§ 6.3.81 - L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008).


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:27/12/2007
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 6.  (Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992)
Art. 7.  (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 8.  (Proroga termini per la realizzazione del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto”)
Art. 9.  (Proroga termini pista ciclabile Pesaro-Fano)
Art. 10.  (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 11.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 12.  (Fondo per la montagna)
Art. 13.  (Alienazione di immobili regionali)
Art. 14.  (Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici)
Art. 15.  (San Francesco d’Assisi nelle Marche. Iniziative)
Art. 16.  (Modifica all’articolo 16 della l.r. 20/2000)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2005)
Art. 18.  (Contabilità ambientale)
Art. 19.  (Modifica all’articolo 14 della l.r. 15/1994)
Art. 20.  (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 5 della l.r. 3/2002)
Art. 22.  (Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale)
Art. 23.  (Elenco malattie rare. D.m. 279/2001)
Art. 24.  (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 71/1997)
Art. 25.  (Canoni utenze di acqua pubblica)
Art. 26.  (Determinazione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell’addizionale per le utenze esenti)
Art. 27.  (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
Art. 28.  (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 29.  (Rateizzazione recupero crediti)
Art. 30.  (Modifiche alla l.r. 3/1971)
Art. 31.  (Modifiche alla l.r. 18/1995)
Art. 32.  (Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie)
Art. 33.  (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 34.  (Modifiche della l.r. 35/2001)
Art. 35.  (Decorrenza delle disposizioni tributarie)
Art. 36.  (Abrogazioni in materia tributaria)
Art. 37.  (Razionalizzazione della spesa di personale)
Art. 38.  (Modifica all’articolo 4 della l.r. 29/2005)
Art. 39.  (Modifica alla l.r. 21/2006)
Art. 40.  (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)
Art. 41.  (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 32/1982)
Art. 42.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 18/1996)
Art. 43.  (Modifica alla l.r. 15/2007)
Art. 44.  (Variazioni di bilancio)
Art. 45.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.81 - L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008).

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 113 - S.O. n. 21)

 

Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2008/2010 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

a) previsione entrate, anno 2008:

euro 3.481.884.092,29;

b) previsione entrate, anno 2009:

euro 3.181.098.210,99;

c) previsione entrate, anno 2010:

euro 3.264.133.899,99.

 

     Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2008, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato, per l’anno 2008, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2008, sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2008, sono autorizzati i cofinan-ziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l’anno 2008, sono autorizzati i cofinan-ziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Termini per la presentazione della documentazione relativa agli interventi ex articolo 8 della l.r. 46/1992)

1. Ai fini della liquidazione del contributo nell’anno successivo, il termine per la presentazione della documentazione necessaria all’emanazione del provvedimento di concessione di cui all’articolo 3, sesto comma, della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), relativo al cofinanziamento regionale dei programmi di investimento degli enti locali di cui all’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è fissato al 31 ottobre di ogni anno.

2. Il terzo comma dell’articolo 4 della l.r. 17/1979 è sostituito dal seguente:

“3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell’ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l’attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.”.

 

     Art. 7. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)

1. E’ rinnovata per l’anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2009 e termine nell’anno 2028 di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Finanziaria 2004), 10a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00. Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.

2. E’ rinnovata per l’anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2009 e termine nell’anno 2028, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (Finanziaria 2004), 11a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.

3. E’ rinnovata per l’anno 2008, limitatamente ad euro 720.784,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2009 e termine nell’anno 2028, di cui all’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Finanziaria 2005), 12a annualità, recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 14.415.680,00 . Il limite di impegno di euro 720.784,00, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2008.

4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Finanziaria 2001).

 

     Art. 8. (Proroga termini per la realizzazione del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto”)

1. I termini per la realizzazione del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), sono prorogati al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 9. (Proroga termini pista ciclabile Pesaro-Fano)

1. Il termine per l’inizio dei lavori della pista ciclabile Pesaro-Fano, 2° ed ultimo stralcio, lotto afferente al Comune di Fano, è fissato al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 10. (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. E’ istituito, per l’anno 2008, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.

3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal dirigente competente.

4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2008.

5. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusiva-mente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.

7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura regionale, su motivata istanza dell’ente beneficiario.

