§ 6.1.12 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 18.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:20/02/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Oggetto delle tasse e modalità di pagamento.
Art. 2.  Sanzioni.
Art. 3.  (Accertamento e liquidazione)
Art. 4.  Riscossione delle sanzioni e soprattasse.
Art. 5.  (Riscossione coattiva)
Art. 6.  Ricorsi amministrativi.
Art. 7.  Decadenza e rimborsi.
Art. 8.  Abbandono di crediti.
Art. 9.  Norma transitoria e abrogazioni.
Art. 10.  Rinvio alle norme legislative dello Stato.
Art. 11.  Aggiornamento dell'archivio tributario regionale.
Art. 12.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.12 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 18.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(B.U. 28 febbraio 1994, n. 17).

 

Art. 1. Oggetto delle tasse e modalità di pagamento.

     1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

     2. Le tasse sulle concessioni regionali sono corrisposte mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche.

     3. Gli importi delle tasse, indicati nella tariffa approvata con D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, sono arrotondati alle lire 1.000 superiori con esclusione di quelli relativi a tasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili e per i quali il suddetto arrotondamento va operato sul totale delle tasse o dei contributi dovuti.

 

     Art. 2. Sanzioni. [1]

     1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l’atto stesso è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

     3. Nel caso di insufficiente, omesso o ritardato pagamento della tassa alla prescritta scadenza, il trasgressore è soggetto, oltre al pagamento della tassa evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa non versata o tardivamente versata, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     4. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

     5. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997.

 

     Art. 3. (Accertamento e liquidazione) [2]

     1. All’accertamento ed alla liquidazione delle tasse sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria della Regione o degli enti locali delegati cui è affidata la gestione del tributo regionale.

     2. Le violazioni delle disposizioni della presente legge possono essere constatate da parte degli organi individuati dalle norme dello Stato o della Regione. I relativi processi verbali di constatazione sono trasmessi alla struttura tributaria competente all’accertamento del tributo che provvede alla contestazione delle violazioni al trasgressore mediante notifica dell’atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 4. Riscossione delle sanzioni e soprattasse. [3]

     [1. E' consentita la definizione in via automatica con il pagamento del tributo evaso e di due terzi della soprattassa mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Marche entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accertamento o dal giorno della redazione del verbale se effettuata in contraddittorio.

     2. Se non interviene la definizione con le modalità di cui al comma 1, la Regione provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera.]

 

     Art. 5. (Riscossione coattiva) [4]

     1. Per la riscossione coattiva della tassa e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

 

     Art. 6. Ricorsi amministrativi. [5]

     [1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo evaso e della soprattassa, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento.

     2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in copia al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutività del ruolo. Il presidente della giunta regionale può disporre in tutto o in parte la sospensione della riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.]

 

     Art. 7. Decadenza e rimborsi.

     1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge va eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

     2. Entro lo stesso termine, decorrente dalla data del pagamento, il contribuente può chiedere la restituzione delle tasse erroneamente pagate. Non si fa luogo al rimborso nel caso in cui la somma non sia superiore a lire 20.000.

 

     Art. 8. Abbandono di crediti. [6]

     [1. E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1993 quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 20.000 e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi e delle soprattasse ad essi connessi. Al relativo annullamento si provvede mediante decreto del dirigente del servizio bilancio, demanio e patrimonio, a ciò delegato ai sensi della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.]

 

     Art. 9. Norma transitoria e abrogazioni.

     1. Alle violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della L.R. 15 aprile 1980, n. 20.

     2. La L.R. 20/1980 è abrogata, salvi gli effetti di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Rinvio alle norme legislative dello Stato.

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano alle tasse sulle concessioni regionali le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.

 

     Art. 11. Aggiornamento dell'archivio tributario regionale.

     1. Gli enti locali e gli altri enti che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali sono tenuti a collaborare con la Regione, sulla base delle disposizioni da essa stessa impartite, per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali e per la costituzione e l'aggiornamento dei relativi archivi dei contribuenti.

 

     Art. 12. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

 

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[1] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.