§ 6.2.37 - L.R. 11 agosto 1999, n. 49.
Norme in materia di programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 programmazione economica
Data:11/08/1999
Numero:49


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità della programmazione).
Art. 3.  (Principi generali e criteri guida).
Art. 4.  (Raccordi istituzionali).
Art. 5.  (Strumenti della programmazione).
Art. 5 bis.  Raccordo con la pianificazione del territorio.
Art. 6.  (Programma regionale di sviluppo).
Art. 7.  (Procedimento di formazione).
Art. 8.  (Durata).
Art. 9.  (Documento di programmazione economica e finanziaria).
Art. 10.  (Piani e programmi regionali).
Art. 10 bis.  Attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani e programmi regionali.
Art. 10 ter.  Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale affidati alla gestione della Regione
Art. 11.  (Raccordo con la programmazione locale).
Art. 12.  (Programmi locali di sviluppo).
Art. 12 bis.  Patto per lo sviluppo locale.
Art. 13.  (Piani di sviluppo delle Comunità montane).
Art. 14.  (Atti rilevanti per la programmazione regionale).
Art. 15.  (Concertazione o confronto).
Art. 16.  (Valutazione, monitoraggio e verifica).
Art. 16 bis.  Nucleo unificato regionale di valutazione.
Art. 17.  (Sistema informativo della programmazione).
Art. 18.  (Bilanci regionali).
Art. 18 bis.  Norma finanziaria
Art. 19.  (Norme finali e abrogazioni).


§ 6.2.37 - L.R. 11 agosto 1999, n. 49. [1]

Norme in materia di programmazione regionale.

(B.U. 20 agosto 1999, n. 26).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge stabilisce le finalità della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle parti sociali; individua strumenti e modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione [2].

 

     Art. 2. (Finalità della programmazione).

     1. La programmazione regionale si propone:

     a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;

     b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipazione dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo qualificato e sostenibile, nella definizione delle strategie di intervento, nell'attuazione delle conseguenti politiche [3];

     c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singoli cittadini, la certezza degli obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti pubblici e privati;

     d) di ordinare i processi decisionali e le attività strumentali della Regione;

     e) di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunità tra gli individui, uomini e donne.

 

     Art. 3. (Principi generali e criteri guida). [4]

     1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

     a) sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;

     b) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo;

     c) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l’allocazione delle risorse e l’attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

     d) coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l’efficacia delle politiche;

     e) concertazione tra le rappresentanze istituzionali e con le parti sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l’integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

     f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

     g) concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate;

     h) integrazione delle politiche settoriali di intervento, dei soggetti istituzionali, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, dei soggetti pubblici e privati.

     2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 6, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.

 

     Art. 4. (Raccordi istituzionali).

     1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione Europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

     2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione Europea.

     3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione Europea è attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina comunitaria.

     4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale è attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.

     5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.

     6. [Gli atti della programmazione regionale indirizzano l'azione degli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie] [5].

 

     Art. 5. (Strumenti della programmazione). [6]

     1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

     a) il PRS, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;

     b) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;

     c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d’intervento;

     d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;

     e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l’attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d’intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell’Unione europea;

     f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che individuano le priorità programmatiche, definiscono i progetti e gli interventi da realizzare;

     g) il patto per lo sviluppo locale, che indica le priorità condivise, in coerenza con gli strumenti della programmazione dello sviluppo e della pianificazione del territorio a livello regionale e locale e seleziona i progetti concertati, integrando gli strumenti di intervento e le relative risorse;

     h) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 16.

     2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione o confronto con le istituzioni locali e con le parti sociali secondo la disciplina della presente legge.

 

     Art. 5 bis. Raccordo con la pianificazione del territorio. [7]

     1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio del piano di indirizzo territoriale della Regione.

     2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.

 

     Art. 6. (Programma regionale di sviluppo). [8]

     1. Il PRS è l’atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce:

     a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;

     b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;

     c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.

     2. La Giunta regionale, entro nove mesi dal suo insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

 

     Art. 7. (Procedimento di formazione). [9]

     [1. La Giunta regionale, entro tre mesi dal suo insediamento, all'inizio della legislatura, adotta il progetto di programma regionale di sviluppo e lo trasmette al Consiglio regionale.

