Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 16/04/2019 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione dell’imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche |
Art. 2. Tassazione dei veicoli ultraventennali. Modifiche all’ articolo 5 bis della l.r. 86/2014 |
Art. 3. Modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2008 |
Art. 4. Abrogazione della norma finanziaria di cui all'articolo 8 della l.r. 19/2018 |
Art. 5. Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 82/2015 |
Art. 6. Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 77/2017 |
Art. 7. Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 81/2017 |
Art. 8. Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 81/2017 |
Art. 9. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 81/2017 |
Art. 10. Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. [...] |
Art. 11. Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 73/2018 |
Art. 12. Garanzia Toscana. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 73/2018 |
Art. 13. Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. |
Art. 14. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie |
Art. 15. Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali |
Art. 16. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato |
Art. 17. Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell’articolo 1, commi da 849 a 858, della l. 145/2018 |
Art. 18. Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie |
Art. 19. Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Termine per adeguamento |
Art. 20. Entrata in vigore |
§ 6.1.399 - L.R. 16 aprile 2019, n. 19.
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021.
(B.U. 19 aprile 2019, n. 19)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il
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Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della
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Considerato quanto segue:
1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla
2. L’articolo 1, comma 1048, della
3. Il Governo ha impugnato l’articolo 8 (Norma finanziaria. Sostituzione dell’articolo 7 della
4. La Regione Toscana ha già provveduto a superare sul piano contabile l’anomalia oggetto di rilievo da parte del Governo con la
5. È necessario il concorso della Regione Toscana anche attraverso un contributo agli investimenti in favore dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino per l’importo di euro 4.895.000,00 nell’anno 2020.
6. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro nelle annualità 2019 e 2020, che risulta indispensabile per dare attuazione a quanto previsto dalla
7. In sede di valutazione dell'articolo 5, comma 4, lettera d), della
8. Per consentire l’avvio delle procedure di gara per la realizzazione delle opere relative allo scavalco ferroviario di Livorno è necessario, nelle more degli atti statali di attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1, comma 140, della
9. È necessaria una migliore definizione di un pacchetto di interventi che, anche alla luce della riforma del funzionamento del fondo centrale di garanzia, entrata in vigore il 15 marzo 2019, operi a favore del sistema delle micro, piccole e medie imprese, in modo integrato mediante l’attivazione di una sezione speciale Toscana presso il fondo centrale di garanzia che consenta di incrementare il livello di copertura delle garanzie rilasciate dai Confidi la costituzione di un fondo di garanzia regionale e la previsione di una linea di sostegno per favorire l’abbattimento dei costi delle operazioni di garanzie sostenuto dalle imprese. Tale linea opererà ad integrazione e in modalità complementare delle altre due, in modo da massimizzare i benefici a favore delle imprese.
10. Nel sostituire il testo dell’articolo 26 della
11. È opportuno rafforzare la dotazione finanziaria del fondo “Garanzia toscana” stanziando ulteriori euro 34.000.000,00 a valere sull'annualità 2019.
12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale, è necessario autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., subordinato a un'analisi del rispetto del principio dell'operatore in una economia di mercato – MEOP (Market Economy Operator Principle). Se l’acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi è necessario provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore [1].
13. È necessario il concorso regionale, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro nel triennio 2019 – 2021, all'attuazione del piano di investimenti presentato, con riferimento al medesimo arco di tempo, dalle aziende sanitarie, per assicurare agli assistiti servizi sanitari di qualità mediante strutture e tecnologie sanitarie adeguate.
14. È opportuno che la Regione concorra finanziariamente, insieme al Comune e alla Città metropolitana di Firenze, a sostenere la spesa per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali dell'Università degli studi di Firenze.
15. Alla luce dell'evoluzione della disciplina forestale, che negli ultimi anni sta evidenziando nuove esigenze e nuove necessità, e del ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso lo sviluppo di approcci partecipativi quali la foresta modello e le comunità di bosco, è opportuno sviluppare con l'Università degli studi di Firenze un approccio sistematico e adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi.
16. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con il regolamento adottato con decreto 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della
17. È necessario dare attuazione alla disposizione dell’articolo 1, comma 851, della
18. È necessario autorizzare la Regione ad assegnare la somma di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, secondo quanto concordato nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali [2].
19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Abrogazione dell’imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della
2. Per i pagamenti effettuati per l’intero ammontare dell’imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
3. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del comma 1, sono stimate nell’importo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, del Titolo1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
4. All’onere di spesa di cui al comma 2, stimato in euro 1.500,00 per l’anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Art. 2. Tassazione dei veicoli ultraventennali. Modifiche all’ articolo 5 bis della
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 5 bis della
Art. 3. Modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7 - Norma finanziaria
1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all’articolo 3 bis, comma 2, lettera a), sono stimati in euro 5.201.000,00 per l’anno 2019, e in euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2019 – 2021 come segue:
Anno 2019
- per euro 1.772.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2020
- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”;
Anno 2021
- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 02 “Cooperazione territoriale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 4. Abrogazione della norma finanziaria di cui all'articolo 8 della
1. L'articolo 8 della
Art. 5. Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della
“2 bis. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, altresì attraverso l’erogazione all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della
“4 bis. Ai fini di cui al comma 2 bis è autorizzata una spesa massima di euro 4.895.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.”.
