Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 11/03/2003 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento). |
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale). |
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa). |
Art. 4. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica). |
Art. 5. (Conservazione di stanziamenti). |
Art. 6. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni). |
Art. 7. (Cofinanziamento regionale). |
Art. 8. (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa). |
Art. 9. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa). |
Art. 10. (Fondo regionale autonomia scolastica). |
Art. 11. (Fondo regionale occupazione). |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 19 dicembre 2001, n. 35). |
Art. 13. (Realizzazione di strumenti di programmazione). |
Art. 14. (Fondo per la montagna). |
Art. 15. (Modifica alla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45). |
Art. 16. (Rinnovo autorizzazioni). |
Art. 17. (Fondo di rotazione per la progettazione). |
Art. 18. (Manutenzione idraulica). |
Art. 19. (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata). |
Art. 20. (Ambienti fonoassorbenti). |
Art. 21. (Dati statistici). |
Art. 22. (Modifiche alla l.r. 4 febbraio 2003, n. 2). |
Art. 23. (Asili nido). |
Art. 24. (Modifiche alla l.r. 2 giugno 1992, n. 21). |
Art. 25. (Modifica alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27). |
Art. 26. (Modifiche denominazioni capitoli). |
Art. 27. (Interventi a sostegno attività teatrali). |
Art. 28. (Emissione buoni obbligazionari regionali). |
Art. 29. (Gestione del debito e cartolarizzazioni). |
Art. 30. (Anticipazioni di cassa per le ASL). |
Art. 31. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale). |
Art. 32. (Attuazione dei programmi comunitari). |
Art. 33. (Attuazione del decentramento amministrativo). |
Art. 34. (Rateizzazione recupero crediti). |
Art. 35. (Semplificazioni procedurali). |
Art. 36. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 6.3.62 - L.R. 11 marzo 2003, n. 3.
Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2003).
(B.U. 17 marzo 2003, n. 22).
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento).
1. Per il periodo 2003/2005 le entrate a legislazione vigente sono stimate:
a) anno 2003: euro 2.873.194.355,82;
b) anno 2004: euro 2.552.856.900,28;
c) anno 2005: euro 2.623.005.769,28.
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale).
1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa).
1. Per l’anno 2003, è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 4. (Reiscrizione di somme a destinazione specifica).
1. L’elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, ai sensi dell’articolo 36 della
2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
Art. 5. (Conservazione di stanziamenti).
1. Le somme disponibili sugli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2002 inclusi nell’allegata tabella “E”, non impegnate a norma dell’articolo 46 della
Art. 6. (Autorizzazione all’assunzione di nuove obbligazioni).
1. Per l’anno 2003, è consentita l’assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencate nella tabella “F”, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell’anno 2004.
Art. 7. (Cofinanziamento regionale).
1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l’anno 2003, le seguenti spese:
a) euro 516.456,89 a carico dell’UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla
b) euro 154.937,00 a carico dell’UPB 3.20.05 per l’attuazione del programma statale di cui all’articolo 12 del
c) euro 158.035,81 a carico dell’UPB 3.09.06 per gli interventi previsti dalla
d) euro 1.859.245,00 a carico dell’UPB 5.28.08 per gli interventi previsti dall’articolo 71 della
e) euro 513.724,74 a carico dell’UPB 4.22.01 per gli interventi previsti dal programma INFEA;
f) euro 200.000,00 a carico dell’UPB 4.23.02 per il completamento della rete di monitoraggio qualità aria-ambiente;
g) euro 200.000,00 a carico dell’UPB 4.23.02 per gli interventi previsti dalla
h) euro 103.300,00 a carico dell’UPB 5.31.06 per la realizzazione del piano di utilizzo dei fondi UMTS per lo sviluppo del SBN nel territorio regionale;
i) euro 130.000,00 a carico dell’UPB 3.12.02 per gli interventi volti alla realizzazione del programma tetti fotovoltaici.
Art. 8. (Integrazioni alle autorizzazioni di spesa).
1. Per le finalità di cui all’articolo 11 della
2. Per la prosecuzione del rimborso agli Enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell’articolo 3 della
3. Per le spese dell’Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con de
4. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie), istituito con de
5. Per la concessione ai Comuni singoli o associati e alle IPAB di contributi per gli interventi destinati alle strutture socio-assistenziali e alle finalità di cui alla
6. È autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per la concessione di contributi a soggetti in condizione di disabilità e di euro 100.000,00 per azioni rivolte ai soggetti anziani. La somma di euro 500.000,00 è iscritta nell’UPB 5.30.07.
7. Per la concessione di un contributo straordinario allo Sferisterio, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 5.31.04.
