Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 06/07/2020 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. 1. Schede elettorali. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 74/2004 |
Art. 2. Modello di scheda elettorale. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento degli allegati B bis e B ter nella l.r. 74/2004 |
Art. 3. Abrogazione degli allegati della l.r. 79/2014 |
Art. 4. Scheda elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 51/2014 |
Art. 5. Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste circoscrizionali |
Art. 6. Comunicazione con mezzi pubblicitari. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2002 |
Art. 7. Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008 |
Art. 8. Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008 |
Art. 9. Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008 |
Art. 10. Durata in carica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 34/2008 |
Art. 11. Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008 |
Art. 12. Difensore civico regionale. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 19/2009 |
Art. 13. Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 46/2013 |
Art. 14. Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 26/2017 |
Art. 15. Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche al preambolo della l.r. 26/2009 |
Art. 16. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 26/2009 |
Art. 17. Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011 |
Art. 18. Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 68/2011 |
Art. 19. Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011 |
Art. 20. Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 50/1995 |
Art. 21. Attuazione sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998 |
Art. 22. Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Modifiche all’articolo 20 quinquies della l.r. 25/1998 |
Art. 23. Piano di attività. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009 |
Art. 24. Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011 |
Art. 25. Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 22/2016 |
Art. 26. Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 86/2016 |
Art. 27. Case e appartamenti per vacanze. Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 86/2016 |
Art. 28. Stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 86/2016 |
Art. 29. Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 86/2016 |
Art. 30. Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016 |
Art. 31. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 73/2018 |
Art. 32. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 32/2002 |
Art. 33. Piano di attività. Modifiche alla l.r. 32/2002 |
Art. 34. Azioni e progetti per la conciliazione vitalavoro. Modifiche alla l.r. 16/2009 |
Art. 35. Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali. Modifiche [...] |
Art. 36. Contributo a favore delle attività economiche e produttive. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 72/2019 |
Art. 37. Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 |
Art. 38. Programma delle attività. Modifiche alla l.r. 32/2002 |
Art. 39. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2011 |
Art. 40. Politiche regionali per la sicurezza stradale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2011 |
Art. 41. Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005 |
Art. 42. Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 86/2014 |
Art. 43. Immobili confiscati. Modifiche all’articolo 12 bis della l.r. 77/2004 |
Art. 44. Sostituzione del titolo della l.r. 13/2006 |
Art. 45. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 13/2006 |
Art. 46. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 2 [...] |
Art. 47. Durata incarichi di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 1/2009 nel rinnovo della legislatura |
Art. 48. Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR. Abrogazione degli articoli 1 e 12 della l.r. 65/2010 |
Art. 49. Riduzione dei costi di funzionamento della Regione.Abrogazione dell'articolo 16 della l.r. 86/2014 |
Art. 50. Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2015 |
Art. 51. Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Modifiche all’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 |
Art. 52. Classificazione delle piscine. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2006 |
Art. 53. Soggetti ammessi al servizio civile. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 35/2006 |
Art. 54. Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 79/2019 |
Art. 55. Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 79/2019 |
Art. 56. Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 80/2019 |
Art. 57. Modifiche al preambolo della l.r. 14/2020 |
Art. 58. Modifiche al preambolo della l.r. 18/2020 |
Art. 59. Sportelli informativi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2020 |
Art. 60. Requisiti per l'accesso agli alloggi. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 2/2019 |
Art. 61. Assegnazione ordinaria degli alloggi. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 2/2019 |
Art. 62. Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 2/2019 |
Art. 63. Elementi per la determinazione del canone di locazione. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 2/2019 |
Art. 64. Morosità di pagamento del canone di locazione. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 2/2019 |
Art. 65. Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall’assegnazione. Modifiche all'articolo 38 della l.r. 2/2019 |
Art. 66. Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 2/2019 |
Art. 67. Modifiche all'allegato A della l.r. 2/2019 |
Art. 68. Modifiche all’allegato B della l.r. 2/2019 |
Art. 69. Modifiche all'allegato C della l.r. 2/2019 |
Art. 70. Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 5/2010. |
Art. 71. Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 65/2014 |
Art. 72. Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all’articolo 44 ter della l.r. 65/2014 |
Art. 73. Procedimento di approvazione dei progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014 |
Art. 74. Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della l.r. 65/2014 |
Art. 75. Disciplina della SCIA. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 65/2014 |
Art. 76. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all’articolo 168 della l.r. 65/2014 |
Art. 77. Regolamenti. Modifiche all’articolo 181 della l.r. 65/2014 |
Art. 78. Previsione di garanzie fideiussorie in riferimento agli interventi di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 221 della l.r. 65/2014 |