 

     Art. 11. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è approvato il programma triennale 2008/2010 e l’elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge, conformi agli schemi tipo approvati con d.m. infrastrutture e trasporti 22 giugno 2004, n. 898.

 

     Art. 12. (Fondo per la montagna)

1. Per l’anno 2008 nel fondo regionale per la montagna confluiscono:

a) le quote statali per la montagna di competenza della Regione;

b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:

1) UPB 1.04.01: euro 100.000,00;

2) UPB 1.06.03: euro 1.841.782,46 di cui euro 135.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM ed alla Comunità montana D/2 di Pergola;

3) UPB 1.06.04: euro 600.000,00;

4) UPB 4.22.04: euro 1.100.000,00.

 

     Art. 13. (Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all’alienazione, anche mediante trattativa privata, dei beni immobili sottoelencati:

a) immobili appartenenti all’ex Ente di sviluppo agricolo nelle Marche, soppresso con l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, ASSAM. Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo delle Marche, ESAM. Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare, CEPA);

b) immobili appartenenti all’ex Azienda di promozione turistica regionale, soppressa con l.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (Riordino o soppressione di enti e agenzie operanti in materia di competenza regionale);

c) immobili non più utilizzabili a fini istituzionali o di interesse pubblico.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, dispone la sdemanializzazione dei beni immobili da porre in vendita ricompresi tra quelli di cui al comma 1, lettera c).

3. Il prezzo di vendita degli immobili da alienare è stabilito mediante apposita perizia tecnico-economica.

4. La vendita è effettuata con priorità all’acquisto da parte dei conduttori degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L’alienazione degli immobili di cui al comma 1 può essere effettuata, con le procedure ivi previste, dalla società immobiliare regionale IRMa s.r.l., costituita ai sensi della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale).

 

     Art. 14. (Fondo per adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. La Regione persegue quale obiettivo primario il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico ed al risparmio energetico, favorendo il ricorso ad ogni modalità e strumento atto a conseguire il pieno raggiungimento dell’obiettivo medesimo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.

2. La Regione partecipa anche con risorse proprie alla formazione ed al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2008 l’importo di euro 2.705.113,00, a carico dell’UPB 4.26.04.

 

     Art. 15. (San Francesco d’Assisi nelle Marche. Iniziative)

1. Ricorrendo nell’anno 2008 l’ottavo centenario del primo viaggio missionario di San Francesco d’Assisi nelle Marche, al fine di incentivare le attività e le iniziative di carattere socio-culturale commemorative di tale evento, che riveste una eccezionale rilevanza per rilanciare e sviluppare il settore del turismo religioso, la Regione per sottolineare, illustrare e pubblicizzare l’evento stanzia l’importo complessivo di 100.000,00 euro.

2. Per quanto attiene i tempi e i modi di applicazione di quanto previsto dal presente articolo, il rapporto tra la Regione e la Provincia Francescana delle Marche dovrà essere definito, con un apposito protocollo di intesa tra le parti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine è iscritto nel bilancio di previsione per l’anno 2008 l’importo di euro 100.000,00, a carico dell’UPB 5.31.03.

 

     Art. 16. (Modifica all’articolo 16 della l.r. 20/2000) [1]

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 16 della l.r. 20/2000 è aggiunto il seguente:

“9 bis. In caso di rinnovo tardivo, esso retro-agisce alla data di scadenza del precedente accreditamento ove sia accertato anche per il pe-riodo intercorso il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 15.”.

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2005)

1. Nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) dopo le parole “da realizzarsi” sono inserite le seguenti “presso datori di lavoro pubblici o presso studi professionali o”.

 

     Art. 18. (Contabilità ambientale)

1. Alla legge regionale di approvazione del rendiconto generale per l’anno 2007, a titolo sperimentale, è allegata una classificazione della spesa secondo i criteri CEPA e CRUMA per la contabilità ambientale, in collaborazione con l’ISTAT.

 

     Art. 19. (Modifica all’articolo 14 della l.r. 15/1994)

1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali) è sostituito dal seguente:

“1. L’organizzazione amministrativa dei parchi regionali è definita, anche in modo differenziato, dal relativo statuto.”.

 

     Art. 20. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)

1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all’articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate di cinque anni.