8. Per la concessione di un contributo per il miglioramento architettonico e per l’adeguamento della sicurezza della struttura teatrale “Le Muse” di Ancona, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 100.000,00 a carico dell’UPB 5.31.04.
9. Per la concessione di un contributo per il miglioramento e la messa a norma delle strutture teatrali regionali, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 200.000,00 a carico dell’UPB 5.31.04.
10. Per il finanziamento del programma di investimenti delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere delle Marche, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 20.000.000,00 a carico dell’UPB 5.28.08.
11. Per il rimborso agli enti locali delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti sponda, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 1.000.000,00 a carico dell’UPB 2.08.09.
12. Per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni con le Camere di commercio è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 400.000,00 a carico dell’UPB 3.13.01.
13. Per il finanziamento dei programmi di intervento a favore dei paesi in via di sviluppo, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 3.14.08.
14. Per la realizzazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 1o giugno 1999, n. 17, del progetto “Includ - Interreg III B, area Cadses”, tramite l’integrazione del programma SVIM 2003 di cui all’articolo 7, comma 2, della legge medesima, è autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 266.000,00 a carico dell’UPB 3.14.05.
15. È autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 5.000,00, per la sperimentazione di terapie non convenzionali, non comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. La somma occorrente è iscritta a carico della UPB 5.28.12 dello stato di previsione della spesa.
16. Per il contributo straordinario alle spese di gestione del Museo della Resistenza di Caldarola, per l’anno 2003, è autorizzata la spesa di euro 25.000,00. La somma è iscritta a carico dell’UPB 5.31.03.
Art. 9. (Finalizzazioni stanziamenti di spesa).
1. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi all’iniziativa “Quintana” di Ascoli Piceno ed euro 30.000,00 per il Carnevale di Fano.
2. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 5.31.01 è comprensivo della somma di euro 100.000,00 da destinarsi alle iniziative culturali del Teatro delle Muse.
3. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.13.02 per gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 17 della
4. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.27.01 può essere utilizzato anche per oneri relativi all’esercizio 2002 fino al limite massimo di euro 9.800.000,00.
5. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.10.01 è finalizzato, quanto a euro 100.000,00, alla corresponsione di un contributo alla Comunità montana del Catria e Nerone per la gestione dell’Azienda speciale consortile del Catria.
6. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.01 è comprensivo della somma di euro 206.582,75 da destinarsi alle spese per l’avvio della Riserva naturale della Sentina così come previsto al punto 4 del “Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 luglio 2001, n. 41.
7. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 4.25.02 è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi alle spese per la Riserva naturale di Ripa Bianca istituita con deliberazione del Consiglio regionale 22 gennaio 2003, n. 85.
8. Lo stanziamento previsto a carico dell’UPB 3.14.07 è comprensivo della somma di euro 60.000,00 da destinarsi all’“Università della Pace” di cui all’articolo 15 della
Art. 10. (Fondo regionale autonomia scolastica).
1. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti a sostegno dell’autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi di istruzione-formazione-lavoro, finanziati con le risorse iscritte nell’UPB 3.21.03 a carico del relativo capitolo e con quelle dell’obiettivo 3 del FSE, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
Art. 11. (Fondo regionale occupazione).
1. Le linee di indirizzo per la presentazione dei progetti del piano annuale delle politiche del lavoro, finanziati con le risorse del FSE ob. 3 e anche con le UPB 3.20.04, 3.20.05, 3.21.01, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari.
Art. 12. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della
“4 bis. A decorrere dal periodo di imposta 2004 l’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 3,25 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
2. Al comma 5 dell’articolo 1 della
Art. 13. (Realizzazione di strumenti di programmazione).
1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.
2. È autorizzata, per l’anno 2003, la spesa di euro 596.533,13 per l’affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell’UPB 2.07.03.
Art. 14. (Fondo per la montagna).
1. È istituito, per l’anno 2003, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:
a) la quota di competenza della Regione del fondo nazionale per il 2002 pari ad euro 1.210.511,20;
b) lo stanziamento disposto a carico dell’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari ad euro 935.045,22.
2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:
a) euro 25.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM;
b) euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana zona D/2.
3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti a valere sull’UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla
Art. 15. (Modifica alla
1. All’articolo 28 della
“2. La titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale extra urbano è mantenuta in capo alla Regione fino alla scadenza del 31 dicembre 2003.”.