     2. Il programma regionale di sviluppo è approvato con risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.]

 

     Art. 8. (Durata).

     1. Il programma regionale di sviluppo ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione qualora la Giunta regionale valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, che si rende necessaria una revisione delle opzioni politiche.

     2. Il programma regionale di sviluppo è implementato e aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.

 

     Art. 9. (Documento di programmazione economica e finanziaria). [10]

     1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale.

     2. Il DPEF ha come contenuti:

     a) l’analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell’ambiente e della salute nella regione;

     b) l’esposizione sintetica dell’avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferita all’anno precedente;

     c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;

     d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;

     e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;

     f) l’indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;

     g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all’accensione di mutui, all’emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;

     h) l’indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare o implementare;

     i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento;

     l) la previsione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionale.

     3. La Giunta regionale adotta il DPEF e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.

 

     Art. 10. (Piani e programmi regionali). [11]

     1. Le strategie di intervento individuate dal PRS e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici e procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione sono deliberati dalla Giunta regionale.

     2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione [12].

     2 bis. I piani e programmi regionali specificano la quota delle risorse disponibili destinata allo svolgimento dei processi partecipativi determinata in misura adeguata a garantire il loro efficace svolgimento; la partecipazione sui piani e programmi regionali è promossa esclusivamente dalla Giunta regionale [13].

     2 ter. I piani ed i programmi regionali adottano l’analisi di genere secondo le metodologie e criteri stabiliti al comma 1 [14].

     3. I piani e i programmi regionali possono prevedere sia interventi direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale che interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali.

     4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

     5. Fatti salvi i diversi termini eventualmente contenuti in leggi speciali, i piani e programmi di cui al presente articolo sono predisposti dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. Il Consiglio li approva entro il 31 dicembre.

 

     Art. 10 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani e programmi regionali. [15]

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’attuazione, anche in forma integrata, dei piani e dei programmi di cui all’articolo 10 ove previsto dai medesimi atti.

     2. La deliberazione di cui al comma 1, in coerenza con il DPEF, annualmente specifica gli obiettivi operativi, individua le modalità di intervento e definisce il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

     3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione dei piani e programmi.

 

     Art. 10 ter. Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale affidati alla gestione della Regione [16]

     1. Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria e nazionale di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.

     2. I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario e nazionale, ed in particolare:

     a) l’ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario e nazionale;

     b) la ripartizione delle competenze all’attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;

     c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;

     d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.

     3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari e nazionali gestiti.

 

     Art. 11. (Raccordo con la programmazione locale). [17]

     1. I piani e i programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nella parte in cui prevedono interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali, possono demandare ad atti di programmazione locale, previa intesa tra le rappresentanze istituzionali interessate, la determinazione delle azioni per la realizzazione degli obiettivi e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie.

     2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai comuni, dalle comunità montane o dalle province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l’approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

     3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale, qualora comportino l’erogazione di finanziamenti regionali o l’attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

     4. La verifica di cui al comma 3 ha ad oggetto la conformità degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

 

     Art. 12. (Programmi locali di sviluppo). [18]

     1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile, elaborati sulla base di modelli analitici definiti dalla Giunta regionale d’intesa con le rappresentanze istituzionali, e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l’attuazione degli interventi da essi previsti.

     2. I programmi locali di sviluppo sono promossi, coordinati e approvati dalle province, anche su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali.

     3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo metodologie, criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di programmazione integrata, nell’ambito territoriale cui si riferiscono, delle politiche, degli interventi e dei progetti di investimento.

     4. I programmi locali di sviluppo individuano le priorità programmatiche alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi.

     5. [Le comunità montane adottano piani pluriennali di sviluppo socio-economico del proprio territorio, con i quali definiscono gli indirizzi politici, gli obiettivi programmatici, gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, secondo la normativa regionale vigente in materia di ordinamento e funzionamento delle comunità montane] [19].

 

     Art. 12 bis. Patto per lo sviluppo locale. [20]

     1. Il patto per lo sviluppo locale (PASL) è uno strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l’integrazione delle rispettive determinazioni programmatorie e progettuali. Il PASL ha come riferimento territoriale, di norma, il livello provinciale.

