Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 22/11/2007 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/1998 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 25/1998 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 25/1998 |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 25/1998 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 25/1998 |
Art. 9. Inserimento dell’articolo 12 ter nella l.r. 25/1998 |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 |
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 25/1998 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 25/1998 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 25/1998 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 25/1998 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 25/1998 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 25/1998 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/1998 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 25/1998 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 25/1998 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 25/1998 |
Art. 24. Disposizioni sulle nuove comunità d’ambito, sui piani interprovinciali e sul piano regionale |
Art. 25. Modalità di costituzione delle nuove comunità d’ambito |
Art. 26. Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti |
Art. 27. Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio |
Art. 27 bis. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio |
Art. 28. Realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio |
Art. 29. Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di una commissione tecnica |
Art. 30. Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario |
Art. 31. Disposizioni di prima attuazione del d.lgs. 152/2006 |
Art. 32. Entrata in vigore |
§ 5.4.178 - L.R. 22 novembre 2007, n. 61.
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti.
(B.U. 30 novembre 2007, n. 40)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
“g) Gestore: il soggetto a cui è affidata dalla comunità di ambito la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade;”.
2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della
3. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 2 bis dell’articolo 5 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 6 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10. Procedimento per l’approvazione del piano regionale
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell’articolo 10 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 11 della
1. Alla rubrica dell’articolo 11 della
2. Al comma 1 dell’articolo 11 della
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della
“c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite all’articolo 24;”.
4. La lettera d1. del comma 1 dell’articolo 11 della
5. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 11 della
6. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 11 della
7. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Art. 12 Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l’adozione del piano
1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24, comma 1, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all’articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d’ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della
4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.
5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.
6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell’intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all’adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul b.u.r.t., ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione. 7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell’atto e dell’intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare.”.
Art. 8. Inserimento dell’articolo 12 bis nella
1. Dopo l’articolo 12 della
“Art. 12 bis. Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti
1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all’articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all’intesa ai fini della conclusione definitiva dell’accordo e dell’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.
2. L’accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all’articolo 12, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e del parere della Regione. L’accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all’intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell’accordo determina l’approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti.
3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t. .
4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell’articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla province interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame. 5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all’adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 3.
6. Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione.
7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 3 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione sul b.u.r.t. .”.
Art. 9. Inserimento dell’articolo 12 ter nella
1. Dopo l’articolo 12 bis della
“Art. 12 ter. Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale
1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all’articolo 51 della
2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l’approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della
3. La Regione è soggetto necessario dell’intesa preliminare di cui all’articolo 22, comma 2 della
4. Nell’ambito dell’intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale. 5. A seguito dell’approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul b.u.r.t.. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.
6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 5 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.”.
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13. Effetti del piano regionale
1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge. 2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 48 della
3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 3 della
4. I criteri di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c) della
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14. Effetti del piano interprovinciale
1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani industriali di cui all’articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.
2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.
3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera b) della
Art. 12. Modifiche all’articolo 17 della
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della
2. Il comma 3 dell’articolo 17 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 4 dell’articolo 20 della
2. Dopo il comma 16 dell’articolo 20 della
“16 bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’inserimento del sito nell’elenco degli ambiti da bonificare, di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b). L’inserimento del sito in tale elenco comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, commi 5 e 6.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 21 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della
“1 bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all’articolo 202, comma 5, del d.lgs. 152/2006.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 21 della
3. Al comma 4 dell’articolo 21 della
4. Al comma 5 dell’articolo 21 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della
“1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12 bis e 12 ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 6 della
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della
3. Il comma 3 dell’articolo 22 della
“3. Le province vigilano, d’intesa tra loro, sull’attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12 bis e 12 ter.”.
4. Il comma 4 dell’articolo 22 della
“4. Le province assicurano l’effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d’ambito, dei piani industriali disciplinati dall’articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d’ambito, la provincia con il maggior numero di abitanti all’interno di ciascun ATO di cui all’articolo 24, provvede, in via sostitutiva, all’esercizio delle relative competenze.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 22 della
“5. Le province, d’intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello industriale.”. 6. Al comma 6 dell’articolo 22 della
7. Alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 22 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 23 delle
Art. 17. Modifiche all’articolo 23 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 bis della
2. Il comma 2 dell’articolo 23 bis è abrogato.
Art. 18. Modifiche all’articolo 24 della
1. Il comma 1 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:
- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;
- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 24 è abrogato.