2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), già modificato dal comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), le parole “fino al 31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti “fino al 31 dicembre 2008”.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 5 della l.r. 3/2002) [2]

[1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale) è sostituita dalla seguente:

“b) per la sosta in spazi aperti: a venti piazzole. In questo caso l’azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari;”]

 

     Art. 22. (Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale)

1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita le funzioni inerenti i controlli previsti dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali e irroga le relative sanzioni amministrative.

2. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dall’ASUR e destinati al potenziamento dell’attività di formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei dipartimenti di prevenzione.

 

     Art. 23. (Elenco malattie rare. D.m. 279/2001)

1. All’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2007, n. 1369 “Integrazione elenco malattie rare” è aggiunta la seguente malattia: “corioretinite serpiginosa”.

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 71/1997)

1. L’articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - (Convenzione tra imprenditori e Comuni)

1. Fra il richiedente l’autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell’area e delle strade d’accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno precedente, secondo la seguente tabella:

 

TARIFFA PER MATERIALI DI CAVA

da applicare al volume utile misurato in banco

 

a) Materiali di prevalente uso industriale

(classe) (denominazione) (tariffa €/m3)

a1) Sabbia e ghiaia 0,71

a2) Marne 0,42

a3) Argille, aggregati argillosi e sabbiosi 0,42

a4) Arenarie 0,42

a5) Conglomerati 0,60

a6) Calcari massicci 1,40

a6) Calcari stratificati 1,20

a6) Materiale detritico 0,60

a7) Gesso 0,35

b) Materiali di prevalente uso ornamentale

(classe) (denominazione) (tariffa €/m3)

b1) Calcari 1,00

b2) Travertino 0,60

b3) Gesso 0,60

b4) Arenaria 0,60

2. Le tariffe sono aggiornate dalla Giunta regionale secondo le variazioni dell’indice ISTAT riferito ai prezzi delle industrie estrattive.

3. In caso di dissenso fra il Comune e il titolare dell’autorizzazione o della concessione sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati, si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all’albo designato dal Presidente della Provincia.

4. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche l’accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Essa deve essere di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto e di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli articoli 9 e 11, nonché la copertura delle eventuali penali per il ritardo nei pagamenti.

5. Ogni periodo di trenta giorni o frazione di trenta di ritardo del versamento comporta il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al 5 per cento.

6. Il ritardo del pagamento della tariffa o della penale superiore a sessanta giorni determina la sospensione automatica dell’autorizzazione o della concessione. La sospensione cessa se il pagamento del contributo o della penale avviene nei sessanta giorni successivi.

7. Qualora il ritardo nel pagamento del contributo o della penale superi centoventi giorni, si ha l’automatica decadenza dell’autorizzazione o della concessione e l’escussione della fideiussione.

8. Il Comune versa il 60 per cento del contributo e della eventuale penale, entro il 31 ottobre di ogni anno, come segue:

a) il 10 per cento alla Provincia per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;

b) il 50 per cento alla Regione per le attività di recupero e bonifica ambientale di cave di-smesse e di aree o per il miglioramento della qualità delle acque.”.

2. [I termini di pagamento e le penali di cui all’articolo 17 della l.r. 71/1997, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche per le autorizzazioni o concessioni già rilasciate fatte salve le convenzioni già stipulate] [3].

3. [Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 71/1997, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano per i materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2008, fatte salve le convenzioni già stipulate] [4].

 

     Art. 25. (Canoni utenze di acqua pubblica)

1. A decorrere dall’anno 2008 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dì cui all’articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) sono determinati come segue:

USO Euro

Irriguo

Modulo senza restituzione 45,00

Modulo con restituzione 22,50

Per ettaro non a bocca tassata 0,41

Minimo 3,20

Umano (potabile)

Modulo 1.918,00

Minimo 319,67

Industriale

Modulo senza restituzione 14.065,56

Minimo 1.918,02

Prod. forza motrice

per ogni KW 13,08

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico

Modulo 319,70

Minimo 115,09

IGIENICO ED ASSIMILATI

Per utilizzo servizi igienici: compresi impianti sportivi, industrie e strutture varie;

Servizi antincendio, impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e per gli usi non previsti ai precedenti punti.

