§ 3.1.198 – L.R. 24 febbraio 2005, n. 40.
Disciplina del servizio sanitario regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:24/02/2005
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  I principi costitutivi del servizio sanitario regionale
Art. 4.  Percorso assistenziale
Art. 5.  Promozione della ricerca e dell'innovazione
Art. 6.  L'integrazione delle politiche sanitarie
Art. 7.  L'educazione alla salute
Art. 7 bis.  Salute globale e lotta alle disuguaglianze
Art. 8.  I livelli e gli strumenti di programmazione
Art. 9.  La programmazione di area vasta
Art. 9 bis.  Direttore per la programmazione di area vasta
Art. 9 ter.  Funzioni della programmazione di area vasta
Art. 9 quater.  Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta
Art. 9 quinquies.  Dipartimenti interaziendali di area vasta
Art. 10.  Regione
Art. 10 bis.  Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute
Art. 11.  Conferenza regionale dei sindaci
Art. 11 bis.  Conferenza dei sindaci di area vasta
Art. 12.  Conferenza aziendale dei sindaci
Art. 12 bis.  Conferenza zonale integrata
Art. 13.  Università
Art. 14.  Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Art. 15.  Partecipazione alla programmazione
Art. 16.  Tutela dei diritti dell'utenza
Art. 16 quater.  Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative
Art. 16 quinquies.  Norme di prima applicazione
Art. 17.  Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale
Art. 18.  Il piano sanitario e sociale integrato regionale
Art. 19.  Contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale
Art. 20.  La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate
Art. 20 bis.  Strumenti e procedure di valutazione
Art. 20 ter.  Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario
Art. 21.  Piani integrati di salute
Art. 22.  Piani attuativi locali
Art. 23.  Piani attuativi ospedalieri
Art. 23 bis.  Piano di area vasta
Art. 24.  Relazione sanitaria aziendale
Art. 25.  Fondo sanitario regionale
Art. 26.  Determinazione del fabbisogno finanziario
Art. 27.  Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali
Art. 28.  Finanziamento delle aziende ospedalierouniversitarie
Art. 29.  Finanziamento della mobilità sanitaria
Art. 30.  Finanziamento aziendale tramite tariffe
Art. 30 bis.  Indebitamento delle Aziende e dell' ESTAR
Art. 31.  Aziende sanitarie
Art. 32.  Aziende unità sanitarie locali
Art. 33.  Aziende ospedalierouniversitarie
Art. 33 bis.  Rete pediatrica e ruolo dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer
Art. 33 ter.  Percorso pediatrico nei pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico
Art. 34.  Sperimentazioni gestionali
Art. 34 bis. 
Art. 35.  Organi
Art. 36.  Funzioni e competenze del direttore generale
Art. 37.  Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale
Art. 38.  Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale
Art. 39.  Cause di decadenza e revoca del direttore generale
Art. 40.  Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali
Art. 40 bis.  Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto
Art. 40 ter.  Collegio di direzione delle aziende sanitarie
Art. 41.  Collegio sindacale. Nomina e funzionamento
Art. 42.  Collegio sindacale. Funzioni
Art. 43.  Le strutture regionali del governo clinico
Art. 43 bis.  Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno
Art. 44.  Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali
Art. 45.  Consiglio dei sanitari delle aziende ospedalierouniversitarie
Art. 46.  Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedalierouniversitarie
Art. 47.  Elezioni del consiglio dei sanitari
Art. 48.  Collegio di direzione delle aziende sanitarie
Art. 49.  Collegio di direzione di area vasta
Art. 49 bis.  Organismo toscano per il governo clinico
Art. 49 ter.  Articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico
Art. 49 quater.  Coordinatore dell’organismo toscano per il governo clinico
Art. 49 quinquies.  Ufficio di coordinamento
Art. 49 sexies.  Comitato tecnico scientifico
Art. 49 septies.  Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico
Art. 49 octies.  Indennità e rimborso spese
Art. 49 novies.  Regolamento
Art. 49 decies.  Osservatorio per le professioni sanitarie
Art. 50.  Statuto aziendale
Art. 51.  La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua
Art. 52.  Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base
Art. 53.  Formazione specialistica
Art. 54.  La ricerca e l'innovazione
Art. 55.  Principi e finalità dell'organizzazione
Art. 55 bis.  Criteri per l’assegnazione del personale nelle strutture organizzative
Art. 56.  Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo
Art. 57.  Direzione aziendale
Art. 58.  Funzioni operative
Art. 59.  Direzione di strutture organizzative sanitarie
Art. 59 bis.  Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario.
Art. 60.  Strutture organizzative professionali e loro compiti
Art. 61.  Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali
Art. 62.  Responsabilità delle strutture organizzative professionali
Art. 63.  Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie
Art. 64.  Zonadistretto
Art. 64.1.  Direttore di zona
Art. 64.2.  Struttura a supporto del direttore di zona
Art. 64 bis.  Rapporto di lavoro del responsabile di zona
Art. 65.  Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali Società della salute
Art. 66.  L'organizzazione della zonadistretto
Art. 67.  Dipartimento della prevenzione
Art. 68.  Presidio ospedaliero di zona
Art. 68 bis.  Il direttore di rete ospedaliera
Art. 69.  Dipartimenti delle aziende ospedalierouniversitarie
Art. 69 bis.  Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali
Art. 69 ter.  Dipartimenti ospedalieri
Art. 69 quater.  Dipartimenti territoriali
Art. 69 quinquies.  Dipartimenti delle professioni
Art. 70.  Dipartimenti aziendali ed interaziendali
Art. 70 bis.  Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria
Art. 71.  Dipartimento dell'emergenza urgenza
Art. 71 bis.  Società della salute: finalità e funzioni
Art. 71 ter.  Governo della domanda
Art. 71 quater.  Costituzione della società della salute
Art. 71 quinquies.  Organi della società della salute
Art. 71 sexies.  Assemblea dei soci
Art. 71 septies.  Giunta esecutiva
Art. 71 octies.  Presidente della società della salute
Art. 71 novies.  Direttore della società della salute
Art. 71 decies.  Organi di controllo
Art. 71 undecies.  Le forme di partecipazione
Art. 71 duodecies.  Compensi ai componenti degli organi
Art. 71 terdecies.  Contabilità della società della salute
Art. 71 quaterdecies.  Finanziamento della società della salute
Art. 71 quindecies.  Gli assetti organizzativi
Art. 71 sexies decies.  Personale
Art. 71 septies decies.  Partecipazione delle province
Art. 71 octies decies.  Sistema informativo
Art. 71 novies decies.  Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71 bis
Art. 71 vicies.  Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute
Art. 71 vicies semel.  Casa della salute: definizione
Art. 71 vicies bis.  Finalità
Art. 71 vicies ter.  Obiettivi
Art. 71 vicies quater.  Forme della partecipazione
Art. 71 vicies quinquies.  Indirizzi
Art. 72.  Presìdi
Art. 73.  Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle aziende sanitarie
Art. 74.  Prestazioni
Art. 74 bis.  Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi
Art. 75.  Accesso alle prestazioni
Art. 76.  Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private
Art. 76 bis.  Fascicolo sanitario elettronico
Art. 76 ter.  Sistema sanitario di emergenza urgenza
Art. 76 quater.  Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale
Art. 76 quinquies.  Elenco regionale
Art. 76 sexies.  Programmazione ed organizzazione dei servizi
Art. 76 septies.  Conferenza regionale permanente
Art. 76 octies.  Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza
Art. 76 novies.  Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale
Art. 76 decies.  Monitoraggio e valutazione
Art. 76 undecies.  Regolamento di attuazione
Art. 77.  Erogazione dell'assistenza farmaceutica
Art. 78.  Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
Art. 79.  Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
Art. 80.  Sicurezza nella erogazione dell'assistenza farmaceutica
Art. 81.  Commissione terapeutica regionale
Art. 82.  Agenzia regionale di sanità
Art. 82 bis.  Compiti e attribuzioni
Art. 82 ter.  Strumenti operativi
Art. 82 quater.  Organi
Art. 82 quinquies.  Composizione del Comitato di indirizzo e controllo
Art. 82 sexies.  Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza.
Art. 82 septies.  Presidente
Art. 82 octies.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 82 novies.  Funzioni e competenze del Direttore
Art. 82 decies.  Nomina e rapporto di lavoro del direttore
Art. 82 decies 1.  Indirizzi regionali
Art. 82 undecies.  Programma di attività
Art. 82 undecies 1.  Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
Art. 82 duodecies.  Strutture organizzative
Art. 82 terdecies.  Regolamento generale di organizzazione
Art. 82 quaterdecies.  Approvazione atti fondamentali
Art. 82 quindecies.  Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione
Art. 82 sexies decies.  Personale
Art. 82 septies decies.  Bilancio
Art. 82 octies decies.  Finanziamento
Art. 82 novies decies.  Esercizio dell'attività delle strutture tecnicoscientifiche
Art. 82 vicies.  Norme transitorie e finali
Art. 95.  Commissione regionale di bioetica
Art. 96.  Funzioni della commissione regionale di bioetica
Art. 97.  Composizione della Commissione regionale di bioetica
Art. 98.  Funzionamento della Commissione regionale di bioetica
Art. 99.  Comitati per l’etica clinica
Art. 99 bis.  Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica
Art. 99 ter.  Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica
Art. 100.  Istituzione e natura giuridica
Art. 101.  Competenze e attribuzioni
Art. 101.1.  Acquisto beni e servizi
Art. 101 bis.  Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
Art. 102.  Organi
Art. 103.  Direttore generale
Art. 104.  Consiglio direttivo
Art. 105.  Collegio sindacale
Art. 106.  Direttore amministrativo
Art. 106 bis.  Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo
Art. 107.  Organizzazione
Art. 108.  Patrimonio, contabilità e contratti
Art. 109.  Finanziamento
Art. 110.  Personale
Art. 111.  Trasferimento dei beni
Art. 112.  Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti
Art. 113.  Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti
Art. 114.  Utilizzazione del patrimonio
Art. 114 bis.  Alienazione
Art. 114 ter.  Concessione e progetti di miglioramento
Art. 114 quater.  Ricognizione immobili
Art. 114 quinquies.  Donazioni
Art. 114 sexies.  Comodato
Art. 115.  Procedura di alienazione dei beni immobili
Art. 115.1  Stima
Art. 115.2  Aggiudicazione
Art. 115.3  Prelazione
Art. 115.4  Trattativa privata
Art. 115.5  Enti del terzo settore ed enti pubblici
Art. 115.6  Trattativa diretta
Art. 115.7  Disapplicazione
Art. 115 bis.  Patrimonio delle aziende ospedalierouniversitarie
Art. 116.  Inventario dei beni immobili e mobili
Art. 117.  Consegnatari responsabili
Art. 118.  Beni di consumo e contabilità di magazzino
Art. 119.  Beni in visione, prova e comodato
Art. 119 bis.  Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
Art. 119 ter.  Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
Art. 120.  Bilancio pluriennale di previsione
Art. 121.  Bilancio preventivo economico annuale
Art. 121 bis.  Monitoraggio sull’andamento economico delle gestioni aziendali
Art. 122.  Bilancio di esercizio
Art. 123.  Procedimento di adozione degli atti di bilancio
Art. 123 bis.  Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale
Art. 124.  Libri obbligatori
Art. 125.  Contabilità generale
Art. 126.  Sistema budgetario
Art. 127.  Contabilità analitica
Art. 128.  Controllo di gestione
Art. 129.  Responsabilità
Art. 130.  Modalità dei pagamenti e servizi di cassa
Art. 131.  Casse economali
Art. 132.  Normativa applicabile
Art. 133.  Regolamento dell'attività contrattuale
Art. 134.  Capitolati
Art. 135.  Osservatorio generale dei prezzi
Art. 136.  Relazioni sindacali
Art. 137.  Revisione degli statuti aziendali
Art. 138.  Costituzione delle aziende ospedalierouniversitarie
Art. 139.  Disposizioni relative all'ARS
Art. 140.  Disposizioni relative alla commissione regionale di bioetica
Art. 141.  Disposizioni relative agli ESTAV
Art. 142.  Disposizioni diverse
Art. 142 bis.  Norme transitorie
Art. 142 ter.  Norma di prima applicazione dell’articolo 55 bis
Art. 142 quater.  Disposizioni transitorie in materia di ESTAR
Art. 142 quinquies.  Disposizioni transitorie in materia di ESTAV
Art. 142 sexies.  Disposizioni transitorie relative al personale
Art. 142 septies.  Disposizioni di prima applicazione
Art. 142 octies.  Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale
Art. 142 novies.  Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale
Art. 142 decies.  Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali.
Art. 142 undecies.  Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta.
Art. 142 duodecies.  Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta
Art. 143.  Norma finanziaria
Art. 143 bis.  Nomina degli organismi regionali
Art. 144.  Abrogazioni
Art. 144 bis.  Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005


§ 3.1.198 – L.R. 24 febbraio 2005, n. 40. [1]

Disciplina del servizio sanitario regionale.

(B.U. 7 marzo 2005, n. 19 – S.O. n. 1).

 

TITOLO I

Oggetto, finalità e definizioni

 

Titolo I

OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, di seguito indicato come decreto delegato, e nel decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell' articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), disciplina:

a) gli strumenti e le procedure della programmazione sanitaria e sociale integrata e della valutazione;

b) l'organizzazione e l'ordinamento del servizio sanitario regionale;

c) i criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie;

d) il patrimonio e la contabilità delle aziende sanitarie;

e) le erogazioni delle prestazioni;

e bis) le modalità di partecipazione degli enti locali al governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

e ter) la partecipazione dei cittadini alle scelte del sistema sanitario regionale.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per area vasta, l'ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria;

b) per assistiti, i cittadini residenti e coloro che hanno diritto all' assistenza sanitaria e sociale integrata in base alle disposizioni vigenti, cui sono assicurati i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

c) per aziende sanitarie, le aziende ospedaliero-universitarie e le aziende unità sanitarie locali;

d) per azione programmata, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e adottato dalla Regione al quale le aziende sanitarie e gli altri produttori accreditati devono conformarsi; l'azione programmata ha ad oggetto:

1) il percorso assistenziale di determinate patologie;

2) la regolamentazione di specifiche pratiche mediche, diagnostiche o di interventistica chirurgica;

3) l'organizzazione di particolari iniziative di prevenzione collettiva;

e) per bacino dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'area territoriale delimitata dagli strumenti regionali di programmazione entro la quale l'azienda ospedaliero-universitaria opera;

f) per budget, il sistema di obiettivi e risorse attribuite al responsabile di una struttura organizzativa o di un livello gestionale, il quale è tenuto a rendicontare il raggiungimento degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse;

g) per dipartimento, la struttura funzionale istituita per garantire l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, i percorsi assistenziali integrati e le procedure operative omogenee, in relazione ad azioni programmate, progetti obiettivo o specifici processi produttivi, finalizzata a garantire l'apporto dei professionisti al governo dei servizi;

h) per formazione continua, il complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale;

i) per formazione di base, il complesso delle attività di studio e di tirocinio finalizzate al conseguimento dei titoli e dei requisiti necessari per l'esercizio delle professioni sanitarie o per l'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale;

l) per funzione operativa, l'insieme di attività riconosciute come omogenee sotto il profilo professionale;

m) per governo clinico, il complesso delle attività finalizzate a promuovere a livello aziendale, di area vasta e regionale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, l'appropriatezza del percorso assistenziale e lo sviluppo delle reti di eccellenza;

n) per livello uniforme ed essenziale di assistenza, l'insieme delle prestazioni che il servizio sanitario regionale è tenuto ad assicurare sulla base della normativa vigente e degli atti di programmazione nazionale e regionale a tutela della collettività e dell'individuo;

o) per percorso assistenziale, il complesso degli adempimenti finalizzati ad assicurare all'assistito in forme coordinate, integrate e programmate l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa dei servizi sanitari e socio-sanitari, in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione;

o bis) per piano sanitario e sociale integrato regionale, l’atto unico di programmazione regionale che comprende l’assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria integrata;

p) per presidio, il complesso unitario delle dotazioni strutturali e strumentali organizzate per lo svolgimento di attività omogenee e per l'erogazione delle relative prestazioni; un presidio può articolarsi in più edifici o stabilimenti; uno stesso edificio o stabilimento può ospitare più presìdi;

q) per progetto obiettivo, lo strumento di programmazione previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e adottato dalla Regione finalizzato a tutelare specifiche tipologie di utenza mediante azioni coordinate ed integrate di natura sanitaria e sociale;

q bis) per rete pediatrica regionale, il complesso di obiettivi, modelli organizzativi e percorsi clinico assistenziali condivisi nei principali ambiti di assistenza pediatrica che garantiscano le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale, in forma coordinata;

r) per servizi ospedalieri in rete, il sistema di collegamenti funzionali fra presìdi ospedalieri finalizzati ad assicurare all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale nella fase di degenza, attraverso l'erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse. I servizi ospedalieri in rete si sviluppano e operano in forma coordinata con i servizi sanitari di zona-distretto allo scopo di assicurare all'assistito l'appropriatezza del percorso assistenziale prima e dopo la degenza;

s) per servizi sanitari territoriali di zona-distretto, il sistema dei servizi di assistenza educativa, di prevenzione, di attività socio-assistenziali a rilievo sanitario, di diagnosi, di cura e riabilitazione erogati non in regime di ricovero;

s bis) per società della salute, la modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l’azienda unità sanitaria locale e gli enti locali che esercitano la funzione sociale per l’esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate;

t) per struttura organizzativa funzionale, l'unità organizzativa multiprofessionale che aggrega funzioni operative appartenenti a settori omogenei di attività; essa si qualifica come:

1) area funzionale, per le attività tecnico amministrative del centro direzionale;

1 bis) articolazioni organizzative funzionali multidisciplinari e multi professionali per la gestione dei percorsi clinici per specifiche tipologie di pazienti in ambito ospedaliero e nella continuità ospedale territorio;

2) unità funzionale, per le attività di erogazione delle prestazioni assistenziali dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e della prevenzione;

3) [abrogato];

u) per struttura organizzativa professionale, l'insieme di professionalità omogenee, attinenti ad una specifica funzione operativa; essa si qualifica come:

1) unità operativa, che è dotata di piena autonomia tecnico-professionale ed è direttamente titolare di una funzione operativa; le attività organizzative dell’unità operativa sono svolte in coerenza ed in modo integrato con la programmazione e le direttive gestionali del dipartimento multidisciplinare di appartenenza;

1 bis) unità operativa semplice dipartimentale, la cui autonomia tecnico-professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile del dipartimento di riferimento; l’unità operativa semplice dipartimentale è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie;

2) sezione ed ufficio, la cui autonomia tecnico professionale si esprime nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile dell'unità operativa di riferimento; la sezione è costituita per lo svolgimento di attività sanitarie ospedaliere, gli uffici per le attività tecnico-amministrative;

u bis) per valutazione, il complesso degli strumenti che la Regione e i soggetti del sistema adottano per verificare il raggiungimento degli obiettivi della programmazione, ossia i risultati conseguiti misurabili in termini di livelli di salute della popolazione, efficacia e qualità delle cure, appropriatezza ed efficienza dei servizi erogati;

v) per zona-distretto, l'articolazione territoriale della azienda unità sanitaria locale, individuata ai sensi dell'articolo 64, comma 4, che può essere suddivisa in ulteriori articolazioni territoriali volte a garantire la partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.

 

Titolo II

PRINCIPI

 

     Art. 3. I principi costitutivi del servizio sanitario regionale

1. Il servizio sanitario regionale, in coerenza con i principi e i valori della Costituzione e dello Statuto regionale, ispira la propria azione a:

a) centralità e partecipazione del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e soggetto attivo del percorso assistenziale;

b) universalità e parità di accesso ai servizi sanitari per tutti gli assistiti;

c) garanzia per tutti gli assistiti dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza previsti negli atti di programmazione;

c bis) rispetto del criterio di attenzione alle zone disagiate, montane, insulari e di confine, alla loro identità territoriale, alle esperienze ospedaliere maturate;

d) unicità del sistema sanitario e finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

e) sussidiarietà istituzionale e pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute;

f) sussidiarietà orizzontale e valorizzazione delle formazioni sociali, in particolare di quelle che operano nel terzo settore;

f bis) intervento mediante processi partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

g) concorso dei soggetti istituzionali e partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale;

h) libertà di scelta del luogo di cura e dell'operatore sanitario nell'ambito dell'offerta e dei percorsi assistenziali programmati;

i) valorizzazione professionale del personale del servizio sanitario regionale e promozione della sua partecipazione ai processi di programmazione e valutazione della qualità dei servizi;

i bis) integrazione delle politiche sanitarie sociali con le politiche settoriali che ad ogni livello hanno effetti sulle condizioni di salute e di vita dei cittadini, finalizzata alla promozione della salute, e a concorrere a determinare lo stato di benessere degli individui;

i ter) puntuale e costante verifica dei risultati raggiunti dal sistema sanitario e trasparenza nella loro comunicazione ai cittadini.

 

     Art. 4. Percorso assistenziale

1. I servizi sanitari territoriali della zona-distretto e quelli ospedalieri in rete sono organizzati allo scopo di garantire all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato, tempestivamente corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi della qualificazione delle prestazioni erogate e della compatibilità con le risorse disponibili. Tali servizi erogano anche prestazioni di medicina complementare e integrata, in base alla valutazione di comprovata efficacia e nel rispetto della programmazione regionale in materia.

2. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono responsabili verso gli assistiti dell'attivazione del percorso assistenziale, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia di accesso ai servizi socio-sanitari integrati che richiedono un apporto multidisciplinare.

3. Per le attività di assistenza sociale e per quelle socio-assistenziali a rilievo sanitario, le aziende sanitarie, d'intesa con gli enti locali, ovvero, ove costituita, la società della salute, definiscono procedure per assicurare l' appropriatezza e la continuità del percorso assistenziale; tali procedure devono garantire:

a) il coordinamento complessivo fra i servizi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali sia domiciliari che semiresidenziali, residenziali e riabilitativi della zona-distretto;

b) l’accesso con modalità uniformi ai servizi sanitari territoriali e socio-sanitari, nonché ai servizi sociali integrati;

c) il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali interni in conformità delle convenzioni nazionali e la loro responsabilizzazione nella programmazione, nell’attuazione e nel controllo del percorso assistenziale;

d) l’operatività in rete dei servizi ospedalieri in area vasta e in ambito regionale.

3 bis. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l’analisi statistica dei dati gestiti nell’ambito dei diversi archivi del sistema informativo sanitario regionale.

3 ter. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni atte ad assicurare, nell’ambito della medicina di iniziativa:

a) l’identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;

b) la presa in carico e gestione del paziente attraverso l’adozione di modelli e strumenti atti a garantire:

1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;

2) la definizione di un piano assistenziale individuale volto a favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;

3) la definizione delle modalità organizzative e funzionali del team multiprofessionale;

4) la continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;

5) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;

6) progetti di formazione del team multiprofessionale;

7) il sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.

3 quater. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 3 ter, disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi del paziente. I trattamenti di dati personali sono effettuati sia per finalità di cura sia per motivi di interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 9, paragrafo 2, rispettivamente lettera h) e lettera g) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

4. Anche per le finalità di cui all' articolo 20, la Giunta regionale definisce un sistema di indicatori per verificare la congruità, l' appropriatezza e l'omogeneità organizzativa del percorso assistenziale e la qualità delle prestazioni e dei risultati conseguiti dalle aziende sanitarie.

 

     Art. 5. Promozione della ricerca e dell'innovazione

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attività innovative e di ricerca nell'ambito delle funzioni di governo del servizio sanitario della Toscana.

2. Le attività relative alla innovazione ed alla ricerca sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e sono svolte secondo i principi di trasparenza, valutabilità e verificabilità degli esiti e loro trasferibilità sul sistema dei servizi.

3. A tal fine, la Regione garantisce adeguate forme di pubblicizzazione per la selezione dei progetti di innovazione e ricerca.

3 bis. La Regione, al fine di contribuire allo sviluppo della qualità dei servizi del servizio sanitario regionale, promuove, anche attraverso il Distretto toscano Scienze della vita di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2010, n. 603 (POR CReO Fesr 2007-2013. PRSE 2007-2010. Distretti tecnologici. Atto di indirizzo. Prima attuazione programma legislatura 2010-2015), la collaborazione tra i vari attori della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e investe sulla valorizzazione e sulla tutela dei risultati della ricerca.

 

     Art. 6. L'integrazione delle politiche sanitarie

1. La Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere degli individui e della collettività; a tal fine, la Regione promuove il coordinamento delle politiche regionali settoriali ed il loro orientamento anche al fine di perseguire obiettivi di salute.

2. Gli enti locali concorrono per le proprie competenze al coordinamento delle politiche finalizzate ad obiettivi di salute assicurando la partecipazione delle rappresentanze sociali, a livello locale e a livello di area vasta. I comuni concorrono altresì alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale attraverso la conferenza regionale dei sindaci di cui all' articolo 11; i comuni esercitano inoltre le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all' articolo 3, comma 14, del decreto delegato nell'ambito territoriale di ciascuna azienda unità sanitaria locale, tramite la conferenza aziendale dei sindaci di cui all' articolo 12 e tramite la conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis.

3. I comuni partecipano al governo dei servizi sanitari territoriali in forma integrata con i servizi sociali attraverso le Società della salute di cui all' articolo 71 bis.

 

     Art. 7. L'educazione alla salute

1. La Regione promuove negli assistiti la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro.

2. Sono compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza anche le azioni informative ed educative volte ad accrescere la consapevolezza degli assistiti in merito alla conservazione e al miglioramento del proprio stato di salute. La Regione promuove l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute.

3. Le aziende sanitarie e le società della salute, ciascuna per le proprie competenze, attuano interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni del terzo settore ed in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche.

 

     Art. 7 bis. Salute globale e lotta alle disuguaglianze

1. La Regione Toscana, al fine di contrastare le disuguaglianze nell'ambito della salute e rendere più agevole l'accesso al servizio sanitario, promuove interventi sanitari in favore delle popolazioni più svantaggiate, anche a livello di cooperazione sanitaria internazionale.

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con quanto previsto dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli strumenti di programmazione regionale in materia di attività internazionali e di cooperazione sanitaria internazionale.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, la Regione si avvale del Centro di salute globale, istituito presso l'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, quale struttura di coordinamento a carattere regionale in materia di: salute globale, cooperazione sanitaria internazionale e salute dei migranti.

 

Titolo III

PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIALE INTEGRATA REGIONALE E VALUTAZIONE

Capo I

Programmazione sanitaria e sociale integrata regionale

 

     Art. 8. I livelli e gli strumenti di programmazione

1. La programmazione in materia sanitaria e sociale della Regione assicura, in coerenza con gli strumenti della programmazione nazionale, lo sviluppo dei servizi di prevenzione collettiva, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale, e persegue le finalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. La programmazione in materia sanitaria e sociale è articolata su due livelli, regionale e locale.

3. Sono strumenti della programmazione regionale:

a) il piano sanitario e sociale integrato regionale ed i relativi strumenti di attuazione;

b) gli atti di programmazione di area vasta;

b bis) gli atti della programmazione della rete pediatrica regionale;

b ter) l’atto regionale di definizione delle linee annuali di programmazione e individuazione degli obiettivi.

4. Sono strumenti della programmazione locale:

a) i piani integrati di salute di cui all’articolo 21;

b) i piani attuativi delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 22;

c) i piani attuativi delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all’articolo 23;

d) le intese e gli accordi stipulati in attuazione degli strumenti di cui al comma 3;

d bis) il sistema annuale di budget aziendale, in linea con gli obiettivi definiti con l’atto regionale.

 

     Art. 9. La programmazione di area vasta

1. La Regione garantisce e sovrintende all’attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta.

1 bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

2. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli altri enti del servizio sanitario regionale concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario attraverso la programmazione di area vasta; i contenuti e gli obiettivi principali della programmazione di area vasta sono definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale del quale assumono i riferimenti temporali.

3. Al fine di perseguire l'appropriatezza degli interventi, l'integrazione dei servizi assistenziali in rete, l'ottimizzazione delle risorse e la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane e delle competenze, la Regione promuove:

a) l’attivazione dei dipartimenti interaziendali di area vasta, quale strumento di coordinamento tecnico professionale finalizzato a supportare la programmazione strategica di area vasta;

b) le iniziative di continuo miglioramento della riorganizzazione a livello di area vasta anche al fine di garantire una omogenea erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

c) la valorizzazione della governance tra le istituzioni.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono individuate le seguenti aree vaste:

a) Area vasta Toscana centro, comprendente l'azienda unità sanitaria locale Toscana centro, nonché l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;

b) Area vasta Toscana nord-ovest, comprendente l'azienda unità sanitaria locale nord-ovest, nonché l’azienda ospedaliera universitaria Pisana;

c) Area vasta Toscana sud-est, comprendente l'azienda unità sanitaria locale sud est, nonché l'azienda ospedaliero universitaria Senese.

5. L'azienda ospedaliero-universitaria Meyer partecipa, in relazione alle competenze di cui all'articolo 33 bis, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.

6. La Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica partecipa, per quanto di competenza, alle attività di programmazione dell'area vasta nord-ovest e ai dipartimenti interaziendali della medesima area vasta; per le funzioni di valenza regionale partecipa alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.

7. L’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) partecipa, per quanto di competenza, alla programmazione delle tre aree vaste di cui al comma 4.

 

     Art. 9 bis. Direttore per la programmazione di area vasta

     [Abrogato]

 

     Art. 9 ter. Funzioni della programmazione di area vasta

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l’esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'università;

b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) monitoraggio e controllo, anche in corso d’anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;

d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.

2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituto un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all’elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.

4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.

 

     Art. 9 quater. Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta

1. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, è istituito il comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta che svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio.

2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell’ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell’ISPRO.

 

     Art. 9 quinquies. Dipartimenti interaziendali di area vasta

1. Il dipartimento interaziendale di area vasta è lo strumento organizzativo di riferimento per il coordinamento della programmazione delle aziende sanitarie in ambito di area vasta.

2. Fanno parte del dipartimento interaziendale le unità operative dei dipartimenti aziendali, o loro unità costitutive, delle aziende sanitarie di area vasta.

3. Il dipartimento interaziendale di area vasta:

a) formula proposte, ai fini della realizzazione degli obiettivi del piano di area vasta, finalizzate a garantire l’omogeneità territoriale dei servizi, la predisposizione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, la qualità e appropriatezza delle cure, l’efficienza organizzativa, tenuto conto di soglie, volumi e parametri di qualità e sicurezza definiti a livello regionale;

b) contribuisce alla definizione del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta.

4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un’assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il dipartimento interaziendale interessato.

4 bis. L’assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all’articolo 69 quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, rappresentanti del dipartimento della medicina generale.

4 ter. Il dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell’assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell’assemblea stessa.

4 quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

5. Il dipartimento interaziendale adotta un apposito regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

6. I dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati, sulla base del criterio del percorso assistenziale e tenuto conto delle reti cliniche già attive, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, con specifica deliberazione di Giunta regionale.

 

Capo II

Il concorso dei soggetti istituzionali e delle autonomie sociali alla programmazione sanitaria e sociale integrata

 

     Art. 10. Regione

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:

a) il piano sanitario e sociale integrato regionale;

b) [abrogata] .

1 bis. La Giunta regionale approva i piani di area vasta, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 23 bis comma 4.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo anche tecnico e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie e dell' ESTAR, in conformità alle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale e dei piani di area vasta.

3. La Giunta regionale esercita le attività di controllo e vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e dell' ESTAR; la Giunta regionale, in particolare:

a) determina il fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale secondo quanto previsto dall' articolo 26 ;

b) approva gli atti di bilancio delle aziende sanitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

c) approva il piano attuativo delle aziende ospedaliero-universitarie, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

d) [abrogata];

d bis) impartisce direttive alle aziende sanitarie per la definizione dello statuto e dei regolamenti interni, previo parere della commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1;

e) esprime il proprio parere, sentita la commissione consiliare competente, sullo statuto delle aziende sanitarie e sul regolamento generale dell'ESTAR;

f) verifica, attraverso le relazioni sanitarie aziendali, la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi;

g) esercita il controllo di conformità al piano sanitario e sociale integrato regionale sugli atti di cui all' articolo 8, comma 4, lettera b), dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale individua procedure e modalità di valutazione della qualità delle prestazioni e dei percorsi assistenziali con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) risultati complessivi delle aziende sanitarie e delle società della salute in termini di appropriatezza, di soddisfazione dell'utenza e degli operatori, di economicità della gestione ;

b) risultati specifici raggiunti dalle strutture organizzative aziendali ed in particolare dei dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliero-universitarie in relazione agli obiettivi della programmazione aziendale ed alle funzioni attribuite all'azienda dalle disposizioni regionali;

b bis) risultati specifici raggiunti dalle società della salute per l’organizzazione e l’erogazione di attività di assistenza territoriale, di prestazioni ad alta integrazione socio-sanitaria e di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, individuate dalla programmazione regionale;

c) qualità clinica delle prestazioni erogate, anche in relazione ad obiettivi di eccellenza.

4 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente, la Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, impartisce indirizzi con propria deliberazione alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale ai fini dell’implementazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale. In particolare la Giunta regionale definisce il numero delle fasce di merito, in misura non inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce di merito in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito.

4 ter. La Giunta regionale impartisce altresì indirizzi con propria deliberazione al fine dell’adeguamento dei nuclei di valutazione già esistenti all’interno delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla normativa nazionale vigente in tema di organismi indipendenti di valutazione.

4 quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adeguano i contratti collettivi integrativi alle disposizioni della presente legge e agli atti di indirizzo di cui ai commi 4 bis e 4 ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente.

4. quinquies. Ai fini della valutazione della reale efficacia delle tecnologie, della loro appropriatezza ed efficienza, dei benefici clinici e organizzativi ad esse legati, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari.

4 sexies. La Commissione di cui al comma 4 quinquies è composta:

a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;

b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;

d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;

e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.

4 septies. La Giunta regionale definisce con specifico atto le modalità di funzionamento della Commissione di valutazione delle tecnologie sanitarie.

4 octies. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi di esperti individuati all'interno del servizio sanitario regionale, dell’Organismo toscano per il governo clinico, della Commissione terapeutica regionale e degli organismi di governo clinico della Regione.

5. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione nella quale sono illustrati in maniera documentata gli esiti delle valutazioni di cui al comma 4.

 

     Art. 10 bis. Interazione tra gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale e la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, realizza la mobilità temporanea di personale tra la direzione regionale competente in materia di dritto alla salute e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale per far fronte a comprovate esigenze di servizio o di specifiche professionalità, nonché per consentire l'interscambio di esperienze, la collaborazione su specifici progetti, la formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La mobilità è attuata a seconda dei casi tramite gli istituti del comando e del distacco previo parere dell'ente di provenienza e su assenso del personale interessato nei limiti del contingente annualmente fissato con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono posti a carico del fondo sanitario regionale.

3. La finalità, la durata e le modalità di svolgimento del distacco sono definite in una convenzione tra la Regione e le aziende e gli enti di provenienza.

 

     Art. 11. Conferenza regionale dei sindaci

1. La conferenza regionale delle conferenze zonali dei sindaci, di seguito denominata conferenza regionale dei sindaci, è l’organo attraverso il quale tali soggetti partecipano alla definizione delle politiche regionali in materia sanitaria e sociale ed al coordinamento della programmazione a livello regionale e locale.

2. La conferenza regionale dei sindaci è copresieduta dagli assessori regionali competenti per materia ed è composta dai presidenti delle conferenze zonali dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005 ovvero dai presidenti delle società della salute. La componente comunale esprime un vicepresidente della conferenza regionale dei sindaci.

3. Alle sedute della conferenza regionale dei sindaci sono invitati:

a) due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

b) [abrogata];

c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.

4. La conferenza regionale dei sindaci:

a) esprime parere sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;

b) esprime parere sulla proposta di piano sanitario e sociale integrato regionale;

b bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell’articolo 39, comma 4;

c) concorre all’elaborazione delle linee-guida previste dall’articolo 21, comma 7 ;

d) concorre a determinare la composizione del fondo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento al riparto delle risorse tra i livelli uniformi ed essenziali di assistenza;

e) concorre alla quantificazione delle risorse che ciascuna azienda unità sanitaria locale deve destinare alle zone-distretto;

f) concorre a determinare i criteri di riparto tra enti locali associati delle risorse del fondo sociale regionale di cui all’articolo 45 della l.r. 41/2005;

g) esprime parere sul numero e sulla composizione delle zone-distretto delle aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell’articolo 64, comma 3 .

5. La conferenza regionale dei sindaci esprime i pareri di cui al comma 4, lettere a), b), c) ed f), entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione.

6. Fermo restando il riparto delle risorse attribuite dal piano sanitario e sociale integrato regionale, la conferenza regionale dei sindaci propone i criteri per il riparto delle risorse aggiuntive attribuite dal medesimo piano per l’esercizio delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3, del decreto delegato.

7. La conferenza regionale dei sindaci valuta annualmente, anche sulla base dei documenti di monitoraggio di cui all’articolo 20, lo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi.

