Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 03/04/2006 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende [...] |
Art. 2. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale |
§ 2.1.252 – L.R. 3 aprile 2006, n. 13. [1]
Trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
(B.U. 12 aprile 2006, n. 11).
Art. 1. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti, aziende e agenzie regionali, nonché degli altri soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo è disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi del
2. Il regolamento regionale individua per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1:
a) i tipi di dati che i soggetti indicati possono trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili su tali dati;
b bis) il motivo di interesse pubblico rilevante;
b ter) le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
Art. 2. Disciplina del trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati da parte del Consiglio regionale
1. Il trattamento delle categorie particolari di dati personali e dei dati personali relativi a condanne penali e ai reati effettuato dal Consiglio regionale è disciplinato con regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, dello Statuto.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla