Dal registro sono progressivamente eliminati i dati relativi alle cariche cessate da almeno cinque anni.
5. Il registro è reso pubblico nel sito internet della Provincia con modalità che ne facilitino la consultazione, consentendo di individuare le cariche in corso e quelle cessate nell’anno precedente.
Art. 3. Presentazione delle candidature
1. La Giunta provinciale pubblica nel sito internet della Provincia l’elenco degli organi in scadenza almeno centoventi giorni prima della data di rinnovo.
2. Chi ne ha interesse e possiede i requisiti previsti dall’articolo 4 può presentare la propria candidatura per la nomina o la designazione da parte della Giunta provinciale o per la designazione da parte del Consiglio provinciale, rispettivamente, al Presidente della Provincia o al Presidente del Consiglio provinciale. Le candidature di persone che hanno dato un espresso consenso possono essere presentate anche da un consigliere o da un assessore provinciale.
3. Per favorire la presentazione delle candidature la Provincia adotta idonee iniziative per la pubblicità delle cariche e delle procedure disciplinate da questa legge.
4. Le proposte di candidatura devono essere presentate entro la data indicata nell’avviso previsto dal comma 1 e devono essere motivate con particolare riferimento alla competenza professionale richiesta per la carica.
5. Le proposte di candidatura per le cariche che sono scadute con la legislatura provinciale devono essere presentate entro ottanta giorni dalla data della prima seduta del Consiglio provinciale.
6. A ogni proposta di candidatura è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal candidato, conforme a uno schema tipo approvato dalla Giunta provinciale. La dichiarazione riporta:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) i titoli di studio posseduti, le abilitazioni e le iscrizioni ad albi e registri;
c) un curriculum con l’indicazione di requisiti professionali coerenti con quelli individuati nell’articolo 4, comprendente l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
d) l’indicazione dei rapporti in atto con la Provincia, i suoi enti strumentali e le sue agenzie, le società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia e le fondazioni o associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore;
e) la disponibilità dell’interessato all’accettazione della nomina e il suo impegno a rispettare i doveri inerenti alla carica, indicati nell’articolo 10;
f) la dichiarazione dell’interessato di non trovarsi in una delle condizioni indicate nell’articolo 5 e di non ricadere nelle eventuali cause di conflitto d’interesse previste dall’articolo 6;
g) la dichiarazione di accettare tutte le altre condizioni previste dalle vigenti disposizioni provinciali in materia di nomine.
7. Se la documentazione prevista dal comma 6 è incompleta il candidato può integrarla entro dieci giorni dalla richiesta d’integrazione.
8. Se per le nomine o per le designazioni non sono state presentate candidature entro i termini previsti dai commi 4 e 5, il Presidente della Provincia o il Presidente del Consiglio provinciale provvedono a formularle entro i quaranta giorni successivi, allegando la documentazione indicata nel comma 6. 9. I commi da 1 a 5 e il comma 8 di quest’articolo non si applicano alle designazioni di competenza del Consiglio provinciale, quando è prevista una riserva a favore di una parte del Consiglio.
Art. 4. Requisiti professionali
1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
a) una significativa competenza maturata in campo scientifico, professionale o lavorativo coerente con l’attività esercitata dall’organismo interessato;
b) l’abilitazione o l’iscrizione ad albi o registri, in quanto prevista dalla legge.
Art. 5. Cause di esclusione
1. Non può essere nominato o designato colui che ha commesso reati contro la pubblica amministrazione e chi si trova nelle condizioni indicate nell’articolo 15, commi 1 e 1 bis, della
Art. 6. Conflitti d’interesse
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le designazioni e le nomine non possono essere disposte nei confronti di persone che si trovano in situazioni di conflitto d’interesse. Previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale la Giunta provinciale individua le situazioni di conflitto di interesse; la deliberazione della Giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia. Costituisce situazione di conflitto d’interesse, in particolare, un contenzioso civile o amministrativo pendente tra la persona interessata alla designazione o alla nomina e l’ente cui la nomina si riferisce, se il conflitto non cessa prima dell’assunzione della carica.
Art. 7. Limiti all’esercizio delle cariche
1. Le cariche disciplinate da questa legge, fatta eccezione per quelle non retribuite e salvo quanto previsto dal comma 3, sono cumulabili fra loro nel limite di due se collegate funzionalmente.
2. In caso di nomina per una terza carica, l’interessato deve dimettersi da una delle cariche già ricoperte entro dieci giorni dalla comunicazione della nuova nomina. 3. E’ vietata la nomina per più di tre mandati consecutivi nella stessa carica, considerando anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore di questa legge, e comunque per non più di dieci anni. Nel caso l’ulteriore nomina comporti il superamento del periodo massimo di dieci anni, quest’ultima non può essere disposta.