8. Le modalità di funzionamento della conferenza regionale dei sindaci sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla conferenza medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il supporto tecnico amministrativo alle attività della conferenza regionale dei sindaci è assicurato da personale della competente direzione generale della Giunta regionale e, previo accordo, del soggetto rappresentativo ed associativo dei comuni in ambito regionale.

 

     Art. 11 bis. Conferenza dei sindaci di area vasta

     [Abrogato]

 

     Art. 12. Conferenza aziendale dei sindaci

1. La conferenza aziendale è composta dai presidenti delle conferenze zonali integrate e dai presidenti delle società della salute ed è presieduta da uno dei componenti scelto fra i presidenti delle conferenze zonali integrate o fra i presidenti delle società della salute. Alle sedute della conferenza partecipano per gli atti di relativa competenza i direttori generali delle aziende sanitarie di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato e il Rettore dell’università di riferimento senza diritto di voto.

2. I componenti della conferenza aziendale intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione in proporzione alla popolazione residente.

3. La conferenza aziendale dei sindaci assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione.

4. Il funzionamento della conferenza aziendale dei sindaci è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte dei presidenti delle conferenze zonali integrate o dei presidenti delle società della salute. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo con funzioni istruttorie per la conferenza.

5. La conferenza aziendale dei sindaci esercita le funzioni di indirizzo, verifica e valutazione di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto delegato.

6. La conferenza aziendale dei sindaci svolge le seguenti funzioni:

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 22;

b) approva il piano attuativo locale;

c) esprime le proprie valutazioni in merito alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera a);

d) esamina ed esprime parere sugli atti di bilancio dell'azienda unità sanitaria locale;

e) propone al Presidente della Giunta regionale la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 39, comma 8;

f) concorre con propri indirizzi all’elaborazione del piano di area vasta di cui all’articolo 23 bis;

g) esprime l’intesa sul piano di area vasta ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 4;

h) esprime parere obbligatorio sul piano attuativo delle aziende ospedaliero universitarie di riferimento e sulle relative relazioni aziendali.

7. L'azienda unità sanitaria locale mette a disposizione idonei locali per la conferenza aziendale dei sindaci e per le conferenze zonali dei sindaci. Le conferenze aziendali dei sindaci e le conferenze zonali dei sindaci sono supportate, nell'esercizio delle loro attività, dall'insieme degli uffici di piano di livello zonale di cui all'articolo 64.2, comma 5.

 

     Art. 12 bis. Conferenza zonale integrata

1. La conferenza zonale integrata è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.

2. I componenti della conferenza zonale integrata intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione così determinate:

a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;

b) il 34 per cento del totale è assegnato all’azienda sanitaria locale di riferimento.

3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell’intesa di cui al comma 5, lettera c).

4. Alla conferenza di cui al presente articolo si applica l’articolo 34, commi 3, 4 e 5, della l.r. 41/2005.

5. La conferenza zonale integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute ed in particolare:

a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione;

b) approva il PIS;

c) esprime l’intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona;

d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;

e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 70 bis;

f) esprime l’intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all’articolo 37 della l.r. 41/2005.

6. Il funzionamento della conferenza zonale integrata è disciplinato da un apposito regolamento adottato dalla conferenza stessa. Il regolamento può prevedere la possibilità di delega da parte del sindaco a favore dell’assessore competente e da parte del direttore generale nei confronti di un componente del comitato di direzione ad esclusione del responsabile di zona-distretto. Il regolamento può prevedere la costituzione di un esecutivo della conferenza.

7. Laddove costituite le società della salute le competenze della conferenza zonale integrata sono esercitate dall’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies.

 

     Art. 13. Università

1. Le università toscane contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione degli atti della programmazione regionale.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente, elabora un protocollo d'intesa con le università per regolamentare il loro apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e contestualmente l'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle finalità istituzionali proprie delle università e del servizio sanitario regionale; a tal fine, è costituito il comitato per l'intesa formato dal Presidente della Giunta regionale e dai rettori delle università. Il protocollo d’intesa opera per il periodo di validità del piano sanitario e sociale integrato regionale.

2 bis. Al fine di promuovere fra le aziende ospedaliero-universitarie una programmazione strategica coordinata, nell’ambito del protocollo di cui al comma 2, sono definite, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e delle rispettive priorità aziendali, le linee fondamentali delle attività di formazione, di assistenza clinica e di ricerca.

3. Nell'individuazione della dislocazione delle strutture del servizio sanitario regionale, gli strumenti della programmazione regionale tengono conto delle strutture universitarie, secondo quanto previsto dal d.lgs. 517/1999 ; l'attuazione del protocollo d'intesa per le attività assistenziali è disciplinata dallo statuto aziendale, nonché da eventuali accordi previsti dallo statuto medesimo; per le attività formative e di ricerca gli accordi attuativi sono stipulati tra l'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento e le aziende sanitarie interessate, tenuto conto della programmazione di area vasta.

4. Per la predisposizione del protocollo di intesa è costituita apposita commissione con funzioni di supporto tecnico per il comitato di cui al comma 2; la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate; le rappresentanze sono designate, per le parti di rispettiva competenza, dai membri del comitato e dai direttori generali delle aziende; le rappresentanze delle aziende ospedaliere sono designate in maniera da assicurare la pariteticità tra la componente ospedaliera e quella universitaria all'interno della commissione; alle attività della commissione partecipano, ai fini della individuazione degli specifici fabbisogni formativi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, commi 2 e 3 del decreto delegato, rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali competenti.

4 bis. La commissione di cui al comma 4, svolge attività di monitoraggio in merito all'attuazione del protocollo di intesa ed elabora una relazione annuale che trasmette al direttore generale della direzione regionale competente per materia, all'assessore regionale competente per materia, alla commissione consiliare competente per materia e ai rettori delle università.

5. Il protocollo di intesa, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto delegato, dal d.lgs. 517/1999 e dagli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, tenuto conto delle finalità istituzionali dei contraenti, indirizza e vincola, nelle aree di seguito indicate, lo statuto delle aziende ospedaliero-universitarie e gli accordi attuativi fra azienda ed università disciplinando:

a) per le attività assistenziali: i criteri per la costituzione delle strutture organizzative;

b) per le attività didattiche: i criteri per la determinazione degli apporti reciproci, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale alla didattica e alla formazione, tenuto conto del fabbisogno formativo espresso dal servizio sanitario regionale, secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V; i criteri per l'individuazione e l'organizzazione delle scuole e dei corsi di studio, sulla base degli ordinamenti didattici vigenti; i criteri per la ripartizione degli oneri;

c) per le attività di ricerca: le tipologie di studi e ricerche da attribuire ai dipartimenti assistenziali integrati; i criteri di ripartizione degli oneri e di utilizzo dei risultati;

d) la partecipazione della Regione e delle università ai risultati di gestione delle aziende ospedaliero-universitarie.

 

     Art. 14. Enti di ricerca e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. I rapporti tra la Regione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca, le cui attività istituzionali sono concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale, sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi; i protocolli sono adottati nell'ambito del piano sanitario e sociale integrato regionale vigente ed individuano gli spazi di collaborazione sul versante assistenziale, della formazione e dello sviluppo delle competenze e conoscenze nel settore sanitario.

2. I rapporti convenzionali per le attività assistenziali tra il servizio sanitario regionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli enti di ricerca, sono instaurati tra le aziende sanitarie e gli enti medesimi sulla base dei protocolli d'intesa di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Partecipazione alla programmazione

1. La Regione, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute promuovono e assicurano la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale e valorizzano il contributo degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate attraverso adeguate modalità di consultazione.

2. [Abrogato].

 

     Art. 16. Tutela dei diritti dell'utenza

1. E' compito della Regione:

a) assicurare il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative alla definizione degli indicatori ed alla verifica degli standard di qualità di cui all' articolo 14, comma 1, del decreto delegato;

b) sovrintendere al processo di attuazione delle carte dei servizi, anche impartendo direttive per la loro omogenea definizione e linee guida per la necessaria integrazione tra le aziende sanitarie dello stesso ambito territoriale;

c) impartire direttive alle aziende sanitarie e formulare indirizzi alle società della salute, ove costituite, per la promozione del diritto all’informazione, riconoscendo in quest’ultimo la condizione fondamentale per assicurare agli utenti l’esercizio della libera scelta nell’accesso alle strutture sanitarie e la partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, verificandone annualmente i risultati;

c bis) promuovere la partecipazione dei cittadini e verificare l’effettiva conoscenza dei loro diritti, nonché assicurare l’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale.

2. La Regione individua quali specifici strumenti di informazione, di partecipazione e di controllo da parte degli assistiti sulla qualità dei servizi erogati:

a) la carta dei servizi di cui alla legge 11 luglio 1995, n. 273 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni);

b) la conferenza dei servizi di cui all' articolo 14, comma 4, del decreto delegato;

c) i protocolli d'intesa di cui all' articolo 14, comma 7, del decreto delegato;

c bis) il Consiglio dei cittadini per la salute, di cui all’articolo 16 bis;

c ter) i comitati aziendali di partecipazione, di cui all’articolo 16 ter;

c quater) i comitati di partecipazione di cui all’articolo 16 quater.

3. Le aziende sanitarie, previo confronto con le organizzazioni di cui all' articolo 15, comma 1, approvano e aggiornano annualmente la carta dei servizi, e adottano il regolamento per la tutela degli utenti.

4. La carta dei servizi è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie orientano ed adeguano le proprie attività alla soddisfazione dei bisogni degli utenti; la carta contiene gli impegni per il miglioramento dei servizi, definisce gli indicatori di qualità e gli standard, generali e specifici, cui gli stessi devono adeguarsi.

5. Le aziende sanitarie assicurano specifiche attività di informazione e di tutela degli utenti e definiscono un apposito piano di comunicazione aziendale finalizzato a promuovere la conoscenza da parte di tutti i soggetti interni ed esterni dei contenuti della carta e della relativa attuazione.

6. Le aziende sanitarie, ai fini di cui al comma 5, assicurano l'informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di accesso ai servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all'attività libero professionale intramuraria, e si dotano di un efficace sistema di raccolta e di trattamento delle segnalazioni e degli esposti, garantendo certezza e rapidità di risposta.

7. Le aziende sanitarie individuano la collocazione, i compiti e le funzioni dell'ufficio relazioni con il pubblico.

8. Le aziende sanitarie e le società della salute, ove costituite, realizzano appositi punti informativi, a disposizione degli utenti sulle prestazioni erogate nell’ambito del territorio di riferimento e per un orientamento sull’accesso alle prestazioni erogate nell’ambito della Regione, e coordinano le rispettive attività dirette alla informazione degli utenti.

9. Il direttore generale d'intesa con la conferenza aziendale dei sindaci indice la conferenza di cui al comma 2, lettera b), per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione aziendale, il rispetto degli impegni assunti con la carta dei servizi e definire gli interventi utili per il loro miglioramento; a tal fine il direttore generale rende noti i dati relativi all'andamento dei servizi ed al grado di raggiungimento degli standard con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.

10. Alla conferenza dei servizi partecipano i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato i protocolli di intesa di cui al comma 11.

11. Il protocollo d'intesa è lo strumento attraverso il quale le aziende sanitarie, e le società della salute, ove costituite, stipulano con le associazioni di volontariato e di tutela modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione; i contenuti obbligatori di tali protocolli sono individuati con atto della Giunta regionale.

 

     Art 16 bis. Consiglio dei cittadini per la salute

1. È istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell’equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. Il Consiglio dei cittadini per la salute, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta;

b) fornisce contributi, anche all'Organismo toscano per il governo clinico di cui all'articolo 49 bis, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali;

c) collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti;

d) propone iniziative culturali, nonché attività di studio e ricerca per le materie di competenza.

3. Il Consiglio dei cittadini per la salute assicura il supporto e coordinamento dell’azione dei comitati aziendali di partecipazione di cui all’articolo 16 ter.

4. Il Consiglio dei cittadini per la salute riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito alla sua attività in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all’articolo 24, comma 4 bis.

5. Il Consiglio dei cittadini per la salute, presieduto dall’assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da ventitré membri di cui:

a) tre designati fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali di cui all’articolo 16 ter;

b) uno designato fra i propri componenti da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 16 ter;

c) tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), nell'ambito delle proprie associazioni rappresentative dell'utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana;

d) cinque designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie.

6. Il Consiglio dei cittadini per la salute è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.

7. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Consiglio dei cittadini per la salute non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 5 rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio dei cittadini per la salute stesso.

8. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina il funzionamento del Consiglio dei cittadini per la salute, nonché la corresponsione dei rimborsi spese spettanti ai componenti nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

 

     Art 16 ter. Comitato aziendale di partecipazione

1. Presso ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale, è istituito il comitato aziendale di partecipazione con funzioni di consultazione e proposta a supporto della direzione aziendale, in merito alla qualità dei servizi erogati dall’azienda, con particolare riferimento all'equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi.

2. Il comitato aziendale di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi;

b) svolge attività di monitoraggio in merito al rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità, sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

c) partecipa ai processi informativi e comunicativi tra azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l’efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi;

d) propone incontri con i cittadini, volti a facilitare l’accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l’informazione sulle cure e l'adeguato ricorso ai servizi.

3. Il comitato aziendale di partecipazione è composto:

a) nelle aziende unità sanitarie locali, da due membri designati fra i propri componenti da ciascun comitato di partecipazione di cui all’articolo 16 quater;

b) nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del servizio sanitario regionale, da un membro designato, fra i propri associati, da ciascuna delle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c).

4. Il comitato aziendale di partecipazione è nominato dal direttore generale di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati aziendali di partecipazione

6. La partecipazione al comitato aziendale di partecipazione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute che è posto a carico delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale presso cui è istituito il comitato.

 

     Art. 16 quater. Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative

1. In ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, con funzioni di consultazione e proposta in merito all'organizzazione ed erogazione dei servizi.

2. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d'intesa di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c). Ogni associazione designa un proprio rappresentante.

3. Nella zona-distretto il comitato di partecipazione, è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona. Nella società della salute, il comitato di partecipazione è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell'assemblea dei soci.

4. Qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque, il comitato di partecipazione può operare a livello sovrazonale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per il funzionamento dei comitati di partecipazione di zona-distretto.

6. Il comitato di partecipazione, in relazione alle competenze di cui al comma 1, in particolare:

a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;

b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute di cui all'articolo 21;

c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;

e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;

f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione;

g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.

7. Il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell'ambiente sulla salute.

8. Al fine di assicurarne la operatività e favorire la partecipazione dei cittadini la zona-distretto o la società della salute, ove costituita, mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.

9. In ciascuna società della salute, nominata dall'assemblea della società della salute, è istituita la consulta del terzo settore dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.

10. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

11. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, le zone distretto e le società della salute promuovono almeno due incontri pubblici all’anno, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, e della conferenza zonale integrata.

 

     Art. 16 quinquies. Norme di prima applicazione

1. I comitati di partecipazione di zona-distretto sono costituiti, o si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 16 quater, entro il 30 marzo 2018.

2. Il Consiglio dei cittadini per la salute e i comitati aziendali di partecipazione iniziano ad operare dall’anno 2018 e, comunque, non oltre la data del 30 giugno 2018.

 

     Art. 17. Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale

1. I rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale ed il servizio sanitario medesimo, ad eccezione di quanto disposto dalla presente legge in materia di sistema sanitario di emergenza urgenza, sono regolati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

2. Le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale concorrono, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale.

 

Capo III

Gli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata

 

     Art. 18. Il piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è lo strumento di programmazione intersettoriale con il quale la Regione, nell’ambito del programma regionale di sviluppo, definisce gli obiettivi di politica sanitaria e sociale regionale e i criteri per l’organizzazione del servizio sanitario regionale e dei servizi sanitari e sociali integrati in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione rilevati dagli strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata di cui all’articolo 20 e dagli studi di ricerca epidemiologica affidati all’Agenzia regionale di sanità (ARS) ed alle società scientifiche. Stabilisce anche la programmazione in materia di servizio civile ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale). Il piano sanitario e sociale integrato regionale definisce inoltre per l’ambito sanitario e sociale l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata previo parere della conferenza regionale dei sindaci, Ai fini dell’elaborazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

3. La Giunta regionale con proprie deliberazioni provvede all’attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), la relativa nota di aggiornamento e con il bilancio di previsione.

 

     Art. 19. Contenuti del piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo del servizio sanitario regionale e dei servizi socio-assistenziali. Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.

2. Per le politiche sanitarie in particolare sono definiti:

a) i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, quali prestazioni da garantire in termini di equità a tutti gli assistiti, definiti sulla base di indicatori epidemiologici, clinici ed assistenziali;

b) i criteri di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende unità sanitarie locali e, per ciascuna azienda unità sanitaria locale, tra le zone-distretto;

c) i criteri di quantificazione ed impiego delle risorse finanziarie destinate alla copertura di specifici fabbisogni per attività di alta qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di programmazione regionale, per il funzionamento di enti, aziende o organismi regionali operanti nel settore sanitario, per il sostegno degli investimenti per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie regionali;

d) gli indirizzi per la valorizzazione e qualificazione dell’assistenza nelle zone insulari e montane e le risorse regionali ad esse destinate;

e) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle aziende unità sanitarie locali, con particolare riferimento a quelle impiegate nella prevenzione;

f) le azioni programmate di rilievo regionale e i progetti obiettivo, da realizzare tramite le società della salute e, laddove non costituite, in collaborazione con gli enti locali;

g) i criteri per la elaborazione dei piani di area vasta e per la definizione di intese ed accordi tra aziende, di cui all’articolo 8, comma 4 e per la disciplina della contrattazione con i soggetti privati accreditati;

h) le direttive relative alla organizzazione delle aziende sanitarie;

h bis) i criteri e le modalità per la costituzione di società, interamente partecipate dalle aziende sanitarie, finalizzate alla realizzazione delle strutture ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare;

i) i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie di soggetti erogatori;

l) gli strumenti per l’integrazione delle medicine complementari negli interventi per la salute.

3. Per le politiche sociali in particolare sono definiti:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, con riferimento alle politiche sociali integrate di cui al titolo quinto della l.r. 41/2005;

b) le caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e degli interventi atte ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4 della l.r. 41/2005;

c) le priorità di intervento relative ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 6 della l.r. 41/2005 nonché le sperimentazioni e gli interventi di cui all'articolo 14 della medesima legge;

d) gli indirizzi generali da utilizzare per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni;

e) le modalità di ripartizione alle società della salute e, laddove non costituite, agli enti locali, in ambito zonale, delle risorse destinate dal bilancio regionale al finanziamento della rete locale dei servizi, sulla base di parametri oggettivi rilevati in relazione ai seguenti elementi:

1) livelli essenziali delle prestazioni sociali;

2) dimensione degli interventi e dei servizi in atto;

3) bisogni di assistenza;

4) situazione demografica e territoriale delle diverse zone.

f) le misure e le azioni prioritarie da prevedere in favore dei comuni in maggiore situazione di disagio, ai sensi della normativa regionale vigente;

g) i criteri di accesso al fondo sociale regionale di solidarietà interistituzionale di cui all'articolo 46 della l.r. 41/2005;

h) gli interventi innovativi, di ricerca e di sperimentazione, di interesse regionale;

i) le iniziative di comunicazione sociale e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione del disagio e della esclusione sociale;

l) i benefici aggiuntivi a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).

4. Il piano sanitario e sociale integrato regionale contiene gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione relativi allo stato di attuazione della programmazione regionale ai sensi dell’articolo 20.

 

     Art. 20. La valutazione delle politiche sanitarie e sociali integrate

1. Sono strumenti di valutazione e di monitoraggio della programmazione sanitaria e sociale integrata:

a) il rapporto annuale di monitoraggio e valutazione di cui al comma 2;

b) la relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 24;

b bis) relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta;

c) la relazione sociale regionale di cui all’articolo 42 della l.r. 41/2005;

d) la relazione sanitaria regionale di cui al comma 3;

e) la relazione sullo stato di salute di cui al comma 4.

2. La Giunta regionale elabora ogni anno il rapporto di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito a specifici settori e obiettivi di salute e lo trasmette al Consiglio regionale.

3. La Giunta regionale elabora, a conclusione del ciclo della programmazione sanitaria e sociale integrata, la relazione sanitaria regionale e la relazione sociale regionale di cui all’articolo 42 della l.r. 41/2005 e le trasmette al Consiglio regionale e alla Conferenza regionale dei sindaci. La relazione sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni sanitarie aziendali e degli strumenti di valutazione propri delle società della salute:

a) valutazioni epidemiologiche sullo stato di salute della popolazione;

b) valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

4. La relazione sullo stato di salute è il documento di monitoraggio e di valutazione dei servizi e delle attività sanitarie territoriali e sociali, che la società della salute, ove costituita, o la conferenza zonale dei sindaci redige annualmente.

 

     Art. 20 bis. Strumenti e procedure di valutazione

1. Nel quadro delle politiche di promozione della salute, al fine di definire gli strumenti e le procedure per la valutazione della programmazione sanitaria e sociale integrata e di individuare idonei strumenti di osservazione dello stato di salute, dell’evoluzione dei fenomeni sociali, dello stato dei servizi, la Giunta regionale determina i rapporti di collaborazione, oltre che con l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) e con l’ARS, con istituti universitari con specifica esperienza negli ambiti del management sanitario e sociale integrato, delle attività di formazione avanzata e della misurazione e valutazione della “performance” del sistema sanitario e sociale integrato e dei soggetti che lo costituiscono.

 

     Art. 20 ter. Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

1. In applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), sono istituiti i seguenti registri di patologia:

a) registro tumori;

b) registro difetti congeniti;

c) registro malattie rare;

d) registro malattie demielinizzanti.

2. I registri di patologia di cui al comma 1 sono istituiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono previsti i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere e le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Le previsioni del regolamento di cui al comma 3 devono in ogni caso informarsi al principio di necessità di cui all’articolo 3 del d.lgs 196/2003.

 

     Art. 21. Piani integrati di salute

1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello zonale.

2. È compito del PIS:

a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali delle comunità locali;

b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;

c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;

d) individuare le modalità attuative;

e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;

f) individuare, sulla base degli obiettivi di salute di cui alla lettera a), le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di quelle dei comuni;

g) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;

h) promuovere l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti cliniche integrate e strutturate;

i) definire, tenuto conto della complessiva organizzazione aziendale, la distribuzione sul territorio dei relativi presidi;

l) individuare gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici di zona.

2 bis. Nelle zone-distretto di nuova istituzione di cui all’allegato B, il PIS promuove la valorizzazione e la tutela delle identità territoriali per una migliore attenzione e vicinanza al cittadino sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso le articolazioni territoriali istituite ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005), volte a garantire una più ampia partecipazione delle istituzioni locali ai livelli di programmazione.

2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, ciascuna articolazione territoriale individua un referente che partecipa alle sedute degli organismi di cui agli articoli 11 e 12, con diritto di voto limitatamente alle deliberazioni di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), e all’articolo 12, comma 6, lettere a) e b).

3. Il PIS è approvato dalla conferenza zonale integrata o dalle società della salute ove esistenti, si coordina e si integra con il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005, ed è presentato nei consigli comunali entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. In caso di accordo con la conferenza zonale dei sindaci il ciclo di programmazione del PIS può assorbire l’elaborazione del PIZ.

5. Ai fini del coordinamento delle politiche sociosanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

a) il raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

b) la consultazione con le associazioni di volontariato e tutela, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

6. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale. La parte operativa zonale è aggiornata annualmente ed è condizione per l'attivazione delle risorse di cui all'articolo 29, comma 5, della l.r. 41/2005.

7. La Giunta regionale elabora linee guida per la predisposizione del PIS e per la sua integrazione con il PIZ.

 

     Art. 22. Piani attuativi locali

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e degli indirizzi impartiti dalla conferenza aziendale dei sindaci, le aziende unità sanitarie locali programmano le attività da svolgere recependo i PIS, relativamente alle attività sanitarie territoriali e socio-sanitarie. Il piano attuativo locale ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.

2. La conferenza aziendale dei sindaci, previo parere delle conferenze zonali dei sindaci, formula indirizzi per l’azienda unità sanitaria locale per l’elaborazione del piano attuativo locale.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. Il piano attuativo si realizza con riferimento alle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-sanitarie integrate attraverso piani annuali di attività, che tengono conto dei contenuti del PIS, e in particolare:

a) attraverso il programma operativo annuale delle cure primarie, articolato per zona-distretto, che definisce i programmi attuativi delle cure primarie, della sanità d’iniziativa, dei presidi distrettuali, delle unità complesse e delle forme associate della medicina generale; tale programma operativo definisce anche i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali delle cronicità e le relative modalità di lavoro interprofessionale;

b) attraverso l'atto per l’integrazione socio-sanitaria, articolato per zona-distretto, che definisce i programmi attuativi dei servizi e delle attività ad alta integrazione sociosanitaria determinando nel contempo il relativo budget di livello zonale costituito dalle risorse sanitarie e dalle risorse sociali; tale programma operativo definisce anche i percorsi di valutazione multidimensionale delle non autosufficienze e delle fragilità e le relative modalità di lavoro interprofessionale.

6. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale adotta i programmi annuali di attività di cui al comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento e li trasmette alla conferenza aziendale dei sindaci che lo approva; successivamente il direttore generale trasmette il programma annuale alla Giunta regionale che verifica la conformità dello stesso alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale entro quaranta giorni dal ricevimento; nel caso di mancata approvazione da parte della conferenza aziendale dei sindaci, la Giunta regionale, una volta esercitato il controllo di conformità ed essersi confrontata con la conferenza aziendale dei sindaci, autorizza il direttore generale alla prosecuzione dell'attività.

 

     Art. 23. Piani attuativi ospedalieri

1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione con il quale, nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale e del piano di area vasta, nonché degli indirizzi e valutazioni dell'organo di indirizzo, le aziende ospedaliero-universitarie programmano le attività di propria competenza.

2. Nella formulazione degli indirizzi di cui al comma 1, l'organo di indirizzo tiene conto, anche, del piano della didattica universitaria.

3. Il piano attuativo ospedaliero ha durata quinquennale e può prevedere aggiornamenti.

4. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria adotta il piano attuativo ospedaliero entro l'anno precedente a quello di riferimento, lo trasmette all'Università ed alla conferenza aziendale dei sindaci per l'acquisizione dei pareri di competenza. Il direttore generale trasmette il piano attuativo e le eventuali osservazioni alla Giunta regionale che, verificatane la conformità alla programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, lo approva entro quaranta giorni dal ricevimento.

5. Il piano attuativo ospedaliero si realizza attraverso programmi annuali di attività adottati dal direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, acquisiti gli indirizzi e le valutazioni dell'organo di indirizzo; i programmi annuali sono approvati con lo stesso procedimento di cui al comma 4.

 

     Art. 23 bis. Piano di area vasta

1. Il piano di area vasta è lo strumento attraverso il quale si armonizzano e si integrano, su obiettivi unitari di salute ed in coerenza con la programmazione regionale, i livelli di programmazione dell'azienda unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera universitaria.

2. Il piano di area vasta, in particolare, coordina l’offerta complessiva dei percorsi assistenziali, definiti attraverso i dipartimenti interaziendali di area vasta, garantendo l'appropriatezza degli interventi, anche tenendo conto delle particolari condizioni delle zone disagiate e montane del territorio.

3. Il piano di area vasta è proposto, in conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all’articolo 9 ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell’università per quanto di competenza.

4. Il piano di area vasta è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento.

5. Il piano di area vasta ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale ed è aggiornato annualmente.

 

     Art. 24. Relazione sanitaria aziendale

1. La relazione sanitaria aziendale è lo strumento di valutazione e monitoraggio dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione regionale e aziendale e ne costituisce strumento rilevante per la definizione; la relazione sanitaria aziendale in particolare evidenzia i risultati conseguiti in termini di servizi e prestazioni, con riguardo anche agli obiettivi del piano attuativo e con distinto riferimento all'attività sanitaria e sociale integrata, alle attività sanitarie degli ambiti territoriali e a quella socio-assistenziale.

2. La relazione sanitaria aziendale è adottata dal direttore generale, previo parere del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La relazione sanitaria aziendale è trasmessa:

a) dalle aziende unità sanitarie locali alla Giunta regionale, all'ARS e alla e alla conferenza aziendale dei sindaci;

b) dalle aziende ospedaliero-universitarie alla Giunta regionale, all'ARS e alla Conferenza regionale dei sindaci.

4. La conferenza aziendale dei sindaci esprime le proprie valutazioni sulle relazioni sanitarie e le trasmette alla Giunta regionale.

4 bis. Il direttore generale riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito ai contenuti della relazione sanitaria aziendale.

 

     Art. 25. Fondo sanitario regionale

1. Il fondo sanitario regionale è così composto:

a) fondo ordinario di gestione destinato alle aziende unità sanitarie locali, per la erogazione ordinaria dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza ed al funzionamento dell'ESTAR di cui all’articolo 100;

b) fondi per lo sviluppo dei servizi, destinati alla copertura di specifici fabbisogni e servizi di interesse generale, per attività di elevata qualificazione, per specifici programmi individuati dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, per il sostegno degli investimenti e per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie;

c) fondi finalizzati all'organizzazione del sistema, destinati a organismi ed enti a carattere regionale e a iniziative dirette della Regione in materia di innovazione e sviluppo del sistema.

2. La Giunta regionale può procedere all'accantonamento di quote del fondo sanitario regionale da destinare al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario complessivo del sistema e da attribuire alle aziende sanitarie anche sulla base della individuazione negoziale di specifici obiettivi e risultati.

 

     Art. 26. Determinazione del fabbisogno finanziario

1. La Giunta regionale, in sede di elaborazione del documento di programmazione economica e finanziaria, procede:

a) alla stima del fabbisogno finanziario del servizio sanitario regionale per il triennio successivo, tenuto conto dell'evoluzione della domanda di salute, dell'andamento a livello regionale dei costi dei fattori produttivi, degli obiettivi di crescita programmati, del programma degli investimenti;

b) alla stima delle risorse finanziarie disponibili che costituiscono il fondo sanitario regionale di cui all' articolo 25

2. A seguito di quanto stabilito ai sensi del comma 1, la Giunta regionale procede annualmente:

a) alla ripartizione del fondo sanitario regionale ai sensi dell' articolo 25, comma 1;

b) ad emanare direttive per la formazione dei bilanci da parte delle aziende sanitarie e dell'ESTAR di cui all'articolo 100;

c) alla individuazione, anche in corso di esercizio, delle manovre da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.

 

     Art. 27. Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali

1. La Giunta regionale provvede annualmente, all’assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse secondo i criteri definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale finalizzati anche ad assicurare un’equa ripartizione delle risorse in funzione delle diverse condizioni socio ambientali del territorio delle aziende medesime.

1 bis. Nell’assegnazione di cui al comma 1, sono individuate le quote del fondo da attribuire con vincolo di destinazione alle zone-distretto, tenuto conto delle determinazioni adottate dalla conferenza delle società della salute ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera e).

2. Alle aziende unità sanitarie locali sono altresì assegnate quote dei fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all' articolo 25, comma 1, lettera b), in relazione a specifici progetti previsti dagli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale.

3. [Abrogato].

 

     Art. 28. Finanziamento delle aziende ospedalierouniversitarie

1. Il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie avviene in relazione al volume delle prestazioni erogate, computate sulla base delle tariffe massime fissate dalla Regione, ovvero sulla base delle valorizzazioni concordate tra le aziende nell'ambito delle intese di cui all' articolo 8, comma 4, lettera d).

2. Alle aziende ospedaliero-universitarie sono altresì assegnate quote dei fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all' articolo 25, comma 1, lettera b), per il finanziamento di funzioni di riferimento regionale non sufficientemente remunerate dalle tariffe e per specifiche finalità previste dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale.

2 bis. In relazione ai fondi di cui al comma 2, il piano sanitario e sociale integrato regionale individua criteri atti ad assicurare una equilibrata ripartizione di tali risorse tra le aziende ospedaliero universitarie.

 

     Art. 29. Finanziamento della mobilità sanitaria

1. Le prestazioni erogate all'assistito nell'ambito dei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, definiti dal piano sanitario e sociale integrato regionale, sono finanziariamente a carico dell'azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino; l'istituzione privata o pubblica, diversa dall'azienda unità sanitaria locale di residenza, che ha eventualmente provveduto alla erogazione, è remunerata nella misura conseguente all'applicazione del sistema tariffario definito dalla Regione.

2. Per prestazioni residenziali di ricovero non ospedaliero, nel caso di cambiamento di residenza dell'assistito, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la Giunta regionale può disciplinare il permanere della titolarità dei relativi oneri alla azienda unità sanitaria locale di residenza al momento del ricovero avendo a riferimento la durata del ricovero e la residenza del nucleo familiare di appartenenza.

3. Gli scambi finanziari così determinati possono avvenire in forma diretta, sulla base di apposite convenzioni o rapporti, ovvero su base regionale, attraverso procedure di compensazione regionali.

4. La Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità e le procedure per regolare il sistema degli accordi diretti interaziendali e quello delle compensazioni regionali, in base allo sviluppo dei sistemi informativi e delle procedure di controllo, anche in relazione alle disposizioni emanate a livello statale circa le modalità di compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

5. La valorizzazione delle prestazioni, ancorché gestite tramite compensazioni regionali, è definita dalle convenzioni e dai rapporti tra aziende sanitarie e tra queste e le istituzioni private, e non può comunque essere superiore alle tariffe massime definite dalla Regione; in assenza di accordi convenzionali, si applicano le tariffe massime regionali.

6. La Giunta regionale, fermo restando il diritto dei cittadini di ricorrere alle prestazioni dei produttori accreditati quando la struttura pubblica non sia in grado di assicurare le prestazioni nei tempi necessari, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e in relazione alle risorse disponibili e all’attuazione della programmazione regionale, può sottoporre il sistema di erogazione delle prestazioni da parte delle aziende sanitarie e delle istituzioni private a vincoli quantitativi circa il volume delle prestazioni ammesse, ovvero a vincoli finanziari tramite la determinazione di tetti di spesa e specifiche modalità di applicazione del sistema tariffario; i suddetti vincoli possono, a seguito di accordi stipulati con altre Regioni, riguardare anche le prestazioni rese a cittadini toscani fuori dal territorio regionale. Le aziende sanitarie, all'interno dell'area vasta di riferimento, tenuto conto delle vocazioni aziendali, definiscono annualmente accordi di ordine finanziario per le prestazioni sanitarie derivanti dai flussi di mobilità interaziendale.

 

     Art. 30. Finanziamento aziendale tramite tariffe

1. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza; in tal caso le aziende sanitarie definiscono le modalità di valorizzazione, a carico delle istituzioni pubbliche o private o dei soggetti privati nei confronti dei quali le stesse sono erogate, tramite apposite tariffe determinate dall'azienda sanitaria sulla base dei costi onnicomprensivi sostenuti.

2. Le aziende sanitarie possono altresì erogare prestazioni previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza in regime di libera professione dei dipendenti, prevedendone la valorizzazione tariffaria sulla base delle direttive e dei vincoli appositamente disposti dalla Giunta regionale in conformità alla legislazione vigente.

3. Le aziende sanitarie organizzano le attività di cui ai commi 1 e 2, assicurando il regolare svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, conformemente agli indirizzi regionali.

3 bis. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 1, la commissione di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, esprime apposito parere.

 

     Art. 30 bis. Indebitamento delle Aziende e dell' ESTAR

1. Le aziende sanitarie possono contrarre indebitamento, previa autorizzazione, fino ad un massimo di trenta anni unicamente per il finanziamento di spese di investimento e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate per capitale ed interessi non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente loro attribuito ed avendo a riferimento l’insieme delle aziende sanitarie nonché degli enti di cui al comma 4.

1 bis. Fatto salvo quanto stabilito da eventuali disposizioni legislative o regolamentari a valenza nazionale, la determinazione delle poste del valore della produzione che compongono le entrate proprie correnti di cui al comma 1 è affidata a deliberazioni della Giunta regionale.

2. Le aziende sanitarie possono essere autorizzate, in rapporto alle finalità di cui al comma 1, a rinegoziare il proprio indebitamento anche mediante allungamento della scadenza.

3. La Giunta regionale autorizza le operazioni di indebitamento con propria deliberazione, previa verifica della congruità tra la tipologia dell’investimento e la durata del finanziamento, nonché previa analisi e valutazione economica della capacità delle aziende sanitarie di far fronte agli oneri conseguenti, e del complessivo rispetto del limite giuridico di indebitamento di cui al comma 1.

4. In casi eccezionali debitamente motivati nella deliberazione di cui al comma 3, l'ESTAR, nell'ambito dei limiti complessivi di cui al comma 1, può essere autorizzato a contrarre indebitamento. In tal caso la Giunta regionale assicura, a valere sul fondo sanitario regionale e per l’intera durata dell’operazione, le risorse necessarie alla copertura degli oneri di ammortamento del debito.