Modulo 959,00

Minimo 115,09

 

     Art. 26. (Determinazione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva dell’addizionale per le utenze esenti)

1. In attuazione del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), la misura delle aliquote dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile per usi civili nel territorio della regione Marche e dell’imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti di cui all’articolo 9 del d.lgs 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e la previsione della facoltà delle Regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione), è determinata come segue:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,0155 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,0181 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0207 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui: euro 0,0258 per metro cubo.

2. Per gli usi industriali, artigianali ed agricoli le aliquote dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale e comunque non inferiori ad euro 0,0052.

 

     Art. 27. (Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)

1. E’ istituita con decorrenza dal 1° gennaio 2008 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) e dall’articolo 17 del d.lgs. 398/1990.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato [5].

3. L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell’autorizzazione dell’impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, sulla base dei quantitativi erogati nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) [6].

4. L’imposta è versata mensilmente alla Regione, entro il mese successivo a quello di riferimento, su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale [7].

5. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. In caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta versata in ritardo, oltre agli interessi moratori.

6. L’accertamento e la liquidazione dell’imposta è effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale 30 luglio 1996, dai soggetti obbligati al versamento dell’imposta di cui al comma 3 del presente articolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

6 bis. Al fine di rafforzare l’attività di controllo e di recupero dell’imposta, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agenzia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli [8].

6 ter. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l’indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall’articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) [9].

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. Sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’articolo 63, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) gli autoveicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone iscritti nei registri Automotoclub storico italiano (ASI) e Federazione motociclistica italiana (FMI), nonché gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o cose iscritti nel registro ASI, purché non più adibiti a qualsiasi uso professionale o commerciale, a decorrere dall’anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione [10].

2. [Non è dovuta la tassa automobilistica in relazione alla massa rimorchiabile dai veicoli per trasporto di cose di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, di cui alla tabella 2/bis, tariffa 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000)] [11].

3. [A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente che registri la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione può richiedere la compensazione o il rimborso di quota parte della tassa automobilistica versata purché la perdita del possesso si sia verificata da almeno un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso. Nel caso di richiesta di compensazione, il nuovo veicolo deve essere acquistato entro quattro mesi dalla perdita di possesso del veicolo precedente] [12].

 

     Art. 29. (Rateizzazione recupero crediti)

1. La Regione rateizza il recupero dei propri crediti di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate e documentabili.

2. La rateizzazione è concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili in ragione dell’entità del debito e del reddito complessivo dell’ultimo anno, secondo fasce definite con deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, altresì, le modalità, la documentazione necessaria ed i termini per la presentazione della richiesta.

3. La rateizzazione comporta il computo degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della presentazione della richiesta. In ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.

4. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio con obbligo di estinguere, entro trenta giorni, il debito residuo in un’unica soluzione.

5. La rateizzazione non è concessa nei seguenti casi:

a) per importi inferiori ad euro 100,00;

b) qualora al debitore siano state concesse più di tre rateizzazioni;

c) qualora il debitore sia decaduto ai sensi del comma 4 da una precedente rateizzazione.

5 bis. Per i crediti della Regione iscritti a ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la rateizzazione è concessa dall’agente della riscossione con le modalità previste dall’articolo 19 del d.p.r. medesimo [13].

 

     Art. 30. (Modifiche alla l.r. 3/1971)

1. Al primo comma dell’articolo 2 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile), le parole “grandi derivazioni di acque pubbliche di cui all’articolo 6 del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175” sono sostituite dalle seguenti “derivazioni di acque pubbliche”.

2. L’articolo 3 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Aliquota)

1. L’aliquota dell’imposta regionale è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.

2. L’aliquota di cui al comma 1 è determinata nella misura del 10 per cento del canone per le concessioni del demanio marittimo.”.

3. Al primo comma dell’articolo 4 della l.r. 3/1971, dopo le parole “del canone di concessione”, sono aggiunte, in fine, le seguenti “ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche”.

4. L’articolo 5 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Sanzioni)

1. Il ritardato od omesso versamento dell’imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell’imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.”.

5. L’articolo 7 della l.r. 3/1971 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva dell’imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).”.

