§ 5.2.20 - Legge Provinciale 2 settembre 1985, n. 15. [*]
Norme a tutela degli zingari.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:02/09/1985
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Oggetto della disciplina.
Art. 2.  Realizzazione dei campi di sosta e di transito.
Art. 3.  Gestione dei campi.
Art. 4.  Caratteristiche dei campi sosta.
Art. 5.  Caratteristiche dei campi di transito.
Art. 6.  Convenzioni per la gestione.
Art. 7.  Vigilanza igienico sanitaria.
Art. 8.  Scolarizzazione per adulti e formazione professionale.
Art. 9.  Sostegno dell'attività artigiana ed artistica.
Art. 10.  Consulta provinciale per la tutela degli zingari.
Art. 11.  Compiti della consulta.
Art. 12.  Concessione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 13.  Autorizzazione di spesa.


§ 5.2.20 - Legge Provinciale 2 settembre 1985, n. 15. [*]

Norme a tutela degli zingari.

(B.U. 4 settembre 1985, n. 40 - straord.).

 

Art. 1. Oggetto della disciplina.

     1. La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento rivolti alla tutela degli zingari, con particolare riguardo al diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio provinciale.

 

     Art. 2. Realizzazione dei campi di sosta e di transito.

     1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, d'intesa con i comuni interessati, approva, sentita la consulta di cui all'articolo 10, piani per la realizzazione di campi sosta e di transito.

     2. I piani determinano il numero e la tipologia dei campi in relazione alle esigenze di tutela degli zingari, previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla consulta.

     3. Alla realizzazione e alla gestione dei campi provvedono i comuni interessati, utilizzando i fondi attribuiti dalla Provincia nell'ambito dei trasferimenti sulla finanza locale. I comuni utilizzano i medesimi fondi per far fronte agli oneri connessi agli interventi di sostegno di cui all'articolo 9 [1].

 

     Art. 3. Gestione dei campi.

     1. La gestione dei campi potrà essere affidata dai comuni, mediante convenzione, ad associazioni di volontariato o a cooperative che operino senza fini di lucro, nel campo della solidarietà sociale con il coinvolgimento degli utenti.

 

     Art. 4. Caratteristiche dei campi sosta.

     1. Il campo sosta dovrà avere una superficie non inferiore a 2000 mq. e non superiore a 4000 mq. ed essere ubicato in modo da evitare ogni forma possibile di emarginazione e contenere, rispettivamente fino ad un massimo di 10 e 25 roulottes.

     2. Il campo sosta dovrà essere dotato di: recinzione perimetrale, servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per i bambini, contenitori per immondizie, cabina telefonica.

     3. Nel campo dovrà altresì essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o esigenze sociali, dotato di servizi igienici.

     4. Gli zingari che intendono fissare nel campo la loro dimora dovranno versare al gestore del campo un concorso spese ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.

 

     Art. 5. Caratteristiche dei campi di transito.

     1. Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare per un breve periodo gli zingari di passaggio.

     2  Il campo sarà dotato almeno della recinzione, dell'acqua potabile, dei servizi igienici e degli spazi per la sosta di roulottes.

 

     Art. 6. Convenzioni per la gestione.

     1. Le convenzioni di cui all'articolo 3 dovranno, in particolare, prevedere [2]:

     a) la durata dell'attività convenzionata;

     b) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;

     c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;

     d) gli impegni assunti dal comune in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;

     e) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di in formazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti.

 

     Art. 7. Vigilanza igienico sanitaria.

     1. Al campo sosta e di transito dovrà essere garantita, a norma delle vigenti disposizioni, la vigilanza igienico-sanitaria.

 

     Art. 8. Scolarizzazione per adulti e formazione professionale.

     1. I comprensori potranno realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti ed altre iniziative di educazione ricorrente, in forme compatibili con la cultura zingara ed in accordo con il Provveditorato agli studi.

     2. La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale potranno realizzare iniziative di formazione professionale e riconversione professionale, aventi per contenuto preferibilmente le forme di artigianato tipico della cultura zingara.

     3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle disposizioni previste dalle vigenti norme in materia.

 

     Art. 9. Sostegno dell'attività artigiana ed artistica. [3]

     1. I comuni possono elaborare, sentita la consulta di cui all'articolo 10, specifici progetti concernenti iniziative di sostegno dell'artigianato di produzione nonché delle attività artistiche tipiche degli zingari.

     2. La realizzazione degli interventi è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3 sulla base di apposita convenzione, che dispone anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 10. Consulta provinciale per la tutela degli zingari.

     1. E' istituita presso la Giunta provinciale la consulta provinciale per la tutela degli zingari.

     2. Essa è composta dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, da due membri designati dal Consiglio provinciale, da due rappresentanti designati dalla rappresentanza unitaria dei comuni, da un membro designato dalla sezione provinciale dell'Opera nomadi, da un rappresentante degli zingari, da un dipendente della Provincia, che svolge anche le funzioni di segretario, ed è nominata con deliberazione della Giunta provinciale [4].

     3. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale [5].

     4. Ai componenti la consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

 

     Art. 11. Compiti della consulta.

     1. La consulta ha i seguenti compiti:

     1) studiare il fenomeno del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della Provincia ed in riferimento alle con dizioni di vita e lavoro degli zingari nonché fornire gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 2;

     2) esprimere pareri sui piani, sui progetti di sostegno dell'attività artigiana ed artistica di cui all'articolo 9 e sulle convenzioni previste dalla presente legge [6];

     3) segnalare alla Giunta provinciale tutto quanto ritiene opportuno per tutelare gli zingari ed assi curare agli stessi l'esercizio dei diritti civili e po litici.

 

     Art. 12. Concessione ed erogazione dei finanziamenti. [7]

 

     Art. 13. Autorizzazione di spesa.

     1. Per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei campi di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

     2. Per la concessione del finanziamenti per la gestione dei campi di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Per i fini di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [8].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 15 della L.P. 29 ottobre 2009, n. 12.

[1] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 19 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[6] Punto così modificato dall'art. 19 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[8] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.