Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 04/06/2008 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Costituzione e sede |
Art. 2. Composizione e modalità di nomina |
Art. 3. Durata in carica |
Art. 4. Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza |
Art. 5. Presidente e Vicepresidente |
Art. 6. Oggetto della verifica |
Art. 7. Procedimento della verifica |
Art. 8. Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio |
Art. 9. Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta |
Art. 10. Motivazione |
Art. 11. Conclusione del procedimento |
Art. 12. Conflitti di attribuzione |
Art. 13. Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione |
Art. 14. Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio |
Art. 14 bis. Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale. |
Art. 15. Funzionamento |
Art. 16. Relazione annuale |
Art. 17. Risorse |
Art. 18. Indennità e rimborso spese |
Art. 19. Norma finanziaria |
Art. 19 bis. Entrata in vigore e norma transitoria |
§ 1.2.79 - L.R. 4 giugno 2008, n. 34.
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
(B.U. 11 giugno 2008, n. 18)
TITOLO I
Collegio di garanzia
Art. 1. Costituzione e sede
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 57 dello Statuto, disciplina la costituzione ed il funzionamento del Collegio di garanzia, di seguito denominato Collegio.
2. Il Collegio è organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all’attuazione dello Statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalità in esso sanciti.
3. Il Collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno.
4. Il Collegio ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2. Composizione e modalità di nomina [1]
1. Il Collegio è composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi.
2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto [2].
3. Accedono all’elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico, nonché coloro che, per le medesime materie, hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della
b) magistrati fuori ruolo o ex componenti della Corte costituzionale;
c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno sette anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell’ambito costituzionale o amministrativo;
d) ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza [3].
4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione [4].
5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all’obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione [5].
1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
5. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.
Art. 4. Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza [7]
1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione [8].
1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo [9].
1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto [10].
1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all’astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l’obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio [11].
2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell’organo per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Spetta al Collegio l’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all’articolo 15 [12].
Art. 5. Presidente e Vicepresidente
1. Il Collegio elegge al proprio interno, a scrutinio segreto, con separate votazioni e a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in tali cariche per trenta mesi e possono essere riconfermati, fermo restando il limite della durata della carica di cui all’articolo 3 [13].
3. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Collegio.
4. La prima seduta del Collegio è convocata dal componente più anziano per età.
TITOLO II
Funzioni
CAPO I
Verifica di conformità allo statuto
Art. 6. Oggetto della verifica
1. Il Collegio valuta la conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti della Regione.
2. Il Collegio esprime il proprio giudizio sulle leggi ed i regolamenti dopo la loro approvazione e prima della loro entrata in vigore.
Art. 7. Procedimento della verifica
1. Il giudizio sulla conformità delle fonti regionali allo Statuto è espresso su richiesta del Presidente della Giunta, del Presidente del Consiglio, di almeno tre presidenti di gruppi consiliari, di almeno un quinto dei consiglieri regionali nonché del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio, quando riguardi la presunta violazione delle disposizioni statutarie in materia di enti locali.
2. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro cinque giorni dall'approvazione della delibera legislativa o della delibera regolamentare, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine è ridotto a due giorni per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto [14].
3. Fino alla scadenza del termine del comma 2 o fino alla conclusione del procedimento relativo al giudizio del Collegio:
a) il Presidente del Consiglio sospende la trasmissione della delibera legislativa o della delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta ai fini, rispettivamente, della promulgazione o della emanazione;
b) il Presidente della Giunta sospende l’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta.
4. Il Collegio, valutata preliminarmente la non manifesta infondatezza della richiesta, esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il termine per l’espressione e la trasmissione del giudizio è abbreviato a dieci giorni per le leggi o i regolamenti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto [15].
5. Nel giudizio del Collegio è indicato se la decisione è stata assunta all’unanimità o a maggioranza.
6. Il giudizio del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. Trascorso il termine di cui al comma 4 senza che il Collegio abbia trasmesso il giudizio o qualora il Collegio si sia espresso dichiarando la conformità allo Statuto dell’atto esaminato:
a) il Presidente del Consiglio trasmette la delibera legislativa o la delibera regolamentare di competenza del Consiglio al Presidente della Giunta regionale ai fini, rispettivamente, della promulgazione o dell’emanazione;
b) il Presidente della Giunta emana il regolamento di competenza della Giunta.
