Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 23/12/2019 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. Elementi essenziali del tributo. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 60/1996 |
Art. 2. Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 60/1996 |
Art. 3. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della l.r. [...] |
Art. 4. Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 45/97 |
Art. 5. Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009 |
Art. 6. Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'articolo 82 bis nella l.r. 68/2011 |
Art. 7. Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012 |
Art. 8. Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012 |
Art. 9. Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Inserimento dell'articolo 217 bis nella l.r. 65/2014 |
Art. 10. Adeguamenti a disposizioni regionali. Modifiche all'articolo 219 della l.r. 65/2014 |
Art. 11. Modalità di accesso agli incentivi. Sostituzione dell'articolo 221 della l.r. 65/2014 |
Art. 12. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 255 della l.r. 65/2014 |
Art. 13. Raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014 |
Art. 14. Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014 |
Art. 15. Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 82/2015 |
Art. 16. Titoli di efficienza energetica. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/2016 |
Art. 17. Interventi per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 60/2017 |
Art. 18. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017 |
Art. 19. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017 |
Art. 20. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017 |
Art. 21. Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017 |
Art. 22. Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 81/2017 |
Art. 23. Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 65/2018 |
Art. 24. Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico. Abrogazione dell'articolo 8 della l.r. 66/2018 |
Art. 25. Contributo regionale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 68/2018 |
Art. 26. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 73/2018 |
Art. 27. Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2018 |
Art. 28. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 73/2018 |
Art. 29. Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 73/2018 |
Art. 30. Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 73/2018 |
Art. 31. Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 73/2018 |
Art. 32. Garanzia Toscana. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 73/2018 |
Art. 33. Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al preambolo della l.r. 17/2019 |
Art. 34. Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019 |
Art. 35. Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 19/2019 |
Art. 36. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 19/2019 |
Art. 37. Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 52/2019 |
Art. 38. Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 57/2019 |
Art. 39. Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 57/2019 |
Art. 40. Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 57/2019 |
Art. 41. Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 57/2019 |
Art. 42. Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11A12. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 65/2019 |
Art. 43. Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FIPILI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 65/2019 |
Art. 44. Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 65/2019 |
Art. 45. Copertura finanziaria |
Art. 46. Entrata in vigore |
§ 6.1.407 - L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.
Legge di stabilità per l'anno 2020.
(B.U. 31 dicembre 2019, n. 61)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 10 dicembre 2019;
Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;
Vista la nota del 13 dicembre 2019 con la quale la Conferenza permanente delle autonomie sociali ha comunicato di non avere espresso il parere obbligatorio di competenza;
Considerato quanto segue:
1. È necessario chiarire l'ambito di applicazione del tributo speciale di cui alla legge 28 dicembre1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per gli impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, facendo riferimento esplicito alle operazioni previste dall'allegato B alla parte IV del
2. È necessario modificare la
3. A seguito dell’elevato numero di occupazioni senza titolo emerse, è necessario introdurre una proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio, da parte degli uffici regionali, della concessione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della
4. È necessario stabilire che le risorse derivanti dai contributi geotermici, cosiddetta “quota regionale”, di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del
5. È necessario garantire, anche per l'anno 2022, la concreta realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 della
6. È opportuno stanziare la somma di euro 20.000.000,00 per la concessione di contributi straordinari a tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti, da concedere in proporzione al valore del disagio, non finalizzati a singole e nominate tipologie di interventi (es. scuole, edifici pubblici, ecc.) ma alla generalità di interventi di investimento, liberamente scelti dal comune;
7. È opportuno incrementare del 5 per cento i compensi spettanti ai membri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, cui sono attribuiti nuovi compiti in materia di controlli sulla contrattazione collettiva integrativa;
8. È opportuno stabilire che la Regione, attraverso una società “in house”, certifichi il rispetto delle migliori pratiche tecniche per l'edificazione, in modo da consentire ai comuni di ridurre gli oneri, avendo la certezza che tali migliori pratiche siano state effettivamente rispettate;
9. È opportuno procedere a rimodulazioni di alcune misure relative alle politiche regionali in materia di viabilità, prevedendo il ripristino, la variazione o la diversa allocazione delle risorse su successive annualità con il prossimo bilancio di previsione, in modo da assicurare la continuità degli interventi;