Art. 79. Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 243 della l.r. 65/2014 |
Art. 80. Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 35/2015 |
Art. 81. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 31/2020. |
Art. 82. Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 35/2015. |
Art. 83. Entrata in vigore |
§ 2.1.338 - L.R. 6 luglio 2020, n. 51.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019
(B.U. 9 luglio 2020, n. 66)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 13 della
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 marzo 2016 (Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del
Visto il decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2019, n. 129;
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Vista la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello);
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Considerato quanto segue:
1. Alla luce di una rinnovata valutazione, si pone l’esigenza di modificare il modello di scheda elettorale per il primo turno di votazione conformandolo, nella sua struttura portante, a quello vigente precedentemente all’entrata in vigore della
2. Alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica causata da COVID-19, è opportuno procedere, in conformità a quanto disposto dal
3. Sono apportate alcune modifiche alla
4. Appare utile chiarire, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative, le disposizioni della
5. È necessario adeguare le modalità di intervento del Difensore civico regionale nei confronti dei concessionari e gestori di servizi pubblici al mutato quadro normativo ed organizzativo;
6. Sono apportate modifiche e abrogazioni alla
7. È’ necessario apportare alcune modifiche alla
8. La
9. Appare utile chiarire che la norma sui requisiti minimi delle unioni di comuni previsti dall’articolo 24 della
10. È necessario procedere alla abrogazione espressa delle lettere e) e p) del comma 1 dell’articolo 5 della
11. Anche al fine di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 147, comma 2, del
12. Occorre tener conto delle novità introdotte dal
13. È necessario completare l'adeguamento delle leggi della Regione Toscana di disciplina degli enti dipendenti, allineando quelle relative al Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LAMMA), all’Azienda per il diritto allo studio e all’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI) alle altre leggi che già attribuiscono, al programma o piano di attività, un carattere annuale con proiezione triennale;
14. È necessario apportare alle leggi regionali 22/2016, 86/2016, 62/2018, 79/2019 e 80/2019, correzioni di errori materiali, o terminologiche, o funzionali a una più chiara stesura di alcune disposizioni, al fine di eliminare ambiguità o incertezze applicative;
15. È necessario aggiornare, in alcune leggi regionali, riferimenti non più attuali alla legge di programmazione, laddove sia ancora citata la previgente, o a strumenti di programmazione non più operanti, rinviando alle disposizioni corrette;
16. È necessario adempiere all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale a seguito delle osservazioni del Ministero per gli affari europei sull'articolo 3 della
17. In relazione alla composizione della Commissione provinciale espropri è opportuno poter individuare fra i membri della stessa personale avente la necessaria competenza tecnica ed esperienza, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, garantendo altresì uniformità con le altre amministrazioni riguardo figure da individuare;
18. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame di alcune leggi regionali, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;
19. È necessario intervenire sulla vigente disciplina regionale in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, al fine dell’adeguamento alla normativa dell’Unione Europea e statale in materia ed in particolare al
20. A seguito del
21. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, con particolare riferimento alle attività ricettive, è opportuno introdurre una specificazione, nella definizione delle piscine private ad uso collettivo di cui alla
22. È necessario apportare alcune limitate modifiche alle disposizioni della
23. Con note del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo, del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale riguardo alcune disposizioni della
24. È necessario ripristinare il testo storico dell’articolo 221 della
25. È necessario apportare alla norma transitoria dell'articolo 243 della l.r. 65/2914 un'ulteriore precisazione;
26. È opportuno integrare le misure previste dalla
27. È necessario modificare il comma 5 dell'articolo 8 della
28. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Affari istituzionali
SEZIONE I
Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana. Modifiche alla
Art. 1. Schede elettorali. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. Le schede, rispettivamente per il primo o per il secondo turno di votazione, sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B o B bis e B ter della presente legge.”
Art. 2. Modello di scheda elettorale. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento degli allegati B bis e B ter nella
1. L’allegato A della
2. L’allegato B della
3. Dopo l’allegato B della
4. Dopo l’allegato B bis della
Art. 3. Abrogazione degli allegati della
1. Gli allegati della
SEZIONE II
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. Modifiche alla
Art. 4. Scheda elettorale. Modifiche all’articolo 13 della
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della
“2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della
“3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della
“4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il cognome del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione centrale.”.
4. Al comma 5 dell’articolo 13 della
Art. 5. Riduzione del numero di sottoscrizioni per la presentazione delle liste circoscrizionali
1. Per la presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alle elezioni regionali per la XI legislatura il numero di firme di cui all’articolo 11, comma 2, della
SEZIONE III
Disciplina della comunicazione istituzionale, delle nomine, e del Difensore civico. Modifiche alle leggi regionali 22/2002, 5/2008, 34/2008, 19/2009, 46/2013 e 26/2017
Art. 6. Comunicazione con mezzi pubblicitari. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 7. Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della
“f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all’articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana;”.