 

     Art. 31. (Modifiche alla l.r. 18/1995)

1. L’articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - (Sanzioni)

1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l’atto stesso è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Nel caso di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il trasgressore è soggetto, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa non versata o tardivamente versata, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

5. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.”.

2. L’articolo 3 della l.r. 18/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - (Accertamento e liquidazione)

1. All’accertamento ed alla liquidazione delle tasse sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria della Regione o degli enti locali delegati cui è affidata la gestione del tributo regionale.

2. Le violazioni delle disposizioni della presente legge possono essere constatate da parte degli organi individuati dalle norme dello Stato o della Regione. I relativi processi verbali di constatazione sono trasmessi alla struttura tributaria competente all’accertamento del tributo che provvede alla contestazione delle violazioni al trasgressore mediante notifica dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.”.

3. L’articolo 4 della l.r. 18/1995 è abrogato.

4. L’articolo 5 della l.r. 18/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva della tassa e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).”.

5. Gli articoli 6 e 8 della l.r. 18/1995 sono abrogati.

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di strutture socio-sanitarie)

1. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come sostituito dal r.r. 24 ottobre 2006, n. 3, è prorogato di un anno con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. (Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) sono aggiunte, in fine, le parole “non pericolosi”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 sono aggiunte, in fine, le parole “pericolosi e non pericolosi”. 3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 la parola “assimilabili” è sostituita dalla parola “assimilati”; le parole “di prima categoria” sono soppresse; le parole “per i rifiuti urbani” sono sostituite dalle parole “alla lettera c) del comma 1”.

4. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 15/1997 le parole “del 10 per cento” sono sostituite dalle seguenti “del 20 per cento”.

5. L’articolo 5 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 33, della legge 549/1995 redigono apposito processo verbale di constatazione da trasmettere alla Provincia entro trenta giorni dalla sua redazione.

2. La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, del tributo evaso, degli interessi moratori e delle sanzioni amministrative. La contestazione della violazione è notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nel caso in cui dagli atti d’ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l’accertamento e la contestazione sono effettuati d’ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4. Qualora l’interessato non definisca la propria violazione come stabilita dall’atto di contestazione, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).”.

6. L’articolo 6 della l.r. 15/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 3, commi 31 e 32, della legge 549/1995 per le violazioni in essi previste, ai soggetti obbligati che ostacolino, in qualunque modo, le operazioni di ispezione, accertamento e verifica di cui all’articolo 3, comma 33, della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 310,00 ad euro 3.100,00.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale per il deposito in discarica entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

5. Le sanzioni amministrative non tributarie si applicano secondo la procedura stabilita dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

7. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/1997 la parola “tre” è sostituita dalla seguente “cinque”, e l’ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 34. (Modifiche della l.r. 35/2001)

1. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è abrogata.

2. Il comma 4 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituito dal seguente:

“4 bis. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituito dal seguente:

“5. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta all’1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991.”.

4. L’alinea del comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 è sostituita dalla seguente:

“5 bis. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all’anno precedente il tasso di premio per l’assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000.”.

5. Alla lettera b) del comma 5 bis dell’articolo 1 della 35/2001 le parole “nel corso del periodo d’imposta a partire dal 2005, abbiano alternativamente:”, sono sostituite dalle seguenti “nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:”.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

 

     Art. 35. (Decorrenza delle disposizioni tributarie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 30, 31, 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008.

2. Per i periodi di imposta precedenti, si applicano le norme previgenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 36. (Abrogazioni in materia tributaria)

1. Sono abrogati:

a) l’articolo 10 della l.r. 20 ottobre 1983, n. 32 (Provvedimenti tributari);

b) la l.r. 11 dicembre 1987, n. 40 (Modifica all’articolo 10 “Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile” della l.r. 20 ottobre 1983, n. 32);

c) l’articolo 34 della l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2003);

d) l’articolo 42 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2004).

 

     Art. 37. (Razionalizzazione della spesa di personale)

1. E’ confermata per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 la previsione di cui all’articolo 13 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007). Gli oneri corrispondenti sono imputati nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008/2010.