Art. 8. Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo del Consiglio
1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dal Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio assegna nuovamente tale atto alla commissione consiliare competente perché, nella prima seduta successiva, lo riesamini limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità e ne riferisca al Consiglio entro trenta giorni. Per gli atti per i quali è stabilito un termine di entrata in vigore inferiore a quello ordinario di cui all'articolo 43, comma 1, dello Statuto, il termine è ridotto a quindici giorni [16].
2. Il Consiglio riesamina l’atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria ed esprime voto finale sull’intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle parti in discussione.
Art. 9. Effetti del giudizio di non conformità statutaria di un atto normativo della Giunta
1. Nel caso in cui il Collegio ritenga non conforme allo Statuto un atto normativo approvato dalla Giunta, quest’ultima delibera nuovamente l’atto in questione, che può essere modificato limitatamente alle parti oggetto del giudizio di non conformità statutaria.
2. La nuova deliberazione non è soggetta alla procedura di parere obbligatorio del Consiglio.
Art. 10. Motivazione
1. Qualora il Consiglio o la Giunta ritengano di non adeguare l’atto ai rilievi del Collegio, approvandolo nuovamente senza modifiche, la motivazione del mancato adeguamento è espressa ai sensi della legge regionale che disciplina la motivazione delle leggi e dei regolamenti ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto. Fino all’entrata in vigore di tale legge, la motivazione è contenuta in apposito ordine del giorno di accompagnamento della legge regionale oppure nella deliberazione di approvazione del regolamento regionale.
Art. 11. Conclusione del procedimento
1. Le deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 sono comunicate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta al Collegio ed al soggetto che ne aveva richiesto il giudizio, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
2. Sulle deliberazioni assunte ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 non può essere ulteriormente richiesto il giudizio del Collegio.
CAPO II
Conflitti di attribuzione
Art. 12. Conflitti di attribuzione
1. Il Collegio esprime il proprio giudizio sui conflitti di attribuzione fra organi regionali su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 1.
2. Il conflitto è sollevato avverso atti o condotte, anche omissive, ritenuti lesivi delle norme statutarie regolanti il riparto delle competenze fra gli organi regionali [17].
3. La richiesta, in forma scritta e motivata, è presentata al Presidente del Collegio entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui l’atto ha conseguito la sua efficacia o la condotta è stata posta in essere, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Il Collegio esprime il proprio giudizio e lo trasmette al soggetto richiedente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, dandone contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Si applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 7.
Art. 13. Effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione
1. Il giudizio che riconosce fondate le ragioni del richiedente il conflitto di attribuzione comporta per l’organo interessato l’obbligo di riesaminare l’atto o di riconsiderare la condotta, entro quindici giorni dal ricevimento del giudizio del Collegio.
2. Ove ritenga di accogliere i rilevi del Collegio, l’organo interessato assume, entro il termine di cui al comma 1, le decisioni idonee alla rimozione del conflitto dandone comunicazione al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
3. Ove ritenga di non accogliere i rilievi del Collegio, l’organo interessato, entro il termine di cui al comma 1, ne dà comunicazione scritta e motivata al Collegio ed al soggetto che ha sollevato il conflitto e contestuale informazione agli altri titolari del potere di richiesta.
4. Sugli atti di cui ai commi 2 e 3 non può essere sollevato un nuovo conflitto di attribuzione.
CAPO III
Funzioni in materia di referendum regionali
Art. 14. Ammissibilità e regolarità dei referendum: rinvio
1. Il Collegio esercita le funzioni relative alla verifica di ammissibilità e di regolarità dei referendum attribuite dalla
Capo III-bis [18]
Funzioni di consulenza
Art. 14 bis. Consulenza in materia giuridico-istituzionale per il Consiglio regionale. [19]
1. Il Presidente del Consiglio, direttamente o su iniziativa di altri organismi consiliari, può richiedere al Collegio di formulare, entro un termine assegnato, un parere su quesiti e temi di carattere giuridico-istituzionale di particolare rilievo, attinenti, in particolare, all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni statutarie ed all'esercizio delle funzioni consiliari.