Art. 8. Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
“2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 3, in occasione dell’avviso pubblico per la nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire, ovvero delle nuove candidature presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, per la sostituzione da effettuare. Le proposte di candidatura presentate, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, in occasione del procedimento di nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire sono considerate decadute; i consiglieri regionali, i presidenti dei gruppi consiliari e la Giunta regionale possono presentare nuovamente la proposta di candidatura.”.
Art. 9. Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto.”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della
3. Il comma 4 dell’articolo 2 della
“4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.”.
4. Il comma 5 dell’articolo 2 della
“5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all’obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.”.
Art. 10. Durata in carica. Modifiche all’articolo 3 della
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.”.
Art. 11. Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.”.
Art. 12. Difensore civico regionale. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici
1. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici ai sensi della presente legge, della disciplina in materia di servizi pubblici e di quanto previsto in ordine a tale intervento dalle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore civico promuove la sottoscrizione di intese, accordi e convenzioni con i gestori di pubblici servizi al fine di addivenire all’attribuzione, nei suoi confronti, della funzione di conciliazione delle controversie tra gestori e utenti.
3. Il Difensore civico interviene nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.”.
Art. 13. Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
2. Il comma 3 dell’articolo 3 della
3. Il comma 5 bis dell’articolo 3 della
Art. 14. Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche istituzionali di garanzia. Modifiche all’articolo 14 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 14 della
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 14 della
3. Alla fine del comma 4 dell’articolo 14 della
SEZIONE IV
Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla
Art. 15. Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche al preambolo della
1. Al preambolo della
a) le parole: “Vista la
b) le parole “Vista la
c) Ai punti 1 e 2, le parole: “l. 11/2005” sono sostituite dalle seguenti: “l. 234/2012”.
Art. 16. Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
“b) alla
SEZIONE V
Norme sul sistema delle autonomie locali Modifiche alla
Art. 17. Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della
1. All’articolo 24, comma 4, della
Art. 18. Disposizioni sulle unioni che esercitano funzioni conferite dalla Regione. Modifiche all’articolo 50 della
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 50 della
Art. 19. Modifiche all’allegato A della
1. Nell’allegato A della
2. Nell’allegato A della
3. Nell’allegato A della
CAPO II
Agricoltura
Art. 20. Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione. Modifiche all'articolo 15 della
1. Al comma 2 dell'articolo 15 della
CAPO III
Ambiente
SEZIONE I
Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 39/2009 e 69/2011
Art. 21. Attuazione sentenza della Corte costituzionale 129/2019. Modifiche all’articolo 5 della
1. Le lettere e) e p) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 22. Disposizioni in materia di recupero di rifiuti non pericolosi. Modifiche all’articolo 20 quinquies della
1. Il comma 1 dell’articolo 20 quinquies della
2. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della
Art. 23. Piano di attività. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Nelle seguenti disposizioni della
a) articolo 2, comma 3 bis;
b) articolo 4, comma 3;
c) articolo 5, commi 3, 3 bis, 4 e 5;
d) articolo 8, comma 4, lettera b);
e) articolo 11, commi 9 e 10, lettera b);
f) articolo 14, comma 6;
g) articolo 16 bis, comma 2.
Art. 24. Conferenze territoriali della Toscana. Modifiche all’articolo 13 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della
“2 bis. Su richiesta del comune interessato, l’appartenenza alle conferenze territoriali può essere modificata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sentita l’Autorità idrica Toscana.”
CAPO IV
Attività produttive
SEZIONE I
Promozione economica e turistica. Modifiche alla
Art. 25. Programma operativo. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
SEZIONE II
Sistema turistico regionale. Modifiche alla
Art. 26. Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all’articolo 32 della
1. Al comma 4 dell’articolo 32 della
Art. 27. Case e appartamenti per vacanze. Modifiche dell’articolo 57 della
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della
Art. 28. Stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 75 della
1. Al comma 2 dell’articolo 75 della
Art. 29. Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all’articolo 88 della
1. Il comma 2 dell’articolo 88 della
“2. I requisiti personali sono posseduti dal titolare, dal rappresentante legale e dal direttore tecnico, se diverso dal titolare o dal rappresentante legale.”.
Art. 30. Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della
“1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della
“1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della
“1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.”.
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della
“1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo.”.
SEZIONE III
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana.