10. È necessario recepire le richieste formulate dal Governo in sede di esame delle leggi regionali 65/2018, 66/2018, 17/2019, e 19/2019, dando seguito all'impegno corrispondentemente assunto dal Presidente della Giunta regionale, per evitare l'impugnazione delle disposizioni in esame;
11. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della
12. È necessario prevedere anche per l'anno 2022 un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate;
13. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere, finanziandoli per il triennio di riferimento del nuovo bilancio di previsione;
14. È opportuno proseguire il finanziamento di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti che rimuovano, o almeno riducano il rischio idraulico, garantendo o ripristinando la funzionalità idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati;
15. È necessario potenziare la dotazione finanziaria delle misure della
16. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale;
17. È opportuno contribuire alla riqualificazione dell'immobile ex ospedale di Luco di Mugello, conferito dalla Regione al patrimonio della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino, con un contributo a favore della Fondazione che potrà così valorizzare il cespite patrimoniale;
18. È opportuno destinare la somma di euro 300.000,00, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;
19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
SEZIONE I
Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla
Art. 1. Elementi essenziali del tributo. Modifiche all'articolo 2 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
“b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia, o comunque classificati come impianti di smaltimento mediante operazione D10 di cui all'allegato B alla parte quarta del
Art. 2. Quota riservata ai comuni. Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
“Art. 4 bis. Quota riservata ai comuni
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo consolidato nell'anno di riferimento è destinata ai comuni ove sono ubicati discariche o impianti di incenerimento senza recupero di energia e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto di incenerimento, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definisce le modalità per l'individuazione dei comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 1 e per la ripartizione tra gli stessi sulla base dei criteri generali definiti all'articolo 3, comma 3, della legge statale, della tipologia impiantistica e dei quantitativi dei rifiuti conferiti.
3. La quota del tributo destinata ai comuni è assegnata annualmente con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'adozione annuale del rendiconto, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, tenendo conto degli impianti di discarica e incenerimento di cui all'articolo 2, presso i quali sono stati conferiti i rifiuti oggetto del tributo.”.
SEZIONE II
Concessioni del demanio idrico. Modifiche alla
Art. 3. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 1 della
3. Al comma 4 dell'articolo 1 della
4. Il comma 6 dell'articolo 1 della
“6. Per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della concessione, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo per l'occupazione di fatto, a titolo di acconto rispetto al canone annualmente dovuto. L'indennizzo per l'occupazione di fatto è determinato:
a) per l'annualità 2016, con riferimento al canone minimo stabilito per ciascun utilizzo del demanio e delle relative aree ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.p.g.r. 60/R/2016;
b) per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ai sensi dell'articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016.”.
5. Al comma 7 dell'articolo 1 della
6. Al comma 13 dell'articolo 1 della
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 4. Risorse geotermiche e minerarie. Modifiche all'articolo 7 della
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della
“2. Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del
a) per una quota fino al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del
b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della
2. Il comma 2 bis dell'articolo 7 della
"2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del
a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;
b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;
c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;
d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico.".
3. Il comma 2 ter dell'articolo 7 della
"2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a).”.
4. Il comma 3 dell'articolo 7 della 1.r. 45/1997 è abrogato.
Art. 5. Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della
1. Il comma 2 quater dell'articolo 4 della
“2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito degli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.”.
Art. 6. Finanziamenti straordinari a piccoli comuni. Inserimento dell'articolo 82 bis nella
1. Dopo l'articolo 82 della
“Art. 82 bis. Finanziamenti straordinari per investimenti
1. Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono concessi contributi straordinari annuali per investimenti per un importo complessivo pari ad euro 20.000.000,00. Il contributo massimo concedibile a ciascun comune è costituito da una somma minima uguale per tutti, pari a euro 30.000,00, cui si aggiunge, a riparto delle ulteriori risorse disponibili, una somma calcolata in proporzione al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui all’articolo 80, maggiorato del 20 per cento se il comune è ricompreso nell’elenco del progetto regionale 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”, di cui all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale 15 gennaio 2019, n. 2 (Sostituzione dell’Allegato 1a della
2. Per l’individuazione dei comuni interessati e dei valori del disagio si fa riferimento alla graduatoria di cui all’articolo 80 in vigore alla data del 1° gennaio 2020.