2. I pareri di cui al comma 1, non possono essere richiesti su atti o comportamenti oggetto di giudizio di conformità allo Statuto, di conflitti di attribuzione, di ammissibilità e regolarità dei referendum.
3. La struttura di assistenza giuridica e legislativa del Consiglio assicura la formulazione tecnica della richiesta di parere.
TITOLO III
Autonomia
Art. 15. Funzionamento
1. Il Collegio ha autonomia funzionale ed amministrativa.
2. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal regolamento interno, approvato dal Collegio a maggioranza dei suoi componenti, sentito l’Ufficio di presidenza del Consiglio per i profili attinenti al raccordo con il regolamento interno del Consiglio.
3. Il regolamento interno disciplina, in particolare:
a) lo svolgimento dei lavori;
b) la nomina del relatore, incaricato anche della redazione dell’atto;
c) la verbalizzazione delle sedute;
d) la comunicazione delle decisioni;
e) le modalità e le procedure di accertamento delle cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di impedimento permanente e di decadenza [20].
4. Il regolamento interno del Collegio è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
5. Il Collegio si riunisce validamente con almeno cinque componenti e delibera validamente a maggioranza dei componenti.
6. Il Collegio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal membro più anziano di età. In caso di parità prevale il voto espresso dal presidente della seduta.
Art. 16. Relazione annuale
1. Il Collegio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta, eventualmente corredata da osservazioni e proposte. Il Presidente del Consiglio regionale ne cura la trasmissione ai consiglieri.
Art. 17. Risorse
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il Presidente del Collegio, provvede all’assegnazione del personale, ai locali ed ai mezzi necessari per il funzionamento del Collegio.
2. Il responsabile della struttura di supporto al Collegio, o il funzionario da lui individuato, è segretario del Collegio stesso e incaricato dei procedimenti e dei provvedimenti attinenti al funzionamento del Collegio. Il segretario cura la redazione dei verbali, la custodia degli atti e la pubblicazione dei giudizi.
Art. 18. Indennità e rimborso spese
1. Salvo quanto previsto per i pareri di cui all'articolo 14-bis, per ogni atto trasmesso nei termini, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 800,00, elevato ad euro 1.200,00 per il redattore dell’atto [21].
1.1. Per ogni parere di cui all'articolo 14-bis, trasmesso entro il termine assegnato, ai componenti del Collegio che hanno partecipato alle sedute relative a tale atto è corrisposto un compenso lordo di euro 400,00, elevato ad euro 600,00 per il redattore dell'atto [22].
1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui ai commi 1 e 1.1, tenendo conto della variazione intervenuta all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istituto nazionale di statistica [23].
2. Ai componenti del Collegio che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di seduta del Collegio è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese previsto per i dirigenti regionali.
Art. 19. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati in euro 15.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 134 “Funzionamento del Consiglio regionale – spese correnti” del bilancio dell’esercizio 2008.
2. Per gli esercizi finanziari successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 19 bis. Entrata in vigore e norma transitoria [24]
1. Le modifiche alla presente legge introdotte dalla
2. Il Collegio in carica alla data di cui al comma 1, decade con l’elezione del nuovo Collegio effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e, comunque, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.
[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[3] Comma già modificato dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[6] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[7] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[9] Comma inserito dall'art. 3 della
[10] Comma inserito dall'art. 3 della
[11] Comma inserito dall'art. 3 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[13] Comma così modificato dall'art. 4 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[15] Comma così modificato dall'art. 1 della
[16] Comma così modificato dall'art. 2 della
[17] Comma così modificato dall'art. 3 della
[18] Il Capo III bis, art. 14 bis, è stato inserito dall'art. 4 della
[19] Il Capo III bis, art. 14 bis, è stato inserito dall'art. 4 della
[20] Lettera così sostituita dall'art. 5 della
[21] Comma così modificato dall'art. 5 della
[22] Comma inserito dall'art. 5 della
[23] Comma inserito dall'art. 2 della
[24] Articolo inserito dall'art. 4 della