Art. 31. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
“2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
CAPO V
Cultura e istruzione
SEZIONE I
Strumenti di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 16/2009 e 19/2019
Art. 32. Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Modifiche all'articolo 10 della
1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 della
Art. 33. Piano di attività. Modifiche alla
1. Nelle seguenti disposizioni della
a) articolo 10 bis, comma 5;
b) articolo 10 quinquies, comma 4, lettera d);
c) articolo 10 septies, comma 5, lettera b.
Art. 34. Azioni e progetti per la conciliazione vitalavoro. Modifiche alla
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della
“5. Nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 22 sono definiti gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonché l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.”.
Art. 35. Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 15 della
CAPO VI
Difesa del suolo e protezione civile
Art. 36. Contributo a favore delle attività economiche e produttive. Modifiche all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 72 (Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
CAPO VII
Lavoro
Art. 37. Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della
1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della
2. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della
3. Nella rubrica e al comma 2 dell'articolo 21 decies della
Art. 38. Programma delle attività. Modifiche alla
1. Nelle seguenti disposizioni della
a) articolo 21 septies, comma 10, lettera b);
b) articolo 21 octies, comma 2, lettera b), esclusivamente dopo la parola: “programma”;
c) articolo 21 novies-1, comma 2;
d) articolo 21 terdecies, comma 1, lettera b);
f) articolo 21 terdecies-1, comma 3.
CAPO VIII
Sicurezza stradale
Art. 39. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 40. Politiche regionali per la sicurezza stradale. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della
2. L'alinea della lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della
“c) nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'articolo 31, comma 2, della
CAPO IX
Mobilità e infrastrutture.
Art. 41. Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della
1. Alla lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 16 della
2. Alla lettera d ter) del comma 2 dell'articolo 16 della
Art. 42. Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all’articolo 34 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della
“2 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.
CAPO X
Organizzazione
SEZIONE I
Patrimonio. Modifiche alla
Art. 43. Immobili confiscati. Modifiche all’articolo 12 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 bis della
SEZIONE II
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana. Modifiche alla
Art. 44. Sostituzione del titolo della
1. Il titolo della
Art. 45. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati. Modifiche all’articolo 1 della
1. La rubrica dell’articolo 1 della
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
“b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante;”.
4. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’articolo 1 della
“b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.”.
Art. 46. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.”.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di incarichi
Art. 47. Durata incarichi di cui all’articolo 16, comma 2, della
1. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla
CAPO XI Programmazione e bilancio
Art. 48. Costi di funzionamento della Regione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR. Abrogazione degli articoli 1 e 12 della
1. L'articolo 1 della
2. L’articolo 12 della
Art. 49. Riduzione dei costi di funzionamento della Regione.Abrogazione dell'articolo 16 della
1. L'articolo 16 della
Art. 50. Programma regionale di sviluppo (PRS). Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della
CAPO XII
Sanità e coesione sociale
Art. 51. Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Modifiche all’articolo 115.5 della
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 115.5 della
2. Al comma 3 dell'articolo 115.5 della
3. Nel comma 4 dell’articolo 115.5 della
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 115.5 della
“6 bis. Gli enti del terzo settore di cui ai commi 1, 3 e 6 non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale.”.
Art. 52. Classificazione delle piscine. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 53. Soggetti ammessi al servizio civile. Modifiche all'articolo 6 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della
“b) siano residenti o domiciliati in Toscana o ivi regolarmente soggiornanti;”.
Art. 54. Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest. Modifiche all'articolo 5 della
1. La rubrica dell'articolo 5 della
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 55. Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della
Art. 56. Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 45 della
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della
Art. 57. Modifiche al preambolo della
1. Dopo il punto 3 del preambolo della
“3 bis. Il riferimento alle organizzazioni di volontariato dell’articolo 12 è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri istituiti in conformità al
Art. 58. Modifiche al preambolo della
1. Al punto 4 del preambolo della
Art. 59. Sportelli informativi. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della
CAPO XIII
Edilizia residenziale pubblica
Art. 60. Requisiti per l'accesso agli alloggi. Modifiche all'articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione dell’alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis), che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.”.
Art. 61. Assegnazione ordinaria degli alloggi. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 8 dell’articolo 12 della
Art. 62. Utilizzo autorizzato degli alloggi. Modifiche all’articolo 14 della
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della
“3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), l'utilizzo dell'alloggio è autorizzato qualora il richiedente sia inadempiente al pagamento del canone di locazione o di una quota di mutuo, per le seguenti cause, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato, o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo, o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali.”.
