Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 01/10/2014 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Finalità dell’intervento |
Art. 2. Individuazione degli incarichi |
Art. 3. Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi |
Art. 4. Dichiarazione della nullità degli incarichi |
Art. 5. Individuazione degli organi sostituiti e sostituti |
Art. 6. Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house |
Art. 7. Norma transitoria |
§ 2.1.307 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.
Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(B.U. 8 ottobre 2014, n. 48)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Considerato quanto segue:
1. Il
2. Il medesimo
3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;
4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;
Approva la presente legge
Art. 1. Finalità dell’intervento
1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al
Art. 2. Individuazione degli incarichi
1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal
Art. 3. Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi [2]
1. L'atto di conferimento dell'incarico è nullo, ai sensi dell'articolo 17 del
2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del
Art. 4. Dichiarazione della nullità degli incarichi [3]
1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla
Art. 5. Individuazione degli organi sostituiti e sostituti
1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del
a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.
2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 6. Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house [4]
1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del
Art. 7. Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
[1] Comma così modificato dall'art. 17 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 18 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 19 della