 

Titolo IV

ORDINAMENTO

Capo I

Aziende sanitarie

 

     Art. 31. Aziende sanitarie

1. Le aziende sanitarie sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2. L'organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato, di cui all' articolo 3, comma 1-bis, del decreto delegato, di seguito denominato statuto aziendale, secondo quanto previsto dall' articolo 50

 

     Art. 32. Aziende unità sanitarie locali

1. Gli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono individuati nell'allegato A alla presente legge.

2. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla programmazione ed alla gestione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, salvo quanto previsto nelle disposizioni del capo III bis del titolo V.

 

     Art. 33. Aziende ospedalierouniversitarie

1. Le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all' allegato A alla presente legge, sono organizzate secondo la disciplina di cui all' articolo 2 del d.lgs. 517/1999 .

2. Le aziende ospedaliero-universitarie assicurano, relativamente alle attività specialistiche loro attribuite dagli strumenti della programmazione regionale:

a) le prestazioni di ricovero;

b) le prestazioni specialistiche ambulatoriali;

c) le attività di emergenza e urgenza ospedaliera, organizzate in forma dipartimentale;

d) le attività di ricerca clinica e preclinica;

e) le attività didattiche legate al sistema regionale della formazione sanitaria secondo la disciplina di cui al titolo IV, capo V;

f) le altre attività tipiche della facoltà di medicina e chirurgia connesse con le attività assistenziali.

3. Le aziende ospedaliero-universitarie perseguono lo sviluppo delle attività di alta specializzazione quale riferimento di area vasta, in relazione a livelli qualitativi verificati ed in coerenza con l'ottimizzazione della rete ospedaliera e con le indicazioni della programmazione regionale.

 

     Art. 33 bis. Rete pediatrica e ruolo dell’azienda ospedaliero universitaria Meyer

1. L’azienda ospedaliero universitaria Meyer assicura, nell’ambito regionale, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, la funzione di riorganizzazione e coordinamento operativo della rete pediatrica regionale.

2. In tale ambito, l'azienda ospedaliero universitaria Meyer procede, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta ed i direttori generali delle aziende sanitarie, alla definizione:

a) dei percorsi assistenziali omogenei, anche con l’integrazione ospedale-territorio e il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, favorendo e sviluppando la presa in carico del paziente minore di età nelle sedi più vicine alla sua abitazione, fatte salve le attività diagnostico-clinico-terapeutiche a più elevata complessità;

b) le iniziative necessarie per assicurare la continuità assistenziale e cure tempestive ed appropriate;

c) di percorsi per una precoce presa in carico integrata della grave cronicità in età pediatrica;

d) dei ruoli dei diversi soggetti che fanno parte della rete pediatrica;

e) dello sviluppo delle conoscenze attraverso attività formative rivolte al personale medico e delle professioni sanitarie, in ambito pediatrico.

3. L'azienda ospedaliero universitaria Meyer si raccorda con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta e con i direttori generali delle aziende sanitarie per la condivisione di una metodologia organizzativa omogenea, per l’applicazione di percorsi assistenziali definiti e per la promozione della qualità e dell’appropriatezza delle cure in ambito pediatrico.

4. Il governo e la composizione della rete pediatrica regionale è definito dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.

 

     Art. 33 ter. Percorso pediatrico nei pronto soccorso degli ospedali regionali e cronicità in ambito pediatrico

1. Nei presidi ospedalieri toscani con oltre duemilacinquecento accessi pediatrici annui sono assunte le iniziative necessarie per assicurare la continuità dell’assistenza pediatrica, nonché per garantire il diritto del minore all’accesso specifico riservato a cure tempestive ed appropriate, anche attraverso aree individuate fisicamente che garantiscano ai percorsi di permanenza nel settore dell’emergenza urgenza le peculiari necessità del minore, dalle attrezzature mediche e di assistenza agli spazi ludici e di soggiorno, di diagnostica e di cura.

2. Per la grave cronicità in età pediatrica sono istituiti percorsi per una precoce presa in carico integrata multidisciplinare. I centri di riferimento presenti in Toscana si coordinano e predispongono protocolli condivisi su tutto il territorio regionale validati dalla letteratura internazionale per una gestione in rete che garantisca la massima qualità, nonché la disponibilità di cure idonee prossime al luogo di residenza della famiglia.

 

     Art. 34. Sperimentazioni gestionali

1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare rapporti in forma societaria con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate.

2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema dello statuto delle società che si intende costituire, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti in forma societaria avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto delegato.

3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l’andamento delle società costituite per le sperimentazioni gestionali.

 

     Art. 34 bis.

1. Le aziende sanitarie, al fine di introdurre nell’organizzazione delle prestazioni elementi di innovazione, economicità ed efficienza, possono, previa sperimentazione, attivare convenzioni con soggetti privati nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale e relativamente alle attività in essa indicate.

2. È fatto obbligo alle aziende di sottoporre preventivamente alla Giunta regionale lo schema della convenzione che si intende attivare, unitamente ad una relazione illustrativa circa le finalità, il funzionamento ed i risultati gestionali attesi. La Giunta regionale propone l'atto conseguente al Consiglio regionale che l'approva entro i successivi trenta giorni. L'attivazione dei rapporti con convenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis del decreto delegato.

3. Il Consiglio regionale verifica annualmente l’andamento delle convenzioni attivate per le sperimentazioni gestionali.

 

Capo II

Funzioni gestionali

 

     Art. 35. Organi

1. Gli organi delle aziende unità sanitarie locali sono:

a) il direttore generale;

a bis) il collegio di direzione;

b) il collegio sindacale.

2. Gli organi delle aziende ospedaliero-universitarie sono quelli indicati dall' articolo 4 del d.lgs. 517/1999 e disciplinati dai protocolli d'intesa di cui all' articolo 13, comma 2. Nei casi di aziende ospedaliero-universitarie cui siano stati conferiti beni e risorse anche da parte universitaria, con l'atto aziendale di costituzione dell'azienda può essere istituito apposito organo paritetico cui è conferita la delega alla gestione economico-patrimoniale.

 

     Art. 36. Funzioni e competenze del direttore generale

1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione complessiva e la rappresentanza delle aziende sanitarie ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato.

2. Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole nelle forme e secondo le modalità previste dallo statuto aziendale.

3. È riservata al direttore generale l'adozione dei seguenti atti:

a) la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario, e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e del direttore della rete ospedaliera;

b) la nomina dei membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti e la prima convocazione del collegio, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto delegato;

b bis) la proposta al prefetto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dell’elenco dei nominativi per l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli operatori addetti alle mansioni e alle funzioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

c) la nomina dei direttori o dei responsabili delle strutture ed il conferimento, la sospensione e la revoca degli incarichi di responsabilità aziendali;

d) lo statuto aziendale;

e) gli atti di bilancio;

f) i piani attuativi;

g) la relazione sanitaria aziendale;

h) provvedimenti che comportano modifiche del patrimonio immobiliare dell’azienda;

i) la costituzione delle società di cui all'articolo 34;

i bis) l’approvazione dello statuto e della convenzione della società della salute, ai sensi dell’articolo 71 quater, comma 4.

3 bis. Ove costituita la società della salute, il direttore generale è componente dell’assemblea dei soci di cui all’articolo 71 sexies e della giunta esecutiva di cui all’articolo 71 septies ovvero designa il rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale ai fini della partecipazione alla medesima giunta.

 

     Art. 37. Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale

1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.

2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:

a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;

b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'università interessata.

3. La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina.

4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile; il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V titolo III del codice civile, secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è stipulato fra il Presidente della Giunta ed il direttore generale nominato nel termine di quindici giorni.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato; non può gravare sul bilancio dell'azienda altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelli espressamente previsti dalla legislazione vigente.

6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.

6 bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016.

7. [Abrogato].

7 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione.

7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 38. Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale

1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell’incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.

3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.

 

     Art. 39. Cause di decadenza e revoca del direttore generale

1. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale sono quelle previste agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato e all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016 nonché quelle previste dal contratto di cui all' articolo 37, comma 4; la pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione di diritto del contratto con il direttore generale.

2. La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto delegato è sempre causa di decadenza del direttore generale dalla nomina.

3. La decadenza dalla nomina è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa con il rettore dell'università interessata, nonché il parere della conferenza regionale dei sindaci, salvo nei casi di cui al comma 2 e all'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 171/2016.

5. Trascorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei pareri di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale può comunque pronunciare la decadenza.

6. Il Presidente della Giunta regionale prescinde dai pareri nei casi di particolare gravità ed urgenza e nell'ipotesi di commissariamento aziendale.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale informa tempestivamente della decadenza del direttore generale o dell'eventuale commissariamento aziendale, la conferenza aziendale dei sindaci, per l'azienda unità sanitaria locale, il rettore dell'università interessata per l'azienda ospedaliero-universitaria.

8. La conferenza aziendale dei sindaci, nel caso di manifesta inattuazione dei piani attuativi locali, può chiedere al Presidente della Giunta regionale di revocare il direttore generale o, qualora il contratto sia già scaduto, di non disporre l’attribuzione di un ulteriore mandato.

9. In caso di decadenza o revoca del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario.

9 bis. Il commissario di cui al comma 9:

a) è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

b) esercita le funzioni del direttore generale e, salvo diversa previsione dell’atto di nomina, sostituisce i direttori amministrativo e sanitario e ne esercita le funzioni;

c) resta in carica per non oltre dieci mesi.

10. In attesa della conclusione del procedimento di revoca o di decadenza del direttore generale, il Presidente della Giunta regionale può sospenderlo dalle funzioni qualora ricorrano gravi motivi e sussistano situazioni di urgente necessità.

10 bis. Nei casi di cui al comma 10 il Presidente della Giunta regionale, contestualmente alla sospensione, nomina un commissario ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis.

11. Fino alla nomina del commissario, esercita le funzioni di direttore generale il più anziano di età fra il direttore amministrativo e sanitario.

12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.

12 bis. Nel caso di dimissioni o morte del direttore generale si applicano i commi 9, 9 bis e 11.

 

     Art. 40. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali

1. Il direttore generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, che esprimono parere obbligatorio sugli atti relativi alle materie di loro competenza. I requisiti e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinate dagli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato.

2. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario fra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis.

3. Nelle aziende unità sanitarie locali il direttore è coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attività di cui all'articolo 3 septies del decreto delegato.

4. Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale tra i soggetti iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis, sentita la conferenza aziendale dei sindaci; si applica la disposizione di cui all’articolo 3, comma 11 del decreto delegato.

5. Possono essere nominati direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale i soggetti che abbiano svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture di assistenza sociale pubblici o privati di media o grande dimensione, che possiedano inoltre uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze della formazione, in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo sociologico;

b) diploma di laurea specialistica in servizio sociale;

c) iscrizione nella sezione A dell’albo di cui al combinato disposto della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti).

6. Il trattamento economico del direttore dei servizi sociali è determinato con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale, tenendo conto in particolare della complessità delle funzioni esercitate.

7. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali è esclusivo, non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina ed è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile; tale contratto, redatto sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale, è stipulato dall’azienda sanitaria.

8. La nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 11, del decreto delegato.

9. La nomina a direttore dei servizi sociali di dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

10. Il direttore generale risolve il contratto stipulato con il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali, qualora sopravvengano:

a) alcuno dei fatti previsti dall’articolo 3, comma 11, del decreto delegato ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

11. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali si risolve di diritto decorsi sessanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale, se questi non provvede alla loro riconferma.

12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.

 

     Art. 40 bis. Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:

a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;

d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.

2. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3 del d.lgs. 171/2016.

4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1, lettera d).

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.

 

     Art. 40 ter. Collegio di direzione delle aziende sanitarie

1. In ogni azienda sanitaria è costituito il collegio di direzione, di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali; il collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il collegio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda con modalità disciplinate dallo statuto; la disciplina prevede la convocazione periodica dell'organismo da parte del direttore sanitario, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione del collegio di direzione all'azione di governo.

2. Il collegio di direzione è composto da:

a) Il direttore sanitario, che lo presiede;

b) i vice presidenti del consiglio dei sanitari;

c) i direttori dei dipartimenti, di cui all’articolo 69 bis, comma 2;

d) i direttori infermieristico e tecnico sanitario di cui all’articolo 69 quinquies comma 5;

e) un medico di medicina generale eletto fra i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e un pediatra di libera scelta eletto dal comitato aziendale della pediatria di libera scelta.

3. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte del collegio di direzione anche i coordinatori sanitari ed i coordinatori sociosanitari di zona di cui all'articolo 64.2, comma 4, ed i direttori dei presidi ospedalieri.

4. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri di cui al comma 2, lettere b) e c), sono complessivamente in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, ove si verificasse uno squilibrio tra le due componenti, il collegio di direzione è integrato dal numero di membri necessario per raggiungere la parità, designati dai dipartimenti tra i dirigenti laureati responsabili di strutture organizzative all'interno dei dipartimenti stessi.

5. Alle sedute del collegio di direzione partecipano altresì il direttore amministrativo, e il farmacista incaricato dal direttore sanitario del coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco.

 

     Art. 41. Collegio sindacale. Nomina e funzionamento

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale sulla base delle designazioni formulate, per le aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 3 ter del decreto delegato, e, per le aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999 .

1 bis. Il Presidente della Giunta regionale designa un membro del collegio sindacale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero– universitarie, ai sensi dell’articolo 3 ter, comma 3, del decreto delegato, e dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale.

1 ter. Nel caso in cui la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla designazione.
2. Il direttore generale nomina i sindaci revisori con specifico provvedimento e li convoca entro il termine massimo di dieci giorni dalla nomina; nella prima seduta il collegio procede alla elezione tra i propri componenti del presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione del presidente dalle proprie funzioni, le convocazioni sono effettuate dal membro più anziano di età fino alla nomina del nuovo presidente.

2 bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell’economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all’atto di nomina del nuovo collegio.

3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell’intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale, che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive del collegio, decade dall'ufficio.

5. Il collegio tiene un libro delle adunanze e delle deliberazioni in cui verbalizza lo svolgimento di ogni seduta, annotando i controlli eseguiti e registrando i risultati delle verifiche e degli accertamenti compiuti; i verbali di ogni seduta sono sottoscritti dai componenti del collegio e sono conservati negli atti del medesimo senza obbligo di trasmissione alla Giunta regionale; nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, la Giunta regionale può comunque richiedere al collegio la trasmissione dei verbali.

6. Ai membri del collegio sindacale è attribuita l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 13, del decreto delegato, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale; le modalità di computo della indennità sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 42. Collegio sindacale. Funzioni

1. Il collegio sindacale:

a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'azienda sanitaria;

b) vigila sull'osservanza delle leggi;

c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita il controllo anche sulle attività svolte dalle aziende stesse in materia di assistenza sociale e di servizi socio-assistenziali.

2. Tutti gli atti adottati dal direttore generale o su delega del medesimo, ad eccezione di quelli conseguenti ad atti già esecutivi, sono trasmessi al collegio sindacale entro dieci giorni dalla loro adozione; entro lo stesso termine gli atti sono pubblicati sull'albo dell'azienda sanitaria.

3. Il collegio entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento, formula e trasmette gli eventuali rilievi sull'atto ricevuto; se il direttore ritiene di adeguarsi ai rilievi trasmessi, entro il termine di dieci giorni, adotta i provvedimenti conseguenti, dandone immediata notizia al collegio medesimo; in caso contrario, è tenuto comunque a motivare le proprie valutazioni ed a comunicarle al collegio.

4. Gli atti che, ai sensi della presente legge, non sono sottoposti al controllo della Giunta regionale diventano esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all'albo dell'azienda sanitaria per quindici giorni consecutivi.

5. Nell'ambito delle proprie funzioni di controllo sulla attività della azienda sanitaria, il collegio può eseguire controlli a campione; a tal fine all'inizio di ogni seduta definisce, dandone atto nel libro delle adunanze e nel verbale, i criteri di campionamento che intende utilizzare nell'esame degli atti; il collegio deve indicare le indagini eseguite, i criteri applicati e i risultati conseguiti anche nella relazione trimestrale di cui al comma 8.

6. Sono comunque soggetti a controllo puntuale da parte del collegio i seguenti tipi di atti:

a) atti di bilancio;

b) regolamenti in materia di contabilità.

7. Il collegio esamina il bilancio preventivo economico annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio ed esprime le proprie osservazioni in una relazione che trasmette al direttore generale; copia di tale relazione è allegata agli atti di bilancio e trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione di cui all' articolo 10, comma 3.

8. Su tutti i controlli eseguiti ai sensi del presente articolo, il collegio redige trimestralmente una relazione, in cui esprime una valutazione complessiva circa l'andamento contabile nonché la gestione amministrativa dell'azienda sanitaria; la relazione è inviata al direttore generale e alla Giunta regionale; la Giunta regionale può esprimere indirizzi in ordine ai contenuti della relazione anche attraverso la predisposizione di appositi schemi-tipo.

 

Capo III

Funzioni consultive del governo clinico

 

     Art. 43. Le strutture regionali del governo clinico

1. Sono strutture del governo clinico regionale i seguenti organismi:

a) Organizzazione toscana trapianti;

b) [abrogata];

c) Centro regionale sangue;

d) Centro regionale per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente;

e) Centro regionale per la medicina integrata;

f) Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali;

g) Centro regionale di riferimento per la verifica esterna di qualità (VEQ);

h) Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.

2. Per favorire il governo clinico regionale delle attività caratterizzate da una elevata necessità di integrazione e direzione tecnica regionale, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico e acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare competente, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla richiesta, può altresì costituire specifiche strutture con funzione di riferimento regionale.

3. Per lo sviluppo a rete di specifici settori del servizio sanitario regionale e per la promozione delle attività di governo clinico, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico scientifico dell’Organismo toscano per il governo clinico, può istituire appositi organismi regionali di coordinamento delle strutture organizzative aziendali ed interaziendali.

4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, nel rispetto della specifica normativa vigente:

a) l’organizzazione, le funzioni ed i compiti delle strutture e degli organismi di governo clinico, nonché il rimborso dei costi connessi al loro funzionamento, nell'ambito del perseguimento di obiettivi di carattere generale;

b) la corresponsione, in conformità alla normativa statale vigente, dell’eventuale trattamento economico o della eventuale indennità del responsabile della struttura o organismo di governo clinico e dei rimborsi spese spettanti ai componenti delle strutture e degli organismi di governo clinico, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo del trattamento economico o della indennità è determinato tenendo conto della funzione di ciascun organismo, della complessità degli atti che è chiamato ad assumere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è adottata tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) le singole strutture di governo clinico di livello regionale possono essere collocate presso le aziende sanitarie o gli enti del servizio sanitario regionale o la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, laddove sia necessario garantire una posizione di autonomia e terzietà, avvalendosi anche di personale, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale, comandato o messo a disposizione dalle aziende sanitarie o dagli enti del servizio sanitario regionale;

b) il responsabile delle singole strutture di governo clinico, che non sia individuato fra i dirigenti della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, può essere individuato tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale o fra soggetti non dipendenti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia;

c) la complessità degli atti, delle funzioni e dell’impegno richiesto a ciascun responsabile degli organismi di cui al comma 1, può comportare la necessità che tali figure svolgano le funzioni a tempo pieno o a tempo parziale;

d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 bis;

e) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo parziale, l’incarico di responsabile è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione dell’amministrazione da cui il soggetto dipende.

 

     Art. 43 bis. Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno

1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.

2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di decadenza e revoca dell’incarico.

3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.

 

     Art. 44. Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali

1. Il consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali è organismo elettivo e la sua composizione è così articolata:

a) la rappresentanza medica è costituita da ventisette membri; i componenti sono eletti, assicurando la presenza maggioritaria della componente ospedaliera; tale rappresentanza è composta da diciotto dirigenti medici ospedalieri, scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste dallo statuto aziendale, da tre medici dirigenti delle attività extra ospedaliere, di cui almeno uno del dipartimento di prevenzione, da quattro medici convenziona ti, di cui due medici di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale, da un medico veterinario eletto tra i dirigenti, un rappresentante delle medicine complementari;

b) da quattro a sei componenti in rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario, eletti tra i dirigenti, assicurando la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;

c) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico che assicurino la rappresentatività sia delle attività ospedaliere che di quelle territoriali;

d) tre componenti eletti tra il personale tecnico sanitario, assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione.

2. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 1, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti:

a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici dipendenti ospedalieri ed extra ospedalieri, ivi compresi i medici veterinari;

b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati del ruolo sanitario di cui al comma 1, lettera b) tutti gli altri laureati del ruolo sanitario dipendenti dell'azienda unità sanitaria locale;

c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 1, lettera c) tutto il personale di assistenza infermieristica dell'azienda unità sanitaria locale;

d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 1, lettera d), tutto il personale tecnico sanitario, di riabilitazione e della prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale;

e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici convenzionati di cui al comma 1, lettera a) tutti i medici convenzionati con l'azienda sanitaria.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere; risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, nel rispetto, comunque, del principio di rappresentatività delle attività ospedaliere ed extraospedaliere di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro, si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.

5. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario che lo presiede.

6. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.

 

     Art. 45. Consiglio dei sanitari delle aziende ospedalierouniversitarie

1. Il consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliero-universitarie è organismo elettivo, presieduto dal direttore sanitario, che ne è membro di diritto.

2. Nelle aziende ospedaliero-universitarie i membri della rappresentanza medica sono in numero uguale per le componenti universitaria ed ospedaliera; a tal fine, il numero dei membri elettivi delle due componenti è determinato tenendo conto dei membri di diritto, di cui ai commi 8 e 9, ascrivibili a ciascuna componente.

3. La componente elettiva è così articolata:

a) venti medici complessivi appartenenti alle componenti ospedaliera ed universitaria di cui due rappresentanti delle medicine complementari; i componenti ospedalieri sono eletti tra i dirigenti; i candidati sono scelti in modo tale da garantire una rappresentanza equilibrata delle diverse strutture organizzative funzionali previste nello statuto aziendale;

b) tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale;

c) quattro componenti in rappresentanza degli altri laureati, in misura pari tra la componente universitaria e quella ospedaliera;

d) tre componenti in rappresentanza del personale infermieristico;

e) tre componenti in rappresentanza dei tecnici sanitari, assicurando la rappresentatività rispettivamente delle aree professionali della riabilitazione, tecnica sanitaria e della prevenzione.

4. Ai fini della formazione della componente elettiva di cui al comma 3, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono le seguenti :

a) partecipano all'elezione della rappresentanza medica di cui al comma 3, lettera a), tutti i medici ospedalieri e tutti i medici universitari;

b) partecipano all'elezione della rappresentanza degli altri laureati di cui al comma 3, lettera c), gli altri laureati del ruolo sanitario dell'azienda ospedaliera e gli operatori sanitari laureati universitari;

c) partecipa all'elezione della rappresentanza infermieristica di cui al comma 3, lettera d), tutto il personale di assistenza infermieristica della azienda ospedaliero-universitaria;

d) partecipa all'elezione della rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui al comma 3, lettera e) tutto il personale tecnico sanitario e di riabilitazione della azienda ospedaliero-universitaria;

e) partecipano all'elezione della rappresentanza dei medici convenzionati con le aziende unità sanitarie locali dell'area vasta di riferimento, di cui al comma 3, lettera b), tutti i medici convenzionati con l'azienda.

5. L'elezione avviene a scrutinio segreto; ciascun elettore partecipa con voto limitato all'ambito della componente di appartenenza, indicando un numero di nominativi non superiore a quello dei rappresentanti alla cui elezione è chiamato a concorrere.

6. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di un membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che è risultato dalla votazione.

7. Qualora, a seguito di cambiamenti nella composizione della rappresentanza medica, si verifichi uno squilibrio tra componente ospedaliera e componente universitaria, in ottemperanza del principio della pariteticità delle componenti, di cui al comma 2, il membro elettivo della componente in eccesso che ha conseguito il minor numero di voti al momento dell'elezione è sostituito dal primo dei non eletti della componente in difetto; il direttore generale procede alla sostituzione; in assenza di dirigenti non eletti della componente in difetto, si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

8. E' membro di diritto del consiglio dei sanitari il direttore sanitario che lo presiede.

9. Al fine di assicurare la piena rappresentatività nel consiglio dei sanitari delle strutture di cui al comma 3, lettera a), in sede di insediamento, il direttore generale può designare i membri, individuati tra i dirigenti, nel numero strettamente necessario a soddisfare i criteri di parità enunciati nei commi precedenti fino ad un massimo di otto membri, tenendo conto dei livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale.

10. Partecipano alle sedute del consiglio dei sanitari, senza diritto di voto, i presidenti degli ordini provinciali dei medici o loro delegati.

 

     Art. 46. Competenze e funzionamento del consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedalierouniversitarie

1. Il consiglio dei sanitari è organismo consultivo delle aziende e si esprime sugli atti di cui agli articoli 22, 23, 24 e 50, nonché sulle materie individuate dallo statuto aziendale con particolare riferimento a quelle di carattere organizzativo e di funzionamento dei servizi, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12 del decreto delegato; il consiglio dei sanitari si esprime entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei provvedimenti o delle richieste di parere; il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal consiglio dei sanitari.

2. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni; le elezioni del nuovo consiglio hanno luogo entro trenta giorni dalla cessazione del precedente e sono indette dal direttore generale nei sessanta giorni antecedenti la scadenza.

3. Il consiglio dei sanitari è convocato dal direttore sanitario che lo presiede; nella prima seduta il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto tre vice presidenti, di cui due medici, appartenenti, nell'azienda ospedaliero-universitaria, a ciascuna delle componenti di cui all' articolo 45, comma 3, lettera a); i candidati alla vice presidenza devono provenire dalla componente elettiva del consiglio.

4. Le sedute del consiglio sono valide solo in caso di partecipazione, in prima convocazione, di almeno la metà dei componenti; le determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto; in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 47. Elezioni del consiglio dei sanitari

1. Le modalità di elezione del consiglio dei sanitari ed i relativi criteri di selezione dei candidati, sono disciplinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale.

2. Il regolamento assicura il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ed all' articolo 45, comma 3, lettera a).

 

     Art. 48. Collegio di direzione delle aziende sanitarie

     [Abrogato].

 

     Art. 49. Collegio di direzione di area vasta

     [Abrogato].

 

CAPO III bis

Organismo toscano per il governo clinico e Osservatorio per le professioni sanitarie

 

     Art. 49 bis. Organismo toscano per il governo clinico

1. È istituito l’Organismo toscano per il governo clinico presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

2. L’Organismo toscano per il governo clinico è organismo consultivo e tecnico scientifico della Giunta regionale ed ha le seguenti finalità:

a) garantire la coerenza complessiva delle attività svolte dai singoli organismi di governo clinico, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;

b) valorizzare la funzione strategica degli organismi di governo clinico;

c) garantire una gestione univoca sul piano tecnico, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità specifiche, dell'appropriatezza e della valutazione dei risultati;

d) contribuire alla valorizzazione delle risorse umane.

3. L’Organismo toscano per il governo clinico svolge le funzioni di:

a) coordinamento delle attività di governo clinico regionale;

b) consulenza in materia di organizzazione e programmazione sanitaria anche in relazione agli aspetti clinico assistenziali;

c) espressione di pareri sui provvedimenti di contenuto tecnico sanitario di maggiore rilevanza;

d) predisporre e monitorare i percorsi diagnostico terapeutico assistenziali su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute sentiti i dipartimenti interaziendali di area vasta.

4. I componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico restano in carica per la durata della legislatura regionale.

 

     Art. 49 ter. Articolazione funzionale dell’Organismo toscano per il governo clinico

1. L’Organismo toscano per il governo clinico ha la seguente articolazione funzionale:

a) Coordinatore;

b) Ufficio di coordinamento;

c) Comitato tecnico scientifico.

 

     Art. 49 quater. Coordinatore dell’organismo toscano per il governo clinico

1. Il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, tra medici di comprovata esperienza professionale e organizzativa o con responsabilità in strutture sanitarie o in organismi scientifici consultivi nazionali o regionali e con esperienza almeno quinquennale di attività di direzione o di coordinamento tecnico-professionale in enti o strutture del servizio sanitario nazionale.

2. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede l'Ufficio di coordinamento e il Comitato tecnico scientifico;

b) predispone, di concerto con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l'ordine del giorno dell'Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico;

c) sovrintende all’attuazione del programma dell’Organismo toscano per il governo clinico;

d) presenta annualmente alla Giunta regionale la relazione sull’attività dell'organismo;

e) partecipa al Comitato di indirizzo e controllo dell'ARS e alla Commissione regionale di bioetica senza diritto di voto.

 

     Art. 49 quinquies. Ufficio di coordinamento

1. L'Ufficio di coordinamento dell'Organismo toscano per il governo clinico è composto:

a) dal Coordinatore;

b) dai responsabili, o loro delegati, degli organismi costituiti ai sensi dell'articolo 43;

c) dai coordinatori delle commissioni permanenti operanti nell’ambito del Comitato tecnico scientifico;

d) da quattro medici, un infermiere e un rappresentante delle altre professioni sanitarie eletti dal Comitato tecnico scientifico tra i suoi componenti, su proposta del Coordinatore;

e) [abrogata];

f) dal dirigente regionale competente in materia di governo clinico, o suo delegato;

g) dal coordinatore della commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari o suo delegato;

h) dal presidente della commissione regionale per la formazione sanitaria o suo delegato;

i) dal presidente della commissione terapeutica regionale o suo delegato;

l) dal coordinatore del comitato strategico della rete pediatrica costituito a seguito della riorganizzazione di cui all’articolo 33 bis o suo delegato;

l bis) dal direttore generale dell’ISPRO relativamente alle funzioni di governo clinico in ambito oncologico.

2. L’Ufficio di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) raccordo e coordinamento tra le attività delle singole strutture di governo clinico, di cui all’articolo 43;

b) espressione di pareri e formulazione di proposte su specifiche questioni inerenti all'operatività delle diverse strutture del governo clinico;

c) proposta al Comitato tecnico scientifico, sentito il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, del programma annuale di attività dell’Organismo toscano per il governo clinico;

d) formulazione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, qualora motivi di particolare urgenza non consentano la convocazione del Comitato tecnico scientifico;

e) proposta al Comitato tecnico scientifico del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico e delle eventuali modifiche.

3. Il Coordinatore cura l’insediamento dell’Ufficio di coordinamento.

4. L’Ufficio di coordinamento si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.

 

     Art. 49 sexies. Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da:

a) sedici medici, di cui un odontoiatra, rappresentativi anche della medicina generale e della pediatria di libera scelta, esperti nelle discipline maggiormente coinvolte nel governo clinico, con esclusione, di norma, delle professionalità già presenti negli organismi di governo clinico di cui all’articolo 43;

b) dodici rappresentanti delle altre professioni sanitarie esperti, appartenenti alle professioni presenti nel servizio sanitario regionale, maggiormente coinvolte nel governo clinico;

c) tre medici e tre infermieri, designati dai rettori delle università degli studi toscane;

d) i componenti dell’Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies;

e) nove membri designati dal Consiglio regionale, di cui sei medici e tre rappresentanti delle altre professioni sanitarie.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), sono scelti tra esperti con dimostrata esperienza professionale e organizzativa nel servizio sanitario regionale o responsabilità nazionali o regionali in società scientifiche tenendo conto delle diverse professionalità presenti nelle tre aree vaste; il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del Comitato tecnico scientifico non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

3. Partecipano alle riunioni del Comitato tecnico scientifico, su invito del Coordinatore ed in relazione alle tematiche trattate, i direttori, o loro delegati, dell’ARS e dell’Agenzia regionale di protezione ambientale della toscana (ARPAT), nonché il presidente, o un suo delegato, della Commissione regionale di bioetica.

4. Il Comitato tecnico scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) espressione di pareri sugli atti aventi carattere programmatorio o dispositivo generale e su problematiche rilevanti o di prevalente carattere interdisciplinare o interprofessionale o comunque di ambito regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

b) predisposizione di linee guida e di percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, e relativi diagrammi decisionali, su richiesta dei settori della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute ed in raccordo con i dipartimenti interaziendali;

c) formulazione di proposte o espressione di pareri su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in merito a tematiche di particolare rilevanza;

d) espressione delle designazioni previste dalla normativa vigente o richieste dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

e) approvazione, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, del programma annuale di attività e del regolamento interno dell’Organismo toscano per il governo clinico.

5. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché, a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.

6. Su iniziativa del coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico o su richiesta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sono istituite le commissioni permanenti previste da normative specifiche o ritenute necessarie per problematiche peculiari che richiedono una valutazione continuativa; alle commissioni permanenti possono essere chiamati a partecipare esperti anche esterni al servizio sanitario regionale, individuati dal Comitato tecnico scientifico.

7. Il Comitato tecnico scientifico opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti o, per tematiche specifiche e su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, attraverso gruppi di lavoro, costituti dagli esperti delle discipline o professioni interessate alla materia in discussione.

8. Nella prima seduta, su proposta del Coordinatore, i componenti di cui al comma 1, eleggono nel proprio seno i sei componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all’articolo 49 quinquies, comma 1, lettera d).

 

     Art. 49 septies. Struttura di supporto all'Organismo toscano per il governo clinico

1. La Giunta regionale garantisce all’Organismo toscano per il governo clinico, nell’ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, una sede idonea, nonché un adeguato supporto tecnico-professionale e amministrativo.

2. Il supporto amministrativo è garantito dal settore competente in materia di governo clinico, attraverso il suo dirigente, che svolge funzioni di segretario dell’ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico scientifico, da un funzionario per le attività amministrative e contabili a supporto della operatività dell’Organismo toscano per il governo clinico e da adeguato personale amministrativo di supporto.

 

     Art. 49 octies. Indennità e rimborso spese

1. Al Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della funzione dell’organismo, della complessità delle attività svolte e dell’impegno richiesto per lo svolgimento del compito.

2. Ai componenti dell’Organismo toscano per il governo clinico compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

3. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 49 novies. Regolamento

1. Il regolamento dell’Organismo toscano per il governo clinico è adottato dal Comitato tecnico scientifico, su proposta dell’Ufficio di coordinamento, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento del Comitato stesso.

2. Il regolamento definisce le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Organismo toscano per il governo clinico, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro.

 

     Art. 49 decies. Osservatorio per le professioni sanitarie

1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, l’Osservatorio per le professioni sanitarie.

2. L’Osservatorio per le professioni sanitarie opera a livello regionale, nel pieno rispetto dell’identità, specificità ed esclusività delle rispettive competenze di ciascuna delle professioni definite in base ai vari profili, all’ordinamento di studi e al codice deontologico di ciascuna di esse.

3. L’Osservatorio per le professioni sanitarie si riunisce, di norma, tre volte l’anno e svolge le seguenti funzioni:

a) collaborazione con la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua di cui all’articolo 51, comma 3;

b) partecipazione ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo delle singole professioni, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 51, comma 7;

c) formulazione di proposte ai fini della ottimizzazione della formazione professionale;

d) rilascio di pareri sugli atti di programmazione del servizio sanitario regionale, su richiesta della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

e) elaborazione di indirizzi inerenti all'integrazione delle competenze professionali;

f) concorso alla definizione condivisa di standard e livelli di performance idonei a garantire lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).

4. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è composto da:

a) l’assessore competente, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) tre medici;

c) tre infermieri;

d) un componente per le altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale;

e) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico;

f) sei membri individuati dal Consiglio regionale, di cui un medico, un infermiere e quattro soggetti afferenti alle altre professioni sanitarie presenti nel servizio sanitario regionale.

5. I componenti di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), sono individuati fra i soggetti designati dagli ordini, collegi o associazioni professionali presenti nella regione tra professionisti con particolare esperienza nelle tematiche professionali che non ricoprano, al momento della designazione, cariche sindacali nazionali o regionali.

6. Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dell’Osservatorio per le professioni sanitarie non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

7. I componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.

8. Qualora sia accertata l’esistenza o la sopravvenienza della causa di esclusione di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dell’interessato dall’incarico di componente l’Osservatorio per le professioni sanitarie.

9. Il presidente svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede l'Osservatorio per le professioni sanitarie ;

b) predispone l'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie ;

c) sovrintende ai lavori dell’Osservatorio per le professioni sanitarie .

10. L'ordine del giorno dell'Osservatorio per le professioni sanitarie può essere integrato su iniziativa del presidente o su richiesta del Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico o di almeno un terzo dei rappresentanti delle professioni presenti.

11. L’Osservatorio per le professioni sanitarie è dotato di un ufficio di presidenza, con funzioni di supporto del presidente, costituito:

a) dal presidente;

b) da un rappresentante dei medici e da un rappresentante degli infermieri, con funzione di vicepresidenti;

c) dal Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.

12. L’Osservatorio per le professioni sanitarie adotta, su proposta dell’ufficio di presidenza, il regolamento interno, in cui sono definite le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Osservatorio stesso.

13. Ai componenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

14. Ai componenti che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai componenti inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

 

Capo IV

Statuto aziendale

 

     Art. 50. Statuto aziendale

1. L’organizzazione delle aziende sanitarie è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti interni, nel rispetto dei principi della presente legge e delle direttive impartite dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente .

2. Sono contenuti nello statuto aziendale:

a) la sede legale dell’azienda e le eventuali sedi operative ;

b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica, e le competenze dei relativi responsabili;

c) le modalità di costituzione e di funzionamento dei dipartimenti di cui alla presente legge ;

d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore amministrativo e sanitario e, per le aziende unità sanitarie locali, del direttore dei servizi sociali e del responsabile della zona-distretto;

e) la disciplina delle modalità per il conferimento delle deleghe di cui all’articolo 36, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo;

e bis) i casi in cui il comitato di dipartimento di cui all’articolo 69 bis, comma 6, esprime pareri.

3. Lo statuto aziendale delle aziende ospedaliero-universitarie è adottato in conformità ai protocolli d’intesa tra Regione e università di cui all’articolo 13.

4. Lo schema di statuto aziendale e il regolamento di organizzazione aziendale è trasmesso dal direttore generale alla Giunta regionale allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale, nonché con i principi ed i criteri stabiliti dalla legge. La Giunta regionale esprime il proprio parere, sentita la commissione consiliare competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto aziendale.

5. [Abrogato].

6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio sono costituite società della salute, le disposizioni statutarie e regolamentari in materia di organizzazione dei servizi territoriali sono adottate d’intesa con le stesse società della salute.

7. Per le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinati con atti regolamentari:

a) la definizione delle specifiche finalità delle articolazioni organizzative professionali che tengono conto della presenza di attività didattica e di ricerca;

b) le modalità di designazione dei rappresentanti elettivi al collegio di direzione di cui all’articolo 40 ter, comma 4, ed ai comitati di dipartimento.

 

Capo V

Formazione sanitaria e ricerca

 

     Art. 51. La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere opportunità di sviluppo dei centri di eccellenza e l'innalzamento omogeneo della qualità dell'assistenza della rete ospedaliera e territoriale, tenuto conto della programmazione sanitaria e sociale integrata locale e di area vasta, dei dati di mobilità sanitaria extraregionale, del bacino di utenza delle singole aziende sanitarie e dei relativi bisogni di salute, può finanziare, sentita la commissione regionale per la formazione di cui al comma 4, programmi di perfezionamento del personale mediante la stipula di specifici accordi con le università ed i centri specialistici regionali, nazionali ed esteri di riferimento nelle specifiche materie di interesse strategico.

2. Con le finalità di cui al comma 1, per valorizzare le risorse professionali esistenti all'interno del servizio sanitario regionale e adeguare la formazione degli operatori al modello produttivo e organizzativo del servizio stesso, la Giunta regionale istituisce la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua.

3. La rete è costituita dal sistema delle aziende sanitarie e dell'ESTAR di cui all'articolo 100, dalle società della salute, dall'ARS, dagli enti di ricerca e dagli istituti di cui all'articolo 14, dall’ISPRO di cui alla legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74 (Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica “ISPRO”) e dalle altre strutture che effettuano attività formativa di livello regionale. La rete si avvale della collaborazione delle università toscane e degli ordini e collegi professionali della Regione, anche attraverso l’Osservatorio per le professioni sanitarie.

4. Ferme restando le competenze degli organismi previsti dai contratti collettivi di lavoro, la Giunta regionale istituisce, sentito l'Osservatorio per le professioni sanitarie e nel rispetto del criterio della rappresentatività delle figure professionali che operano all'interno del servizio sanitario regionale pubblico e privato, delle professioni e con la partecipazione dell'università, una apposita commissione regionale per la formazione sanitaria, quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulla rete formativa.

4 bis. Alla nomina della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale.

5. La commissione per la formazione sanitaria elabora proposte e formula pareri in materia di formazione continua relativamente a:

a) programmazione regionale, di area vasta e aziendale della formazione continua;

b) indirizzo e coordinamento del sistema formativo del servizio sanitario regionale;

c) disciplina della modalità e degli strumenti per regolamentare gli apporti economici esterni alla formazione del servizio sanitario regionale;

d) criteri e procedure per l'accreditamento degli eventi formativi, residenziali e sul campo;

e) criteri e procedure per l'accreditamento delle agenzie formative pubbliche e private;

f) criteri e indirizzi per lo sviluppo della qualità delle metodologie formative ivi compresa la formazione a distanza e per la promozione della formazione multi professionale ;

g) determinazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche.

6. La Giunta regionale promuove l'accreditamento delle agenzie formative e l'implementazione di un'anagrafe formativa regionale alimentata dalle stesse. La Giunta regionale, al fine di allineare l'anagrafe formativa regionale con l'anagrafe nazionale, promuove convenzioni, anche a titolo sperimentale, con ordini e collegi e loro consorzi o comunque con i soggetti a cui compete la gestione dell'anagrafe nazionale.

6 bis. L'Osservatorio sulla qualità della formazione sanitaria, già istituito presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, svolge le seguenti funzioni:

a) effettua gli audit nell'ambito del sistema di accreditamento delle agenzie formative;

b) valuta la qualità della formazione erogata dalle agenzie accreditate.

6 ter. La composizione dell'Osservatorio è definita con apposita deliberazione di Giunta regionale, garantendo una adeguata rappresentanza delle professioni interessate e dei responsabili degli uffici per la formazione delle aziende sanitarie.

6 quater. Ai componenti dell’Osservatorio compete, per le visite di audit, il rimborso delle spese.

6 quinquies. Per i componenti che sono dipendenti del servizio sanitario regionale il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

6 sexies. Per i componenti che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

6 septies. Ai soggetti di cui al comma 6 sexies che non sono dipendenti regionali è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 6 sexies inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010.

7. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto dai contratti collettivi di lavoro, determina le modalità di partecipazione degli ordini e collegi professionali ai processi di rilevazione del fabbisogno formativo dei singoli professionisti, anche attraverso l'Osservatorio per le professioni sanitarie, ai fini della elaborazione dei piani formativi aziendali e di area vasta, per realizzare la sintesi tra la formazione continua necessaria per il buon funzionamento delle strutture e dei servizi e la valorizzazione delle singole professionalità.

 

     Art. 52. Apporto della rete formativa regionale alla formazione di base

1. La Regione, di intesa con le università toscane, garantisce l'apporto della rete formativa regionale alla formazione di base, di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del servizio sanitario), degli operatori del servizio sanitario regionale avvalendosi della commissione regionale per la formazione sanitaria, con funzioni di:

a) definizione dei criteri generali per l'individuazione del personale del servizio sanitario cui attribuire funzioni di coordinamento, tutor e di docente ;

b) elaborazione dei criteri per la scelta delle sedi didattiche;

c) definizione dei fabbisogni formativi;

d) attuazione dei compiti di cui all'articolo 16 del decreto delegato per quanto attiene alla formazione specialistica.

 

     Art. 53. Formazione specialistica

     [Abrogato].

 

     Art. 54. La ricerca e l'innovazione

1. Per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione in sanità, la Giunta regionale promuove anche attraverso la costituzione di apposite strutture organizzative, il coordinamento e favorisce la complementarietà delle azioni intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, da quelli di cui agli articoli 13 e 14, dai centri regionali di ricerca e innovazione, dal volontariato e dai privati, nonché il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti; il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere a tali fini l'utilizzo dei finanziamenti del fondo sanitario regionale. La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale.

2. Per sostenere la crescita qualitativa dei livelli di assistenza e di favorire processi di appropriatezza, sicurezza ed economicità nell'erogazione dell' assistenza sanitaria e farmaceutica in particolare, la Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, promuove e favorisce programmi organici di ricerca, orientandone lo sviluppo verso:

a) il superamento delle criticità emerse all'interno del servizio sanitario regionale;

b) l'innovazione farmacologica, tecnologica ed organizzativa;

c) la cura delle patologie rare;

c bis) l’innovazione organizzativa e gestionale per migliorare il rapporto tra esiti e costo delle cure.

 

Titolo V

ORGANIZZAZIONE

Capo I

Principi organizzativi

 

     Art. 55. Principi e finalità dell'organizzazione

1. Le aziende sanitarie, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, provvedono in merito alla specifica determinazione dell'organizzazione mediante lo statuto aziendale.

2. In applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, le attività di produzione ed erogazione delle prestazioni, sono articolate in strutture organizzative, secondo criteri di omogeneità e di funzionalità; ad ogni struttura organizzativa è preposto un responsabile.

3. L'organizzazione specifica delle aziende sanitarie, al fine di assicurare la realizzazione del percorso assistenziale, deve essere attuata in coerenza ai seguenti criteri:

a) analisi dei bisogni socio – sanitari;

b) flessibilità delle strutture organizzative e delle procedure;

c) responsabilità di budget;

d) integrazione ed interazione tra diverse professionalità;

e) condivisione delle risorse;

f) umanizzazione e personalizzazione dell'assistenza;

g) previsione di strumenti organizzativi interaziendali;

h) sviluppo della funzione di pianificazione strategica e di controllo direzionale;

i) raggiungimento di obiettivi di qualità, di appropriatezza, di adeguati livelli di qualificazione ed economicità dell'attività;

j) valutazione dei risultati raggiunti;

j bis) rispetto delle norme legislative e dei contratti vigenti.

4. Il funzionamento delle aziende ospedaliero-universitarie per le attività disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione ed università, è attuato in coerenza con il principio di inscindibilità delle attività assistenziali della didattica e della ricerca, ai sensi dell' articolo 13 .

 

     Art. 55 bis. Criteri per l’assegnazione del personale nelle strutture organizzative

1. In sede di assegnazione del personale, la direzione aziendale adotta le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica nell’ambito della medesima struttura organizzativa, come definita ai sensi degli articoli 60 e seguenti.

2. Il personale che, a seguito dell’assegnazione, venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, è assegnato ad altra struttura organizzativa già esistente presso la stessa azienda sanitaria, in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivate anche procedure di mobilità interaziendale esclusivamente su base volontaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.

 

     Art. 56. Funzioni di pianificazione, programmazione e controllo

1. Le aziende per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 55, organizzano le proprie attività secondo le seguenti funzioni:

a) pianificazione strategica;

b) controllo direzionale;

c) programmazione operativa.

1 bis. Le aziende unità sanitarie locali concorrono alla programmazione delle attività territoriali attraverso la partecipazione alle società della salute, ove costituite. Tale programmazione è coordinata con le funzioni di cui al comma 1.

2. [Abrogato].

3. La pianificazione strategica è la funzione con la quale la direzione aziendale, in coerenza con quanto previsto dal piano di area vasta e dal PSSIR avvalendosi dei responsabili delle strutture organizzative competenti, anche attivando appositi gruppi di lavoro, attraverso l'analisi dei bisogni, definisce gli obiettivi generali dell'azienda sanitaria, le strategie per il loro raggiungimento, l'allocazione delle risorse, lo sviluppo dei servizi ospedalieri in rete e l'assetto organizzativo dell'azienda sanitaria; sono atti di pianificazione strategica i piani attuativi, gl i atti di bilancio, lo statuto aziendale.

4. La funzione di controllo direzionale è svolta a livello di direzione aziendale dal direttore generale, che si avvale delle strutture organizzative di staff, attraverso la definizione di apposite procedure di controllo del raggiungimento degli obiettivi in termini di servizi erogati e del corretto utilizzo delle risorse umane e materiali, anche prevedendo sistematici processi di confronto con le altre aziende sanitarie .

5. [Abrogato].

6. La funzione di negoziazione e controllo dei budget delle strutture organizzative nelle aziende ospedaliero-universitarie è svolta dalla direzione aziendale.

7. La programmazione operativa è la funzione che ordina l'attività ed è svolta al livello in cui vengono erogate le prestazioni da parte delle strutture organizzative funzionali.

 

     Art. 57. Direzione aziendale

1. La direzione aziendale è costituita dal direttore generale nonché dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario ed ha sede presso il centro direzionale dell'azienda sanitaria.

2. Nelle aziende unità sanitarie locali fanno parte della direzione aziendale anche i responsabili di zona, il direttore dei servizi sociali e il responsabile della rete ospedaliera.

3. Le aziende sanitarie assicurano l'apporto alla direzione aziendale dei direttori dei dipartimenti o delle altre strutture funzionali di massima dimensione aziendale titolari di budget, attraverso l'istituzione di apposito ufficio di direzione; .
4. [Abrogato].

5. L'ufficio di direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo dell'azienda sanitaria con modalità disciplinate dallo statuto aziendale; la disciplina prevede la periodicità, almeno mensile, della convocazione dell'organismo da parte del direttore generale, i provvedimenti soggetti a parere, le modalità di partecipazione dell'ufficio di direzione all'azione di governo e quelle di comunicazione dei provvedimenti di competenza dei membri della direzione aziendale.

6. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo e, per i provvedimenti relativi alle materie di cui all' articolo 33, comma 2, dal parere reso dal direttore dei servizi sociali, nonché per i provvedimenti di cui all' articolo 46, comma 1, dai pareri del consiglio dei sanitari e, per quelli di cui al comma 5, dai pareri dell'ufficio di direzione.

 

     Art. 58. Funzioni operative

1. Le funzioni operative delle aziende sanitarie sono quelle indicate dal repertorio allegato al piano sanitario e sociale integrato regionale.

2. Le funzioni operative sono attribuite alla competenza delle strutture organizzative professionali per quanto riguarda gli specifici processi professionali e per le relative attività di supporto e sono esercitate all'interno di strutture organizzative funzionali; a questo fine il personale delle strutture organizzativi professionali dipende, sotto il profilo tecnico professionale, dal responsabile della unità operativa di appartenenza, sotto il profilo organizzativo dal responsabile della struttura organizzativa funzionale in cui è collocato.

 

     Art. 59. Direzione di strutture organizzative sanitarie

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari, di cui all'articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3, del decreto delegato, in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico.

2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi di cui all' articolo 5, comma 4, del d.lgs. 517/1999 sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari, di cui allo stesso articolo 5, che svolgano un'attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico.

 

     Art. 59 bis. Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario.

1. L’incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al d.p.r. 484/1997 dal direttore generale dell’azienda sanitaria o di altro ente del servizio sanitario regionale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’azienda o ente.

2. Nell’avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.

3. La commissione di cui all’articolo 15, comma 7 bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall’articolo 8 del d.p.r. 484/1997.

4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell’avviso di cui al comma 1.

5. Il direttore generale individua il candidato cui conferire l’incarico nell’ambito di una terna di candidati idonei predisposta dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Qualora il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.

6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente.

 

Capo II

Articolazione organizzativa professionale

 

     Art. 60. Strutture organizzative professionali e loro compiti

1. Le strutture organizzative professionali di cui all' articolo 2, comma 1, lettera u) svolgono, nell'ambito delle direttive del responsabile della struttura organizzativa funzionale di appartenenza, i seguenti compiti:

a) concorrono, sotto il profilo tecnico professionale, alla formazione degli atti di programmazione;

b) partecipano alle procedure informative, a quelle contabili, di controllo di gestione e di verifica e revisione della qualità delle prestazioni, istituite dall'azienda sanitaria;

c) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di formazione permanente, di miglioramento continuo della qualità, di educazione sanitaria, di informazione e di relazione con gli assistiti;

d) concorrono alla definizione dei programmi aziendali di incentivazione degli operatori e di sviluppo del livello delle dotazioni tecnologiche e strumentali;

e) definiscono, nell'ambito di propria competenza, apposite procedure operative e protocolli d'intervento;

f) concorrono ai processi gestionali e di integrazione professionale di competenza delle strutture organizzative funzionali.

 

     Art. 61. Criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali

1. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento livelli ottimali di attività individuati dalle aziende sanitarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 2.

2. Le strutture organizzative professionali sono costituite avendo a riferimento le funzioni operative di cui all' articolo 58 ed in previsione dei seguenti risultati annualmente verificati:

a) miglioramento degli standard qualitativi delle attività svolte;

b) tempestività ed adeguatezza di risposta ai problemi operativi e professionali tipici delle funzioni svolte;

c) costante aggiornamento professionale e corrispondente miglioramento della capacità operativa.

3. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua le soglie operative o i livelli di operatività al di sotto dei quali non è consentita l'attivazione delle strutture organizzative professionali in relazione al raggiungimento dei risultati di cui al comma 2.

4. Per quanto riguarda i servizi ospedalieri in rete la costituzione delle strutture organizzative professionali deve tener conto dei seguenti criteri:

a) volumi di attività corrispondenti al mantenimento di livelli qualitativamente validi ed economicamente adeguati, anche in relazione alle norme vigenti in materia di accreditamento;

b) obiettivi di funzionamento in rete dei servizi di assistenza ospedaliera definiti a livello di pianificazione regionale, di concertazione di area vasta e di pianificazione aziendale.

5. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua nel repertorio di cui all’articolo 58 le funzioni operative e le corrispondenti strutture organizzative professionali la cui costituzione presso le aziende sanitarie è vincolata alla predisposizione di appositi programmi regionali attinenti l'organizzazione ottimale dei servizi a livello di sistema.

6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua altresì i margini di flessibilità nell'utilizzo di tali soglie in relazione a particolari condizioni territoriali, epidemiologiche e demografiche, nonché specifici vincoli e criteri per la costituzione delle strutture organizzative professionali alle quali sono attribuite le funzioni operative.

7. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua i criteri per la costituzione delle strutture organizzative dirigenziali delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e dell'assistenza sociale ai sensi dell' articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) come modificata dal decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138.

8. Per le aziende ospedaliero-universitarie, nell'ambito dei protocolli d'intesa per le attività assistenziali stipulati tra la Regione e le università, sono determinati:

a) i criteri generali di riferimento per l'individuazione del numero delle unità operative ed in particolare per l'applicazione delle soglie operative di cui alla lettera b);

b) le soglie operative, rappresentate dal numero minimo dei casi necessario a garantire l'adeguata qualificazione delle strutture organizzative professionali;

c) i criteri di applicazione delle funzioni operative previste dal repertorio di cui all' articolo 58, comma 1, alle aziende ospedaliero-universitarie.

9. Le aziende ospedaliero-universitarie possono costituire in via sperimentale, previa autorizzazione della Giunta regionale, strutture organizzative professionali per funzioni operative non previste nel repertorio di cui all' articolo 58, comma 1; tali strutture sono attribuite alle dirette dipendenze di un dipartimento; a seguito di verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati economici conseguiti nell'arco di un triennio, possono essere mantenute in via definitiva dalle aziende medesime, anche previa trasformazione in unità operativa; la relativa funzione operativa è inserita nel repertorio con le procedure previste per l'attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale.

 

     Art. 62. Responsabilità delle strutture organizzative professionali

1. La responsabilità dell'unità operativa è attribuita dal direttore generale:

a) ad un dirigente del ruolo sanitario per le unità operative titolari di funzioni operative sanitarie, ai sensi della normativa vigente;

b) ad un dirigente delle professioni sanitarie o sociali di cui alla l.. 251/2000 per le unità operative relative alle corrispondenti aree professionali classificate di livello dirigenziale secondo i criteri stabiliti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

c) ad un collaboratore professionale, esperto delle professioni sanitarie o sociali di cui alla l. 251/2000 e della professione di assistente sociale per le unità operative diverse da quelle di cui alla lettera b);

d) ad un dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per le unità operative titolari di funzioni operative di carattere tecnico ed amministrativo.

2. Per le unità operative universitarie delle aziende ospedaliero-universitarie, gli incarichi sono conferiti dal direttore generale secondo le modalità di cui all'articolo 5 del d.lgs. 517/1999.

3. Il responsabile delle unità operative è denominato direttore.

4. In conformità all’articolo 15, comma 7 quater, del decreto delegato:

a) l’incarico di responsabile di sezione è attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, ad un dirigente con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico;

b) l’incarico di responsabile di unità operativa semplice dipartimentale è attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento ad un dirigente con una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell’incarico.

 

Capo III

Articolazione organizzativa funzionale

 

     Art. 63. Strutture organizzative funzionali delle aziende sanitarie

1. Al fine di coordinare ed integrare le funzioni operative, le attività delle aziende sanitarie sono organizzate e dirette attraverso strutture funzionali.

2. Presso la direzione delle aziende sanitarie le strutture organizzative professionali corrispondenti alle funzioni amministrative, tecniche e di supporto alla direzione aziendale sono organizzate nelle seguenti strutture funzionali:

a) Aree funzionali amministrative relative alle specifiche funzioni aziendali;

b) Aree funzionali tecniche relative alle specifiche funzioni aziendali;

c) Staff di direzione, articolato in staff di direzione aziendale e staff di direzione sanitaria.

3. Le strutture organizzative funzionali di produzione ed erogazione delle prestazioni assistenziali sono:

a) per le aziende unità sanitarie locali:

1) le unità funzionali per i servizi territoriali di zona-distretto e della prevenzione costituite a livello di zona distretto ;

2) i dipartimenti di cui agli articoli 67 e 69 bis;

3) [abrogato];

b) per le aziende ospedaliero-universitarie: i dipartimenti del presidio ospedaliero.

3 bis. Per specifici percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, caratterizzati da elevato bisogno di multidisciplinarietà e integrazione professionale, possono essere costituiti centri di coordinamento e direzione funzionale la cui responsabilità è attribuita dal direttore generale ad un direttore delle unità operative facenti parte del percorso ove coinvolte più UUOO o ad un dirigente sanitario del più alto livello professionale nel caso di organizzazioni formate da soli professionisti, senza afferenze dirette delle unità operative.

4. Per le strutture funzionali di cui al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3, lettera a), numero 1), il direttore generale nomina tra i dirigenti dell'azienda sanitaria un responsabile che svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile del budget assegnato e della programmazione operativa dell'area;

b) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

5. Per le strutture funzionali di cui al comma 3, lettera a), numero 2), la nomina del responsabile è effettuata dal direttore generale ai sensi degli articoli 67 e 69 bis e seguenti.

6. [Abrogato].

 

     Art. 64. Zonadistretto

1. La zona-distretto è l’ambito territoriale ottimale di valutazione dei bisogni sanitari e sociali delle comunità, nonché di organizzazione ed erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.

2. Nell’ambito territoriale della zona-distretto l’integrazione socio-sanitaria è realizzata attraverso le società della salute ai sensi degli articoli 71 bis e seguenti, ovvero mediante la stipulazione della convenzione socio-sanitaria di cui all'articolo 70 bis.

3. La zona distretto costituisce il livello di organizzazione delle funzioni direzionali interprofessionali e tecnico-amministrative riferite alle reti territoriali sanitarie, socio sanitarie e sociali integrate.

4. Le zone-distretto sono individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio-sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa. Non possono essere individuate zone-distretto i cui comuni afferiscono a due aziende unità sanitarie locali diverse.

4 bis. La dimensione delle zone-distretto è finalizzata a sviluppare competenze per la valutazione dei bisogni, garantire un ottimale livello dei servizi nonché generare economie di scala e risparmi da reinvestire sui servizi socio-sanitari.

5. La zona distretto, tenendo conto dei bisogni di salute della popolazione afferente, nel rispetto delle zone disagiate e di confine, delle risorse messe a disposizione dall'azienda e dai comuni, organizza e gestisce la continuità e le risposte territoriali della integrazione sociosanitaria, compresi i servizi per la salute mentale e le dipendenze e della non autosufficienza.

6. La zona distretto, sulla base degli obiettivi e delle risorse messe a disposizione dall'azienda, nel rispetto degli atti di programmazione locale, governa sulla base dei protocolli di cura e delle indicazioni dei bisogni espressi anche dalla medicina generale, i percorsi inerenti le cure primarie, la specialistica territoriale, l'attività dei consultori e la continuità assistenziale ospedale- territorio.

7. In base ai protocolli di cui al comma 6 potranno essere definite modalità di integrazione, formazione e scambio all’interno dei percorsi ospedalieri e territoriali del personale, anche convenzionato.

 

     Art. 64.1. Direttore di zona

1. A ciascuna zona-distretto è preposto un direttore di zona, nominato dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64-bis ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis, previa intesa con la conferenza zonale integrata, che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria.

2. Presso ciascuna zona-distretto il direttore di zona provvede ad attuare le funzioni definite dall’articolo 64 e a questo scopo:

a) garantisce rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l'azienda unità sanitaria locale e gli enti locali e realizza le attività definite dalla programmazione sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, in diretta relazione con gli organismi di cui all’articolo 12 bis;

b) coordina le attività tecnico-amministrative a supporto della zona avvalendosi della apposita struttura amministrativa individuata dal repertorio di cui all’articolo 58, comma 1;

c) gestisce il budget assegnato alla zona-distretto e negozia con i responsabili delle unità funzionali della zona-distretto e i coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali i budget di rispettiva competenza in coerenza con gli atti di programmazione aziendale e con gli altri atti di programmazione adottati in ambito aziendale e zonale;

d) si raccorda con il direttore del presidio ospedaliero di zona, di cui all'articolo 68, al fine di garantire, nell’ambito della programmazione aziendale, l'integrazione delle attività specialistiche nelle reti integrate sanitarie e socio-sanitarie territoriali e a supporto dei percorsi di continuità ospedale-territorio, con particolare riguardo alla presa in carico delle cronicità e delle fragilità;

e) svolge attività di monitoraggio, valutazione e controllo dei servizi territoriali;

f) garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni di rappresentanza.

 

     Art. 64.2. Struttura a supporto del direttore di zona

1. Nel territorio della zona-distretto il direttore di zona è coadiuvato da un comitato di coordinamento composto da:

a) un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta e uno specialista ambulatoriale convenzionato, designati, rispettivamente, dai coordinatori delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), dagli specialisti pediatri e dagli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nella zona-distretto;

b) un farmacista convenzionato, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private operanti nella zona-distretto;

c) un rappresentante delle associazioni di volontariato, designato dalla consulta del terzo settore;

d) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica ed ostetrica, un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, un coordinatore per le attività dei tecnici della prevenzione, individuati dai direttori dei rispettivi dipartimenti, sentito il responsabile di zona, tra i direttori delle corrispondenti unità operative professionali;

e) i responsabili delle unità funzionali che operano nei settori di cui all'articolo 66, comma 4.

2. Il direttore di zona, per le funzioni gestionali, è coadiuvato da un ufficio di direzione zonale composto da:

a) i responsabili delle unità funzionali relative ai settori di attività di cui all'articolo 66, comma 4;

b) un coordinatore per le attività di assistenza infermieristica e un coordinatore per le attività di assistenza riabilitativa professionale, individuati dal direttore di zona su proposta del direttore dei rispettivi dipartimenti ;

c) i coordinatori delle AFT;

d) il coordinatore sociale di cui all'articolo 37 della l.r. 41/2005.

3. All’Ufficio di direzione è invitato il direttore del presidio ospedaliero di zona.

4. Tra i componenti dell'ufficio di direzione zonale di cui al comma 2 il direttore di zona individua un coordinatore sanitario ed un coordinatore sociosanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

5. Il direttore di zona, per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria, è coadiuvato da un apposito ufficio di piano costituito da personale messo a disposizione dai comuni e dall'azienda unità sanitaria locale. L'ufficio di piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005.

6. Nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale delega al direttore della società della salute le funzioni di direttore di zona. Tali funzioni sono esercitate sulla base dell'intesa prevista all'articolo 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'articolo 71 quindecies.

 

     Art. 64 bis. Rapporto di lavoro del responsabile di zona

1. L’incarico di responsabile di zona può essere conferito a un soggetto in servizio che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in particolare: :

a) un dirigente dipendente del servizio sanitario regionale o del comune con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie;

b) soggetti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico sanitaria o tecnico amministrativa in ambito sanitario o socio-sanitario o socio-assistenziale con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, operanti in organismi, aziende o enti pubblici o privati;

c) soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a direttore dei servizi sociali di cui all’articolo 40, comma 5;

d) un medico di base convenzionato da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale.

d bis) uno specialista ambulatoriale interno con incarico da almeno dieci anni, in possesso di titoli comprovanti idonea formazione manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del responsabile di zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, è disciplinato da contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile.

2 bis. Non è consentita la nomina a direttore di zona per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

3. Il trattamento economico del direttore di zona è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL.

4. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale nonché ai fini dell’anzianità.

5. La nomina a responsabile di zona dei dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di una azienda sanitaria con sede nel territorio regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto; l’aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 65. Modelli sperimentali per la gestione dei servizi sanitari territoriali Società della salute

     [Abrogato].

 

     Art. 66. L'organizzazione della zonadistretto

1. L'erogazione dei servizi sanitari territoriali di zona-distretto avviene attraverso le unità funzionali, che operano secondo il criterio dell'integrazione degli interventi per dare una risposta globale alle situazioni di bisogno.

2. Lo statuto aziendale disciplina le procedure ed i criteri per la costituzione delle unità funzionali; le unità funzionali attivano il percorso assistenziale negli ambiti di propria competenza ed assicurano la continuità fra le diverse fasi del percorso e l'integrazione con le altre strutture organizzative coinvolte.

3. Il responsabile dell'unità funzionale svolge le seguenti funzioni:

a) negozia il budget con il responsabile di zona;

b) è responsabile della programmazione operativa della struttura organizzativa di propria competenza e dei risultati conseguiti ;

c) dirige il personale delle strutture organizzative professionali assegnato direttamente all'unità funzionale per lo svolgimento delle proprie funzioni.

4. In ogni zona-distretto il responsabile di zona assicura il coordinamento delle unità funzionali che operano nei seguenti settori di attività:

a) attività sanitarie di comunità;

b) salute mentale;

c) assistenza ai tossicodipendenti ed alcolisti;

d) assistenza sociale.

4 bis. Nelle zone-distretto dove sono costituite le società della salute il coordinamento fra le unità funzionali dell’azienda unità sanitaria locale di cui al comma 4 e quelle istituite nelle società della salute è assicurato dal direttore della società della salute.

 

     Art. 67. Dipartimento della prevenzione

1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il dipartimento della prevenzione è la struttura preposta alla tutela della salute collettiva; il dipartimento, mediante azioni volte ad individuare e prevenire i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, anche attraverso attività di sorveglianza epidemiologica, persegue obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e miglioramento della qualità degli stili di vita.

2. Il dipartimento della prevenzione si articola nelle seguenti unità funzionali:

a) igiene pubblica e della nutrizione;

b) sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;

c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) medicina dello sport;

e) ulteriori unità funzionali in particolari settori di alta specializzazione e che necessitano di un forte raccordo territoriale, individuate dalla Giunta regionale con proprio atto.

2 bis. L'ambito di operatività delle unità funzionali, di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è quello della zona distretto.

2 ter. Le unita funzionali, di cui al comma 2, lettere d) ed e), sono a valenza aziendale.

2 quater. In ogni azienda sono costituite, sulla base degli indirizzi contenuti in specifica delibera di Giunta, le unità operative professionali.

2 quinquies. Le funzioni di direttore di unità operativa possono essere disgiunte da quelle di responsabile di unità funzionale.

3. Il direttore del dipartimento della prevenzione è nominato dal direttore generale su proposta del direttore sanitario. Il direttore del dipartimento negozia con la direzione aziendale il budget complessivo del dipartimento della prevenzione e coadiuva la direzione aziendale nella programmazione delle attività per quanto di propria competenza, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

a) promuove lo sviluppo di progetti di collaborazione in ambito regionale con i dipartimenti delle altre aziende, con la finalità di creare una rete regionale delle attività di prevenzione;

b) promuove la definizione dei programmi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori e quelli di comunicazione istituzionale;

c) concorre per quanto di competenza alla definizione dei programmi di educazione alla salute;

d) individua strumenti specifici per il controllo di gestione e per la verifica della qualità delle prestazioni in coerenza con quelli generali definiti dalla direzione aziendale;

e) coordina le attività al fine di assicurare che ogni struttura operi attraverso programmi di lavoro, protocolli e procedure omogenee sul territorio dell’azienda;

f) assicura l’attuazione uniforme sul territorio aziendale degli indirizzi contenuti nella programmazione regionale;

g) garantisce forme coordinate di raccordo con le strutture territoriali dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e con le strutture territoriali dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;

g bis) è responsabile del coordinamento e del monitoraggio a livello aziendale delle attività e dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle progettualità riguardanti il piano regionale per la prevenzione.

4. Il responsabile di unità funzionale partecipa al comitato direttivo di cui al comma 5, coadiuvando, per quanto di propria competenza, il direttore di dipartimento nell’esercizio delle sue funzioni; assicura l’attuazione degli indirizzi della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale per l’ambito di competenza, è responsabile dell’applicazione delle normative di livello regionale, nazionale e internazionale; assicura altresì l’omogeneità sul territorio aziendale delle attività di propria competenza, attraverso la predisposizione di appositi protocolli operativi.

5. Presso il centro direzionale è costituito un comitato direttivo del dipartimento che assiste la direzione aziendale nella funzione di pianificazione strategica; il comitato direttivo è presieduto dal direttore del dipartimento ed è costituito dai responsabili delle unità funzionali e dai responsabili delle unità operative ; allo scopo di garantire il contributo delle varie professionalità presenti nel dipartimento il direttore generale, su proposta del direttore del dipartimento, può individuare ulteriori componenti del comitato direttivo di dipartimento. Nelle aziende unità sanitarie locali ove è presente un centro regionale specialistico di laboratorio appartenente alla struttura unica regionale dei laboratori di sanità pubblica, il direttore del centro laboratoristico fa parte del comitato direttivo del dipartimento di prevenzione.

6. La Giunta regionale, attraverso la competente direzione, assicura il coordinamento e l’indirizzo delle attività di prevenzione svolte dai dipartimenti di prevenzione, promuovendo la qualità, l’omogeneità e lo sviluppo a rete dei servizi di prevenzione collettiva, anche attraverso l’elaborazione di piani di rilevanza interaziendale e regionale, e favorendo la partecipazione ed il confronto con le parti sociali sugli atti di programmazione e di valutazione dell’attività dei dipartimenti.

7. È istituito presso la competente direzione della Giunta regionale un comitato tecnico, nominato dal direttore della medesima direzione e presieduto dal responsabile della competente struttura della direzione regionale. Al comitato tecnico partecipano i direttori dei dipartimenti della prevenzione delle aziende unità sanitarie locali ed i responsabili dei pertinenti settori della direzione regionale e il direttore della struttura regionale unica dei laboratori di sanità pubblica. Il comitato tecnico supporta la Giunta regionale per le attività di cui al comma 6.

8. I dipartimenti della prevenzione possono svolgere in forma associata talune prestazioni, sentito il comitato tecnico di cui al comma 7. In particolare, ai dipartimenti viene ricondotta la funzione di sorveglianza epidemiologica.

9. Il piano sanitario e sociale integrato regionale promuove la sperimentazione di modelli organizzativi sovraziendali su obiettivi specifici.

10. Le attività di carattere analitico inerenti la prevenzione collettiva sono svolte dalla struttura organizzativa denominata “laboratorio unico regionale di sanità pubblica” che si articola per sede unica o sede di azienda .

11. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica esercita tutte le funzioni amministrative e gestionali inerenti al coordinamento tecnico-operativo e di programmazione relative alle attività dei laboratori.

12. Il laboratorio unico regionale di sanità pubblica si raccorda funzionalmente con le strutture di laboratorio dell’ARPAT e dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, costituendo una rete integrata regionale dei laboratori per lo svolgimento di attività tendenzialmente esclusive tra i vari laboratori per l’intero territorio regionale.

13. La Giunta Regionale definisce le modalità operative della rete, anche attraverso specifici accordi con i soggetti che ne fanno parte.

 

     Art. 68. Presidio ospedaliero di zona

1. Gli ospedali presenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra-ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona, secondo accordi specifici con il direttore del presidio ospedaliero di zona e attraverso reti cliniche integrate e strutturate.

2. Sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, le aziende unità sanitarie locali procedono, anche attraverso l’adeguamento dello statuto aziendale, alla riorganizzazione del presidio ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:

a) organizzazione delle attività ospedaliere volta a favorire la necessaria multidisciplinarietà dell'assistenza e la presa in carico multi professionale superando l'articolazione per reparti differenziati secondo la disciplina specialistica, ove ancora esistente, e favorendo la condivisione delle risorse;

b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree organizzative di presidio, quali articolazioni del presidio ospedaliero al cui interno gli spazi, le tecnologie e i posti letto sono organizzati secondo le modalità assistenziali, l'intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero e messi a disposizione dei dipartimenti e delle unità operative al fine di un utilizzo condiviso, negoziato e integrato. Tali articolazioni possono prevedere un referente nominato dal direttore del presidio tra i direttori delle unità operative afferenti a tale area, sentiti i direttori dei dipartimenti di cui all’articolo 69 bis ai quali tali unità operative appartengono;

c) [abrogata];

d) predisposizione ed attivazione di protocolli assistenziali e di cura che assicurino l'esercizio della responsabilità clinica ed assistenziale del medico tutor e dell’infermiere tutor e l'utilizzo appropriato delle strutture e dei servizi assistenziali;

e) previsione di un direttore e di apposita struttura di direzione del presidio ospedaliero di zona e delle connesse funzioni direzionali e di coordinamento operativo, denominata budget;

f) previsione a livello aziendale di un comitato direttivo dei presìdi ospedalieri, a supporto della direzione sanitaria e delle connesse funzioni di pianificazione strategica e di controllo direzionale coordinato dal direttore di rete ospedaliera, di cui all’articolo 68 bis.