3. I contributi sono concessi per la realizzazione, entro l’anno di concessione, di nuove opere e lavori pubblici, rientranti tra gli interventi di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della
4. Nell’anno 2020 sono esclusi dal contributo gli interventi di cui al comma 3 su strade comunali. Per gli anni 2021 e 2022 il contributo per gli interventi su strade comunali può essere concesso a condizione che sussista cofinanziamento alla spesa da parte del comune in misura non inferiore al 10 per cento per i comuni fino a 3.000 abitanti e al 20 per cento per i restanti comuni. Il cofinanziamento non è richiesto quando l’intervento su strada comunale rientra tra gli interventi di somma urgenza di cui all’articolo 163 del
5. Nell’anno 2020 i contributi possono essere concessi anche per gli interventi di cui al comma 3 per i quali è stato stipulato, nel medesimo anno e prima della presentazione della domanda, il contratto di affidamento dei lavori.
6. Ai fini della concessione e della determinazione della misura dei contributi:
a) la domanda deve risultare completa degli elementi e della documentazione previsti dalla deliberazione di cui al comma 12;
b) i contributi possono essere concessi a condizione che il comune non abbia ottenuto, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, altri finanziamenti pubblici o privati; fatta salva l’eventuale compartecipazione alla spesa a carico del bilancio del comune, l’intervento per il quale è concesso il contributo deve essere finanziabile per l’intero rispetto alla spesa lorda stimata;
c) su richiesta del comune, il contributo può essere determinato comprendendo anche le spese per la progettazione e per la direzione dei lavori, se i contratti di affidamento sono stipulati nell’anno di concessione del contributo; sono comunque escluse le spese di progettazione finanziate ai sensi dell’articolo 93.
7. Il comune può richiedere, all’atto della domanda, che gli sia concessa, per un unico intervento di cui al comma 3 che intende realizzare a totale carico del contributo regionale, una somma rientrante nel limite del contributo massimo concedibile, relativo a due o tre annualità all’interno del periodo 2020-2022.
8. Il contributo è liquidato a condizione che risultino regolarmente assolti gli obblighi informativi vigenti:
a) ai fini del monitoraggio delle opere pubbliche nell’ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche (MOP-BDAP), di cui al
b) ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, di cui al
9. Il contributo è liquidato, per singolo intervento di cui al comma 3, secondo i seguenti criteri:
a) per gli interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione dei contributi:
1) è liquidato il 50 per cento del valore dell’intervento risultante dai contratti stipulati, al netto dell’eventuale somma di compartecipazione alla spesa da parte del comune e comunque nei limiti del 50 per cento della somma concessa, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori;
2) è liquidata la somma residua, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili; in caso di cofinanziamento necessario per interventi su strade comunali di cui al comma 4, possono essere liquidate solo somme residue che, considerati il complesso dei pagamenti effettuati e delle spese esigibili al 31 dicembre, non determinino il superamento della percentuale a carico del contributo regionale derivante dalla domanda di contributo;
b) per gli interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7:
1) nella prima annualità, è liquidato il 50 per cento del contributo concesso, dopo la data di stipulazione del contratto di affidamento dei lavori; la somma residua dell’annualità è liquidata, nei limiti della somma concessa, sulla base dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo o comunque della sussistenza entro la medesima data di spese esigibili;
2) per le restanti annualità, sulla base dei pagamenti effettuati semestralmente per ogni singola annualità o comunque della sussistenza entro il medesimo periodo di spese esigibili.