Art. 16. (Rinnovo autorizzazioni). [1]
1. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno, di durata massima ventennale, di cui all’articolo 13 della
2. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 2.065.827,60, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 14 della
3. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 9 della
4. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 8, comma 1, della
5. Sono rinnovate, per l’anno 2003, le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di euro 1.032.913,80, di cui all’articolo 9, comma 1, della
6. È rinnovata, per l’anno 2003, l’autorizzazione del limite d’impegno di euro 516.456,90, di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2004 e termine nell’anno 2023, di cui all’articolo 15 della
Art. 17. (Fondo di rotazione per la progettazione).
1. È istituito, per l’anno 2003, un fondo di rotazione per l’importo complessivo di euro 1.500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2003 per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell’istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell’istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno 2003.
5. I comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
6. L’anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.
Art. 18. (Manutenzione idraulica).
1. La progettazione preliminare degli interventi di manutenzione idraulica dei fiumi è effettuata dalla Regione con la collaborazione delle Province competenti per territorio.
2. Per la progettazione esecutiva e per la gestione degli appalti e direzione dei lavori, le Province possono avvalersi delle competenti strutture regionali.
Art. 19. (Rinegoziazione dei mutui regionali di edilizia agevolata).
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della
2. Per i mutui agevolati di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 29, commi 1 e 3, della
Art. 20. (Ambienti fonoassorbenti).
1. I contributi ai Comuni di cui alla
Art. 21. (Dati statistici).
1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della
2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della
Art. 22. (Modifiche alla
[1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 516.456,90 per i contributi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 4, e di euro 500.000,00 per i contributi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dello stesso articolo 4.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 7 della
“3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:
a) per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego, ai sensi dell’articolo 4 della
b) per la somma di euro 200.000,00 mediante impiego, ai sensi dell’articolo 24 della
Art. 23. (Asili nido).
1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all’articolo 14 della
a) euro 1.550,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) euro 1.500,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente;
c) euro 1.400,00 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell’UPB di spesa 5.29.01.
3. Nella ripartizione del fondo il 4 per cento è riservato per i contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 24. (Modifiche alla
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. (Corsi di orientamento musicale e centri di educazione permanente).
1. Le Province autorizzano e finanziano annualmente l’istituzione di corsi di orientamento musicale e l’attuazione di centri di educazione permanente.”.
2. Gli articoli 3 e 4 della
Art. 25. (Modifica alla
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. (Risorse non utilizzate).
1. Fermi restando i criteri per l’accesso ai contributi previsti agli articoli 4 e 5, le risorse non utilizzate possono essere trasferite indifferentemente per i progetti validamente presentati ai sensi degli articoli 4 e 5 fino al limite dei massimali ammissibili previsti nella presente legge.”.
Art. 26. (Modifiche denominazioni capitoli).
1. Nelle denominazioni dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale le parole “in situazione di handicap” sono sostituite con le parole “in condizione di disabilità” e la parola “handicap” è sostituita con la parola “disabilità”.
Art. 27. (Interventi a sostegno attività teatrali).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’AMAT una fidejussione regionale decennale fino all’importo annuo di euro 40.000,00 a garanzia del mutuo chirografario preordinato alla copertura dei deficit pregressi.
Art. 28. (Emissione buoni obbligazionari regionali).
1. Per l'anno 2003 ed in attuazione dell'articolo 31 della
2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:
a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;
b) durata massima quaranta anni;
c) possibilità del rimborso differito. [4]
3. Il pagamento degli oneri derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.
Art. 29. (Gestione del debito e cartolarizzazioni).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare iniziative occorrenti per la gestione dell’esposizione debitoria delle Aziende sanitarie al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 41 della
Art. 30. (Anticipazioni di cassa per le ASL).
1. Le Aziende sanitarie, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere, nel limite massimo di due dodicesimi dell’ammontare delle entrate iscritte in bilancio, con esclusione di quelle relative alle partite di giro.
2. Le anticipazioni devono essere estinte entro l’esercizio finanziario nel quale sono state contratte.
3. Alla contrazione delle anticipazioni si provvede con atto del direttore dell’Azienda da comunicare alla Regione entro cinque giorni dall’adozione.
Art. 31. (Variazioni agli stanziamenti relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale).
1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2003 relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
Art. 32. (Attuazione dei programmi comunitari).
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l’attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico dell’UPB di spesa 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità della partita prevista per far fronte ai cofinanziamenti UE.
Art. 33. (Attuazione del decentramento amministrativo).
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
Art. 34. (Rateizzazione recupero crediti). [5]
[1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell’interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l’invio dell’ultima denuncia dei redditi.
2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.
3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.
4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un’unica soluzione.]
Art. 35. (Semplificazioni procedurali).
1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del Dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.
Art. 36. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
TABELLE
(Omissis)
[1] Per una proroga dei termini di cui al presente articolo, vedi l’art. 19 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 36 della