4. E’ vietata per due anni la nomina o la designazione in una carica compresa fra quelle disciplinate da questa legge se l’interessato ha ricoperto un’altra carica per tre mandati consecutivi, anche prima dell’entrata in vigore di questa legge.
5. I commi 1 e 2 non si applicano alle cariche che scadono entro i centoventi giorni successivi a una nomina a nuova carica.
6. Le nomine e le designazioni di competenza della Giunta provinciale che riguardino dirigenti della Provincia devono essere motivate in ragione della coerenza degli obiettivi da perseguire nello specifico settore di competenza.
Art. 8. Procedura di nomina
1. La Giunta provinciale forma l’elenco delle candidature pervenute in base all’articolo 3. In casi particolari, motivati nella proposta di candidatura, la Giunta provinciale può integrare l’elenco delle candidature dandone comunicazione alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni almeno due giorni prima della seduta convocata per l’espressione del parere di cui al comma 2. Se le designazioni sono di competenza del Consiglio provinciale l’elenco è formato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.
2. L’elenco delle candidature formato ai sensi del comma 1 è inviato alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni, che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere. Il parere negativo espresso dalla commissione su una o più candidature deve essere motivato.
3. Sono nominate o designate persone comprese nell’elenco previsto dal comma 1. Se la commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni ha espresso parere negativo le ragioni dello scostamento dal parere sono motivate.
4. Se il rispetto delle procedure previste da quest’articolo determina l’impossibilità di funzionamento o l’impossibilità di adottare tempestivamente atti obbligatori da parte di società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia nonché di fondazioni o di associazioni in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore, la Provincia può provvedere alla nomina o alla designazione in deroga a quest’articolo, riferendo e motivando la scelta alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di nomine e designazioni.
Art. 9. Obblighi derivanti dalla nomina
1. Entro quindici giorni dall’assunzione della carica il nominato invia al Presidente della Provincia una dichiarazione che attesta:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 5 al momento della nomina;
b) l’inesistenza dei conflitti d’interesse previsti dall’articolo 6 al momento della nomina.
2. Nel corso del mandato il nominato comunica alla Provincia il sopravvenire di cause di esclusione previste dall’articolo 5 o di conflitti d’interesse previsti dall’articolo 6 entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificate o da quella in cui ne è venuto a conoscenza.
Art. 10. Doveri inerenti alla carica
1. Chi è stato nominato o designato invia al Presidente della Provincia, annualmente e comunque quando ne viene richiesto, una relazione sull’attività svolta. Il Presidente della Provincia trasmette la relazione al Presidente del Consiglio provinciale.
2. Chi è stato nominato o designato deve intervenire quando è convocato da una commissione del Consiglio provinciale.
Art. 11. Decadenza
1. La Giunta provinciale, accertata anche d’ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 6, invita l’interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente questo termine dichiara la decadenza. La decadenza è dichiarata anche in seguito all’accertamento di falsità nelle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettere d) ed f), nonché nel caso in cui l’interessato non si dimetta dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2.
2. Decade di diritto dalla carica, con effetto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione, chi nel corso del mandato si viene a trovare in una delle cause di esclusione disciplinate dall’articolo 5. La Giunta provinciale dichiara la decadenza non appena viene a conoscenza di tali cause.
Art. 12. Sospensione e sostituzione
1. La condanna o la sottoposizione a misure di prevenzione con provvedimento non definitivo per fattispecie previste dall’articolo 5 comportano la sospensione di diritto dalle cariche conferite fino all’adozione del provvedimento definitivo e la sostituzione nella carica per la durata della sospensione.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato la Provincia provvede alla sostituzione entro centoventi giorni, nel rispetto delle procedure previste da questa legge.
Art. 13. Rappresentanza di genere
1. Le nomine e le designazioni previste da questa legge sono fatte perseguendo un adeguato bilanciamento della rappresentanza di genere. Se le nomine o le designazioni di spettanza della Giunta provinciale o del Consiglio provinciale riguardano almeno tre componenti dello stesso organismo, essi devono essere di genere diverso. Se le designazioni sono fatte dal Consiglio provinciale questo comma si applica con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale.
2. Ogni anno il Presidente della Provincia trasmette una relazione al Consiglio provinciale sui risultati realizzati dal punto di vista dell’adeguato bilanciamento di genere nelle nomine e nelle designazioni.
Art. 14. Modificazione dell’articolo 2 della
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 15. Disposizioni transitorie
1. Questa legge si applica alle nomine e alle designazioni da disporre dopo la sua entrata in vigore, fatta eccezione per quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4.
2. Per quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, secondo periodo, è fatta salva la conclusione della carica in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La deliberazione prevista dall’articolo 2 è approvata entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge. Il registro provinciale delle cariche è costituito entro i successivi sessanta giorni.
Art. 16. Abrogazione della
1. E’ abrogata la