3. Per ciascun presidio ospedaliero di zona, il direttore generale nomina, su proposta del direttore sanitario un dirigente medico in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).

4. Il direttore del presidio ospedaliero di zona, opera per il raggiungimento degli obiettivi aziendali di funzionamento della rete ospedaliera e svolge le funzioni di:

a) direttore sanitario del presidio ospedaliero, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto delegato, anche avvalendosi di apposite professionalità esistenti nel settore dell'igiene e dell'organizzazione ospedaliera;

b) direzione delle strutture organizzative non attribuite ad alcun dipartimento;

c) controllo e valutazione dell'attività svolta nel presidio in termini di tipologia, di quantità, di qualità, di appropriatezza, in relazione ai bisogni del territorio, ed in riferimento all’accessibilità e alla responsabilità di assicurare il percorso assistenziale;

d) controllo dell'ottimizzazione nell'impiego delle risorse nell'ambito della gestione dell'apposito budget di presidio ospedaliero;

e) organizzazione e gestione delle aree organizzative di presidio di cui al comma 2, lettera b);

5. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il direttore del presidio ospedaliero di zona si avvale, anche attraverso la costituzione di apposito comitato, dei direttori delle unità operative dei dipartimenti afferenti al presidio e dei direttori delle unità operative non attribuite ad alcun dipartimento nonché di coordinatori delle attività infermieristiche e delle attività tecnico-sanitarie, scelti tra i responsabili delle corrispondenti unità operative professionali.

6. La riorganizzazione dell'attività ospedaliera di cui al comma 2 deve prevedere, in coerenza con gli atti costitutivi e sulla base degli atti di programmazione locali, l'aggregazione in rete dei presidi ospedalieri di zona, attraverso la razionalizzazione delle responsabilità e delle strutture direzionali di cui al comma 2, lettera e) e la costituzione di apposita struttura ospedaliera multizonale, ferma restando l'erogazione delle prestazioni di base in ambito zonale.

 

     Art. 68 bis. Il direttore di rete ospedaliera

1. Il direttore di rete ospedaliera è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, fra i responsabili dei presidi ospedalieri.

2. Il direttore di rete ospedaliera svolge le seguenti funzioni:

a) presidia, per conto della direzione sanitaria, il funzionamento degli ospedali attraverso le corrispondenti direzioni mediche, garantendo, da parte delle medesime, unitarietà di gestione e omogeneità di approccio, con particolare riguardo ai rapporti con le articolazioni territoriali;

b) garantisce la sistematicità delle relazioni con la direzione sanitaria aziendale;

c) supporta la direzione sanitaria aziendale nella pianificazione di lungo termine e la programmazione di breve-medio termine della rete ospedaliera, anche attraverso la proposizione di obiettivi da assegnare alle direzioni mediche con le quali collabora nel perseguimento degli stessi e ne controlla la relativa attuazione;

d) assicura la coerenza organizzativa e gestionale degli ospedali;

e) promuove la cultura dell'integrazione organizzativa e della pratica interdisciplinare, ne supporta lo sviluppo e ne presidia la traduzione operativa.

 

     Art. 69. Dipartimenti delle aziende ospedalierouniversitarie

1. Ogni azienda ospedaliero-universitaria definisce con lo statuto aziendale l'organizzazione dipartimentale di cui all' articolo 3 del d.lgs. 517/1999 .

2. Per ciascuna struttura semplice o complessa il direttore generale nomina un responsabile, e per ciascun dipartimento nomina un direttore; alle nomine dei responsabili di struttura e dei direttori di dipartimento il direttore generale procede secondo le disposizioni del decreto delegato e dell' articolo 5 del d.lgs. 517/1999 .

2 bis. Per l’organizzazione delle professioni sanitarie il direttore generale procede secondo le disposizioni dell’articolo 69 bis prevedendo almeno il dipartimento delle professioni sanitarie.

3. I direttori dei dipartimenti partecipano nelle forme e con le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda ospedaliero-universitaria ai processi decisionali della direzione aziendale ed hanno competenza in merito a:

a) la gestione delle risorse attribuite, garantendo l'utilizzo integrato delle stesse nonché la fruizione unitaria degli spazi e delle attrezzature comuni, al fine di migliorare i livelli qualitativi, quantitativi ed economici del sistema;

b) la promozione dell'integrazione tra le attività complementari ai fini dell'erogazione delle prestazioni, anche attraverso lo sviluppo dei gruppi di lavoro orientati a progetti specifici;

c) l'applicazione di metodologie e protocolli comuni per la realizzazione dei compiti affidati.

4. Le strutture organizzative professionali non attribuite ai dipartimenti sono poste in diretto riferimento al direttore sanitario.

 

     Art. 69 bis. Dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali

1. I dipartimenti sono lo strumento organizzativo ordinario di gestione delle aziende unità sanitarie locali.

2. I dipartimenti di cui al comma 1 si distinguono nei seguenti:

a) dipartimenti di tipo ospedaliero;

b) dipartimenti territoriali;

c) dipartimento della medicina generale;

d) dipartimenti delle professioni articolati in:

1) dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;

2) dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.

3) dipartimento del servizio sociale.

3. Ogni azienda unità sanitaria locale definisce con lo statuto l'organizzazione dipartimentale, sulla base di specifici indirizzi adottati con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i quali tengono conto:

a) della necessità di garantire la gestione integrata e diretta delle risorse professionali e dei beni di consumo sanitari;

b) della necessità di garantire l’utilizzo condiviso e negoziato all'interno delle aree organizzative di presidio di cui all’articolo 68, comma 2, lettera b).

4. Nell'ambito di ogni dipartimento, al fine di garantire la multi professionalità, è costituito, ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto delegato, il comitato di dipartimento presieduto dal direttore di dipartimento e composto dai responsabili delle unità operative complesse e semplici appartenenti al dipartimento, oltre ai rappresentanti delle altre componenti professionali che partecipano ai percorsi assistenziali del dipartimento stesso. Ogni azienda unità sanitaria locale può prevedere ulteriori componenti del comitato in ragione del proprio modello organizzativo e disciplina le modalità di funzionamento attraverso un apposito regolamento.

5. Per quanto attiene il dipartimento di cui al comma 2, lettera c), i membri del comitato di dipartimento sono eletti fra i coordinatori delle AFT che al loro interno individuano una terna da proporre al direttore generale per la nomina del direttore di dipartimento.

6. Il comitato di dipartimento è un organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica, esprime i pareri previsti dallo statuto aziendale e supporta il direttore di dipartimento nel processo di negoziazione degli obiettivi di budget. I componenti del comitato rimangono in carica per lo stesso periodo di incarico del direttore di dipartimento e decadono con la nomina dei loro successori.

 

     Art. 69 ter. Dipartimenti ospedalieri

1. Il dipartimento ospedaliero è il modello ordinario di governo operativo delle attività ospedaliere.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico-professionale in materia clinico-organizzativa e gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione ed utilizzo delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e il compito di sviluppare il governo clinico nei percorsi assistenziali ospedalieri e le sinergie necessarie per l’integrazione con i percorsi territoriali.

3. Il direttore di dipartimento è nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.

4. La programmazione delle attività dipartimentali, negoziate con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti assegnati al dipartimento.

 

     Art. 69 quater. Dipartimenti territoriali

1. Il dipartimento territoriale è il modello ordinario per il governo clinico delle attività territoriali delle aziende unità sanitarie locali.

2. Il dipartimento di cui al comma 1 ha carattere tecnico professionale e multidisciplinare e coordina l’integrazione dei principali percorsi assistenziali, presidiando l’aggiornamento professionale degli operatori, la qualità, la sicurezza, l’efficienza e l’innovazione organizzativa nel rispetto dell’equità di accesso ai servizi nelle varie articolazioni zonali.

3. Al dipartimento di cui al comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento.

4. Presso ogni azienda unità sanitaria locale, è istituito, nel rispetto delle competenze demandate alla contrattazione collettiva dalla normativa vigente, il dipartimento della medicina generale, composto dai coordinatori delle AFT.

5. Il dipartimento della medicina generale partecipa alla programmazione aziendale e alla definizione dei percorsi inerenti le cure sanitarie territoriali e la continuità assistenziale ospedale-territorio dell’azienda unità sanitaria locale.

6. Il dipartimento della medicina generale, sulla base degli obiettivi attribuiti dalla direzione generale per le attività di propria competenza, negozia con la stessa direzione le risorse necessarie nell’ambito dei suddetti percorsi.

7. Il responsabile di zona si raccorda con i coordinatori di AFT per la declinazione territoriale degli obiettivi di cui al comma 6.

 

     Art. 69 quinquies. Dipartimenti delle professioni

1. Presso ogni azienda unità sanitaria locale sono costituiti:

a) il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche;

b) il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione.

c) il dipartimento del servizio sociale.

2. I dipartimenti di cui al comma 1, hanno funzioni di tipo programmatorio e funzioni di tipo gestionale allocativo e operativo. Essi, all’interno delle aree organizzative di presidio e delle unità funzionali dei distretti e della prevenzione, organizzano e gestiscono le attività e le risorse assistenziali e umane nel rispetto delle linee guida generali e della programmazione della direzione aziendale.

3. Per le finalità, di cui al comma 2, il dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche, il dipartimento delle professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione promuovono:

a) le integrazioni e le sinergie necessarie allo sviluppo delle risorse professionali ed il loro impiego più efficiente ed appropriato;

b) la responsabilità ed autonomia professionale nei percorsi assistenziali e nel processo di presa in carico del paziente;

c) la valorizzazione delle competenze di base e specialistiche, anche attraverso la formazione permanente e la ricerca, e dei componenti le equipe assistenziali;

d) le relazioni con gli altri dipartimenti aziendali nel rispetto dei diversi mandati.

4. Per le finalità di cui al comma 2, il dipartimento del servizio sociale:

a) svolge funzioni di coordinamento tecnico-scientifico;

b) assicura la diffusione delle conoscenze e l’applicazione di standard qualitativi nella pratica professionale;

c) promuove, collabora e sostiene le attività di formazione e aggiornamento.

5. Il direttore del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche e del dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie e della riabilitazione e della prevenzione è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore sanitario, tra i dirigenti con incarico di direzione delle unità operative complesse aggregate nel dipartimento; il direttore del dipartimento rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.

6. Il dipartimento del servizio sociale è diretto dal direttore dei servizi sociali.

 

     Art. 70. Dipartimenti aziendali ed interaziendali

     [Abrogato].

 

     Art. 70 bis. Convenzione per l’esercizio delle funzioni di integrazione sociosanitaria

1. Negli ambiti territoriali in cui non sono costituite le società della salute le attività relative all’integrazione socio-sanitaria sono attuate attraverso apposita convenzione.

2. La convenzione è stipulata da tutti i comuni, ovvero dalle unioni dei comuni che esercitano la funzione fondamentale sociale di cui all’articolo 11, comma 1, della l.r. 41/2005, della zona distretto e dall’azienda unità sanitaria locale del territorio, previa comunicazione a tutti i consigli comunali della zona distretto.

3. La responsabilità della gestione è attribuita all’azienda unità sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. La convenzione può prevedere che le risorse del fondo di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 66/2008 e le altre destinate a finanziare le attività sociali a rilevanza sanitaria siano attribuite al soggetto che gestisce in forma associata i servizi sociali.

5. La convenzione può disciplinare anche l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 41/2005 da parte dei comuni ivi compresi quelli tenuti all'esercizio associato di tali funzioni.

6. Entro il 30 giugno 2015 le conferenze zonali dei sindaci trasmettono alla Giunta regionale le convenzioni di cui al comma 1.

7. I comuni approvano la convenzione con deliberazione della conferenza zonale integrata. Se l’ambito territoriale della zona distretto coincide con quello dell’unione di comuni, l’approvazione della convenzione spetta alla giunta dell’unione. La convenzione è sottoscritta dal presidente della conferenza zonale, in rappresentanza dei comuni e delle unioni della conferenza medesima. La convenzione è sottoscritta dal presidente dell’unione in caso di coincidenza dell’ambito territoriale.

8. L’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione è la conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, integrata con il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.

9. La convenzione definisce, in particolare, le modalità organizzative adottate in riferimento a:

a) i processi di programmazione e di partecipazione;

b) l’integrazione socio-sanitaria;

c) il coordinamento interprofessionale e i percorsi assistenziali integrati;

d) la realizzazione di servizi sociosanitari e sociali integrati.

10. Il riferimento organizzativo ed operativo per le attività regolate dalla convenzione è rappresentato dalla zona-distretto. Il responsabile della zona-distretto provvede all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione, nonché alle attività proprie dell’esercizio associato secondo le modalità individuate dalla convenzione.

11. L’esercizio associato opera con personale proveniente dall’azienda unità sanitaria locale e dagli enti locali.

12. Le funzioni e i servizi attinenti gli interventi in materia socio sanitaria sono finanziati dagli enti associati secondo i criteri stabiliti dalla convenzione nel rispetto dei vincoli definiti dagli atti di programmazione approvati nelle materie di competenza.

13. Se i comuni della zona distretto costituiscono una unione il cui ambito territoriale coincide con la zona distretto, l’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la convenzione di cui al comma 1 è la giunta dell’unione, integrata dal rappresentante dell’azienda unità sanitaria locale. Le deliberazioni sono adottate secondo le modalità definite dalla convenzione.

14. La Giunta regionale elabora, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 44/2014, un apposito schema-tipo per la predisposizione della convenzione di cui al presente articolo.

 

     Art. 71. Dipartimento dell'emergenza urgenza

1. In ogni azienda unità sanitaria locale è costituito il dipartimento dell'emergenza urgenza.

2. Il dipartimento di cui al comma 1, per il raggiungimento delle proprie finalità, organizza le funzioni, le attività ed i presìdi presenti sul territorio dell'azienda, anche sulla base di quanto disposto dagli atti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale al fine di garantire il soccorso territoriale, il pronto soccorso, l’osservazione, la medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza e il trasporto fra ospedali nelle patologie tempo dipendenti e traumi .

3. Al dipartimento emergenza urgenza è preposto un comitato direttivo, costituito dai responsabili delle aree funzionali ospedaliere delle terapie intensive, dai direttori delle unità operative di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, da direttori di unità operativa per ciascuna delle funzioni operative che partecipano alle attività del dipartimento e dal responsabile della centrale operativa "118".

4. Il responsabile dei dipartimento emergenza urgenza è nominato, tra i membri del comitato direttivo, dal direttore generale su proposta del direttore sanitario.

5. Le attività del dipartimento emergenza urgenza sono disciplinate con apposito regolamento adottato dal direttore generale.

6. Nelle aziende unità sanitarie locali sul cui territorio insiste una azienda ospedaliera-universitaria, le aziende individuano le modalità di coordinamento delle attività di emergenza e urgenza per le funzioni di base tenendo conto del bacino utenza, di patologia e traumi tempo dipendenti, viabilità e tempi di trasporto .

7. Il presidio ospedaliero della azienda ospedaliero-universitaria costituisce il riferimento di area vasta per le attività di emergenza urgenza ad essa attribuite, secondo modalità stabilite dagli strumenti di programmazione di area vasta.

8. Nelle aziende sanitarie è attivata apposita struttura organizzativa professionale, corrispondente alla funzione operativa denominata medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, dedicata in forma stabile alle attività del pronto soccorso e osservazione ospedaliera, soccorso sanitario territoriale, trasporto sanitario, macroemergenza .

 

Capo III bis

Società della salute

 

     Art. 71 bis. Società della salute: finalità e funzioni

1. Gli enti locali, compresi negli ambiti territoriali della medesima zona-distretto, e le aziende unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza ed il libero accesso alle cure, costituiscono, con le modalità di cui all’articolo 71 quater, comma 1, appositi organismi consortili denominati società della salute, al fine di:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l’innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;

e) sviluppare l’attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

2. La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l’esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse.

3. La società della salute esercita funzioni di:

a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;

b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;

c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

3 bis. La società della salute esercita direttamente, tramite le proprie articolazioni organizzative, le funzioni di cui al comma 3, lettere a), b) ed e).

3 ter. Il piano sanitario e sociale integrato regionale individua, fatta eccezione per le zone-distretto formate da un solo comune, con riferimento alle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e d), i contenuti minimi ed i tempi e le modalità con cui la società della salute assicura la gestione diretta:

a) con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e le altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale;

b) con riferimento al nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali per i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, lettera c), la gestione dei servizi di assistenza sanitaria territoriale è esercitata dall’azienda sanitaria tramite le proprie strutture organizzative, in attuazione della programmazione operativa e attuativa annuale delle attività.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 ter, la società della salute gestisce unitariamente per i soggetti aderenti le attività di cui al comma 3, lettere c) e d), nei contenuti minimi, tempi e modalità previsti al medesimo comma 3 ter, in forma diretta oppure:

a) tramite convenzione con l’azienda unità sanitaria locale per le attività di cui al comma 3, lettera c);

b) tramite convenzione con uno degli enti aderenti per le attività di cui al comma 3, lettera d).

6. La società della salute per la realizzazione delle attività di cui al comma 3, lettera d), può avvalersi anche di altro soggetto istituito dagli enti aderenti prima del 1° gennaio 2008, per le medesime funzioni, che, sulla base di un contratto di servizio, assicura direttamente, tramite la propria organizzazione, l’erogazione delle attività di cura e assistenza di competenza, comprese le prestazioni socio-sanitarie già attivate alla stessa data in servizi residenziali e semiresidenziali.

7. Alla società della salute si applicano le previsioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza “IPAB”. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”).

8. Nell’esercizio delle sue funzioni la società della salute assicura:

a) il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali e del terzo settore nell’individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione;

b) la garanzia di qualità e di appropriatezza delle prestazioni;

c) il controllo e la certezza dei costi, nei limiti delle risorse individuate a livello regionale, comunale e aziendale;

d) l’universalismo e l’equità di accesso alle prestazioni.

 

     Art. 71 ter. Governo della domanda

1. Il governo della domanda è tema costitutivo dell’impianto analitico, degli obiettivi e delle azioni del piano sanitario e sociale integrato regionale nelle zone-distretto ove è costituita la società della salute.

2. La società della salute esercita il governo dell’offerta di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:

a) lo sviluppo, nell’ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi professionale e sull’approccio proattivo;

b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;

c) l’analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno di zona ed alle indicazioni regionali;

d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi, in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali, favorendo l’integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.

 

     Art. 71 quater. Costituzione della società della salute

1. La costituzione del consorzio denominato “società della salute” avviene:

a) per quanto riguarda gli enti locali, per adesione volontaria;

b) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale, tramite il direttore generale, nel rispetto delle direttive regionali.

2. Ai fini della costituzione della società della salute gli enti interessati approvano contestualmente, con le modalità di cui ai commi 3 e 4:

a) la convenzione, da stipulare fra tutti gli aderenti, che disciplina i rapporti tra i soggetti aderenti al consorzio ed i reciproci impegni finanziari nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale;

b) lo statuto, che contiene le norme sull'organizzazione e sul funzionamento della società della salute, nonché gli elementi individuati in forma prescrittiva dalla presente legge.

3. I consigli degli enti locali approvano la convenzione unitamente allo statuto del consorzio, ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali.

4. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale approva la convenzione unitamente allo statuto del consorzio.

5. Per la costituzione della società della salute devono aderire non meno del 75 per cento dei comuni di un ambito territoriale, oppure in rappresentanza almeno del 75 per cento della popolazione, oltre all’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, gli enti locali di una determinata zona-distretto, che non aderiscono alla società della salute, assicurano in ogni caso la partecipazione, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci per garantire che le attività socio sanitarie e le attività sociali siano eserciate in modo coerente con la programmazione zonale. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 71 sexies comma 6.

 

     Art. 71 quinquies. Organi della società della salute

1. Sono organi della società della salute:

a) l’assemblea dei soci;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente;

d) il direttore;

e) il collegio sindacale.

 

     Art. 71 sexies. Assemblea dei soci

1. L’assemblea dei soci è composta dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale e dal sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente oppure dal presidente di ciascun ente locale diverso dal comune.

2. Le quote di partecipazione dei singoli soci sono determinate:

a) per quanto riguarda l’azienda unità sanitaria locale, nella percentuale pari ad un terzo del totale;

b) per quanto riguarda gli enti locali interessati, secondo le modalità stabilite negli atti istitutivi della società della salute.

3. L’assemblea dei soci esercita le seguenti funzioni:

a) detta indirizzi programmatici e direttive nei confronti della giunta esecutiva;

b) elegge i componenti della giunta esecutiva;

c) elegge il presidente della società della salute tra i componenti dell’assemblea.

4. L’assemblea dei soci, in particolare, approva:

a) a maggioranza i provvedimenti indicati negli atti istitutivi della società della salute;

b) a maggioranza qualificata superiore ai due terzi i seguenti atti:

1) proposta di piano integrato di salute e piano di inclusione zonale;

2) relazione annuale sullo stato di salute;

3) bilancio preventivo annuale e pluriennale e bilancio di esercizio;

4) regolamenti di accesso ai servizi;

5) ogni altro atto di programmazione che preveda l’impegno finanziario a carico dei soggetti aderenti alla società della salute.

5. L’approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta del piano integrato di salute, avviene previo parere dei consigli degli enti locali da esprimere entro trenta giorni dal loro ricevimento. I bilanci e i regolamenti approvati sono trasmessi ai consigli degli enti locali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l’adozione degli atti eventualmente previsti dagli statuti degli stessi enti locali.

6. Per l’approvazione della proposta di piano integrato di salute l’assemblea dei soci è integrata dai sindaci dei comuni o dai presidenti degli enti locali che non hanno aderito alla società della salute.

6 bis. All'assemblea dei soci della società della salute partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:

a) le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla l.r. 43/2004, in quanto soggetti che fanno parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipano alla programmazione zonale;

b) il presidente del comitato di partecipazione e il presidente della consulta del terzo settore di cui all’articolo 71 undecies.

7. [Abrogato].

 

     Art. 71 septies. Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva è composta di tre componenti, salva diversa composizione stabilita dallo statuto; ne fanno parte il presidente ed il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale o suo delegato; i restanti componenti sono eletti dalla assemblea dei soci al proprio interno.

2. La giunta esecutiva, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell’assemblea dei soci, adotta gli atti ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi consortili.

3. La giunta esecutiva in particolare:

a) adotta programmi esecutivi, progetti ed atti d’indirizzo per la gestione;

b) propone la nomina del direttore della società della salute;

c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello statuto.

 

     Art. 71 octies. Presidente della società della salute

1. Il presidente della società della salute ha la rappresentanza generale del consorzio ed esercita le seguenti funzioni:

a) nomina, su proposta della giunta esecutiva, il direttore della società della salute;

b) compie gli atti che gli sono demandati dallo statuto o da deliberazioni dell’assemblea dei soci;

c) promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella società della salute per favorire la partecipazione ai sensi dell’articolo 71 undecies;

2. Il presidente assicura il collegamento tra l’assemblea dei soci e la giunta esecutiva, coordinando l’attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l’unità delle attività della società della salute.

2 bis. Il presidente della società della salute rappresenta il consorzio presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute.

 

     Art. 71 novies. Direttore della società della salute

1. Il direttore della società della salute è nominato dal presidente della società della salute, su proposta della giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 64 bis. ed iscritti negli elenchi di cui all'articolo 40 bis

2. L'incarico di direttore della società della salute può essere conferito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis, comma 1.

3. L’incarico di direttore della società della salute è esclusivo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale.

3 bis. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell’incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

4. Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL.

4 bis. La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o azienda regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.

5. Il direttore della società della salute predispone gli atti di programmazione e ne cura l’attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere c) e d), esercita la direzione amministrativa e finanziaria della società della salute; in particolare:

a) predispone la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale;

b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;

c) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività ed il bilancio di esercizio della società della salute;

d) predispone gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;

e) predispone gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell’assemblea dei soci;

f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;

g) dirige le strutture individuate dall’atto di cui all’articolo 71 quindecies, comma 1;

h) esercita le funzioni di responsabile di zona ai sensi dell’articolo 64.2, comma 8 ;

i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dallo statuto.

 

     Art. 71 decies. Organi di controllo

1. Lo statuto della società della salute prevede la nomina di un collegio sindacale o di un revisore unico.

2. Il collegio sindacale è nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui uno designato dall’azienda sanitaria territorialmente competente. Esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della società della salute.

3. L’attività del collegio sindacale è disciplinata dalla legge e dallo statuto della società della salute.

4. Nell’esercizio delle funzioni, il collegio sindacale può accedere agli atti ed ai documenti del consorzio e degli enti consorziati, connessi alla sfera delle sue competenze, e presentare relazioni e documenti all’assemblea dei soci.

5. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell’assemblea dei soci.

6. L’ indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio sindacale è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.

6 bis. Il revisore unico della società della salute è nominato dall'assemblea dei soci a maggioranza.

6 ter. L'indennità annua lorda spettante al revisore unico è fissata in misura non superiore al 30 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute.

 

     Art. 71 undecies. Le forme di partecipazione

     [Abrogato]

 

     Art. 71 duodecies. Compensi ai componenti degli organi

1. Ai componenti degli organi della società della salute non spetta alcun compenso, salvo quanto stabilito per il direttore della società della salute ai sensi dell’articolo 71 novies e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 71 decies, comma 6.

 

     Art. 71 terdecies. Contabilità della società della salute

1. La società della salute adotta una contabilità economica; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. La società della salute adotta inoltre il sistema del budget come strumento di controllo della domanda, della qualità dei servizi e dell'allocazione delle risorse .

 

     Art. 71 quaterdecies. Finanziamento della società della salute

1. La società della salute è finanziata:

a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);

b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);

c) da conferimenti degli enti consorziati previsti nella convenzione;

d) da risorse destinate all’organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale individuati dagli enti locali consorziati ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

2. I beni immobili e gli altri beni dei comuni e delle aziende sanitarie che sono funzionali allo svolgimento delle attività delle società della salute sono concessi alle stesse in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del consorzio.

 

     Art. 71 quindecies. Gli assetti organizzativi

1. La società della salute disciplina con proprio regolamento l’organizzazione interna e dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione diretta, ai sensi dell’articolo 71 bis, comma 5.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina:

a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo;

b) la composizione dell’ufficio di direzione zonale di cui all’articolo 64.2, comma 2 ;

c) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitaria locali e quelle della società della salute.

3. La costituzione delle strutture organizzative delle società della salute deve evitare duplicazioni tra la società della salute ed enti consorziati.

4. Nelle società della salute gli incarichi di direzione delle strutture di cui al comma 2, lettera a), sono attribuiti dal direttore della società della salute nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento.
5. Nelle società della salute che svolgono esclusivamente le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettere a) e b), sono costituite le strutture operative necessarie alle funzioni amministrative, di supporto agli organi e per lo svolgimento dei compiti di programmazione.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, nell’ottica del massimo risparmio ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, le società della salute prioritariamente, ove reperibili, si avvalgono delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati, nei modi e con le procedure individuate dalla convenzione di cui all’articolo 71 quater, comma 2, lettera a).

 

     Art. 71 sexies decies. Personale

1. Il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 71 septies decies. Partecipazione delle province

     [Abrogato].

 

     Art. 71 octies decies. Sistema informativo

1. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell’ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”).

 

     Art. 71 novies decies. Disposizioni concernenti le società della salute in attività ai sensi dell'articolo 71 bis

1. Le società della salute già costituite all’entrata in vigore della l.r. 44./2014 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, a condizione che entro il 30 giugno 2015 sussistano entrambi i seguenti requisiti:

a) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera c);

b) gestione unitaria, anche in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, lettera d);

2. Possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, anche le società della salute che si impegnano ad assicurare le gestioni unitarie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 entro il 30 settembre 2015 .

3. Entro il 30 giugno 2015 le società della salute che intendono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’articolo 71 bis, comma 3, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione attestante quanto previsto ai commi 1 e 2.

4. Sono soggette alle procedure di scioglimento di cui all’articolo 71 vicies le società della salute che alla data del 30 settembre 2015 :

a) hanno trasmesso documentazione inadeguata a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) non hanno trasmesso alcuna documentazione;

c) non hanno adempiuto l’impegno di cui al comma 2.

5. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale dei sindaci, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4 e in caso di esito negativo della verifica invita le società della salute ad avviare le procedure di scioglimento nonché ad attivare la convenzione di cui all’articolo 70 bis in modo da garantire la continuità assistenziale.

6. Le assemblee dei soci delle società della salute che proseguono le attività svolgono le funzioni attribuite alla conferenza zonale dei sindaci di cui all’articolo 34 della l.r. 41/2005, ed in particolare:

a) approvano il piano di inclusione zonale;

b) formulano le proposte di articolazione zonale del PIS.

7. Il proseguimento delle attività delle società della salute in attuazione del comma 1 assolve alle funzioni previste dall’articolo 70 bis e alle funzioni previste dall’articolo 36 della l.r. 41/2005.

 

     Art. 71 vicies. Disposizioni transitorie in merito allo scioglimento delle società della salute

1. Le società della salute, che non posseggono i requisiti di cui all’articolo 71 novies decies, sono sciolte con le modalità previste dal presente articolo.

2. Gli enti partecipanti alle società della salute provvedono al loro scioglimento con le procedure previste dallo statuto.

3. L’assemblea della società della salute può, in alternativa, provvedere direttamente allo scioglimento dell’ente mediante approvazione, entro il 30 settembre 2015, di una deliberazione, assunta all’unanimità dei componenti, che effettua la ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, delle attività e delle passività, e regola la successione degli enti nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività della società della salute. La deliberazione individua la data, comunque non ulteriore al 31 dicembre 2015, a decorrere dalla quale l’ente è estinto e si producono gli effetti di successione nei beni, nei rapporti, nelle attività e nelle passività dell’ente estinto, nonché il subentro nelle funzioni secondo le competenze che la legge attribuisce in via ordinaria ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale. La deliberazione di scioglimento è trasmessa ai soggetti pubblici e privati interessati alla successione. La deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e per qualsiasi adempimento derivante dalla successione.

4. Se alla data del 30 settembre 2015 la società della salute non è stata sciolta ai sensi dello statuto o l’assemblea non ha provveduto a deliberare lo scioglimento ai sensi del comma 3, la società della salute è sciolta di diritto; l’ente continua ad operare fino alla sua estinzione in gestione commissariale. Dal 30 settembre 2015 tutti gli organi della società della salute di cui all’articolo 71 quinquies decadono, e le funzioni sono assunte, in qualità di commissario straordinario, dal direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale. Il commissario straordinario, con propri decreti dotati di immediata esecutività, provvede alla ricognizione dei beni e dei rapporti in corso, compreso il contenzioso, alla definizione della massa attiva e passiva, e all’attribuzione a ciascuno degli enti partecipanti delle funzioni e delle relative attività e passività, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione dell’azienda unità sanitaria locale quale soggetto che subentra nelle funzioni e succede nei rapporti attivi e passivi della società della salute afferenti alle funzioni di competenza dell’unità sanitaria locale medesima;

b) individuazione dei singoli comuni quali soggetti che subentrano nelle restanti funzioni e succedono nei restanti rapporti attivi e passivi della società della salute, ciascuno in proporzione tra di loro alle quote che risultano in capo ai comuni ai sensi dell’atto costitutivo o dello statuto.

5. Gli schemi dei decreti commissariali di cui al comma 4 sono previamente comunicati ai comuni, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione dei crediti e dei debiti; gli atti sono adottati valutate le osservazioni. Alla data prevista dai singoli decreti di cui al comma 4, e in relazione a quanto in essi stabilito, i comuni e l’azienda unità sanitaria locale, per la quota di rispettiva competenza, acquisiscono le risorse derivanti dalla liquidazione delle attività, rispondono ad ogni effetto dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla liquidazione delle passività e subentrano nella gestione dei procedimenti in corso, anche di carattere contenzioso, assumendo le conseguenti determinazioni amministrative di bilancio.

6. Il commissario di cui al comma 4 assicura, per quanto necessario, la prosecuzione delle attività dell’ente, fino alla data, stabilita nei decreti, dalla quale decorre il subentro e la successione delle funzioni e delle relative attività e passività. Il commissario provvede alla dichiarazione di estinzione dell’ente a decorrere da una data non successiva al 31 dicembre 2015 . I decreti di trasferimento delle funzioni, delle attività e delle passività sono comunicati dal commissario ai soggetti pubblici e privati interessati.

7. Nei casi di cui ai commi 2, 3, e 4 il personale che risulta comandato alla società della salute, rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il comando. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato è assegnato, in relazione alle funzioni prevalenti esercitate, all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto, alla partecipazione alla spesa del suddetto personale.

8. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 il personale che, alla data di entrata in vigore della l.r. 44/2014, risulta trasferito alla società della salute rientra nella disponibilità dell’ente che ha disposto il trasferimento. Il personale assunto direttamente dalla società della salute mediante concorso pubblico è trasferito all’ente individuato dagli atti di cui ai commi 2, 3 e 4. Salvo diverso accordo tra gli enti partecipanti alla società della salute, tali enti restano obbligati, secondo le quote previste dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla partecipazione alla spesa di detto personale.

9. Al personale di cui al comma 8 è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso la società della salute. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso la società della salute sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso l’ente cui il personale è trasferito, la differenza viene attribuita a titolo di assegno ad personam riassorbibile.

10. Se lo scioglimento della società della salute è effettuato ai sensi dello statuto, i beni mobili e immobili della società della salute sono assegnati agli enti partecipanti secondo quanto previsto dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto. E’ comunque ammessa, in caso di mancanza o di carenza di disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto, l’assegnazione dei beni mediante accordo tra gli enti medesimi, sottoscritto da tutti i sindaci dei comuni e dal direttore dell’azienda unità sanitaria locale.

11. Se si procede allo scioglimento della società della salute ai sensi del comma 3, la deliberazione dispone sull’assegnazione dei meni mobili e immobili. Se si procede allo scioglimento ai sensi del comma 4, i beni mobili e immobili conferiti a qualsiasi titolo dai comuni e dall’azienda unità sanitaria locale rientrano nella disponibilità dei soggetti medesimi. I beni mobili e immobili acquisiti direttamente dalla società della salute sono assegnati dal commissario agli enti partecipanti previo accordo tra gli enti medesimi. In caso di mandato accordo, il commissario provvede all’assegnazione in maniera indivisa, sulla base delle quote che risultano in capo ai comuni e all’azienda unità sanitaria locale ai sensi dell’atto costitutivo o, in mancanza, dello statuto.

12. Se, successivamente all’estinzione della società della salute, emergono rapporti attivi o passivi non considerati negli atti di successione e subentro, per i suddetti rapporti si applicano le regole della solidarietà attiva a passiva tra gli enti già partecipanti alla società della salute. I soggetti medesimi rispondono delle obbligazioni ciascuno per la quota di partecipazione prevista dall’atto costitutivo o, in mancanza, dallo statuto.

 

Capo III ter

Case della salute

 

     Art. 71 vicies semel. Casa della salute: definizione

1. La casa della salute è una struttura polivalente che opera nell’ambito della zona-distretto, facente parte integrante dell’organizzazione del servizio sanitario regionale.

2. Le attività della casa della salute sono inserite, in linea con la programmazione aziendale e coerentemente con l’analisi dei bisogni, nella programmazione di zona-distretto.

 

     Art. 71 vicies bis. Finalità

1. Le case della salute, nell'ambito della zona-distretto, assicurano un punto unitario di accesso alla rete integrata dei servizi garantendo una presa in carico complessiva della persona.

2. Le case della salute favoriscono, attraverso la contiguità spaziale dei servizi e la multidisciplinarietà degli interventi, l'integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.

3. Le case della salute favoriscono altresì la valorizzazione del ruolo delle comunità locali ai fini della prevenzione e promozione della salute anche nell'ambito di specifiche progettualità.

 

     Art. 71 vicies ter. Obiettivi

1. La casa della salute opera mediante programmi coerenti con la programmazione della zona-distretto e ha come obiettivi:

a) l’equità nell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari territoriali della popolazione attraverso la facilitazione e la semplificazione dei percorsi assistenziali;

b) l’organizzazione e il coordinamento delle risposte da dare al cittadino nelle sedi più idonee privilegiando la domiciliarità e il contesto sociale delle persone e valorizzando la progettualità della comunità locale;

c) l’integrazione istituzionale e professionale dei servizi e delle prestazioni di prevenzione, di servizio sociale, assistenza sanitaria e riabilitazione funzionale, educazione e promozione della salute;

d) la valorizzazione dell’attività interdisciplinare tra medici di medicina generale, specialisti, infermieri, terapisti e l’integrazione operativa fra le prestazioni sanitarie e quelle sociali per la piena attuazione delle politiche sulla cronicità e di sanità di iniziativa;

e) la partecipazione attiva degli operatori dell’assistenza sociale, dell’educazione sanitaria e della prevenzione, finalizzata ad integrare le attività sanitarie con quelle socio-assistenziali e di educazione ai corretti stili di vita, secondo le logiche insite nel modello regionale di prevenzione e gestione della cronicità.

 

     Art. 71 vicies quater. Forme della partecipazione

1. Nella casa della salute è assicurata la partecipazione dei cittadini alla valutazione dei bisogni, alla definizione delle progettualità, alla valutazione di impatto delle iniziative della casa della salute rispetto agli obiettivi individuati.