10. Il contributo per il singolo intervento di cui al comma 3 è revocato se il contratto di affidamento dei lavori non è stipulato entro cinque mesi dalla data di adozione del decreto di concessione. È altresì revocato:
a) nel caso di interventi per i quali è prevista la conclusione entro l’anno di concessione, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di concessione o divenuta esigibile entro la medesima data;
b) nel caso di interventi per i quali è stato concesso un contributo su più annualità ai sensi del comma 7, per la parte della somma già concessa o già liquidata dalla Regione che non risulti pagata dal comune entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento o divenuta esigibile entro la medesima data.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di realizzazione dell’intervento in esercizio associato. In tal caso:
a) la domanda di contributo è comunque effettuata dal comune, che resta il soggetto beneficiario del contributo medesimo e il destinatario dell’eventuale provvedimento di revoca;
b) ai fini della liquidazione rilevano i contratti stipulati dall’ente responsabile dell’esercizio associato e i pagamenti da esso effettuati;
c) ogni onere di documentazione è a carico del comune beneficiario, che provvede ad acquisirla dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
12. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) i limiti di importo dei contributi di cui al comma 1 concedibili negli anni 2020, 2021 e 2022 a ciascuno dei comuni interessati;
b) il termine perentorio per la presentazione della domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
c) la documentazione da presentare a corredo della domanda per gli interventi che si intendono realizzare e concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le attestazioni e le dichiarazioni. Rientrano in tale documentazione anche la dichiarazione sulla riconducibilità dell’intervento alla tipologia di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della
d) la documentazione da presentare per la liquidazione a cura del responsabile unico del procedimento; le modalità e i termini per effettuare le richieste di liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa, anche al fine di evitare la revoca;
e) gli adempimenti dei comuni per eventuali regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda di contributo, la documentazione allegata, le richieste di liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono essere svolti;
f) le modalità di revoca dei contributi concessi o liquidati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 98;
g) la struttura regionale competente alla concessione del contributo e alla revoca del contributo, le altre strutture regionali interessate al procedimento, gli adempimenti che devono essere svolti, in particolare ai fini della verifica dell’assolvimento degli oneri informativi di cui al comma 8 e del controllo sullo stato di realizzazione dell’opera mediante consultazione dei dati contenuti nelle banche dati di cui al comma medesimo;
h) le ulteriori modalità operative di attuazione del presente articolo.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono, a norma dell’articolo 98, disciplina speciale per la concessione, la liquidazione e la revoca dei contributi ivi previsti.
14. Ai contratti stipulati in attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di attività contrattuale.
15. Per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per l’anno 2020, euro 6.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 7.000.000,00 per l’anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .
Art. 7. Compiti dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'articolo 4 della
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
“d) esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto degli equilibri di finanza pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del
Art. 8. Indennità e rimborso spese dei revisori dei conti della Regione Toscana. Modifiche all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
2. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della
Art. 9. Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici. Inserimento dell'articolo 217 bis nella
1. Dopo l'articolo 217 della
“Art 217 bis. Funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici
1. Le funzioni di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici sono svolte dalla Regione, per mezzo di una società “in house” che per statuto possa svolgere tale finizione, individuata con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le tariffe da applicare per la certificazione, entro i limiti stabiliti dagli organismi tecnici nazionali di riferimento, e le modalità di controllo della Regione sul servizio prestato.”.
Art. 10. Adeguamenti a disposizioni regionali. Modifiche all'articolo 219 della
1. Il comma 2 dell'articolo 219 della
Art. 11. Modalità di accesso agli incentivi. Sostituzione dell'articolo 221 della
1. L'articolo 221 della
“Art. 221 Modalità di accesso agli incentivi
1. Per accedere agli incentivi di cui all'articolo 220 è necessario il preventivo rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 217 bis.”.
Art. 12. Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 255 della
1. Al comma 7 dell'articolo 255 della
Art. 13. Raddoppio della linea ferroviaria PistoiaLucca. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Il comma 3 dell'articolo 33 della
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022 .”.
3. Al comma 4 dell'articolo 33 della
Art. 14. Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 6.250.000,00 per l'anno 2021 e di euro 12.500.000,00 per l'anno 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2021 e 2022.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della
Art. 15. Interventi sul porto di Marina di Carrara. Modifiche all'articolo 26 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 bis della
2. Il comma 3 dell'articolo 26 bis della
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa fino a un massimo di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2021 e 2022.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 26 bis della
Art. 16. Titoli di efficienza energetica. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 17. Interventi per le persone con disabilità. Modifiche all'articolo 29 della
1. Il comma 1 dell'articolo 29 della
“1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte:
a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019;
b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.”.
Art. 18. Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della
“b) di euro 120.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 ;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della
“b bis) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 19. Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Il comma 4 bis dell'articolo 9 della
“4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 20. Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della
“b) fino a un massimo di euro 174.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;”.
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della
“b bis) fino a un massimo di euro 550.000,00 per il triennio 2020 – 2022, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 130.000,00 per l'anno 2020;
2) euro 210.000,00 per l'anno 2021;
3) euro 210.000,00 per l'anno 2022 .”.
Art. 21. Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 5 bis dell'articolo 18 della
“5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a) per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 22. Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 9 della
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
“1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022.”.
Art. 23. Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla fine del comma 8 dell’articolo 1 della
Art. 24. Disposizioni in merito al trattamento domiciliare del paziente emofilico. Abrogazione dell'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
Art. 25. Contributo regionale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino. Modifiche all'articolo 30 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della
“1 bis. Nell'ambito dell'intervento di cui al comma 1, al fine di contribuire alla riqualificazione del complesso immobiliare dell’ex ospedale di Luco di Mugello, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario dell’importo di euro 500.000,00 per l'anno 2020 a favore della Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino .”.