Art. 19. Modifiche all’articolo 25 della
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della
3. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“3. Alla data dell’approvazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti le province interessate alla convenzione danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani.”.
4. Al comma 4 dell’articolo 25 della
5. Al comma 5 dell’articolo 25 della
6. Il comma 6 dell’articolo 25 della
Art. 20. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 26 della
“b) all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;”.
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 26 della
“d) alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;”.
4. Al comma 4 dell’articolo 26 della
Art. 21. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 27 della
3. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 27 della
4. Il comma 2 dell’articolo 27 della
5. Il comma 3 dell’articolo 27 della
6. Il comma 4 dell’articolo 27 della
7. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della
“4 bis. Il piano industriale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L’avviso di cui al comma 4 contiene l’indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile.”.
8. Il comma 7 dell’articolo 27 della
Art. 22. Modifiche all’articolo 30 bis della
1. Al comma 3 dell’articolo 30 bis della
Art. 23. Modifiche all’articolo 31 della
1. I commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 31 della
CAPO II
Norme per la gestione integrata dei rifiuti
Art. 24. Disposizioni sulle nuove comunità d’ambito, sui piani interprovinciali e sul piano regionale
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi negli ATO di cui all’articolo 24 della
2. Fino all’effettiva istituzione delle comunità di ambito di cui al comma 1, continuano ad operare le comunità d’ambito esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge [2].
3. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle corrispondenti comunità degli ATO già esistenti. Ad esse fanno capo tutti gli obblighi posti dalla presente legge a carico delle comunità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge [3].
4. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province approvano il piano interprovinciale dei rifiuti relativamente all’ATO di appartenenza. A tal fine la provincia di cui all’articolo 12, comma 2 della
5. I piani provinciali già vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia fino all’entrata in vigore dei piani interprovinciali dei rifiuti.
6. Fino all’approvazione di un nuovo piano regionale con le procedure di cui all’articolo 10 della
7. Le comunità d’ambito di cui al comma 1 presentano una relazione semestrale al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle province sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 25. Modalità di costituzione delle nuove comunità d’ambito [4]
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della
2. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui al comma 1, il comune con il maggior numero di abitanti convoca una conferenza dei comuni appartenenti al medesimo ATO, finalizzata alla predisposizione dello statuto da sottoporre ai comuni per la relativa approvazione. In mancanza di espressa disposizione dello statuto o dell’atto costitutivo, alla convocazione della prima assemblea del consorzio provvede il comune con il maggior numero di abitanti entro quindici giorni dalla costituzione.
3. I comuni danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale dell’avvenuta approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio.
Art. 26. Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti [5]
1. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della
2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis, del
3. Le comunità d’ambito di cui all’articolo 24 della
4. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento del servizio, le comunità d’ambito tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e degli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono altresì conto dei costi di gestione e dell’utile d’impresa.
5. Se alle gare per l’affidamento del servizio partecipano consorzi stabili, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
6. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l’approvazione del piano straordinario di cui all’articolo 27, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui all’articolo 203 del
Art. 27. Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio
1. Ai fini di cui all’articolo 26, comma 3, le comunità d’ambito già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge appartenenti a ciascun ATO di cui all’articolo 24 della
2. Il piano ha i seguenti contenuti:
a) censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;
b) individuazione, in conformità a quanto previsto dai piani provinciali, delle opere e degli impianti da realizzare necessari per il raggiungimento dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi ambiti, indicando i tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 25 della
c) predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;
d) indirizzi e prescrizioni per l’organizzazione del servizio.