Art. 6. Manutenzione dell’itinerario della Via Francigena. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della
Art. 7. Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 8. Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 9. Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Art. 9 - Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 e 2020.”.
Art. 10. Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per l’anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.”.
Art. 11. Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Modifiche all'articolo 5 della
1. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 5 della
Art. 12. Garanzia Toscana. Sostituzione dell'articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26 - Garanzia Toscana
1.Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 100, comma 2, lettera a) della
2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla 1. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.
3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:
a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del
b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.
4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.
5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.
6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 35.500.000,00 per l’anno 2019 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 e 2020.
7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione .2019-2021, annualità 2019 e 2020.".
8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo stimati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020. ".
Art. 13. Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A. [3]
1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisto di immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi dell’articolo 42 della
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 20.050.000,00 secondo la perizia di congruità effettuata dall'Agenzia del Demanio, oltre IVA, per una somma complessiva massima di euro 24.461.000,00, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020 [4].
3. Qualora l’acquisto degli immobili di cui al comma 1 non dovesse perfezionarsi, la Giunta regionale provvederà al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore ai sensi dell’articolo 1949 del codice civile (c.c.) e all’azione di regresso contro il debitore principale ai sensi dell’articolo 1950 del c.c..
4. Ai fini di cui al comma 3, è autorizzata la spesa massima di euro 18.000.000,00, cui si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
Art. 14. Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 223.134.804,54 per il periodo 2019 – 2022, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l’anno 2019, euro 62.134.804,54 per l’anno 2020, euro 71.000.000,00 per l’anno 2021 ed euro 40.000.000,00 per l’anno 2022 [5].
2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 223.134.804,54, si fa fronte:
a) per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per l’anno 2020, per euro 62.134.804,54 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente per euro 71.000.000,00 ed euro 40.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022 [6].
Art. 15. Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum pari a euro 5.500.000,00 per l’anno 2020, alla Università degli studi di Firenze, per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula [7]:
a) di un accordo fra Regione Toscana, Università degli studi di Firenze, Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze, che disciplini fra l'altro i termini di partecipazione degli enti coinvolti alla complessiva spesa per la realizzazione;
b) di un accordo fra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Firenze per disciplinare le modalità di realizzazione di un centro di ricerca regionale sulle scienze forestali al fine di creare sinergie fra le politiche regionali in materia di forestazione.
3. Le sinergie di cui al comma 2, lettera b), riguardano in particolare:
a) lo sviluppo di modelli innovativi di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione attiva del patrimonio forestale regionale e delle superfici boscate dell’intera regione;
b) la definizione di nuovi percorsi per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della resilienza delle risorse forestali, orientando le discipline scientifiche alla formazione di nuovi esperti della forestazione.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.
Art. 16. Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del regolamento adottato con
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 420.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti rispettivamente:
a) per l'anno 2020, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
b) per l'anno 2021, della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 [9].
Art. 17. Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell’articolo 1, commi da 849 a 858, della
1. La Regione, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (SSR) che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidità pari ad euro 82.287.149,38, ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 858 della
2. L’anticipazione di liquidità che sarà erogata alla Regione dall’istituto finanziatore per l’importo di euro 82.287.149,38 è imputata alla Tipologia di entrata 200 “Accensione Prestiti a breve termine” del Titolo 6 “Accensione Prestiti” del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.
3. All’onere di spesa relativo alla restituzione dell’anticipazione di cui al comma 1, pari ad euro 82.287.149,38 si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 4 “Rimborso prestiti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 [10].
4. Gli oneri finanziari connessi all’anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all’ente finanziatore, sono stimati in euro 650.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 50 “Debito pubblico”, Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019 [11].
Art. 18. Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie [12]
1. Al fine di ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della
4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente.
Art. 19. Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Termine per adeguamento
1. Gli enti locali interessati a finanziamenti regionali ai sensi della
Art. 20. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Punto così sostituito dall'art. 34 della
[2] Punto così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 29 della
[4] Comma così modificato dall'art. 35 della
[5] Comma sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 24 della
[7] Alinea così modificato dall'art. 35 della
[8] Comma già modificato dall'art. 25 della
[9] Comma già sostituito dall'art. 36 della
[10] Comma così modificato dall'art. 26 della
[11] Comma così modificato dall'art. 26 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[13] Comma così modificato dall'art. 27 della