Art. 63. Elementi per la determinazione del canone di locazione. Modifiche all'articolo 22 della
1. Il comma 5 dell'articolo 22 della
“5. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro e da enti previdenziali. Fanno altresì parte del reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi emanato con
2. Al comma 9 dell'articolo 22 della
Art. 64. Morosità di pagamento del canone di locazione. Modifiche all'articolo 30 della
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della
“1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento comporta l’applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo, relativo al canone di locazione e alle spese accessorie, dovuto per ogni mese di ritardo del pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l’interesse annuo nella misura legale.”.
Art. 65. Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall’assegnazione. Modifiche all'articolo 38 della
1. La lettera l) del comma 3 dell'articolo 38 della
“l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis, c), e1), e2) ed e3) relativamente ai beni mobili acquisiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti già assegnatari a tale data, ed f);”.
2. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 38 della
“b) nei casi di cui al comma 3, lettere c), l), m), n), o), p), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza;”.
Art. 66. Norma transitoria relativa alla disciplina gestionale degli alloggi di ERP. Modifiche all'articolo 40 della
1. Al comma 1 dell’articolo 40 della
2. Ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della
3. Al comma 6 dell’articolo 40 della
Art. 67. Modifiche all'allegato A della
1. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della
2. Alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della
3. Alla lettera f) del paragrafo 2 dell'allegato A della
4. La lettera h) del paragrafo 2 dell'allegato A della
“h) assenza di dichiarazione dell'annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e), f), salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;”.
5. Il paragrafo 3 dell'allegato A della
6. Nel paragrafo 4 dell'allegato A della
Art. 68. Modifiche all’allegato B della
1. Al punto a) dell’allegato B della
Art. 69. Modifiche all'allegato C della
1. Il titolo del paragrafo 2 dell'allegato C della
2. Nel primo periodo del paragrafo 2 dell'allegato C della
CAPO XIV
Governo del territorio
Art. 70. Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 3 bis della
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 bis della
Art. 71. Approvazione del PRP e delle relative varianti dei porti di interesse nazionale. Modifiche all’articolo 44 bis della
1. All’inizio del comma 1 dell’articolo 44 bis della
Art. 72. Adeguamento tecnico funzionale del PRP. Modifiche all’articolo 44 ter della
1. Il comma 1 dell’articolo 44 ter della
“1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle modifiche al piano regolatore portuale (PRP), che costituiscono adeguamento tecnico funzionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 44 ter della
Art. 73. Procedimento di approvazione dei progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 89 della
“2 bis. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai progetti di paesaggio previsti dal piano di indirizzo territoriale (PIT), assicurando il coinvolgimento degli organi ministeriali competenti.”.
Art. 74. Attività edilizia libera. Modifiche all’articolo 136 della
1. Al comma 4 dell’articolo 136 della
2. Al comma 4 dell’articolo 136 della
Art. 75. Disciplina della SCIA. Modifiche all’articolo 145 della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 145 della
Art. 76. Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all’articolo 168 della
1. Il comma 3 dell’articolo 168 della
“3. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente.”.
Art. 77. Regolamenti. Modifiche all’articolo 181 della
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 181 della
“d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del
2. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 181 della
“f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 94 bis, comma 2 del
Art. 78. Previsione di garanzie fideiussorie in riferimento agli interventi di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 221 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 221 della
“1 bis. A garanzia dell’ottemperanza di quanto previsto dagli incentivi e dalle agevolazioni di cui al presente capo, è prestata garanzia fideiussoria pari all’importo degli incentivi previsti. La quota di essi, pari al 30 per cento, è vincolata fino al monitoraggio della struttura, per un periodo non inferiore a dodici mesi dall’ultimazione dei lavori, al fine di verificare l’effettiva rispondenza alle previsioni di progetto in termini di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera.”.
Art. 79. Disposizioni transitorie in materia di edilizia sostenibile. Modifiche all’articolo 243 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 243 della
“1 bis. Fino alla data di acquisto di efficacia delle linee guida regionali di cui all’articolo 219, la conformità del progetto alle linee guida per accedere agli incentivi di cui all’articolo 220 è certificata dal progettista con una relazione illustrativa da allegarsi alla richiesta di permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), redatta in sede di elaborazione del progetto esecutivo, e dal professionista abilitato con la certificazione di cui all’articolo 149, comma 1, alla ultimazione dei lavori.”.
Art. 80. Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 5 dell’articolo 8 della
“5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
Art. 81. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l'articolo 1 della
“Art. 1 bis. Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza.
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f), ed l), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 maggio 2021. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater.”.
Art. 82. Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
CAPO XV
Norma finale
Art. 83. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)