§ 3.2.188 - L.R. 4 marzo 2020, n. 18.
Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:04/03/2020
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi
Art. 3.  Formazione
Art. 4.  Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno
Art. 5.  Sportelli informativi
Art. 6.  Clausola valutativa
Art. 7.  Norma finanziaria


§ 3.2.188 - L.R. 4 marzo 2020, n. 18.

Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

(B.U. 11 marzo 2020, n. 12)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l’articolo 3;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'articolo 10;

 

Considerato quanto segue:

1. La l. 6/2004 ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il nuovo istituto dell’amministrazione di sostegno che costituisce un efficace strumento di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, dell’autonomia di agire, offrendo loro garanzie per la qualità di vita attraverso:

a) il riconoscimento ed il rispetto delle loro aspirazioni;

b) la legittimazione a rappresentare i loro bisogni;

c) il governo dei loro interessi.

2. La Regione Toscana, come altre regioni, si propone di dare la massima diffusione alla figura dell’amministratore di sostegno nel territorio regionale, per rispondere alle esigenze delle fasce più deboli e, al tempo stesso, per favorire il principio di cittadinanza attiva con esperienze di auto-aiuto e impegno civico, in stretto collegamento con i soggetti del terzo settore e con i giudici tutelari;

3. La Regione promuove, tramite le aziende unità sanitarie locali, la formazione e l'aggiornamento delle persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno, nonché degli operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, prevedendo anche l'istituzione, presso le stesse aziende unità sanitarie locali, di elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti a tale incarico;

4. La Regione promuove, inoltre, l’implementazione di sportelli informativi in grado di fornire consulenza ed orientamento, individuandoli sia nei “punti insieme”, sia negli sportelli degli uffici di prossimità, istituiti in attuazione delle norme di riordino del sistema giudiziario, sia presso le sedi delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore, operanti in tale ambito [1];

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione promuove e valorizza la figura dell'amministratore di sostegno, al fine di garantire la diffusione e il consolidamento di tale istituto sul territorio regionale, in conformità ai principi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare dell'articolo 10, nonché nel rispetto di quanto disposto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).

 

     Art. 2. Interventi

1. La Regione adotta iniziative per promuovere la conoscenza e la divulgazione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche in accordo con gli enti e le autorità competenti, nonché con le associazioni di volontariato e altri soggetti del terzo settore interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

2. In particolare la Regione promuove:

a) la diffusione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, così da consentirne l'effettiva conoscenza ai potenziali beneficiari e alle loro famiglie, anche attraverso specifica formazione agli operatori dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali;

b) il raccordo con enti e autorità, in particolare con i giudici tutelari per sostenere il lavoro di rete tra soggetti pubblici e privati coinvolti nell’esercizio dell’istituto dell’amministrazione di sostegno;

c) la formazione e l’aggiornamento delle persone che si rendono disponibili a svolgere, o che già svolgono, il ruolo dell’amministratore di sostegno;

d) l'istituzione e l’aggiornamento degli elenchi di persone che si rendono disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

 

     Art. 3. Formazione

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, promuove la realizzazione di attività formative e di aggiornamento sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, finalizzate anche a precisare responsabilità e doveri inerenti a tale funzione e rivolte a:

a) persone che intendono svolgere o stanno già svolgendo la funzione di amministratore di sostegno;

b) operatori dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

2. La formazione può essere rivolta anche ai membri delle associazioni che operano nell'ambito dell'assistenza o della cura di chi versa in situazioni di bisogno o di difficoltà.

3. La formazione è demandata alle aziende unità sanitarie locali, che possono organizzare le attività sia per ambiti territoriali delle società della salute, o, dove queste non costituite, per ambiti territoriali delle zone-distretto, ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sia per aree omogenee di competenza dei tribunali.

4. La formazione può svolgersi anche tramite il coinvolgimento di soggetti del terzo settore.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione delle risorse alle aziende unità sanitarie locali per la formazione.

 

     Art. 4. Elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno

1. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono, disaggregandoli per zone-distretto, elenchi ai quali possono iscriversi le persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno e li gestiscono anche in raccordo con gli uffici dei giudici tutelari.

2. Gli elenchi sono resi disponibili alle società della salute, o, dove queste non siano costituite, alle zone-distretto, nonché agli uffici dei giudici tutelari.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi.

 

     Art. 5. Sportelli informativi

1. La Regione promuove l’implementazione, da parte degli enti cui è affidata la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, di sportelli informativi che possano fornire orientamento e consulenza sull’istituto dell’amministrazione di sostegno, anche attraverso la produzione e diffusione di materiale informativo.

2. Gli sportelli informativi possono essere individuati sia nei “punti insieme” di cui all'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) sia, previa intesa con le autorità statali competenti, negli sportelli degli uffici di prossimità istituiti in coerenza con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

3. La Regione promuove, altresì, l'implementazione di sportelli informativi di orientamento e consulenza sull'istituto dell'amministrazione di sostegno presso le sedi delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore, operanti in tale ambito, che svolgeranno le attività a titolo gratuito [2].

 

     Art. 6. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e ne verifica gli esiti rispetto alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale monitora gli interventi realizzati e trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2021, e successivamente con cadenza biennale, una relazione contenente le informazioni inerenti:

a) alle attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 3;

b) alla gestione degli elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico, di cui all'articolo 4;

c) alle azioni intraprese per promuovere l'implementazione di sportelli informativi, di cui all'articolo 5;

d) alle eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

 

     Art. 7. Norma finanziaria

1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 123.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Punto così modificato dall'art. 58 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[2] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.