2. Le modalità attuative della partecipazione sono disciplinate dagli indirizzi di cui all’articolo 71 vicies quinques in conformità alle previsioni dell’articolo 14, comma 7, del d.lgs. 502/1192, garantendo, altresì, il coordinamento con le attività del comitato di partecipazione di zona-distretto.

 

     Art. 71 vicies quinquies. Indirizzi

1. La Giunta regionale impartisce indirizzi alle aziende unità sanitarie locali sul funzionamento delle case della salute.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2019, n. 29 (Le case della salute. Modifiche alla l.r. 40/2005), la Giunta regionale procede alla revisione dei vigenti indirizzi sulle case della salute.

 

Titolo VI

PRESIDI E PRESTAZIONI

Capo I

Presìdi

 

     Art. 72. Presìdi

1. Sono presìdi del servizio sanitario regionale quelli delle aziende sanitarie e quelli delle istituzioni sanitarie pubbliche e private, con le quali le aziende sanitarie intrattengono gli specifici rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del decreto delegato.

2. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi nonché i criteri e le procedure di accreditamento dei presìdi di cui al comma 1, sanitari e socio-sanitari ad elevata integrazione socio-sanitaria, sono disciplinati dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) .

3. Per l'organizzazione dei presìdi, le aziende sanitarie utilizzano le sedi fisiche e le dotazioni strumentali ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 5 del decreto delegato; utilizzano inoltre le altre strutture comunque acquisite al proprio patrimonio o comunque disponibili.

 

     Art. 73. Organizzazione e funzionamento dei presìdi delle aziende sanitarie

1. L'organizzazione interna ed il funzionamento di ciascun presidio sono determinati da apposito regolamento, adottato dal direttore generale dell'azienda sanitaria; in ogni presidio è affisso per estratto il regolamento di funzionamento al fine di facilitare la fruizione delle prestazioni da parte dell'utenza.

2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria attribuisce la responsabilità dei singoli presìdi; il responsabile del presidio garantisce l'operatività, l'idoneità e l'agibilità funzionale di ciascun presidio.

3. Il responsabile del presidio ospedaliero dell'azienda unità sanitaria locale è il direttore di cui all' articolo 68, comma 3; ove il presidio ospedaliero si articoli su più stabilimenti il responsabile di presidio può avvalersi, in relazione alla dimensione degli stessi ed alla loro dislocazione territoriale, di specifici referenti di stabilimento.

 

Capo II

Prestazioni

 

     Art. 74. Prestazioni

1. Le prestazioni del servizio sanitario sono erogate, di norma, nei presìdi di cui all' articolo 72 ; possono essere inoltre erogate, in conformità alle norme vigenti o in esecuzione di specifici accordi con gli organismi interessati, in sedi diverse, quali scuole ed altre strutture educative pubbliche, istituti giudiziari di prevenzione, custodia, detenzione, pena, rieducazione e recupero, residenze collettive e comunitarie, recapiti domiciliari, veicoli attrezzati per i vari tipi di trasporto sanitario, luoghi di lavoro ed altri spazi di relazione tra operatori ed utenti.

2. L'azienda unità sanitaria locale assicura agli assistiti l'erogazione delle prestazioni previste dai livelli di assistenza del piano sanitario e sociale integrato regionale; dentro un quadro di principi di massima trasparenza e circolarità di informazione per tali prestazioni l'azienda unità sanitaria locale si fa carico degli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, determinate dalla normativa nazionale e regionale.

3. Gli oneri relativi, al netto delle quote di partecipazione previste, fanno carico, per i cittadini residenti nelle altre aziende unità sanitarie locali della Regione, a queste ultime, e per gli altri utenti, agli appositi fondi di compensazione per la mobilità interregionale o internazionale, secondo le procedure e le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le aziende sanitarie, nell'ambito dei propri fini istituzionali e nell'interesse pubblico, possono svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di soggetti privati, sulla base delle disposizioni delle normative regionali e statali vigenti.

5. La Regione, nell'ambito degli obiettivi di controllo della spesa, anche al fine di far fronte agli eventuali disavanzi di gestione delle aziende sanitarie, ai sensi dell' articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'articolo 13 del decreto delegato, può prevedere:

a) la maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni, ferma restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa;

b) l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita.

 

     Art. 74 bis. Integrazione dei sistemi di prenotazione innovativi

1. I sistemi di prenotazione devono essere uniformi a livello regionale al fine di fornire all’utente la disponibilità all’accesso alla prestazione necessaria sia su base temporale che territoriale in funzione della circolarità dell’informazione, trasparenza e immediatezza.

2. Le possibili posizioni libere per le prestazioni sono comunicate immediatamente e associate a sistemi di registrazione di ogni eventuale variazione alle liste formatesi.

 

     Art. 75. Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni erogate nei presìdi del servizio sanitario regionale, è subordinato, di norma, alla prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale, fatte salve le prestazioni connesse alle attività di emergenza urgenza, quelle relative ai trattamenti sanitari obbligatori, quelle di prevenzione, nonché quelle previste dalle disposizioni statali e regionali vigenti.

1 bis. [Abrogato].

2. L'accesso all'assistenza farmaceutica è disciplinato dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto delegato; le modalità di fruizione delle prestazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono disciplinate dalle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto delegato.

2 bis. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, le aziende sanitarie avviano, anche in forma sperimentale, iniziative tese a garantire ai cittadini residenti in Toscana, l’apertura oltre il normale orario, di almeno un presidio sanitario per provincia, per almeno una sera la settimana e almeno due domeniche ala mese, per alcuni servizi diagnostico specialistici anche al fine di ridurre le liste d’attesa.

 

     Art. 76. Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private

1. Gli strumenti regionali della programmazione sanitaria e sociale integrata determinano, sentite le organizzazioni rappresentative di riferimento, i criteri sulla base dei quali le aziende unità sanitarie locali individuano le istituzioni sanitarie private che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale, fatte salve le normative vigenti in relazione agli organismi di volontariato e di privato sociale; tali criteri tengono conto, in particolare:

a) del grado di copertura del fabbisogno;

b) degli esiti delle procedure di accreditamento e delle verifiche della qualità delle prestazioni;

c) dell'esistenza di particolari condizioni di disagio operativo o di condizioni di critica accessibilità;

d) dei vincoli di carattere economico.

2. L'azienda unità sanitaria locale, tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, procede alla definizione degli appositi rapporti di cui all'articolo 8 del decreto delegato; la Giunta regionale determina tariffe massime per ogni prestazione; al perfezionamento del rapporto si provvede a seguito di negoziazione effettuata, sulla base di volumi prefissati di prestazioni, in riferimento alle tariffe determinate dalla Giunta regionale e tenuto conto della complessità organizzativa della struttura in relazione a i criteri di cui al comma 1, lettera b).

3. La Giunta regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1, determina le modalità operative per l'omogenea realizzazione sul territorio regionale dei rapporti di cui al comma 2.

4. Al fine di una corretta informazione degli assistiti, l'azienda unità sanitaria locale cura la tenuta di elenchi delle strutture che erogano prestazioni in forma diretta, con l'indicazione delle prestazioni fruibili; l'azienda unità sanitaria locale ha l'obbligo di assicurare la massima diffusione di tali elenchi.

5. L'istituzione privata è tenuta ad informare gli assistiti dell'esistenza dei rapporti di cui al comma 2, indicando in apposito elenco le prestazioni fruibili in forma diretta.

6. Per l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da parte delle strutture private si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati), che regola l'accesso in forma indiretta alle prestazioni specialistiche erogate in regime di ricovero ospedaliero; le predette prestazioni specialistiche ambulatoriali sono individuate sulla base delle disposizioni degli strumenti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale.

 

     Art. 76 bis. Fascicolo sanitario elettronico

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito.

2. Il FSE, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è istituito a fini di:

a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

3. Il FSE consente anche l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178 (Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico).

4. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE.

5. Il FSE è alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. L’accesso e la consultazione del FSE avviene mediante tessera sanitaria su supporto carta nazionale dei servizi (TS-CNS) o con gli strumenti di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale o con altre modalità abilitate dalla stessa TS-CNS. L’attivazione o la mancata attivazione del FSE non comportano alcun effetto sul diritto di usufruire delle prestazioni del servizio sanitario regionale.

6. Il FSE è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del servizio sanitario regionale e dei servizi socio-sanitari regionali nonché, su iniziativa dell’assistito, con i dati medici in suo possesso secondo le modalità indicate dal d.p.c.m. 178/2015.

7. Il consenso rilasciato dall’assistito può essere revocato in qualsiasi momento senza conseguenze in ordine all’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario.

8. Il d.p.c.m. 178/2015 stabilisce i contenuti del FSE, i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE per le finalità per cui è istituito.

9. La Giunta regionale individua con propria deliberazione i dati e i documenti integrativi di cui all'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 178/2015. Adotta altresì con propria deliberazione le indicazioni operative e le misure tecniche integrative del d.p.c.m. suddetto nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

10. Le finalità di cui al comma 2, lettera a) sono perseguite dai soggetti del servizio sanitario e socio-sanitario regionale che prendono in cura l’assistito.

11. La consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE, per le finalità di cui al comma 2, lettera a), può essere effettuata solo con il consenso dell’assistito, secondo modalità individuate dal d.p.c.m. 178/2015. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

12. L’accesso in emergenza al FSE avviene secondo le modalità di cui all’articolo 14 del d.p.c.m. 178/2015.

13. Le finalità di cui al comma 2, lettere b) e c), sono perseguite dalla Regione senza l’utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo le modalità individuate nel d.p.c.m.

 

Capo II bis

Sistema sanitario di emergenza urgenza

 

     Art. 76 ter. Sistema sanitario di emergenza urgenza

1. Il sistema sanitario di emergenza urgenza è il sistema, complesso ed unitario, costituito da:

a) un sistema di allarme sanitario;

b) un sistema territoriale di soccorso;

c) un sistema ospedaliero di emergenza.

2. Il sistema di allarme sanitario è composto dalle aziende unità sanitarie locali attraverso le centrali operative territoriali alle quali affluiscono le richieste di intervento sanitario di emergenza tramite il numero unico nazionale. Le centrali operative svolgono le seguenti funzioni:

a) ricezione della richiesta di intervento;

b) valutazione del grado di complessità dell’intervento da attivare;

c) attivazione e coordinamento dell’intervento stesso.

3. Il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.

4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonché dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni:

a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravità rilevante per la salute di uno o più soggetti;

b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;

c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero più idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;

d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema.

 

     Art. 76 quater. Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale

01. L’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è articolata nelle attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies e nelle attività svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI.

1. Le attività svolte dalle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 76 quinquies, sono le seguenti:

a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;

b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;

c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’utilizzo di un’ambulanza, la necessità dell’assistenza “in itinere” con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario), nonché l’esigenza di garantire la continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso.

1 bis. Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI, su delega delle associazioni o comitati, svolgono le attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza e in particolare:

a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformità dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema;

b) attività di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione;

c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attività formativa dei soccorritori volontari, nonché tenuta dei relativi elenchi regionali;

d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamità di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);

e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema.

2. Qualora l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all’articolo 76 ter, comma 3, le aziende unità sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo per garantire l’attività di trasporto sanitario da parte delle medesime o da parte delle associazioni di volontariato e dei comitati della CRI, possono affidare tale attività a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica, garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualità del servizio.

 

     Art. 76 quinquies. Elenco regionale

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’articolo 76 undecies, effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale e le inserisce in un apposito elenco, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 76 undecies e l’eventuale scelta dell’organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 76 quater, comma 1 bis .

2. Sono inoltre inseriti nell’elenco, a seguito di specifico accordo con il comitato regionale toscano della CRI, i comitati del medesimo ente.

3. L’elenco regionale di cui al comma 1, è aggiornato con periodicità annuale secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 76 undecies.

4. Le associazioni di volontariato e i comitati della CRI inseriti nell’elenco regionale sono soggetti a periodiche verifiche da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 5 della l.r. 25/2001 finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.

 

     Art. 76 sexies. Programmazione ed organizzazione dei servizi

1. La programmazione dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale è effettuata dalle aziende sanitarie, previo confronto a livello di area vasta, sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Conferenza regionale permanente di cui all’articolo 76 septies.

2. L’organizzazione dei servizi è definita annualmente mediante il piano attuativo ed operativo locale che definisce, in particolare, i protocolli tecnici di gestione del servizio, i criteri per l’assegnazione del budget alle associazioni da parte di ciascuna azienda sanitaria, nonché le azioni di razionalizzazione ed appropriatezza per il rispetto del budget.

3. Il piano annuale attuativo ed operativo locale è proposto dal direttore del dipartimento di emergenza-urgenza di concerto con i direttori delle centrali operative 118, è approvato dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 76 octies ed è deliberato con atto del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale.

 

     Art. 76 septies. Conferenza regionale permanente

1. E’ istituita la Conferenza regionale permanente con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica del sistema di emergenza urgenza territoriale, da nominare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’ articolo 76 undecies, costituita da:

a) l’assessore regionale competente, o suo delegato;

b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;

c) [abrogata];

d) il referente sanitario regionale per le grandi emergenze individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale) o suo delegato;

e) i legali rappresentanti, o loro delegati, dei due organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 76 ter, comma 3, sulla base dei seguenti criteri:

1) rappresentanza di associazioni che esercitano l’attività nel territorio delle tre aziende unità sanitarie locali;

2) numero di associazioni rappresentate;

f) dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.

2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l’elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie, per le azioni di monitoraggio degli obiettivi e per lo svolgimento dell’attività di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, di cui all’articolo 76 quater, comma 1 bis.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale permanente sono disciplinate da apposito regolamento adottato dalla Conferenza medesima, a maggioranza dei suoi componenti.

4. Ai componenti della Conferenza regionale permanente non competono indennità di presenza o di carica.

5. La direzione regionale competente verifica ogni due anni che gli organismi di cui al comma 1, lettera e), conservino il carattere della maggiore rappresentatività a livello regionale.

 

     Art. 76 octies. Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza

1. Al fine di garantire la integrazione dei soggetti all’interno del sistema e il necessario coordinamento della programmazione e gestione dei servizi, è costituito, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 76 undieces, presso ogni azienda unità sanitaria locale, un comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza composto:

a) dal direttore sanitario dell’azienda unità sanitaria locale, o suo delegato;

a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;

b) dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza, o suo delegato;

c) dai direttori delle centrali operative 118, o loro delegati;

d) dal direttore sanitario delle aziende ospedaliere, o suo delegato, negli ambiti territoriali in cui insistono le stesse;

e) dai direttori delle società della salute o, laddove non attivate, dai responsabili delle zone-distretto, o loro delegati;

f) da quattro membri, o loro delegati, designati in numero di due da ciascuno degli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato, secondo i criteri di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e);

g) negli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali nei quali hanno sede operativa più di sessanta associazioni di cui all’articolo 76 ter, comma 3, da un membro ulteriore designato dall’organismo maggiormente rappresentativo di almeno dieci associazioni aventi sede operativa nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale e non aderenti agli organismi di cui alla lettera f), laddove esistente, sulla base del numero di interventi realizzati nell’anno solare precedente la costituzione o il rinnovo del comitato;

h) da due membri designati dal comitato regionale della CRI, o loro delegati.

2. Il comitato di coordinamento svolge le seguenti funzioni:

a) approva il piano attuativo ed operativo locale, di cui all’articolo 76 sexies, comma 2, proposto dal direttore della centrale operativa 118, sulla base della programmazione aziendale e degli indirizzi della Conferenza regionale permanente;

b) definisce i criteri di assegnazione del budget alle associazioni, da parte di ciascuna azienda sanitaria;

c) mette in atto le necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget, nonché le necessarie azioni di monitoraggio degli obiettivi.

3. Le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento sono disciplinate da apposito regolamento adottato dallo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, redatto sulla base di linee guida definite dalla Conferenza regionale permanente.

4. Ai componenti del comitato di coordinamento non competono indennità di presenza o di carica;

5. Il comitato di coordinamento è aggiornato nella sua composizione ogni due anni.

 

     Art. 76 novies. Sistema budgetario delle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale

1. I criteri per la formulazione di un sistema budgetario relativo alle attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale sono definiti mediante il regolamento di cui all’articolo 76 undecies.

2. Il sistema budgetario è strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:

a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai comitati della CRI, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 76 quinquies, determinate in ragione della quantità e qualità delle attività di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonché le risorse destinate agli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI, in caso di delega per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 76 quater, comma 1 bis, determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi del comma 3;

b) per quanto attiene alle attività di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani").

3. I soggetti del sistema inoltrano alle aziende sanitarie di riferimento, attraverso report periodici, le necessarie informazioni sull’attuazione del budget assegnato, relativamente ai risultati raggiunti ed alle risorse utilizzate.

 

     Art. 76 decies. Monitoraggio e valutazione

1. La Giunta regionale effettua la valutazione ed il monitoraggio dell’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza all’interno del rapporto annuale e della relazione sanitaria aziendale di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b).

2. Degli esiti dell’attività di cui al comma 1, è dato conto al Consiglio regionale nell’ambito della relazione sanitaria regionale di cui all’articolo 20, comma 1, lettera d).

 

     Art. 76 undecies. Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale definisce con regolamento di attuazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in particolare:

a) i requisiti volti a garantire la continuità e la qualità del servizio, necessari ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 76 quinquies;

b) le modalità di aggiornamento dell’elenco regionale, per quanto concerne l’iscrizione, la modifica e la cancellazione;

c) le modalità e le procedure per lo svolgimento della verifica periodica di cui all’articolo 76 quinquies, comma 4 ;

d) i criteri per la formulazione del budget, di cui all’articolo 76 novies.

 

Capo III

Prestazioni di assistenza farmaceutica

 

     Art. 77. Erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. L'assistenza farmaceutica territoriale con oneri a carico del servizio sanitario regionale è erogata attraverso le farmacie, pubbliche e private, convenzionate con il servizio sanitario regionale, secondo le disposizioni di cui all' articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed è subordinata alla prescrizione dei medicinali sui modulari del servizio sanitario nazionale.

2. Ai sensi dell' articolo 8 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'assistenza farmaceutica è altresì erogata:

a) direttamente dalle aziende unità sanitarie locali, anche tramite le farmacie convenzionate attraverso la stipula di specifici accordi, per quei farmaci che richiedono un controllo ricorrente del paziente;

b) direttamente dalle aziende unità sanitarie locali per i medicinali necessari al trattamento di assistiti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; alla predetta erogazione le aziende unità sanitarie locali possono procedere anche attraverso le farmacie convenzionate, previa stipula di specifici accordi;

c) direttamente dalle aziende sanitarie, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero o alla visita specialistica ambulatoriale.

3. Le forme e le modalità di accesso all'assistenza farmaceutica di cui al comma 2 sono disciplinate dalla Giunta regionale garantendo, comunque, che le aziende sanitarie provvedano alla erogazione del servizio assicurando un accesso adeguato alle esigenze della popolazione in termini di orario, consulenza professionale e farmacovigilanza.

4. La Giunta regionale definisce, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia, le modalità per il monitoraggio degli accordi di cui al comma 2.

5. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 7 del d.l. 347/2001, convertito con modificazioni dalla l. 405/2001, le farmacie, pubbliche e private, convenzionate col servizio sanitario regionale, nell'erogare i farmaci agli assistiti con oneri a carico del medesimo servizio sanitario regionale, sono tenute, nel caso in cui il medico abbia prescritto il medicinale indicandone il nome commerciale oppure quando ne abbia indicato la denominazione comune italiana, il relativo dosaggio, forma farmaceutica, modalità di rilascio e numero di unità posologiche, alla consegna all'assistito del medicinale corrispondente nel rispetto di specifici accordi quadro regionali stipulati sentiti gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali dei medici e dei farmacisti.

5 bis. La Giunta regionale, su proposta della commissione terapeutica regionale ai sensi dell’articolo 81, comma 5, approva il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici ed i relativi aggiornamenti.

 

     Art. 78. Programmazione nella erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. La Giunta regionale approva, previa comunicazione alla commissione consiliare competente ed entro il 30 novembre di ogni anno, le direttive alle aziende sanitarie per la programmazione dell'assistenza farmaceutica territoriale, con le quali sono determinati per l'anno successivo:

a) [abrogata];

b) i livelli di erogazione di ambito regionale e gli indirizzi per l'erogazione diretta dell'assistenza farmaceutica territoriale da parte delle aziende sanitarie locali;

c) gli specifici tetti di spesa per azienda unità sanitaria locale;

d) i livelli programmati di spesa delle aziende ospedaliero-universitarie ed i parametri della loro partecipazione all'erogazione diretta dell'assistenza farmaceutica territoriale, di cui all' articolo 77, comma 2, lettera c);

e) i criteri per il monitoraggio continuo della spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale;

f) le misure di controllo e di contenimento della spesa introdotte per l'esercizio.

2. Qualora il monitoraggio evidenzi elementi di criticità nel conseguimento degli obiettivi programmati, la Giunta regionale adotta, previa comunicazione alla commissione consiliare competente, ogni opportuna misura di contenimento della spesa, anche modificando le direttive di cui al comma 1.

3. L'adozione delle direttive di cui al comma 1 è preceduta da un confronto con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia.

 

     Art. 79. Controlli nella erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. Le aziende unità sanitarie locali, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione delle ricette da parte delle farmacie convenzionate, provvedono a:

a) rilevare tutte le informazioni contenute nel ricettario di cui al decreto ministeriale 11 luglio 1988, n. 350 (Disciplina dell'impiego nel servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica) ai fini dell'attivazione nel territorio regionale del monitoraggio delle prescrizioni in attuazione dell' articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ;

b) predisporre ed inviare al medico convenzionato e al medico dipendente un documento informativo relativo ai dati di cui alla lettera a), predisposto sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale in accordo con le organizzazioni sindacali mediche.

2. Presso ogni azienda sanitaria è istituita apposita commissione, nominata dal direttore generale, con il compito di valutare l'appropriata prescrizione dei farmaci da parte dei medici dipendenti e convenzionati sulla base di specifici indirizzi emanati dalla Giunta regionale in accordo con le organizzazioni sindacali mediche e con gli ordini provinciali dei medici competenti per territorio.

3. La composizione della commissione è determinata dalla Giunta regionale e ne fanno parte i presidenti degli ordini provinciali dei medici competenti per territorio.

 

     Art. 80. Sicurezza nella erogazione dell'assistenza farmaceutica

1. Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza nell'uso dei medicinali, le aziende sanitarie:

a) partecipano alla realizzazione dei progetti di livello nazionale e regionale per la raccolta, il monitoraggio e la valutazione delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci e da dispositivi medici;

b) mettono in atto azioni di sensibilizzazione dei sanitari, dipendenti e convenzionati, sull'importanza delle segnalazioni delle reazioni avverse da farmaci, al fine di incrementarne il numero e la qualità;

c) attivano e assecondano ogni iniziativa di promozione e sviluppo della farmaco-vigilanza e della farmaco-epidemiologia; a tal fine favoriscono la fruizione degli strumenti informativi necessari per una prescrizione appropriata e sicura, da parte dei medici dipendenti e convenzionati;

d) realizzano programmi di informazione e formazione sulla farmaco-vigilanza, sulla sicurezza, sulle reazioni avverse, sulle interazioni tra farmaci e tra farmaci e alimenti, anche in collaborazione con le farmacie convenzionate.

 

     Art. 81. Commissione terapeutica regionale

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo ed il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, appropriatezza e di economicità nell'impiego dei medicinali e dei dispositivi medici nel sistema sanitario toscano, è istituita presso la Giunta regionale, nell'ambito delle attività di governo clinico, la Commissione terapeutica regionale.

2. La Commissione terapeutica regionale è composta da:

a) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato, che la presiede;

b) il dirigente competente in materia di politiche del farmaco;

c) sedici membri con particolare competenza in uno o più dei seguenti ambiti:

1) scienze mediche;

2) scienze biologiche;

3) scienze farmaceutiche;

4) metodiche “Health Tecnology Assestment” (HTA);

d) il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico.

3. I componenti della Commissione terapeutica regionale sono nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Organismo toscano per il governo clinico, formulata d’intesa con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

4. I componenti della Commissione terapeutica regionale restano in carica per la durata della legislatura regionale.

5. La Commissione terapeutica regionale propone alla Giunta regionale il prontuario terapeutico regionale dei farmaci e dei dispositivi medici e i relativi aggiornamenti e formula proposte e pareri in merito alle seguenti materie:

a) la formazione e l'informazione sull'uso dei farmaci rivolta ai sanitari, nonché l'educazione sull'uso dei medicinali rivolta agli assistiti;

b) la farmaco-vigilanza e la farmaco-epidemiologia;

c) la determinazione di aspetti inerenti ai livelli di assistenza farmaceutica e sull'utilizzazione di farmaci e dispositivi medici;

d) il coordinamento e l'indirizzo delle commissioni terapeutiche di area vasta;

e) la rilevazione e il monitoraggio dei dati sull'uso dei farmaci;

f) l’analisi e il monitoraggio delle innovazioni in campo farmaceutico, anche al fine della loro introduzione nel servizio sanitario regionale, in raccordo con la Commissione di valutazione delle tecnologie ed investimenti sanitari;

g) i nuovi sistemi di distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici.

6. La Commissione terapeutica regionale opera, di norma, attraverso gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare anche esperti esterni alla Commissione stessa, per tematiche di particolare complessità.

7. La partecipazione alla Commissione terapeutica regionale non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.

8. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

9. Per i componenti e gli esperti esterni di cui al comma 6, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

10. Ai soggetti di cui al comma 9, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 9 inquadrati nel ruolo unico regionale si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.

 

Titolo VII

ORGANISMI DI CONSULENZA, DI STUDIO E DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO

Capo I

Agenzia regionale di sanità

 

     Art. 82. Agenzia regionale di sanità

1. L'Agenzia regionale di sanità (ARS) è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, che svolge attività di studio e ricerca in materia di epidemiologia e verifica di qualità dei servizi sanitari.

 

     Art. 82 bis. Compiti e attribuzioni

1. L'ARS offre supporto e consulenza tecnico-scientifica al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale nelle materie di propria competenza; in particolare:

a) effettua studi preparatori per gli atti di programmazione regionale;

b) contribuisce alla definizione degli indicatori sullo stato di salute della popolazione e sui risultati delle attività del servizio sanitario regionale;

c) definisce e sviluppa strumenti per l'analisi dei bisogni sanitari e per l'analisi anche economica della domanda e dell'offerta delle prestazioni;

d) contribuisce alla elaborazione di strumenti per la promozione e l'educazione alla salute al fine del miglioramento del quadro epidemiologico;

e) svolge analisi e individua strumenti per verificare la qualità, l'equità di accesso e la rispondenza ai fini della salute dei cittadini dei servizi, delle prestazioni sanitarie e dei presidi farmaceutici, anche in funzione dell'attuazione del processo di accreditamento delle strutture sanitarie, previsto dal decreto delegato;

f) assicura la circolazione delle conoscenze e dei risultati delle proprie attività di analisi e di ricerca.

2. L'ARS svolge, previa comunicazione al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, compatibilmente con i compiti di cui al comma 1, anche attività di consulenza, studio e ricerca a favore delle aziende sanitarie, delle società della salute, degli enti locali, nonché a favore di altri soggetti pubblici o privati.

 

     Art. 82 ter. Strumenti operativi

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ARS può:

a) effettuare sopralluoghi, acquisire notizie e documentazioni, utilizzando anche i dati degli enti, agenzie e fondazioni regionali;

b) procedere all'acquisizione di dati, attraverso la raccolta diretta e sistematica e l'accesso a banche dati, nonché alla loro elaborazione, pubblicazione e diffusione nei limiti e con le garanzie previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo);

c) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

d) promuovere forme di collaborazione con analoghi istituti a livello nazionale.

 

     Art. 82 quater. Organi

1. Sono organi dell'ARS:

a) il Comitato di indirizzo e controllo;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

1 bis. Per quanto non previsto dal presente capo, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

 

     Art. 82 quinquies. Composizione del Comitato di indirizzo e controllo

1. ll Comitato di indirizzo e controllo è così composto:

a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;

c) da un membro nominato dal Consiglio regionale su designazione della Conferenza regionale dei sindaci.

2. La durata in carica del Comitato di indirizzo e controllo coincide con quella della legislatura regionale.

3. Il Comitato di indirizzo e controllo è convocato dal Presidente e si riunisce almeno mensilmente. La convocazione avviene anche su richiesta di tre membri.

4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e ad esse partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'ARS ed il Coordinatore dell'Organismo toscano per il governo clinico.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

 

     Art. 82 sexies. Competenze del Comitato di indirizzo e controllo. Gettone di presenza.

1. Il Comitato di indirizzo e controllo esercita le funzioni di indirizzo dell'attività dell'ARS e in particolare:

a) approva, su proposta del Direttore, il programma di attività entro il 30 novembre;

b) approva la relazione annuale dell'attività dell'ARS;

c) valuta, anche sulla base della relazione annuale del Direttore, lo stato di attuazione del programma di attività e propone allo stesso indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo elegge al suo interno il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

3. Il Presidente del Comitato di indirizzo e controllo:

a) convoca e presiede le sedute del Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio, la relazione sull'attività svolta dall'ARS, di cui al comma 1, lettera b).

4. Al Presidente e agli altri componenti del Comitato di indirizzo e controllo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00.

5. Ai soggetti di cui al comma 4, residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’ente, è dovuto il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dell’organismo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l’ente per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

 

     Art. 82 septies. Presidente

     [Abrogato].

 

     Art. 82 octies. Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Il collegio dei revisori ed il suo presidente sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con voto limitato.

3. Il collegio resta in carica cinque anni.

4. La carica di presidente e di componente del collegio dei revisori è incompatibile con qualunque incarico conferito presso aziende unità sanitarie locali, aziende ospedaliero-universitarie e ESTAR.

5. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

6. Ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi da quelli ove ha sede l'ARS è dovuto, in occasione delle sedute, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

7. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

7 ter. Il collegio dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7 quater. Il collegio dei revisori dei conti presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ARS.

7 quinquies. Il collegio dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.

 

     Art. 82 novies. Funzioni e competenze del Direttore

1. Il Direttore rappresenta legalmente l’ARS.

2. Il Direttore sovrintende all'attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’ARS. In particolare, il Direttore:

a) adotta il regolamento di cui all'articolo 82 terdecies;

b) propone al Comitato di indirizzo e controllo, di concerto con i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies, il programma di attività dell'ARS;

c) adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio;

d) predispone il programma di attività;

e) nomina i coordinatori degli osservatori di cui all'articolo 82 duodecies;

f) dirige la struttura tecnico-amministrativa di cui all'articolo 82 duodecies, comma 5;

g) elabora la relazione annuale sull'attività svolta dall'ARS.

 

     Art. 82 decies. Nomina e rapporto di lavoro del direttore

1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale previo parere vincolante della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dal ricevimento della proposta di nomina. Decorso inutilmente tale termine il Presidente procede alla nomina.

2. L'incarico di direttore è conferito a persona di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente, dotata di specifici requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'ARS, nonché di adeguata esperienza manageriale.

3. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3 bis. Il rapporto di lavoro del direttore dell’ARS, in essere alla data di entrata in vigore del presente comma, prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

6. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell' ARS.

7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall' ARS, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all' ARS, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.

8. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all' ARS il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ARS provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

9. Il trattamento contributivo di cui ai commi 7 e 8 esclude ogni altra forma di versamento.

9 bis. La valutazione del Direttore dell’ARS è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.

10. Il contratto può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

b bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 82 undecies 1;

b ter) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 82 septies decies, commi 2 e 7, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore.

 

     Art. 82 decies 1. Indirizzi regionali

1. La Giunta regionale, recepite le indicazioni del Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l’elaborazione del programma di attività, di cui all’articolo 82 undecies, sulla base delle risorse disponibili.

 

     Art. 82 undecies. Programma di attività

1. Il programma di attività annuale con proiezione triennale indica le linee generali dell'attività dell'ARS e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2. Il programma di attività è predisposto dal direttore, tenuto conto delle proposte dei coordinatori degli osservatori di cui all' articolo 82 duodecies.

3. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere all'ARS che siano messe a loro disposizione le conoscenze e le informazioni in suo possesso.

 

     Art. 82 undecies 1. Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'ARS definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARS.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal Direttore in coerenza con il programma di attività di cui all'articolo 82 undecies ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 82 duodecies. Strutture organizzative

1. Per l'esercizio delle funzioni tecnico-scientifiche a carattere disciplinare, l'ARS è articolata in due osservatori:

a) l'osservatorio di epidemiologia;

b) l'osservatorio per la qualità e l'equità.

2. Il Consiglio regionale può deliberare, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e controllo, la costituzione di ulteriori osservatori, definendone le finalità e le funzioni.

3. A ciascun osservatorio è preposto un coordinatore nominato dal Direttore tra persone di comprovata esperienza nella materia, in possesso del diploma di laurea; all'individuazione dei coordinatori degli osservatori si procede previo avviso pubblico.

4. Il rapporto di lavoro dei coordinatori di cui al comma 1, è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile; ai medesimi coordinatori è corrisposto un trattamento economico nella misura determinata dal Direttore.

5. La struttura interna degli osservatori è definita dal regolamento di cui all'articolo 82 terdecies.

6. Le funzioni tecnico-amministrative di supporto sono svolte dalla struttura operativa prevista nel regolamento di cui all' articolo 82 terdecies.

 

     Art. 82 terdecies. Regolamento generale di organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dell’ARS sono disciplinati da apposito regolamento generale adottato dal Direttore.

2. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio regionale, entro novanta giorni dal ricevimento, nel rispetto della normativa generale sull’ordinamento degli uffici e del personale.

 

     Art. 82 quaterdecies. Approvazione atti fondamentali

     [Abrogato].

 

     Art. 82 quindecies. Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

     [Abrogato].

 

     Art. 82 sexies decies. Personale

1. In materia di organizzazione e di personale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. L'ARS per lo svolgimento della propria attività può altresì avvalersi:

a) di personale trasferito dalla Regione, dalle aziende sanitarie e dagli enti locali;

b) di personale a rapporto di lavoro privato, per lo svolgimento di specifici progetti o per l'utilizzo di particolari professionalità non reperibili nella dotazione organica tramite l'attivazione delle procedure di mobilità di cui alla lettera a).

3. Per specifici progetti e ricerche l'ARS può istituire borse di studio per la durata di un anno, rinnovabili una sola volta.

4. I dipendenti della Regione, di un ente o di una azienda regionale, ovvero di un azienda sanitaria con sede nel territorio regionale, chiamati ad assumere incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato presso l'ARS sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio.

 

     Art. 82 septies decies. Bilancio

1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell’ARS e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARS, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’ARS trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Ai fini del comma 2, al bilancio trasmesso alla Giunta regionale è allegato il programma di attività.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARS alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 82 octies decies. Finanziamento

1. Il finanziamento dell'ARS avviene mediante:

a) il contributo ordinario, determinato dal piano sanitario e sociale integrato regionale a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell' articolo 25, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2005 per il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 82 bis, comma 1;

b) quote aggiuntive, a valere sul fondo sanitario regionale ai sensi dell' articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 40/2005 per l'eventuale finanziamento degli specifici progetti non compresi nel programma di attività di cui all' articolo 82 undecies ;

c) ricavi e proventi per prestazioni rese a favore dei soggetti di cui all' articolo 82 bis, comma 2.

 

     Art. 82 novies decies. Esercizio dell'attività delle strutture tecnicoscientifiche

1. Le strutture tecnico-scientifiche per lo svolgimento della loro attività sono autorizzate ad accedere a tutti i flussi di dati a carattere regionale attinenti alla salute e al benessere sociale, dovunque collocati, ed in particolare ai seguenti:

a) flussi informativi analitici concernenti i ricoveri ospedalieri, l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di riabilitazione, di assistenza medica convenzionata, di assistenza farmaceutica territoriale e in regime ospedaliero, di trasporto sanitario, le anagrafi degli assistiti, le esenzioni per patologia ed invalidità, i certificati di assistenza al parto, le dimissioni per aborto spontaneo e le interruzioni volontarie di gravidanza;

b) flussi informativi riguardanti le attività gestionali ed economiche del servizio sanitario e socio-sanitario regionale, nonché i dati di attività e di struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica e privata;

c) flussi attinenti servizi di elaborazione dati e di verifica di qualità delle aziende sanitarie e delle istituzioni private;

d) flussi informativi concernenti i dati sulla struttura della popolazione regionale, sull'anagrafe dei residenti, sugli stili di vita, sui fenomeni sociali, sui bisogni reali e sulle risorse;

e) archivi delle malattie infettive, archivio regionale AIDS;

f) registri regionali di patologia e di mortalità, laddove legittimamente costituiti da ai sensi di legge;

g) registro INAIL degli infortuni e delle malattie professionali;

h) altri flussi informativi analitici che abbiano ad oggetto l'attività ospedaliera, le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali erogate sul territorio, le prestazioni di riabilitazione, ulteriori archivi.