     2. Ai fini della stipula del PASL, la Regione e la provincia, sentiti gli altri enti locali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste, definiscono un protocollo d’intesa, sulla base dei propri atti di programmazione sottoposti a concertazione. Il protocollo, sottoscritto eventualmente anche da altri enti locali, individua le priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

     3. Le determinazioni del PASL costituiscono l’articolazione operativa degli indirizzi contenuti nel protocollo d’intesa e sono definite attraverso un’attività di concertazione a livello locale, promossa dai soggetti di cui al comma 2 e coordinata dalla provincia, cui partecipano gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati del territorio interessato.

     4. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità della propria partecipazione alla formazione e all’attuazione del PASL, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRS, nel DPEF e negli atti di cui all’articolo 10, comma 1.

     5. I soggetti che sottoscrivono il PASL assumono specifici impegni nella successiva fase di realizzazione. Il PASL definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e i possibili strumenti di attuazione degli interventi.

     6. La Giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di priorità ai progetti inseriti nel PASL.

     7. Il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e la valutazione degli esiti dell’attuazione del PASL sono assicurati secondo modalità definite dai soggetti sottoscrittori nel patto stesso.

     8. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei PASL sottoscritti e sui risultati prodotti dagli stessi.

 

     Art. 13. (Piani di sviluppo delle Comunità montane). [21]

 

     Art. 14. (Atti rilevanti per la programmazione regionale). [22]

     1. Gli atti della programmazione locale di cui agli articoli 11 e 12 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

     2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:

     a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali;

     b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio;

     c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati;

     d) le “agende 21” locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione;

     e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale.

 

     Art. 15. (Concertazione o confronto). [23]

     1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

     2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

     3. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

     4. Le province, i comuni e le comunità montane attivano procedure di concertazione o confronto, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

 

     Art. 16. (Valutazione, monitoraggio e verifica). [24]

1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, contengono:

a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;

b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione degli elementi e degli effetti rilevanti ai fini della medesima legge regionale è effettuata con le modalità ivi previste.

4. I piani e programmi di cui all’articolo 10, sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 10 bis, comma 3.

5. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l’attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l’indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.

 

     Art. 16 bis. Nucleo unificato regionale di valutazione. [25]

1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.

2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 10/2010, in qualità di autorità competente per la VAS.

3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV anche in forma differenziata in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne disciplina il funzionamento interno.

4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

4 bis. Ai componenti del NURV esterni alla Regione e agli enti dipendenti è corrisposto un gettone di presenza di 30,00 euro per ogni seduta oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali [26].

 

     Art. 17. (Sistema informativo della programmazione). [27]

     1. Il sistema informativo della programmazione si basa sul principio di condivisione, tra i soggetti che partecipano all’elaborazione e all’attuazione delle politiche regionali, di livelli informativi, analisi, profili interpretativi dello sviluppo e di ogni altra documentazione specifica.

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le linee generali del sistema informativo della programmazione nell’ambito del sistema informativo regionale, e stabilisce i criteri di accessibilità al sistema e della sua interconnessione con i corrispondenti sistemi dell’Unione europea, dello Stato e degli enti locali.

 

     Art. 18. (Bilanci regionali).

     1. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo, dei documenti di programmazione economica e finanziaria, degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

 

     Art. 18 bis. Norma finanziaria [28]

1. Agli oneri di cui all’articolo 16 bis, comma 4 bis, stimati in euro 1.000,00 annui per ciascuna delle annualità 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012–2014.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 19. (Norme finali e abrogazioni).

     1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge.

     2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma 6 dell'art. 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 della L.R. 2 agosto 2013, n. 44.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[3] Lettera così modificata dall’art. 2 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[5] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[7] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[8] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[9] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 10 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[12] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[13] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 69.

[14] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 2 aprile 2009, n. 16.

[15] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[16] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[19] Comma abrogato dall'art. 116 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 68.

[20] Articolo inserito dall’art. 14 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[21] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 28 dicembre 2000, n. 82.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 16 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[24] Articolo già sostituito dall’art. 17 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[25] Articolo inserito dall’art. 18 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.

[26] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.

[27] Articolo così sostituito dall’art. 19 della L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

[28] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 14 luglio 2012, n. 35.