Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.3 cave torbiere e miniere |
Data: | 05/12/1995 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. [5] |
§ 4.3.12 - L.R. 5 dicembre 1995, n. 104.
Disciplina degli agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara.
(B.U. 14 dicembre 1995, n. 78).
1. La ricerca e la coltivazione degli agri marmiferi di Massa e Carrara, se di essi il Comune risulti proprietario ai sensi delle normative in atto all'entrata in vigore della presente, è disciplinata con regolamento dei Comuni stessi, ciascuno per il rispettivo territorio, ai sensi del 3° comma dell'art. 64 della
2. Gli agri marmiferi nei Comuni di Carrara e di Massa mantengono la loro condizione di beni del patrimonio indisponibile comunale.
3. I regolamenti di cui al 1° comma sono redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e sono sottoposti al solo ordinario controllo di legittimità del competente organo regionale.
4. Il Comune adegua il proprio regolamento alle modifiche successive apportate alla normativa di riferimento.
1. La coltivazione degli agri marmiferi di cui all'art. 1 è disposta dal Comune, a titolo oneroso, con atto di concessione amministrativa temporanea.
2. La concessione è subordinata al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge nonché al rispetto, in fase di coltivazione, delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e di polizia mineraria [2].
2 bis. La concessione può essere revocata:
a) in presenza di situazioni di pericolo o di compromissione delle zone limitrofe quando determinati da irrazionale coltivazione del giacimento;
b) in caso di inadempienze a provvedimenti di sicurezza, emessi dall'autorità di vigilanza e alle altre norme di polizia mineraria [3].
3. Gli adempimenti prescritti dalla legge per rimuovere i vincoli di cui al comma precedente costituiscono presupposti necessari per il rilascio della concessione.
4. Lo sfruttamento degli scarti della lavorazione, comunque denominati, costituiscono contenuto obbligatorio dell'atto di concessione ed è regolato in modo da individuare comunque nel concessionario il soggetto che ne risponde direttamente al Comune.
5. Per il rilascio e l'esercizio della concessione, si applica, in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai precedenti commi, la disciplina stabilita dalla legge regionale per il rilascio e l'esercizio di autorizzazione alla coltivazione di cava o torbiera.
6. La disciplina concessoria, come regolata dalla presente legge e dai successivi regolamenti comunali, si applica anche alle concessioni livellarie di agri marmiferi già rilasciate dai Comuni di Carrara e di Massa e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara [4].
1. Fino all'approvazione del regolamento, ai sensi dell'art. 1, l'autorizzazione comunale di cui alla
2. La
[1] Articolo abrogato dall'art. 70 della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 70 della