2. L'accesso ai flussi di dati di cui al comma 1 comprende la possibilità di trattamento dei dati sensibili a livello individuale, nominativo o comunque identificabile; detto trattamento avviene sotto la responsabilità dei responsabili delle strutture scientifiche, ognuno per le rispettive competenze, d'intesa con il responsabile di ciascun flusso, nei limiti e con le garanzie previsti dal d.lgs. 196/2003 e dalla l.r. 13/2006.

3. Le strutture tecnico-scientifiche collaborano altresì su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale.

4. Le strutture tecnico-scientifiche sono dotate di adeguati strumenti di calcolo in rete con i sistemi informativi regionali e si raccordano a livello locale con i sistemi informativi delle province, dei comuni, delle società della salute e delle aziende sanitarie; si avvalgono, altresì, di collegamenti per la ricerca bibliografica informatizzata.

 

     Art. 82 vicies. Norme transitorie e finali

     [Abrogato].

 

Capo II

Consiglio sanitario regionale

(Artt. 83. - 94.)

[Abrogato]

 

Capo III

Commissione regionale di bioetica e comitati etici

 

     Art. 95. Commissione regionale di bioetica

1. La commissione regionale di bioetica è un organismo tecnico-scientifico multidisciplinare, che elabora proposte ed esprime, a richiesta, pareri per la Giunta regionale ed il Consiglio regionale.

2. Si considerano pertinenti alla bioetica le tematiche di carattere deontologico, giuridico, etico inerenti alle attività sanitarie e di ricerca biomedica applicata alla persona umana poste in rapporto:

a) alla tutela della dignità e della qualità della vita nel rispetto della libertà della persona;

b) alla tutela del diritto alla salute;

c) al trattamento delle sofferenze anche nella fase terminale della vita;

d) ai principi organizzativi del servizio sanitario ed alla distribuzione delle risorse;

e) al progresso delle scienze biomediche.

 

     Art. 96. Funzioni della commissione regionale di bioetica

1. In particolare, la commissione regionale di bioetica:

a) evidenzia la dimensione bioetica inerente alla pratica sanitaria, alla ricerca biomedica ed all'impatto socio-ambientale di quest'ultima;

b) elabora strategie di intervento per la diffusione delle tematiche bioetiche fra gli operatori del servizio sanitario e fra gli assistiti, collaborando con la direzione generale competente della Giunta regionale, alla definizione di programmi annuali di formazione permanente e di educazione alla salute;

c) esprime su richiesta degli organi regionali pareri su singoli provvedimenti legislativi o amministrativi;

d) presta consulenza a favore di altri soggetti pubblici e privati sempre nel rispetto della finalità della commissione di favorire la diffusione delle tematiche bioetiche nell'ambito della società civile, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

e) ricerca e promuove rapporti con il comitato nazionale per la bioetica istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) indirizza e promuove il coordinamento dell'azione dei comitati per l’etica clinica nonché, per quanto attiene alla ricerca biomedica, svolge funzioni di consulenza ed indirizzo in merito alla dimensione etica e di impatto socio ambientale della ricerca, collaborando sotto questo profilo con il comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;

g) elabora proposte per la formazione dei componenti dei comitati etici locali;

h) provvede alla tenuta, secondo le disposizioni impartite nel merito dalla Giunta regionale, del registro regionale dei comitati etici di cui all'articolo 12-bis, comma 9 del decreto delegato; l'elenco dei comitati etici e dei relativi componenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web della Regione Toscana.

2. L’Organismo toscano per il governo clinico e l'ARS, ove nelle materie trattate ravvisino aspetti o problemi di natura bioetica, si avvalgono della consulenza della commissione regionale di bioetica secondo la procedura prevista dalla presente legge.

3. Possono avvalersi della commissione regionale di bioetica gli ordini ed i collegi professionali operanti nel servizio sanitario regionale; a tal fine la Giunta regionale, sentiti gli organismi interessati, determina le modalità per realizzare tale collaborazione.

4. E' data facoltà alle aziende sanitarie toscane, tramite i direttori generali, di interpellare direttamente la commissione regionale di bioetica in ordine ad aspetti di natura bioetica inerenti le loro competenze.

5. La commissione regionale di bioetica, nelle tematiche di competenza, garantisce un servizio di documentazione a livello regionale, nonché svolge autonomamente programmi di studio e di ricerca e favorisce o intraprende iniziative di pubblico dibattito.

     Art. 97. Composizione della Commissione regionale di bioetica

1. La Commissione regionale di bioetica è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da:

a) dieci esperti in discipline attinenti ai temi della bioetica individuati nel rispetto del principio della parità di genere di cui alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere);

b) un esperto per ciascuna delle seguenti discipline: filosofia, bioetica, diritto, psicologia, sociologia, infermieristica ed ostetricia, nonché un farmacista del servizio sanitario regionale;

c) dieci medici, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche maggiormente coinvolte nelle problematiche bioetiche;

d) i due vicepresidenti dell’Osservatorio per le professioni sanitarie;

e) il Difensore civico della Regione Toscana, o un funzionario del suo ufficio dallo stesso delegato;

f) un rappresentante delle associazioni di volontariato;

g) un rappresentante delle associazioni di tutela;

h) un esperto delle medicine complementari integrate.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono designati dal Presidente della Giunta regionale fra professionisti con documentata competenza e comprovata esperienza nel settore della bioetica e deontologia; i componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), sono designati dagli organismi individuati con apposta deliberazione della Giunta regionale; il componente, di cui alla lettera h) è designato dalla direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, sentiti i centri di riferimento regionali.

3. Il Consiglio regionale procede alla nomina della Commissione regionale di bioetica non appena sia possibile nominare la maggioranza dei componenti.

4. Alla Commissione regionale di bioetica partecipa il Coordinatore dell’Organismo toscano per il governo clinico senza diritto di voto.

5. Il presidente della commissione, in relazione alle tematiche da affrontare, può, sentiti gli altri componenti, invitare a partecipare ai lavori altri esperti di settore o rappresentanti delle confessioni religiose, da queste designati.

6. [Abrogato].

7. I componenti della Commissione regionale di bioetica restano in carica per la durata della legislatura regionale.

 

     Art. 98. Funzionamento della Commissione regionale di bioetica

1. La Commissione regionale di bioetica nomina al suo interno il presidente, nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione regionale di bioetica può costituire un ufficio di presidenza, composto dal presidente, dal vicepresidente e da cinque membri eletti al proprio interno dall'assemblea; può inoltre costituire appositi gruppi di studio.

3. La Commissione regionale di bioetica, con apposito regolamento, disciplina la propria organizzazione ed il relativo funzionamento.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione regionale di bioetica è dotata di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica. Per le funzioni di segreteria, la Commissione regionale di bioetica si avvale del nucleo di supporto regionale per le attività di bioetica e sperimentazione clinica di cui all’articolo 99 ter.

5. La partecipazione ai lavori della Commissione regionale di bioetica dei soggetti esterni di cui all’articolo 97, comma 5, non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza.

6. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico degli enti di provenienza.

7. Per i componenti e gli altri membri di cui al comma 5, che non sono dipendenti del servizio sanitario regionale, il rimborso delle spese sostenute è posto a carico della Giunta regionale ed è corrisposto nella misura prevista per i dirigenti regionali.

8. Ai soggetti di cui al comma 7, che non sono dipendenti regionali, è riconosciuto il rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente. Ai soggetti di cui al comma 7, inquadrati nel ruolo unico regionale, si applicano le direttive emanate dalla Giunta regionale in applicazione dell’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.

9. Per i componenti della Commissione regionale di bioetica, dipendenti del servizio sanitario regionale, tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

 

     Art. 99. Comitati per l’etica clinica

1. I comitati per l’etica clinica sono organismi indipendenti e multidisciplinari di livello aziendale garanti dei diritti, della dignità e della centralità dei soggetti utenti delle strutture sanitarie e strumenti di diffusione della cultura bioetica. Sono finalizzati all'esame degli aspetti etici attinenti alla programmazione e all'erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché a sviluppare e supportare i relativi interventi educativi della popolazione e di formazione bioetica del personale; la Commissione regionale di bioetica supporta l'attività regionale di indirizzo e coordinamento dei comitati per l'etica clinica.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce la costituzione, la composizione e il funzionamento dei comitati per l’etica clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia.

3. La partecipazione ai comitati per l’etica clinica non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, che è posto a carico dell’azienda sanitaria presso cui è istituito il comitato. Per i componenti dei comitati per l’etica clinica dipendenti del servizio sanitario regionale tale funzione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

 

     Art. 99 bis. Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica

1. Il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica è un organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone inserite nei programmi di sperimentazione svolti nelle strutture del sistema sanitario regionale e a fornire pubblica garanzia di tale tutela. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le funzioni, la struttura organizzativa, anche con riferimento alla segreteria tecnico scientifica, e la composizione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica, in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia e garantendo la tutela della specificità della popolazione pediatrica in questo ambito.

2. Nell'ipotesi di organizzazione del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica in articolazioni territoriali e dedicate alla specificità della popolazione pediatrica, può essere istituito un ufficio di presidenza regionale con funzioni di coordinamento e raccordo delle attività svolte dalle relative articolazioni; per lo svolgimento delle sue funzioni l'ufficio di presidenza è dotato di una segreteria amministrativa e di una segreteria scientifica che supporta l’attività di coordinamento e di indirizzo tecnico regionale e le relative funzioni sono svolte dal nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica.

3. Con proprio regolamento, il Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato stesso e delle sue articolazioni ai sensi della normativa vigente.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina la corresponsione della indennità di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato etico per la sperimentazione clinica e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale.

 

     Art. 99 ter. Nucleo di supporto alle attività regionali di bioetica e sperimentazione clinica

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute costituisce uno specifico nucleo di supporto tecnico scientifico alle attività regionali di bioetica e di sperimentazione clinica. Il nucleo di supporto svolge le funzioni di:

a) coordinamento regionale e indirizzo degli interventi in materia di bioetica e sperimentazione clinica, in particolare con l’obiettivo di garantire coerenza e sinergia tra le funzioni regionali e quelle svolte dalla Commissione regionale di bioetica, dai comitati per l’etica clinica e dal Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;

b) segreteria della Commissione regionale di bioetica e segreteria dell’ufficio di presidenza del Comitato etico regionale per la sperimentazione clinica;

c) monitoraggio e supporto alla programmazione delle attività di bioetica e sperimentazione clinica, con particolare riferimento alle attività di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività regionali in materia di bioetica e sperimentazione clinica, “reporting” e comunicazione degli stessi;

d) supporto alla programmazione e alla realizzazione delle attività formative in materia di bioetica e sperimentazione clinica.

2. Il nucleo di supporto è composto da un coordinatore adeguatamente qualificato e specializzato nell'ambito della bioetica e dell'etica della sperimentazione clinica, di comprovata esperienza nella materia e nel ruolo, e da personale necessario allo svolgimento delle funzioni specifiche. Il nucleo di supporto utilizza personale di maturata esperienza, interno alla direzione regionale competente o agli enti del servizio sanitario regionale o agli enti che con esso o con la direzione competente collaborano per le materie specifiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le linee di indirizzo per l’istituzione e il funzionamento del nucleo di supporto alle attività di bioetica e sperimentazione clinica.

 

Capo IV

Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale

 

     Art. 100. Istituzione e natura giuridica

1. E' istituito, a decorrere dal 1° ottobre 2014, l’ESTAR per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie di cui al titolo IV capo I, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute.

2. L’ESTAR è ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione attua le proprie strategie di intervento nel servizio sanitario regionale per le funzioni previste dall’articolo 101, comma 1.

3. L’organizzazione dell’ESTAR prevede:

a) un dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell’ente;

b) dipartimenti di livello regionale per la gestione delle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;

c) sezioni territoriali di area vasta, cui afferiscono le articolazioni territoriali dei diversi dipartimenti di livello regionale.

4. A ciascun dipartimento di livello regionale di cui al comma 3, lettera b), è preposto un direttore che assicura l’attuazione del programma di attività per la funzione per la quale gli è attribuita la direzione.

5. A ciascuna sezione territoriale di area vasta di cui al comma 3, lettera c), è preposto un referente del direttore generale, individuato fra i dirigenti dell’ente, che garantisce il coordinamento organizzativo delle funzioni gestite dall’ente nel territorio e rappresenta la direzione aziendale nel contesto di riferimento, assicurando l'interfaccia con il coordinamento di area vasta, le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 101. Competenze e attribuzioni

1. L' ESTAR è competente in materia di:

a) approvvigionamento di beni e servizi;

b) magazzini e logistica distributiva;

c) tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

d) tecnologie sanitarie;

e) procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale;

f) processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al servizio sanitario regionale;

g) gestione delle procedure di gara per la manutenzione, alienazione, concessione e locazione del patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie.

1 bis. L’ESTAR garantisce sulla base degli indirizzi regionali:

a) la coerenza della programmazione delle proprie attività con la programmazione regionale, di area vasta, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

b) l’unitarietà a livello regionale della gestione dei processi relativi alle funzioni di cui all’articolo 101, comma 1;

c) l’ottimizzazione delle risorse all’interno dei dipartimenti di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b), sviluppando le localizzazioni territoriali necessarie per ciascuna funzione sulla base della tipologia di attività;

d) i livelli territoriali di intervento che si rendano necessari per la funzionalità operativa, sviluppandoli secondo principi di standardizzazione e omogeneità;

e) lo sviluppo di modelli organizzativi dell'ente volti all’individuazione di strutture ad alta specializzazione;

f) la partecipazione ai lavori della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies.

1 ter. [Abrogato].

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere il conferimento all' ESTAR di ulteriori funzioni tecnico-amministrative delle aziende sanitarie, rispetto a quelle indicate al comma 1.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), f), g) e di cui al comma 2, ove riferito alle aziende ospedaliero-universitarie, è subordinato, all'approvazione di appositi accordi tra l'azienda ospedaliero-universitaria e l'università interessata.

3 bis. L’ESTAR può svolgere procedure di gara per l’affidamento dei servizi socio-sanitari su richiesta delle società della salute e, dove non costituite, su richiesta delle aziende unità sanitarie locali, previa intesa fra quest’ultime e tutti gli enti locali direttamente interessati.

3 ter. Al fine di promuovere ulteriormente l’efficienza e l’operatività delle competenze di cui al comma 1 lettere c) e d), l’ESTAR promuove azioni finalizzate all’integrazione funzionale delle esperienze innovative attive in Toscana in tali ambiti, anche valorizzando formule societarie o consortili per le quali sussistono i requisiti previsti dalla legge per gli affidamenti in house.

4. L' ESTAR fa parte della rete telematica toscana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana); esso concorre, con gli strumenti e le modalità ivi previste, al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo 10 della stessa l.r. 1/2004 e contribuisce, attraverso il coordinamento delle politiche e delle attività di sviluppo del settore, alla promozione della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale.

4 bis. Nel rispetto del d.lgs. 196/2003, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a definire i criteri e le modalità del sistema di relazioni tra l’ESTAR e le aziende sanitarie in ordine ai trattamenti di dati correlati alle funzioni di cui al comma 1.

5. L'ESTAR può, previa stipula di apposite convenzioni, prestare i loro servizi anche a favore di altri soggetti pubblici del servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 101.1. Acquisto beni e servizi

1. L’ESTAR concorre alla definizione delle strategie di acquisto di beni e servizi occorrenti alle aziende sanitarie, con cui determina i relativi fabbisogni in stretta condivisione e coerenza con le indicazioni regionali orientate all’appropriatezza d’uso e alla compatibilità economico-finanziaria.

2. L’ESTAR organizza la programmazione annuale dell’attività contrattuale al fine di razionalizzare gli acquisti ed ottimizzarne i costi, attraverso processi coerenti con la tipologia di bene o servizio e garantendo livelli regionali di aggregazione del fabbisogno.

3. La programmazione annuale delle attività può altresì individuare aree di intervento nelle quali il livello ottimale di aggregazione dia adeguata risposta ad un diverso e più ristretto ambito territoriale, in particolare per quanto attiene a gare relative a servizi ed altri settori merceologici diversi da farmaci, dispositivi medici e beni economali.

4. L’ESTAR opera quale centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), per conto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie ed é pertanto soggetto a tutte le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano gli acquisti delle aziende stesse. L’ESTAR, nel rispetto di tali normative, può altresì operare per conto delle società della salute.

5. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), nonché in conformità alla legge regionale 17 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), disciplina con regolamento l’esercizio dell’attività contrattuale dell’ESTAR quale centrale di committenza del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) requisiti di professionalità e modalità di nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione, anche in relazione ai rapporti organizzativi tra l’ESTAR e le aziende sanitarie, al fine di garantire la razionalizzazione delle attività amministrative connesse alle funzioni tecniche trasferite e l’ottimale impiego delle risorse nell’ambito del servizio sanitario regionale;

b) funzioni di competenza del responsabile unico del procedimento e del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti, anche per le finalità di cui alla lettera a);

c) modalità di costituzione dei collegi tecnici e delle commissioni di gara;

d) modalità di esecuzione e competenze in relazione agli adempimenti di comunicazione all’Osservatorio regionale sui contratti pubblici di cui all’articolo 8 della l.r. 38/2007.

 

     Art. 101 bis. Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale

1. L’ ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso;

b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende dell’area vasta e dell'ESTAR;

c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda, sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende dell’area vasta;

d) nei casi in cui la disciplina vigente prevede che il direttore amministrativo o il direttore sanitario siano componenti di commissioni, essi sono individuati fra le corrispondenti figure delle aziende dell’area vasta;

e) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende dell’area vasta oppure dell’ ESTAR.

2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletati dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie delle altre aree vaste.

 

     Art. 102. Organi

1. Sono organi dell'ESTAR:

a) il direttore generale;

b) il consiglio direttivo;

c) il collegio sindacale.

 

     Art. 103. Direttore generale

1. Al direttore generale sono riservati i poteri di gestione e la rappresentanza legale dell' ESTAR, in particolare:

a) predispone i programmi di attività e gli atti di bilancio;

b) adotta i provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

c) adotta il regolamento generale di cui all' articolo 107 e gli altri regolamenti previsti dalla legge e ne cura l'attuazione.

2. Il direttore generale esercita le proprie attribuzioni direttamente o attraverso la delega ai soggetti e con le modalità disciplinate dal regolamento generale di organizzazione; non possono essere delegati gli atti relativi alle nomine di cui agli articoli 105 e 106, all'adozione del bilancio e dei programmi annuali e triennali, all'attribuzione delle responsabilità delle strutture organizzative dell' ESTAR.

3. Le modalità di nomina, i requisiti soggettivi, le cause di incompatibilità, le cause di inconferibilità e quelle di decadenza del direttore generale dell'ESTAR, nonché le modalità di sostituzione nel caso di dimissioni o morte sono le stesse previste per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali.

3.1. L’incarico ha una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

3.2. Al rapporto di servizio del direttore generale dell’ESTAR si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37, comma 7 ter.

3 bis. Annualmente l’operato del direttore generale viene valutato sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla efficacia dei risultati, al livello di servizio reso alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale e alla efficienza della struttura.

3 ter. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. Il direttore dell'ESTAR, qualora dipendente della Regione, di un ente o di una azienda regionale ovvero di un azienda sanitaria con sede nel territorio della regione stessa, è collocato in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto.

 

     Art. 104. Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie della Toscana.

2. Sono compiti del consiglio direttivo:

a) approvare i programmi annuale e pluriennale di attività;

b) approvare la relazione annuale sull'attività svolta;

c) esprimere parere sugli atti di bilancio di cui all'articolo108;

d) esprimere parere sui regolamenti di cui all'articolo 103, comma 1, lettera c).

d bis) esprime parere sugli altri atti di gestione individuati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il consiglio direttivo provvede a nominare al proprio interno un presidente che convoca le riunioni del consiglio stesso e fissa, d'intesa con il direttore generale, l'ordine del giorno.

4. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano il direttore generale dell'ESTAR ed il direttore generale della direzione regionale competente per materia senza diritto di voto.

5. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono trasmessi alla Giunta regionale.

 

     Art. 105. Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui due designati dal Consiglio regionale ed uno dal consiglio direttivo.

2. Il collegio è nominato dal direttore generale dell' ESTAR, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

3. Entro dieci giorni dalla nomina, il direttore generale dell' ESTAR convoca i sindaci revisori; nella prima seduta il collegio sindacale procede alla elezione tra i propri componenti del presidente, che provvede alla successive convocazioni.

4. Le adunanze del collegio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il membro del collegio sindacale che senza giustificato motivo non partecipa a due sedute consecutive è decaduto dall'ufficio.

5. Il collegio sindacale esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste dall' articolo 42 per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.

6. Il trattamento economico dei membri del collegio sindacale è lo stesso previsto dall' articolo 41, comma 6, per i sindaci revisori delle aziende sanitarie.

 

     Art. 106. Direttore amministrativo

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale dell'ESTAR si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo, che esprime parere obbligatorio sugli atti dell’ente.

2. Il direttore amministrativo è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto delegato ed è nominato dal direttore generale dell'ESTAR con provvedimento motivato; al direttore amministrativo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 10, 11 e 12 e all’articolo 40 bis.

2 bis. Al direttore amministrativo dell’ESTAR si applica la disposizione di cui all’articolo 103, comma 5.

 

     Art. 106 bis. Rapporto di lavoro del direttore generale e del direttore amministrativo

1. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo sono regolati da contratti di diritto privato, redatti secondo schemi-tipo approvati, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dalla Giunta regionale, con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo III, del codice civile.

2. Il trattamento economico del direttore generale e del direttore amministrativo non può superare quello previsto dalla normativa vigente per il direttore generale e per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie.

3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo hanno carattere di esclusività, non sono compatibili con cariche pubbliche elettive o di nomina e sono subordinati, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'ESTAR.

4. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'ESTAR, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'ESTAR, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

5. Nel caso in cui gli incarichi di direttore generale e di direttore amministrativo siano conferiti a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'ESTAR il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'ESTAR provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

6. Il trattamento contributivo di cui ai commi 4 e 5 esclude ogni altra forma di versamento.

 

     Art. 107. Organizzazione

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ESTAR sono disciplinati da apposito regolamento generale; nel regolamento sono individuati:

a) la sede legale dell'ente;

b) la tipologia, le modalità di costituzione e l’articolazione delle strutture nel rispetto del principio di un unico dipartimento per ciascuna funzione o gruppi di funzioni di cui all’articolo 101, comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 100, comma 3;

c) i soggetti destinatari delle deleghe e le modalità di conferimento delle stesse;

d) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza o impedimento, del direttore generale e del direttore amministrativo;

d bis) le modalità di funzionamento del consiglio direttivo.

e) le forme di pubblicità degli atti.

1 bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si può procedere all’approvazione.

2. Qualora, per l'esercizio delle proprie funzioni, l' ESTAR abbia necessità di costituire organismi tecnico-professionali o gruppi di lavoro con la presenza di personale sanitario, il relativo personale è messo a disposizione dalle aziende di riferimento secondo forme e modalità disciplinate da specifici accordi.

 

     Art. 108. Patrimonio, contabilità e contratti

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio, l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale dell' ESTAR sono disciplinati dal titolo VIII.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività l' ESTAR si conforma agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.

3. Il direttore generale dell'ESTAR adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

4. Il direttore generale dell'ESTAR adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.

5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.

6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.

 

     Art. 109. Finanziamento

1. Per lo svolgimento della propria attività l’ESTAR utilizza:

a) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale dipendente dell'ente;

b) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell'ente, diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101;

d) corrispettivi per cessione di beni e servizi resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 101 e non previste nella programmazione degli investimenti di cui al comma 2;

e) eventuali corrispettivi per servizi e prestazioni diversi da quelli di cui all'articolo 101, resi alle aziende ed agli altri enti del servizio sanitario regionale.

2. I finanziamenti assegnati dalla Regione per le funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettera c), sono determinati annualmente dalla Giunta regionale sulla base di un programma operativo predisposto dall’ESTAR, previo parere della commissione di cui all’articolo 10, comma 4 quinquies, e relativi sia alle spese correnti sia agli investimenti per i progetti previsti nel programma di cui al presente comma.

 

     Art. 110. Personale

1. Al personale dipendente dell'ESTAR si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale.

2. Il personale dell'ESTAR è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso le aziende sanitarie di riferimento ed espletamento delle procedure di mobilità del personale in servizio presso le aziende del servizio sanitario regionale.

 

Titolo VIII

PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTRATTI

Capo I

Patrimonio

 

     Art. 111. Trasferimento dei beni

1. Con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, sono trasferiti, con i criteri e le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, alle aziende sanitarie i beni facenti parte del patrimonio dei comuni che alla data del 31 marzo 1996 presentino i requisiti di cui al comma 2 e per i quali non sono state attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data.

2. Sono trasferiti alle aziende sanitarie i beni di proprietà dei comuni che presentino i seguenti requisiti:

a) destinazione e scopi esclusivamente sanitari;

b) beni immobili ad utilizzazione promiscua, con destinazione e scopi esclusivamente sanitari per la parte prevalente del bene;

c) individuazione in programmi di investimento finanziati con risorse sanitarie e deliberati dal Consiglio regionale.

3. Sono altresì trasferiti, con le modalità di cui al comma 1, i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle aziende sanitarie o risultanti dalla loro contabilità di magazzino alla data del 31 marzo 1996 per i quali non risultano attivate le procedure di trasferimento ai sensi della normativa regionale in vigore alla medesima data, ovvero i beni da reddito e i beni mobili iscritti negli inventari delle aziende sanitarie o risultanti dalla loro contabilità di magazzino alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al comma 1 per i beni per i quali dette procedure non risultino ancora iniziate, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali deliberano un atto ricognitivo dei beni di cui al presente articolo, distintamente indicati per le singole categorie, con la specificazione del valore dei beni stessi e dei riferimenti catastali; tale atto è trasmesso alla Giunta regionale e al sindaco del comune sul cui territorio si trova il bene immobile il quale, sentita la conferenza aziendale dei sindaci, esprime il proprio parere alla Giunta regionale stessa nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

5. Il parere di cui al comma 4 è obbligatoriamente espresso in merito:

a) ai beni appartenenti o comunque in dotazione ai comuni destinati a servizi igienico sanitari e costituenti beni di prima dotazione delle unità sanitarie locali alla data del 24 maggio 1980, ai sensi della normativa regionale vigente alla medesima data;

b) ai beni acquisiti dai comuni successivamente alla data di cui alla lettera a) con autonome fonti di finanziamento;

c) ai beni sede delle aziende farmaceutiche provenienti dai disciolti enti ospedalieri, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate per la loro gestione;

d) ai beni su cui deve essere posto un vincolo di destinazione ai sensi del piano integrato sociale.

6. Nel caso in cui il parere del sindaco di cui al comma 5, non sia in tutto o in parte, favorevole o non sia reso nei termini prescritti, la Giunta regionale convoca il sindaco o i sindaci dei comuni ove sono posti i beni da individuare ai fini del trasferimento e il direttore generale della azienda sanitaria interessata, al fine di acquisire il parere non espresso ovvero al fine di comporre le divergenti posizioni; la Giunta regionale, esperite le procedure dei commi 5 e 6, propone al Consiglio regionale apposito atto deliberativo motivato per la definitiva destinazione dei beni da trasferire.

7. Il Presidente della Giunta regionale adotta previa deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 6 i decreti per il conseguente trasferimento alle aziende sanitarie dei beni individuati ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

8. Le aziende sanitarie ed i comuni, sulla base degli elenchi dei beni da trasferire deliberati dal Consiglio regionale, trasmettono alla Giunta regionale i dati necessari alla predisposizione dei decreti di trasferimento e curano gli eventuali aggiornamenti catastali.

9. I decreti di trasferimento costituiscono titolo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto delegato, per le conseguenti trascrizioni, registrazioni e volture e per tutti gli altri atti connessi al trasferimento ai quali provvede l'azienda sanitaria nei termini di legge.

10. I beni sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di emanazione del decreto di trasferimento.

11. I beni trasferiti ai sensi del presente articolo, che si trovino nella disponibilità dei comuni, sono consegnati all'azienda sanitaria entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di trasferimento; della consegna è redatto apposito verbale sottoscritto dal sindaco e dal direttore generale dell'azienda sanitaria.

 

     Art. 112. Rapporti giuridici attinenti ai beni trasferiti

1. Sono attribuiti alle aziende sanitarie tutti i rapporti giuridici connessi ai beni loro trasferiti.

2. Alla ricognizione dei rapporti trasferiti si provvede in sede di consegna alle aziende sanitarie e mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal sindaco e dal direttore generale dell'azienda sanitaria.

 

     Art. 113. Aziende sanitarie destinatarie dei trasferimenti

1. Salvo quanto stabilito dal comma 2 e dall' articolo 111, comma 11, i beni di proprietà dei comuni, di cui all' articolo 111, sono trasferiti alla azienda unità sanitaria locale nel cui ambito territoriale di riferimento hanno sede.

2. Sono trasferiti alla rispettiva azienda ospedaliero-universitaria, i beni che, in base alla destinazione economico gestionale afferivano al presidio ospedaliero trasformato in azienda ai sensi della normativa regionale; sono altresì trasferiti all'azienda ospedaliero-universitaria quei beni da reddito che, già vincolati all'unità sanitaria locale di afferenza del medesimo presidio ospedaliero, provengono dall'originario ente ospedaliero da cui l'azienda trae origine.

 

     Art. 114. Utilizzazione del patrimonio

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla Giunta regionale le iniziative di:

a) trasferimento a terzi di diritti reali dei beni immobili, sia strumentali, sia da reddito, che intendono adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto delegato;

b) dismissione dalle funzioni istituzionali di beni strumentali;

2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la Giunta regionale può interdire l'iniziativa motivando in relazione ai previsti risultati di gestione o alle indicazioni del piano sanitario e sociale integrato regionale.

3. Non si applicano i commi 1 e 2, qualora l’iniziativa sia stata già prevista negli atti di programmazione o nel bilancio pluriennale dell'azienda o ente del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 114 bis. Alienazione

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale provvedono alla alienazione:

a) dei beni da reddito e dei beni immobili dismessi dalle funzioni istituzionali;

b) dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile non più economicamente convenienti all’uso diretto in quanto non più utilizzabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti di programmazione ed il bilancio pluriennale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale:

a) prevedono l'alienazione dei beni di proprietà dell'azienda e degli enti del servizio sanitario regionale al momento dell'adozione del piano;

b) dispongono che i relativi proventi siano utilizzati per finanziare il programma degli investimenti, salvo il rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Le previsioni di smobilizzo di cui al comma 2 vincolano i successivi piani e bilanci pluriennali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 114 ter. Concessione e progetti di miglioramento

1. I beni immobili di cui all’articolo 114 bis possono essere oggetto, oltre che di alienazione, di:

a) valorizzazione mediante concessione o permuta; nel caso di concessione, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario;

b) progetti di miglioramento finalizzati alla valorizzazione da parte di soggetti terzi mediante concessione di valorizzazione, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico dell’iniziativa.

2. Con atto di indirizzo della Giunta regionale sono stabiliti:

a) le categorie di immobili concedibili in concessione;

b) le procedure e i criteri per la scelta del concessionario, nell’ambito stabilito dalla legge;

c) i criteri di determinazione del canone, la durata della concessione e i casi di revoca della stessa.

 

     Art. 114 quater. Ricognizione immobili

1. Ogni tre anni il direttore generale della azienda o ente del servizio sanitario regionale effettua una ricognizione del patrimonio e approva con deliberazione:

a) l'elenco degli immobili da mantenere in proprietà, in quanto necessari alle esigenze istituzionali;

b) l'elenco degli immobili da riqualificare e valorizzare anche presentando richiesta al comune ai sensi della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

c) l'elenco dei beni per i quali è in corso un procedimento di permuta o di concessione ai sensi dell’articolo 114 ter, comma 1, lettera a);

d) l'elenco degli immobili di cui si ritiene opportuna l'alienazione, contenuto in tabelle distinte per beni adibiti ad uso abitativo e beni a diversa destinazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, inoltre, gli obiettivi finanziari di entrata derivanti da alienazioni riferiti a ciascuna annualità.

3. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale e pubblicata sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 114 quinquies. Donazioni

1. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono accettare la donazione di attrezzature complete ovvero di somme di denaro destinate all'acquisto di determinate attrezzature.

2. L’accettazione è effettuata qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui esista un mercato concorrenziale per l'acquisto dei materiali di consumo connessi alla loro utilizzazione;

b) nel caso in cui l’acquisto dei beni donati sia stato previsto nel piano attuativo e nel bilancio pluriennale già adottati.

 

     Art. 114 sexies. Comodato

1. Il comodato di attrezzature è consentito esclusivamente per poter svolgere sperimentazioni di comune interesse del comodante e del comodatario.

2. Il comodato di beni può comunque costituire oggetto accessorio del contratto concernente la fornitura dei relativi materiali di consumo.

 

     Art. 115. Procedura di alienazione dei beni immobili

1. Per poter avviare gli adempimenti per l'alienazione dei beni immobili sono necessari:

a) la deliberazione di cui all’articolo 114 quater.

b) l'adozione da parte del direttore generale di un provvedimento che, in conformità alle previsioni dei piani attuativi e del bilancio pluriennale, nonché della deliberazione di cui alla lettera a), individua i beni da alienare indicando il prezzo di stima e la procedura da adottare.

2. I beni immobili sono alienati con offerta al pubblico; dell'alienazione è dato pubblico avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale e almeno su due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale; l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può attuare ulteriori forme di pubblicità in ordine all'alienazione.

3. Il pubblico avviso contiene:

a) la descrizione del bene;

b) il prezzo di stima;

c) le modalità di svolgimento della procedura di alienazione;

d) l'individuazione del responsabile del procedimento;

e) il termine per la presentazione delle offerte.

 

     Art. 115.1 Stima

1. Il prezzo di stima è determinato:

a) sulla base di indagini documentate, secondo il criterio della stima sintetica al più probabile prezzo di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle entrate;

b) in caso di impossibilità ai sensi della lettera a), in base a differenti criteri estimativi, quali, in via esemplificativa, il metodo per capitalizzazione dei redditi, per costo di trasformazione, per costo di ricostruzione attualizzato, per valore complementare.

2. La stima dei beni è effettuata:

a) dagli uffici competenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale dotate di professionalità idonee;

b) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di stime di soggetti abilitati.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora l’agenzia pubblica non garantisca il rilascio della stima o della convalida entro quattro mesi dalla richiesta, si può ricorrere a perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.

4. Il professionista di cui al comma 3 è individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.

5. Resta fermo l’obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitate nei casi previsti dalla legge.

6. Le stime dei commi 2 e 3 hanno validità tre anni; qualora il dirigente competente accerti significative variazioni del mercato immobiliare acquisisce una nuova stima anche prima della scadenza ovvero, in assenza di tali variazioni, può prorogare la validità fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi misurato con l'indice dei prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

     Art. 115.2 Aggiudicazione

1. Ai fini dell'aggiudicazione non sono ammesse offerte inferiori al prezzo di stima, salvo il caso di immobili occupati per i quali il prezzo di stima può essere decurtato fino al 25 per cento.

2. Gli occupanti abusivi, i loro parenti o affini fino al quarto grado non possono essere aggiudicatari.

3. L'aggiudicazione è condizionata al versamento, quale caparra, di un importo pari al 10 per cento del prezzo di aggiudicazione e, comunque, non superiore ad euro 500.000,00 da effettuarsi entro tre giorni lavorativi successivi alla chiusura della seduta con le modalità indicate dall'azienda o ente del servizio sanitario regionale; in caso di omesso versamento l’azienda o ente del servizio sanitario regionale hanno facoltà di dar corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti.

4. Entro trenta giorni successivi alla seduta l'aggiudicatario deve procedere al versamento, con le stesse modalità, di un ulteriore importo pari al 20 per cento del prezzo di aggiudicazione, a titolo di anticipazione del prezzo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 3.

5. L'alienazione è disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, mediante le procedure consentite dalla legge e fermo restando il diritto di prelazione da esercitare nei casi e con le modalità previsti dalla vigente legislazione.

6. Ove siano presentate offerte da parte di enti locali nel cui territorio insiste il bene, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, queste, purché ammissibili ai sensi dei commi 1 e 5, prevalgono in caso di parità, fermo restando il diritto di prelazione di cui all’articolo 115.3 sulle offerte presentate da privati.

7. In caso di concorrenza di offerte di pari valore da parte di più soggetti di cui ai commi 5 e 6, l’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale procede mediante trattativa privata tra i medesimi e aggiudica il bene alla migliore offerta.

 

     Art. 115.3 Prelazione

1. Fatti salvi i diritti di prelazione eventualmente previsti a favore di terzi dalla legge, i beni in alienazione sono prioritariamente offerti a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile, quali titolari di contratti di concessione, comodato, locazione, fitto rustico, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati e che:

a) al momento della presentazione della domanda di acquisto siano in regola con il pagamento di canoni e accessori;

b) nel caso di formale controversia pendente in relazione al titolo o al canone desistano immediatamente dalle azioni giudiziali ed extragiudiziali in corso, con rinunzia ad ogni azione ulteriore e compensazione di tutte le spese sostenute.