2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 30 della
“1 ter. L'erogazione del contributo avverrà successivamente alla formalizzazione del passaggio di proprietà dell’ex ospedale alla Fondazione teatro del Maggio musicale fiorentino ai sensi del comma 1.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 30 della
“2 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1 bis, pari ad euro 500.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”.
Art. 26. Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della
“3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte:
a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino all'importo massimo di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 140.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.
Art. 27. Contributi straordinari per la qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani fragili. Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della
“4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 1.400.000,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, cui si fa fronte come segue:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020, 2021 e 2022, rispettivamente per gli importi di euro 500.000,00, euro 300.000,00 ed euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 03 “Ricerca e Innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.”.
Art. 28. Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Il comma 2 dell'articolo 7 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.352.847,00, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 e di euro 310.000,00 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.
Art. 29. Contributi straordinari al Comune di Minucciano per la realizzazione di piste ciclabili. Modifiche all'articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della
“2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021 .”.
Art. 30. Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze. Modifiche all'articolo 15 della
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della
“2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione.”.
Art. 31. Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 .”.
Art. 32. Garanzia Toscana. Modifiche all'articolo 26 della
1. Il comma 8 dell'articolo 26 della
“8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per l'anno 2019, euro 600.000,00 per l'anno 2020 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per gli anni 2020 e 2021, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021 .”.
Art. 33. Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al preambolo della
1. Nel punto 1 del considerato del preambolo della
Art. 34. Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 12 del considerato del preambolo della
“12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l’acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore;”.
Art. 35. Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. Modifiche all'articolo 13 della
1. Al comma 2 dell'articolo 13 della
Art. 36. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato. Modifiche all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per l'anno 2020, euro 80.000,00 per l'anno 2021 e euro 80.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022 .”.
Art. 37. Interventi urgenti per lo sviluppo e il rilancio di alcuni comparti di produzione agricola condizionati negativamente dall’andamento climatico. Modifiche all'articolo 3 della
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della
“4. Agli oneri di gestione relativi alle misure attivate ai sensi dell’articolo 1, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 e di euro 50.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte:
a) per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l'anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020 .”.
Art. 38. Fondo per il trasferimento tecnologico. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della
3. Al comma 3 dell'articolo 2 della
Art. 39. Commutazione dell'intervento del fondo. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
“1 bis. Qualora la Regione non operi la commutazione di cui al comma 1, la restituzione dell'incentivo al fondo può essere posticipata di un ulteriore triennio, subordinatamente alla verifica della condizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c).
1 ter. La commutazione di cui al comma 1 è esclusa qualora l'incentivo sia stato concesso nella forma del contributo a fondo perduto.”.
Art. 40. Termini per l'avvio del progetto di razionalizzazione. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 41. Sostegno al processo di razionalizzazione del sistema di gestione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico. Sostituzione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
“Art. 6 Norma finanziaria
1. Per la costituzione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 106.000,00 per l’anno 2019 e di euro 256.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” rispettivamente dei bilanci di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020-2022, annualità 2020.
2. Gli oneri di gestione del fondo di cui all’articolo 2, comma 1, sono stimati in euro 5.000,00 annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca e innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”.”.
Art. 42. Agevolazioni pedaggi traffico pesante su autostrade A11A12. Modifiche all'articolo 31 della
1. Nella rubrica dell’articolo 31 della
2. Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 31 della
3. Al comma 2 dell'articolo 31 della
Art. 43. Contributi straordinari alla Provincia di Pisa per il collegamento della SGC FIPILI con l'A11. Modifiche all'articolo 33 della
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Il comma 2 dell'articolo 33 della
“2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 250.000,00, per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2020, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”.
Art. 44. Contributo straordinario alla società Grossetofiere S.p.A. Modifiche all'articolo 49 della
1. Al comma 1 dell'articolo 49 della
2. Al comma 2 dell'articolo 49 della
3. Il comma 4 dell'articolo 49 della
"4. Agli oneri per l'attuazione del presente articolo, pari a un massimo di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" rispettivamente del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020.”.
Art. 45. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell'ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell'articolo 40 del
Art. 46. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così modificato dall'art. 56 della