3. I piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul b.u.r.t. .
4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino all’approvazione dei piani di ambito di cui all’articolo 27 della
Art. 27 bis. Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio [7]
1. Fino all’approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per i primi affidamenti del servizio, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla
2. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmettono la proposta di aggiornamento del piano straordinario:
a) alla Regione che, nel termine di cui al comma 3, può esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106 (Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
b) alle province interessate, che, nel termine di cui al comma 3:
1) nel caso in cui abbiano adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con detto piano;
2) nel caso in cui non abbiano ancora adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono formulare proposte o osservazioni.
3. La Regione e le province si esprimono entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta di aggiornamento. Decorso tale termine, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani procedono all’approvazione dell’aggiornamento del piano, anche in assenza dei pareri della Regione o delle province.
4. L’aggiornamento del piano straordinario è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, nonché alle province interessate. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione.
Art. 28. Realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio [8]
1. Gli interventi di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), sono realizzati secondo quanto previsto all’articolo 202, comma 5 del
a) dai nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 26;
b) dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis del
2. I gestori di cui al comma 1, lettera b), provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nei piani straordinari di cui all’articolo 27 ubicati nel territorio di competenza. Ove necessario, gli atti di affidamento del servizio sono conseguentemente adeguati.
Art. 29. Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di una commissione tecnica
1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui all’articolo 27, comma 1, il presidente della Giunta regionale diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine previsto nella diffida, alla predisposizione e all’approvazione del piano provvede la Giunta regionale sulla base dell’attività istruttoria di una commissione tecnica, composta:
a) dai direttori delle comunità d’ambito esistenti ovvero dall’unico direttore della comunità dell’ambito di cui all’articolo 24 della
b) da un dirigente regionale della direzione generale competente che la presiede.
2. La commissione tecnica provvede al compimento delle attività istruttorie per la predisposizione del piano di cui all’articolo 27, comma 1, anche avvalendosi delle strutture tecniche della Regione e delle comunità d’ambito.
Art. 30. Esercizio dei poteri sostitutivi. Nomina di un commissario
1. Decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 24, comma 1, in caso di mancata costituzione della comunità d’ambito, ovvero in caso di mancata nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, a seconda dei casi, degli organi ordinari dei comuni e della comunità, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell’atto di nomina:
a) approvazione della convenzione o dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti;
b) sottoscrizione dell’atto costitutivo della comunità d’ambito in sostituzione dei comuni inadempienti;
c) convocazione dell’assemblea della comunità d’ambito per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
d) svolgimento delle funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione della comunità d’ambito fino alla nomina di entrambi detti organi da parte dell’assemblea della comunità;
e) svolgimento delle funzioni dell’assemblea della comunità, ad eccezione della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
f) svolgimento delle funzioni e delle attività necessarie per l’affidamento del servizio [9].
2. Anche dopo la costituzione delle comunità d’ambito di cui all’articolo 24, comma 1, ovvero dopo la nomina degli organi, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario qualora:
a) decorra inutilmente il termine di cui all’articolo 26, comma 3;
b) le comunità non svolgano le funzioni o le attività di loro competenza necessarie per l’affidamento del servizio entro centottanta giorni dall’avvio delle relative procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, il commissario provvede allo svolgimento di una o più delle funzioni e attività necessarie per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto stabilito nell’atto di nomina.
4. Può essere nominato commissario il presidente di una delle province interessate o il sindaco di un comune capoluogo di provincia o chi ha svolto funzioni di presidente di una comunità d’ambito.
5. La nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni. La diffida è unica per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 1, o per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 2, ed è rivolta a tutti i soggetti inadempienti, con indicazione delle attività che devono essere poste in essere per la costituzione della comunità e l’affidamento del servizio. L’atto di nomina individua le strutture regionali di supporto ovvero di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse al mandato commissariale.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della
Art. 31. Disposizioni di prima attuazione del
1. Le comunità di ambito di cui alla
2. I piani di ambito di cui all’articolo 27 della
Art. 32. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12 della
[2] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12 della
[3] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12 della
[4] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'art. 12 della
[5] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 9 della
[6] Comma così modificato dall'art. 73 della
[7] Articolo inserito dall'art. 1 della
[8] Per una modifica al presente articolo, vedi l'art. 10 della
[9] Per l'abrogazione del presente comma, vedi l'art. 12 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 74 della