2. Per i beni ad uso abitativo, l'alienazione può altresì essere disposta, alle medesime condizioni previste per il titolare del contratto, in favore del coniuge e dei familiari conviventi che risiedano nell'immobile alla data di adozione della deliberazione di cui all’articolo 115, comma 1, lettera b), ed alla condizione che ci sia il consenso del titolare del diritto di prelazione.

3. Il titolare del diritto di prelazione decurta dal prezzo le spese sostenute per eventuali migliorie documentate e previamente autorizzate dall’azienda o dall’ente del servizio sanitario regionale proprietari.

4. L’esercizio della prelazione è condizionato, a pena di decadenza, al contestuale versamento di una somma pari al 20 per cento del prezzo di stima, a titolo di caparra e comunque non oltre 1 milione di euro.

 

     Art. 115.4 Trattativa privata

1. In caso di mancata presentazione di offerte, o in presenza solo di offerte inammissibili, l’azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.

2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell’articolo 115.1, eventualmente decurtato del 5 per cento.

3. Il dirigente competente può altresì:

a) disporre ulteriori stime dopo ogni asta infruttuosa;

b) stabilire dilazioni di pagamento che possano agevolare l’acquisizione del bene;

c) su richiesta dell’aggiudicatario, autorizzarlo, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori, con la possibilità di immissione nel possesso.

4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale.

5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore generale avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposita deliberazione che motiva il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento.

6. La deliberazione di cui al comma 5:

a) specifica le caratteristiche del bene di cui al comma 4;

b) indica i soggetti da interpellare di cui almeno due pubblici, nonché, obbligatoriamente, la provincia ed il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.

7. Nei casi di cui al comma 4, si può procedere anche con procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.

 

     Art. 115.5 Enti del terzo settore ed enti pubblici

1. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono comunque procedere all'alienazione dell'immobile a trattativa privata, al prezzo di stima, in favore di altro ente pubblico od in favore di enti del terzo settore che svolgono attività a carattere socio sanitario, iscritte nei registri istituiti in conformità al decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), nei casi in cui la destinazione a fini pubblici dell'immobile stesso sia prevista negli atti di programmazione regionale o sia oggetto di specifiche iniziative di programmazione negoziata.

2. Nei casi di cui al comma 1, il prezzo di stima può essere decurtato fino al 10 per cento qualora siano andate deserte procedure di evidenza pubblica.

3. Gli immobili alienati agli enti del terzo settore non sono suscettibili di ulteriore alienazione per un periodo di almeno trenta anni dalla data di acquisizione, salvo deroga autorizzata dalla Giunta regionale ove permangano rispetto al nuovo acquirente tutte le condizioni previste dal comma 1.

4. Ai fini della valorizzazione, i beni immobili delle aziende o enti del servizio sanitario regionale possono anche essere concessi in uso, a richiesta, agli enti del terzo settore con applicazione delle condizioni più favorevoli stabilite dalla normativa statale di settore, con particolare riferimento agli articoli 70 e 71 del d. lgs. 117/2017, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

5. Nei casi di cui al comma 4, sono posti a carico del concessionario o del conduttore gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e per eventuali migliorie.

6. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale possono autorizzare i concessionari ed i conduttori dei beni di cui al comma 4, a realizzare, in forma di autorecupero, i lavori necessari per rendere e mantenere l’immobile agibile e fruibile. L’azienda o l’ente del servizio sanitario regionale tengono conto delle modalità di autorecupero stabilite dalla Regione in attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

6 bis. Gli enti del terzo settore di cui ai commi 1, 3 e 6 non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale.

 

     Art. 115.6 Trattativa diretta

1. Si può procedere alla vendita a trattativa diretta, con un singolo potenziale contraente, nei seguenti casi:

a) vendita in favore di enti pubblici che richiedono il bene immobile per motivi di interesse pubblico;

b) vendita di immobili per i quali sia andata deserta l’offerta al pubblico, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza;

c) vendita di immobili di modesto valore e comunque per un importo stimato non superiore a euro 50.000,00;

d) vendita di fondi interclusi o parzialmente interclusi la cui utilità ed il cui valore, quali beni a sé stanti, siano ridotti a causa delle limitazioni d’uso derivanti dall’interclusione;

e) diritti reali di terzi su immobili di proprietà dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.

2. Nei casi di quote indivise di beni immobili si procede preliminarmente alla vendita a trattativa diretta con il comproprietario.

3. Nei casi previsti al comma 1, lettere b), c) ed e), ove si rilevi il potenziale interesse all’acquisto di più soggetti, si procede con trattativa preceduta da gara informale mediante la pubblicazione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell’azienda o ente del servizio sanitario regionale.

4. Il prezzo è stimato ai sensi dell’articolo 115.1.

5. Nell’ipotesi di trattativa di cui al comma 1, lettera b), il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito per l’offerta al pubblico andata deserta.

 

     Art. 115.7 Disapplicazione

1. Gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano agli apporti e alle vendite di beni immobili e diritti reali su beni immobili a fondi immobiliari chiusi, istituiti ai sensi della legge regionale o delle leggi statali in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.

 

     Art. 115 bis. Patrimonio delle aziende ospedalierouniversitarie

1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è costituito:

a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo 113, comma 2;

b) dai beni demaniali, o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dai beni immobili e mobili di proprietà delle università, già destinati in modo prevalente ad attività assistenziali, concessi a titolo gratuito alle aziende in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n.419).

2. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 del d.lgs. 517/1999, le aziende ospedaliero-universitarie assumono a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 1, lettera b).

3. Eventuali interventi di ristrutturazione o di demolizione e conseguente ricostruzione dei beni immobili di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, in coerenza con il programma aziendale di edilizia sanitaria, sulla base di specifiche intese con le università proprietarie dei beni stessi, volte a definire le modalità di realizzazione degli interventi, i relativi oneri economici ed il regime giuridico dei beni stessi a seguito degli interventi edilizi.

4. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3, le aziende ospedaliero-universitarie possono concordare con le università l’acquisto della proprietà dei beni, qualora ciò risulti opportuno e conveniente per la ottimale gestione economico-finanziaria dell’intervento.

5. Nel caso di cui al comma 4, il valore dell’immobile è calcolato al netto del valore degli interventi di manutenzione eventualmente già eseguiti sull’immobile stesso dall’azienda ospedaliero-universitaria con fondi propri, regionali o nazionali.

 

     Art. 116. Inventario dei beni immobili e mobili

1. I beni immobili e mobili, che costituiscono immobilizzazioni materiali, sono descritti in separati registri inventariali, la cui tenuta è disciplinata, in conformità alle disposizioni del presente articolo, dal regolamento interno adottato dal direttore generale di ciascuna azienda sanitaria.

2. L'iscrizione nei registri inventariali deve mantenere distinti i beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'azienda da quelli in altro modo utilizzati.

3. Agli effetti della inventariazione, sono assimilati ai beni immobili le opere d'arte facenti parte integrante degli stessi, ed ai beni mobili le attrezzature sanitarie e tecniche ancorché connesse in modo stabile a beni immobili; ai medesimi effetti i beni mobili sono classificati in maniera da tenere distinti:

a) il mobilio per uso sanitario da quello per uso d'ufficio;

b) le attrezzature, gli apparecchi e gli strumenti sanitari dalle attrezzature, dai macchinari tecnici ed economali, dalle macchine per ufficio e dagli automezzi;

c) i libri, le riviste e le pubblicazioni scientifiche dalle altre variamente attinenti la materia sanitaria, comunque in dotazione a biblioteche delle aziende;

d) le opere d'arte, non facenti parte integrante di immobili, dai beni che rivestono interesse storico, culturale o scientifico.

4. Gli inventari riportano, in ordine rispettivamente ai beni immobili ed a quelli mobili:

a) numero progressivo e data di carico;

b) denominazione, descrizione e caratteristiche;

c) stato di conservazione;

d) estensione, per i beni immobili, e quantità, per i beni mobili;

e) ubicazione, titolo di provenienza ed altri dati catastali relativi ai beni immobili;

f) servitù, pesi ed oneri di cui il bene immobile è gravato;

g) valore determinato ai sensi dell' articolo 124, comma 3;

h) processo produttivo cui il bene è destinato ad articolazione organizzativa che ha preso in carico il bene stesso.

5. I registri inventariali sono oggetto di aggiornamento ogni qual volta si verifichino variazioni nei dati concernenti i singoli beni e comunque, per quanto attiene al loro valore, alla chiusura di ciascun esercizio, in riferimento alle risultanze emerse in sede di redazione del bilancio di esercizio.

6. Gli uffici preposti alla tenuta degli inventari provvedono alla cancellazione dei singoli beni sulla base degli atti che ne abbiano accertato la perdita, trasferito la proprietà o dichiarato il fuori uso.

7. Nella procedura di dichiarazione di fuori uso i beni mobili, che rivestono interesse ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità pubblica, devono essere scaricati dal relativo inventario e riclassificati, ai fini della inventariazione, secondo i criteri di cui al comma 3; nella procedura di alienazione o di trasferimento di proprietà si tiene conto anche del valore posseduto dai beni in ordine agli aspetti di documentazione storico culturale e scientifica.
8. Le aziende sanitarie per l'accertamento della rilevanza dei beni ai fini della documentazione dell'evoluzione storica, culturale o scientifica della sanità pubblica e per stabilire le modalità per la loro conservazione, tutela e valorizzazione, possono avvalersi di apposite commissioni tecniche, nonché della collaborazione dei competenti organismi dell'amministrazione statale e regionale direttamente preposti alla loro tutela e valorizzazione culturale e scientifica.

 

     Art. 117. Consegnatari responsabili

1. I beni oggetto di inventariazione, ed i beni comunque utilizzati dall'azienda che sarebbero oggetto di inventariazione se fossero di sua proprietà, sono affidati a consegnatari responsabili mediante apposito verbale di consegna da essi sottoscritto.

2. Con apposito regolamento adottato dal direttore generale, viene stabilita l'individuazione dei consegnatari responsabili, la configurazione di eventuali subconsegnatari in rispondenza alla struttura organizzativa, le loro attribuzioni, i registri che debbono tenere e gli eventuali controlli.

3. I consegnatari o gli eventuali subconsegnatari, sono comunque personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'azienda da loro azioni od omissioni; essi devono in ogni caso segnalare tempestivamente qualsiasi esigenza di manutenzione o di ristrutturazione dei beni immobili e devono informare gli uffici competenti di qualsiasi evento che renda necessario intraprendere azioni a difesa della proprietà o del possesso dei beni.

 

     Art. 118. Beni di consumo e contabilità di magazzino

1. Sono esclusi dalla inventariazione di cui all'articolo 116 i beni di consumo; tali beni costituiscono oggetto di apposita contabilità di magazzino, che pone in evidenza il movimento di essi mediante scritture funzionali a carico e scarico; la contabilità di magazzino è tenuta al fine di realizzare il controllo dei movimenti di entrata e di uscita, il controllo dei livelli delle scorte e la rilevazione dei consumi delle singole articolazioni organizzative.

2. Il direttore generale dell'azienda sanitaria determina le modalità di tenuta della contabilità di magazzino e stabilisce le relative procedure e competenze, attenendosi alle direttive eventualmente impartite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 119. Beni in visione, prova e comodato

1. Tutti i beni che l'azienda sanitaria ha in visione o in prova, e quelli di cui essa abbia la disponibilità a titolo di comodato, sono rilevati ed annotati in apposito registro a carico e scarico nel quale devono risultare i seguenti dati:

a) tipo di bene;

b) proprietario del bene;

c) titolo di godimento;

d) data di consegna ed estremi della bolla di accompagnamento;

e) valore del bene;

f) struttura aziendale che utilizza il bene e relativo consegnatario;

g) data di restituzione ed estremi del documento di consegna.

2. Il direttore generale disciplina con apposito regolamento l'utilizzazione dei beni in visione o in prova.

 

     Art. 119 bis. Piani degli investimenti delle aziende sanitarie

1. La Regione, al fine di garantire un più omogeneo processo di innovazione e sviluppo in sanità a livello regionale, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 200.000,00 e i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 800.000,00 sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria.

3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione delle tecnologie e degli investimenti sanitari di cui all'articolo 10, comma 4 quinquies, che esprime parere obbligatorio vincolante ai fini all'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegati ai bilanci, di cui agli articoli 120 e 121, da trasmettere alle aziende sanitarie.

4. [Abrogato].

5. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell’esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.

 

     Art. 119 ter. Gestione sanitaria accentrata presso la Regione

1. Nell'ambito della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è istituita la gestione sanitaria accentrata (GSA), per la gestione diretta presso la Regione di una quota del finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Il dirigente responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione è individuato con deliberazione della Giunta Regionale.

3. Le funzioni di terzo certificatore, di cui alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 22 del d.lgs.118/2011, sono attribuite con deliberazione della Giunta regionale ad un dirigente regionale dotato di idonea professionalità ed esperienza, esterno alla direzione di cui al comma 1, oppure, come consentito dalla legge regionale 23 luglio 2012 n. 40 (Disciplina del Collegio dei Revisori della Regione Toscana), al collegio dei revisori della Regione Toscana.

 

Capo II

Contabilità

 

     Art. 120. Bilancio pluriennale di previsione

1. Il bilancio pluriennale è adottato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

2. Il bilancio pluriennale espone i dati economici previsionali distinti per esercizio derivanti dall'attuazione del piano ed a giustificazione del medesimo; al bilancio pluriennale è allegato il piano degli investimenti, che definisce le iniziative da intraprendere e ne quantifica le spese con l'indicazione delle relative modalità di finanziamento per ciascun esercizio.

3. Il bilancio pluriennale è aggiornato per scorrimento ed adottato annualmente, assieme al bilancio preventivo economico annuale.

4. Il bilancio pluriennale è corredato da una nota illustrativa e da una relazione del direttore generale; la nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione; la relazione del direttore evidenzia i collegamenti con gli obiettivi del piano attuativo.

5. Contestualmente alla adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali predispongono un documento di riclassificazione delle risorse impiegate per zona-distretto che è approvato dalla conferenza aziendale dei sindaci e costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22.

5 bis. Ove costituite le società della salute, contestualmente all’adozione del bilancio, le aziende unità sanitarie locali presentano alle società della salute il documento che evidenzia le risorse determinate per zona-distretto che costituisce, per la parte relativa alle attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, riferimento per gli strumenti di programmazione locale di cui agli articoli 21 e 22.

 

     Art. 121. Bilancio preventivo economico annuale

1. Il bilancio preventivo economico annuale disaggrega la proiezione economica del bilancio pluriennale in relazione alle funzioni ed ai servizi da svolgere, all’articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria o ai progetti indicati dal piano attuativo, in modo da evidenziare gli specifici apporti alla formazione delle singole poste previste dal bilancio pluriennale per il primo esercizio del periodo considerato.

2. Il bilancio preventivo economico annuale mette in separata evidenza i servizi socio- assistenziali ed è predisposto in conformità allo schema previsto dalla normativa statale vigente in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria. La Giunta regionale può integrare lo schema di bilancio preventivo economico annuale impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.

3. Il bilancio preventivo economico annuale è composto:

a) dal conto economico preventivo redatto secondo lo schema previsto dalla normativa statale vigente in materia;

b) da un piano di flussi di cassa prospettici mensilizzati redatto secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dalla normativa statale vigente in materia.

4. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato:

a) dal conto economico dettagliato secondo il modello di rilevazione del conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (modello CE) previsto a livello nazionale;

b) da una nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nella sua elaborazione;

c) dal piano annuale degli investimenti dettagliato, in coerenza con il piano pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 120;

d) da una relazione del direttore generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali, di area vasta e regionali; per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima;

e) dalla relazione del collegio sindacale.

5. [Abrogato].

6. [Abrogato].

7. Il direttore generale può utilizzare risorse correnti per la realizzazione di investimenti nel limite tassativo previsto nel piano annuale degli investimenti di cui al comma 4, lettera c).

8. [Abrogato].

 

     Art. 121 bis. Monitoraggio sull’andamento economico delle gestioni aziendali

1. Per la salvaguardia dell'equilibrio economico complessivo del sistema sanitario regionale, la Regione effettua trimestralmente, attraverso i modelli CE regolarmente inviati dalle aziende e dagli altri enti del servizio sanitario regionale tramite il sistema informativo regionale, il monitoraggio sull'andamento delle gestioni aziendali nel corso dell'esercizio e sul rispetto del limite di cui all'articolo 121, comma 7.

2. Qualora si rilevino andamenti economici non in linea con gli andamenti programmati o scostamenti rilevanti rispetto agli obiettivi economici assegnati, i direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale devono concordare con la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute azioni correttive in grado di ricondurre all’equilibrio economico.

 

     Art. 122. Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria, relativa all’anno solare considerato.

2. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché le ulteriori norme statali vigenti.

3. La struttura del bilancio di esercizio e dei documenti a suo corredo si conforma agli schemi previsti dalla normativa statale vigente. La Giunta regionale può integrare tali schemi, impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.

3 bis. La nota integrativa contiene in particolare i modelli conto economico (CE) e stato patrimoniale (SP), di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 per l’esercizio in chiusura e per l’esercizio precedente.

4. L'eventuale risultato positivo di esercizio è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva, ovvero è resa disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale.

5. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del direttore generale, predisposta secondo le direttive della Giunta regionale. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione tale relazione è redatta dal responsabile di quest’ultima.

6. La relazione del direttore generale deve contenere anche il modello di rilevazione dei livelli di assistenza (LA) di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004, ed, in particolare, evidenzia:

a) gli scostamenti dei risultati rispetto ai bilanci preventivi, fornendone le relative spiegazioni;

b) le cause dell'eventuale perdita di esercizio indicandone le modalità di ripiano;

c) i dati analitici relativi al personale, con le variazioni intervenute durante l'anno.

7. [Abrogato].

 

     Art. 123. Procedimento di adozione degli atti di bilancio

1. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria locale, entro il 15 novembre, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta regionale ed alla conferenza aziendale dei sindaci; la conferenza aziendale dei sindaci, nei venti giorni successivi, rimette le proprie osservazioni alla Giunta regionale; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

2. Il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, entro il 15 novembre di ogni anno, adotta il bilancio pluriennale unitariamente al bilancio preventivo economico annuale e li trasmette, alla Giunta regionale con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre di ogni anno; la Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno, i direttori generali delle aziende sanitarie adottano il bilancio di esercizio e lo trasmettono, con allegata la relazione del collegio sindacale, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale che lo approva entro il 31 maggio; nel caso delle aziende unità sanitarie locali, il bilancio è trasmesso anche alla conferenza aziendale dei sindaci che rimette, nei successivi venti giorni, le relative osservazioni alla Giunta regionale.

4. I bilanci di cui ai commi 1, 2 e 3, sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.

5. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell’azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l’eventuale riadozione del bilancio.

 

     Art. 123 bis. Bilancio consolidato del servizio sanitario regionale

1. La gestione sanitaria accentrata presso la Regione predispone e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, che lo comunica al Consiglio regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale e il bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale, redatti ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs.118/2011.

2. L'area di consolidamento comprende:

a) le Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est;

b) le Aziende Ospedaliero-universitarie Careggi, Meyer, Pisana e Senese;

c) la gestione sanitaria accentrata preso la Regione, al cui interno sono consolidati anche gli altri enti del servizio sanitario regionale.

 

     Art. 124. Libri obbligatori

1. Ciascuna azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori:

a) libro giornale;

b) libro degli inventari;

c) libro dei provvedimenti del direttore generale;

d) libro delle adunanze del collegio sindacale.

1 bis. Per la gestione sanitaria accentrata presso la Regione, i libri contabili obbligatori sono solo quelli di cui al comma 1, lettere a) e b).

2. Il libro giornale registra indistintamente, ed in ordine cronologico, tutti i fatti di gestione esterna, che abbiano rilievo sui risultati di esercizio.

3. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'azienda sanitaria, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali; all'aggiornamento del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio e, con riguardo alle scorte ed alle immobilizzazioni materiali, si utilizzano le risultanze della contabilità di magazzino e dell'inventario di cui all' articolo 116 ; alla valutazione degli elementi del patrimonio si provvede in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale in coerenza con le disposizioni del codice civile.

4. Il libro dei provvedimenti del direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione ed organizzazione: di tali atti è data diffusione all'interno dell'azienda mediante idonee forme di pubblicità.

5. Fatti salvi gli adempimenti eventualmente prescritti dalla normativa vigente in materia tributaria e per l'archiviazione ottica dei documenti, i libri obbligatori di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

 

     Art. 125. Contabilità generale

1. La Giunta regionale definisce i principi contabili da adottarsi per la redazione dei bilanci delle aziende sanitarie, nel rispetto dei principi contabili nazionali; definisce altresì il piano dei conti in coerenza con il contenuto del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

2. Le aziende sanitarie, mediante la registrazione dei fatti gestionali nel libro giornale e la loro imputazione ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedono alla rilevazione dei costi e dei ricavi, e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio e nei relativi allegati.

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

 

     Art. 126. Sistema budgetario

1. Le aziende sanitarie adottano il sistema budgetario come metodologia per la formazione del loro piano attuativo e come strumento per indirizzare ed orientare le scelte operative di realizzazione del piano.

2. Il sistema budgetario è costituito da documenti previsionali che, con riguardo all'esercizio o a periodi più circoscritti, definiscono, per i diversi ambiti di attività e per le specifiche responsabilità gestionali, gli obiettivi da perseguire e le risorse a tal fine disponibili, e ne verificano i risultati raggiunti sulla base di documenti consuntivi e nel rispetto dei percorsi socio-sanitari condivisi.

3. Sulla base dei budget settoriali e parziali, come definiti dal comma 2, è predisposto il budget generale dell'azienda che, con riguardo all'intero esercizio, rappresenta i costi ed i ricavi riferibili alle articolazioni funzionali ed organizzative dell'azienda.

4. Con specifico regolamento l'azienda sanitaria disciplina le procedure, le competenze ed i criteri per la formazione dei budget, definisce gli strumenti di controllo e verifica sulla loro attuazione, nel rispetto delle seguenti direttive:

a) definizione delle linee di indirizzo aziendali, annualmente, da parte della Direzione, in coerenza con la programmazione regionale e di area vasta;

b) elaborazione del programma annuale delle attività, attraverso una analisi integrata tra direttori di zona-distretto, direttori di presidio ospedaliero e responsabili di dipartimento;

c) negoziazione tra responsabili dei dipartimenti e direzione aziendale per definire budget dipartimentali con riferimento al personale e ai beni di consumo sanitari;

d) negoziazione tra direzione aziendale, direttori dei presidi ospedalieri e direttori di zona distretto per la definizione dello scorrimento annuale del piano degli investimenti e di quello dei posti letto;

e) negoziazione tra responsabili di dipartimento, direttori di presidio e direttori di zona-distretto per articolare i budget dipartimentali sui presidi ospedalieri e sulle zone-distretto e per definire il grado di utilizzo delle risorse del presidio o del distretto da parte delle strutture dipartimentali in funzione della quantità e tipologia della casistica da trattare;

f) validazione del budget aziendale attraverso la ricomposizione del quadro delle negoziazioni.

4 bis. Con riferimento alle attività di assistenza sanitaria territoriale, socio-sanitaria e assistenziale, quando attribuita all’azienda sanitaria, sono definiti specifici budget di ambito territoriale corrispondente alle zone-distretto.

5. [Abrogato]..

6. Il piano sanitario e sociale integrato regionale può prevedere forme di budget la cui redazione è obbligatoria. Il budget di cui al comma 4 bis ha carattere obbligatorio.

 

     Art. 127. Contabilità analitica

1. Nelle rilevazioni dei fatti gestionali, le aziende sanitarie applicano un sistema di contabilità analitica, al fine di verificare costantemente il livello di attuazione dei budget ed allo scopo di elaborare le informazioni economiche richieste dalla Regione.

2. Con la contabilità analitica le rilevazioni si estendono ai fatti interni di gestione, in modo da determinare, congiuntamente o alternativamente, costi, ricavi e risultati relativi a centri di responsabilità, ad aree di attività, a servizi, alla gestione di determinati beni, a categorie di prestazioni o prodotti.

3. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, definisce l'impostazione della contabilità analitica e le modalità con cui essa deve essere tenuta.

4. Il direttore generale dell'azienda sanitaria assicura che le risultanze delle analisi dei costi e dei rendimenti, nonché i risultati per centri di costo della azienda sanitaria abbiano idonee forme di pubblicità.

 

     Art. 128. Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse, le aziende sanitarie attivano il controllo della gestione economica aziendale; l'esercizio della funzione di controllo di gestione è regolamentato, in coerenza con le direttive eventualmente impartite al riguardo dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento aziendale che definisce le procedure da attivarsi, le competenze e le responsabilità delle strutture organizzative coinvolte, gli obiettivi da perseguire e i risultati da raggiungere.

2. Con il controllo di gestione è costantemente verificato l'andamento dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività aziendale ed è fatta applicazione di indicatori di efficacia, efficienza ed economicità previamente definiti in coerenza con il piano attuativo e con gli indirizzi di direzione aziendale; gli scostamenti e le disfunzioni eventualmente riscontrate sono segnalate ai responsabili delle strutture aziendali ed alla direzione aziendale.

3. Il controllo di gestione si avvale dei dati contabili derivanti dalla contabilità generale e analitica e dei dati extracontabili distinti per centri di responsabilità rilevati dai flussi informativi aziendali.

 

     Art. 129. Responsabilità

1. I direttori generali delle aziende sanitarie sono dichiarati decaduti dal loro incarico qualora dal bilancio di esercizio risulti una rilevante perdita non addebitabile a cause estranee alla loro responsabilità; alla decadenza provvede il Presidente della Giunta regionale con provvedimento motivato da adottare con le procedure di cui all' articolo 39 .

 

     Art. 130. Modalità dei pagamenti e servizi di cassa

1. Salvo quanto stabilito dall' articolo 131, le aziende sanitarie provvedono ai pagamenti attraverso il loro cassiere, al quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto dell'azienda.

2. Il servizio di cassa è affidato, mediante contratto, ad un istituto di credito che cura i rapporti con la sezione di tesoreria provinciale dello Stato e che provvede al deposito dei titoli e valori dell'azienda; il contratto disciplina altresì la redazione dei prospetti dei flussi di cassa, previsti dalla normativa vigente, da trasmettere al ministero competente ed i relativi adempimenti a carico dell'azienda e dell'istituto.

3. L'affidamento del servizio di cassa è disposto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e secondo le procedure definite nel regolamento di cui all' articolo 133 ; l'offerta economicamente più vantaggiosa viene selezionata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) migliori condizioni in ordine ai tassi di interesse;

b) condizioni di valuta;

c) tempi massimi di esecuzione dei pagamenti;

d) numero e distribuzione territoriale degli sportelli aggiuntivi rispetto alla dotazione minima richiesta nel bando come requisito per l'aggiudicazione;

e) entità di possibili conferimenti straordinari in conto capitale.

4. Nella scelta dell'affidatario si può tenere conto, altresì, di ulteriori servizi offerti e delle relative condizioni.

5. Qualora il servizio sia affidato ad un gruppo di istituti creditizi, il contratto deve individuare l'istituto capofila in grado di rispondere nei confronti dell'azienda sanitaria e della sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

6. Le aziende sanitarie possono ricorrere all'accensione di anticipazioni con il loro cassiere nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo economico annuale.

7. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua i funzionari preposti alla riscossione delle entrate, disciplina le procedure per disporre i pagamenti e determina le relative competenze.

 

     Art. 131. Casse economali

1. Ciascuna azienda sanitaria disciplina con apposito regolamento il servizio di cassa economale, che può articolarsi in una cassa centrale ed in casse periferiche; il servizio di cassa economale effettua direttamente i pagamenti in contanti e rimborsa, o anticipa, le somme per i pagamenti effettuati o da effettuare, in contanti.

2. Le somme messe a disposizione del servizio di cassa economale non possono eccedere l'ammontare complessivo stabilito dall'apposito regolamento aziendale e sono reintegrabili in corso di esercizio previa rendicontazione delle somme già spese.

3. I cassieri devono annotare su un registro cronologico tutte le operazioni effettuate e non possono eseguire alcun pagamento senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

4. Al termine di ciascun esercizio i responsabili degli uffici di economato rendono il conto della gestione; il conto deve essere inoltre reso allorché siano da integrare le disponibilità o allorquando, per qualsiasi ragione, il responsabile dell'ufficio economato sia cessato dal proprio incarico.

 

Capo III

Attività contrattuale

 

     Art. 132. Normativa applicabile

1. Le aziende sanitarie, l'ESTAR e le società della salute, per quanto di rispettiva competenza ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplinano l’attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all’articolo 133.

2. L'affidamento dei servizi socio-sanitari ed assistenziali è disciplinato dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), modificata dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e dalla legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale), modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 11 .

3. Le aziende unità sanitarie locali, previa intesa con i comuni deleganti, e le Società della salute possono avvalersi dell'ESTAR, per lo svolgimento delle selezioni di cui all' articolo 12 della l.r. 87/1997 .

4. Resta salva la possibilità di stipulare convenzioni tra le aziende sanitarie, le Società della salute e le associazioni di volontariato di cui alla r. 28/1993

 

     Art. 133. Regolamento dell'attività contrattuale

1. Il regolamento sull’attività contrattuale, adottato dal direttore generale di ciascun ente, disciplina in particolare:

a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell'attività contrattuale;

b) modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli enti per i quali l’ESTAR opera per l’approvvigionamento di beni e servizi;

c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;

d) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;

e) procedure di affidamento del servizio di cassa;

f) affidamenti in economia.

 

     Art. 134. Capitolati

1. Il Consiglio regionale delibera il capitolato generale per la fornitura di beni e servizi destinati alle aziende sanitarie; che è adottato, in quanto compatibile, anche dalle società della salute il capitolato generale definisce anche con riguardo alle diverse tipologie di rapporti contrattuali, le condizioni e le clausole da inserire nei relativi contratti.

2. Qualora la procedura adottata per la scelta del contraente richieda la predisposizione di un capitolato speciale che definisca contenuto, termini e condizioni dello specifico contratto da concludere, detto capitolato si conforma alle disposizioni del capitolato generale ed agli eventuali schemi di capitolato speciale approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 135. Osservatorio generale dei prezzi

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio generale regionale dei prezzi, cura la rilevazione e l'elaborazione dei dati sui prezzi di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività delle aziende sanitarie, con l'obiettivo di consentire acquisizioni al miglior prezzo di mercato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare per l'organizzazione dell'osservatorio che individua le modalità con le quali sono rilevati ed elaborati i dati concernenti le caratteristiche ed i prezzi di beni e servizi utilizzati dalle aziende sanitarie, anche con riferimento alla potenzialità produttiva e competenza dei fornitori ed alla loro efficienza e correttezza nell'esecuzione dei contratti.

 

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 136. Relazioni sindacali

1. La Giunta regionale, le aziende sanitarie, l'ESTAR, l'ARS e gli altri soggetti del servizio sanitario regionale, nonché le società della salute in relazione alle proprie competenze, assicurano l'attuazione della presente legge nel rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurano la concertazione con le organizzazioni sindacali in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare e in particolare agli atti regionali e aziendali di cui agli articoli 34 e 141 .

 

     Art. 137. Revisione degli statuti aziendali

1. Le aziende unità sanitarie locali provvedono all'adeguamento dei loro statuti entro il termine di cui all’articolo 142 bis, comma 6.

2. Le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, si attivano alla conclusione dei rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 138. Costituzione delle aziende ospedalierouniversitarie

     [Abrogato].

 

     Art. 139. Disposizioni relative all'ARS

     [Abrogato].

 

     Art. 140. Disposizioni relative alla commissione regionale di bioetica

     [Abrogato].

 

     Art. 141. Disposizioni relative agli ESTAV

     [Abrogato].

 

     Art. 142. Disposizioni diverse

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. La Giunta regionale con proprio atto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'ammontare ed i compensi spettanti ai medici che integrano le commissioni di accertamento dell' invalidità civile in rappresentanza delle associazioni di categoria di cui alla legge regionale 23 giugno 1993, n. 40 (Disciplina degli organi sanitari collegiali); l'ammontare del compenso è aggiornato ogni cinque anni.

 

     Art. 142 bis. Norme transitorie

1. [Abrogato].

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

4. [Abrogato].

5. [Abrogato].

6. [Abrogato].

7. [Abrogato].

8. [Abrogato].

9. [Abrogato].

10. [Abrogato].

11. [Abrogato].

11 bis. In attesa della definizione dei piani annuali attuativi ed operativi locali di cui all’articolo 76 sexies, che sono approvati entro centottanta giorni dall’adozione del regolamento di cui all’articolo 76 undecies, l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale è assicurata dalle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r 25/2001 e dai comitati della CRI che già esercitano l’attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 142 ter. Norma di prima applicazione dell’articolo 55 bis

1. Il direttore generale, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, adotta, nel termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente articolo, le misure di cui all’articolo 55 bis, commi 2 e 3, nei confronti del personale che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 55 bis, comma 1.

2. Trascorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione nella quale si dà conto:

a) dei criteri adottati per la concreta individuazione dei casi e delle procedure per la verifica delle dichiarazioni degli interessati;

b) del numero dei casi individuati e dei casi in cui si è proceduto all’assegnazione ad altra struttura o alla mobilità interaziendale, evidenziando la motivazione quando ciò non è stato possibile;

c) di eventuali criticità incontrate nelle diverse fasi di applicazione della norma.

 

     Art. 142 quater. Disposizioni transitorie in materia di ESTAR

     [Abrogato].

 

     Art. 142 quinquies. Disposizioni transitorie in materia di ESTAV

     [Abrogato].

 

     Art. 142 sexies. Disposizioni transitorie relative al personale

     [Abrogato].

 

     Art. 142 septies. Disposizioni di prima applicazione

     [Abrogato].

 

     Art. 142 octies. Disposizione transitoria relativa alla Commissione terapeutica regionale

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si procede ad adeguare la durata, la composizione e le funzioni della Commissione terapeutica regionale già costituita alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. I sedici membri di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c), nominati prima dell'entrata in vigore del presente articolo, sono confermati.

 

     Art. 142 novies. Disposizione transitoria relativa al piano sanitario e sociale integrato regionale

1. Il piano sanitario e sociale integrato regionale 2012 – 2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 5 novembre 2014, n. 91, è prorogato sino all’entrata in vigore del piano di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 40/2005, attuativo del PRS 2016 – 2020.

 

     Art. 142 decies. Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali.

1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 171/2016 in conformità all’accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 142 undecies. Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta.

1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005), sono efficaci a decorrere dalla cessazione di tutti gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta in svolgimento all’entrata in vigore del presente articolo.

2. Nelle more dell’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta cessati non sono riattribuiti e lo svolgimento ordinario delle relative funzioni è assunto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

 

     Art. 142 duodecies. Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta

1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all’articolo 9 ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico già costituito alla data di entrata in vigore del presente articolo.

 

     Art. 143. Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) n. 243 "Organizzazione del sistema sanitario - spese correnti".

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

2 bis. La Regione promuove la diffusione del modello delle società della salute attraverso l’erogazione di un contributo di primo avvio pari a euro 2.000.000,00 per l’anno 2008, euro 3.000.000, 00 per l’anno 2009 e euro 3.000.000,00 per l’anno 2010, cui si fa fronte con le risorse allocate sulla UPB 2.4.3 “Organizzazione del sistema sanitario – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008 e del bilancio pluriennale 2008 – 2010.

2 ter. La ripartizione tra le società della salute delle risorse di cui al comma 2 bis avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) 30 per cento suddiviso in parti uguali tra tutte le società della salute;

b) 65 per cento suddiviso in proporzione al numero di abitanti di ciascuna zona;

c) 5 per cento suddiviso in proporzione al numero di comuni di ciascuna zona.

2 quater. Dall’anno 2009 la percentuale di cui alla lettera b) del comma 2 ter è fissata al 30 per cento in proporzione alla diminuzione relativa del tasso di ospedalizzazione per la popolazione della zona.

 

     Art. 143 bis. Nomina degli organismi regionali

1. Non si applicano agli organismi di cui all’articolo 13, comma 4, agli articoli 16 bis, 43, 51, 81, 95, e agli organismi di cui al titolo IV, capo III bis, le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

1 bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche agli organismi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.

 

     Art. 144. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) la legge regionale 13 agosto 1992, n. 37 (Istituzione della Commissione regionale di bioetica);

b) lettera b), comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 1993, n. 40 (Disciplina degli organi sanitari collegiali)

c) la legge regionale 16 giugno 1994, n. 46 (Modifiche alla l.r. 13 agosto 1992, n. 37 "Istituzione della Commissione regionale di bioetica");

d) la legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), fatto salvo quanto disposto all'articolo 142, comma 3;

e) la legge regionale 26 febbraio 2003, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 "Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale");

f) la legge regionale 22 ottobre 2004, n.56 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 "Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale") in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative.

 

     Art. 144 bis. Sostituzione dell'allegato A della l.r. 40/2005

     [Abrogato].

 

 

 


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 5 agosto 2021, n. 29.