2. Al fine di sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi è confermato per l’anno 2008 lo stanziamento iniziale di euro 500.000,00 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’incentivazione di prestazioni e di risultati del personale conseguenti ad attività progettuali. Tale importo potrà essere incrementato in conseguenza di variazioni compensative di bilancio con riferimento a risorse stanziate nel bilancio di previsione del 2008 in UPB diverse dalla 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente”, se utilizzabili per il pagamento del salario accessorio del personale.

3. Gli importi di cui al comma 2 confluiranno nelle risorse di cui all’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 38. (Modifica all’articolo 4 della l.r. 29/2005)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è aggiunta la seguente:

“d bis) le modalità di utilizzo del personale regionale.”.

 

     Art. 39. (Modifica alla l.r. 21/2006)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell’Istituto ricovero e cura a carattere scientifico “INRCA” di Ancona) è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale determina i compensi degli organi di cui al comma 2.”.

 

     Art. 40. (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:

“4. Per lo svolgimento di attività convegnistiche pubbliche limitatamente alle materie di competenza regionale è autorizzata una spesa annua documentata contabilmente di euro 2.500,00 per i gruppi consiliari composti da un solo consigliere, di euro 7.500,00 per i gruppi composti da due a tre consiglieri, di euro 15.000,00 per i gruppi composti da quattro a dieci consiglieri, di euro 30.000,00 per i gruppi con più di dieci consiglieri.

 

     Art. 41. (Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 32/1982)

1. L’articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche), già sostituito dall’articolo 37 della l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007) è sostituito dal seguente:

“Art. 19

1. I titolari del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali, corrispondono alla Regione un diritto annuo proporzionale all’estensione della superficie accordata in permesso o in concessione, pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:

a) euro 120,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;

b) euro 60,00, per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;

c) euro 20,00, per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale e per i permessi di ricerca.

2. L’importo complessivo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 5.000,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera a), ed a euro 2.500,00 per le concessioni di cui al comma 1, lettera b).

3. In aggiunta al diritto di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua, ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali, corrisponde alla Regione un diritto annuo commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata nel processo di confezionamento di acque o bevande imbottigliate, pari ad euro 2,00 ogni mille litri.

4. Il diritto di cui al comma 3 è ridotto del 50 per cento con riferimento ai quantitativi di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

5. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata, o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata a monte degli impianti di imbottigliamento ed è tenuto inoltre ad inviare alla Provincia:

a) ogni sei mesi, i dati dei volumi medi mensili e le rilevazioni effettuate ai sensi dell’articolo 13, comma quarto, lettera m);

b) entro sei mesi dal rilascio della concessione, i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione i dati di cui al comma 5, lettere a) e b), ai fini dell’inserimento nella banca dati regionale.”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 19 della l.r. 32/1982, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall’anno 2008.

3. L’articolo 37 della l.r. 14/2007 è abrogato.

4. I titolari delle concessioni in atto inviano alla Provincia i dati sulla localizzazione, sul bacino idrogeologico di appartenenza, sul bacino idrografico, sulla profondità dei pozzi e sulle pertinenze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la Provincia provvede alla loro trasmissione alla Regione entro i due mesi successivi.

 

     Art. 42. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 18/1996)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) sono aggiunte, in fine, le parole: “, nonché per il trasporto degli alunni diversamente abili anche con riferimento al grado di istruzione secondaria superiore”.

 

     Art. 43. (Modifica alla l.r. 15/2007)

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 6 novembre 2007, n. 15 (Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis - (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino all’approvazione degli atti di cui al comma 2 dell’articolo 1, gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di struttura complessa determinano le modalità per l’attuazione del sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, sulla base dei criteri desumibili dall’articolo 6 del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 e dalla normativa statale vigente.”.

 

     Art. 44. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi ed i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2008 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal d.m. 18 febbraio 2005, n. 17154 (SIOPE).

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse se necessarie per l’esatta imputazione delle risorse aggiuntive, accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02, relative agli interventi comunitari del DOCUP OB 2 anni 2000/2006.

 

     Art. 45. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 14 novembre 2011, n. 21, con la decorrenza ivi prevista all'art. 48.

[3] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[4] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[5] Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2012, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[8] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[9] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[10] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 2008, n. 12.

[12] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[13] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.