Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali |
Data: | 14/01/1997 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione). |
Art. 2. (Funzioni). |
Art. 3. (Organi). |
Art. 4. (Direttore) |
Art. 5. (Attribuzioni del direttore) |
Art. 6. (Revisore unico) |
Art. 7. (Compiti del Collegio dei revisori). |
Art. 8. (Commissione tecnico-scientifica) |
Art. 9. (Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico) |
Art. 10. (Incompatibilità e ineleggibilità). |
Art. 11. (Direttore generale). |
Art. 12. (Personale) |
Art. 13. (Programmi di attività). |
Art. 14. (Gestione finanziaria) |
Art. 15. (Vigilanza e controllo sugli organi) |
Art. 16. (Patrimonio). |
Art. 17. (Finanziamenti). |
Art. 18. (Norme transitorie). |
Art. 19. (Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche). |
Art. 20. (Procedura di liquidazione). |
Art. 21. (Assegnazione del personale). |
Art. 22. (Abrogazione). |
Art. 23. (Istituzione della Consulta). |
Art. 24. (Composizione e funzionamento). |
Art. 25. (Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e servizio fitosanitario). |
Art. 26. (Divulgatori agricoli). |
Art. 27. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 28. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.36 - L.R. 14 gennaio 1997, n. 9.
Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione delle consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA).
(B.U. 23 gennaio 1997, n. 7).
CAPO I
Istituzione dell'ASSAM
Art. 1. (Istituzione).
1. E' istituita, per le finalità previste dalla presente legge, l'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), con sede in Ancona.
2. L'ASSAM è Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
Art. 2. (Funzioni).
1. L'ASSAM costituisce strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari per promuovere l'ammodernamento delle strutture agricole; esso attua gli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio regionale.
2. Oltre ai compiti attribuiti dalle leggi regionali di settore, l’ASSAM esercita le funzioni concernenti:
a) i servizi specialistici per il trasferimento dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore agroalimentare e della silvicoltura;
b) i servizi di consulenza e assistenza per la certificazione di qualità dei prodotti;
c) le attività per la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per la tutela della biodiversità attraverso la valorizzazione delle razze animali e delle varietà vegetali locali;
d) l’attività di sperimentazione diretta al miglioramento e allo sviluppo della produzione agricola e agroalimentare;
e) la promozione e la divulgazione dei risultati della sperimentazione di cui alla lettera d);
f) le attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in raccordo con il sistema regionale della formazione professionale;
g) l’individuazione di filiere strategiche per l’orientamento produttivo del settore;
h) la progettazione di livello interregionale, nazionale e comunitaria, nonché l’attivazione di reti tematiche e di parternariato al fine di accedere ai fondi comunitari;
i) il supporto all’attività della Regione derivante dalla partecipazione alla Rete delle Regioni europee “OGM free”;
l) la valutazione economica dei progetti in materia agroalimentare;
m) la gestione dei vivai forestali e del Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione;
n) le attività di analisi chimico-fisiche e sensoriali per la caratterizzazione e la valorizzazione qualitativa agroalimentare e la tutela agroambientale;
o) le attività di controllo tecnico e di vigilanza sui prodotti e sui processi produttivi agricoli e agroalimentari;
p) la raccolta e l’elaborazione dei dati meteorologici a supporto delle imprese agricole, in sinergia con il servizio meteorologico della protezione civile;
q) la ricerca applicata e la sperimentazione di prodotti e servizi in agricoltura, utili allo sviluppo della “green economy” [1].
3. [L'ASSAM può inoltre attuare progetti comunitari, statali e regionali in materia agroalimentare, su mandato della Giunta regionale, nonché studi e ricerche per conto della stessa nell'ambito dell'attività di cui al comma 2] [2].
4. [Nell'attuazione dei propri compiti, l'ASSAM, in collaborazione con la Regione Marche, assicura il coordinamento delle attività dei servizi di sviluppo agricolo, tenendo conto degli effetti complessivi sull'economia, l'ambiente e la salute dei cittadini] [3].
1. Sono organi dell’ASSAM:
a) il direttore;
b) il revisore unico.
1. Il direttore dell’ASSAM è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra i dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, tenendo conto del curriculum professionale, della formazione culturale e dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi.
2. In caso di conferimento dell’incarico di cui al comma 1 a un dirigente della Giunta regionale, lo stesso dirigente mantiene, senza remunerazione aggiuntiva, anche la direzione di una struttura dirigenziale della medesima Giunta regionale.
3. Il conferimento dell’incarico di cui al comma 1 a un dirigente di altro ente dipendente comporta il collocamento in aspettativa senza assegni dello stesso dirigente, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, al direttore si applicano le disposizioni della
Art. 5. (Attribuzioni del direttore) [6]
1. Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ASSAM;
b) predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 13, i bilanci preventivi e consuntivi, la relazione di gestione e la relazione sull'attuazione del programma;
c) predispone il regolamento di organizzazione dell'ASSAM ivi compresa la determinazione dell'organico del personale, il regolamento di amministrazione e contabile;
d) sovrintende all'amministrazione dell'ASSAM, definisce gli obiettivi e gli interventi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
2. In caso di assenza o di impedimento del direttore, le funzioni di ordinaria amministrazione sono espletate dal vicedirettore, scelto dal direttore medesimo tra i dirigenti dell’ASSAM.
1. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, per la durata della legislatura regionale, tra gli iscritti nel registro di cui al
Art. 7. (Compiti del Collegio dei revisori). [8]
1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i seguenti compiti:
a) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Agenzia, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo, mediante apposite relazioni;
b) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ASSAM da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
c) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ASSAM, che rimette all'Amministratore unico e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.
2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal Collegio dei revisori debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.
3. Qualora il Collegio dei revisori accetti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia all'Amministratore unico e alla Giunta regionale.
4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria.
5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi al Collegio dei revisori entro sette giorni dalla loro adozione. Le determinazioni del Collegio dei revisori sono tempestivamente notificate all'Amministratore unico.
Art. 8. (Commissione tecnico-scientifica) [9].
[1. E' istituita presso l'ASSAM una Commissione tecnico-scientifica con il compito di collaborare con l'Amministratore unico e di dare parere sui programmi annuale e pluriennale di attività dell'Agenzia medesima.
2. La Commissione tecnico-scientifica esprime altresì parere sugli atti che l'Amministratore unico intende sottoporle e può elaborare, su richiesta del medesimo, proposte specifiche in ordine ai progetti dell'ASSAM.
3. La Commissione tecnico-scientifica è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) L'Amministratore unico dell'ASSAM o suo delegato, che la presiede;
b) il Dirigente del servizio regionale competente in materia di agricoltura;
c) quattro esperti, uno per le produzioni vegetali, uno per le produzioni animali, uno per le tecnologie alimentari e uno per il settore economico-gestionale, designati dalle Università della Regione;
d) quattro tecnici designati dalle organizzazioni regionali professionali agricole, di concerto tra loro;
e) due tecnici designati dalle organizzazioni regionali delle cooperative agricole, di concerto tra loro.
4. La Commissione tecnico-scientifica si dota di un proprio regolamento.
5. I pareri previsti dai commi 1 e 2 debbono essere resi nel termine di quindici giorni dall'avvenuta richiesta. Trascorso tale termine i pareri si intendono espressi favorevolmente.]
Art. 9. (Trattamento economico del direttore e indennità del revisore unico) [10]
1. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, in caso di incarico conferito a dirigente della Giunta regionale, tiene altresì conto della direzione di una struttura della Giunta regionale medesima.
3. Al revisore unico è corrisposta un’indennità mensile lorda pari al quindici per cento del compenso spettante al direttore.
Art. 10. (Incompatibilità e ineleggibilità). [11]
1. Agli organi dell'Agenzia si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della
Art. 11. (Direttore generale). [12]
1. L'Amministratore unico, qualora ricorrano particolari esigenze legate al miglior funzionamento dell'Agenzia, con provvedimento motivato, può nominare un Direttore generale.
2. L'incarico di Direttore generale può essere conferito ai dirigenti della Regione in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 3 della
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è di diritto privato ed ha una durata pari a quella dell'Amministratore unico.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a direttore generale comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.
5. In caso di temporanea assenza o impedimento, il Direttore generale può essere sostituito con provvedimento dell'Amministratore unico da un dirigente della qualifica più elevata in servizio nell'ASSAM.
6. L'Amministratore unico, nel caso di nomina del Direttore generale, provvede alla definizione dei compiti a lui spettanti.
1. L’ASSAM dispone di una dotazione organica propria, determinata sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale. I posti della dotazione organica sono coperti da personale proprio nonché dal personale assegnato ai sensi dell’articolo 21.
2. L’assunzione di personale da parte dell’ASSAM avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell’articolo 35 del
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le posizioni contrattuali ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
3. Il rapporto di lavoro del personale proprio dell’ASSAM è disciplinato dal contratto collettivo di settore. In alternativa, nei confronti dello stesso personale può trovare applicazione, previo accordo sia con le organizzazioni sindacali di categoria che del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto collettivo del comparto di pubblico impiego applicato al personale di cui all’articolo 21. Il relativo costo è a carico dell’ASSAM.
4. La contrattazione decentrata integrativa è effettuata dall’ASSAM secondo le disponibilità del proprio bilancio e sulla base delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
5. La gestione del personale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l’ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.
Art. 13. (Programmi di attività).
1. Nello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 2, l'ASSAM opera sulla base di programmi annuali di attività che devono individuare gli obiettivi, le attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative progettuali, le previsioni di spesa, i mezzi per l'attuazione nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. [Il programma, predisposto entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, è trasmesso, per l'approvazione, alla Giunta regionale unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato di attuazione del programma dell'anno precedente] [15].
Art. 14. (Gestione finanziaria) [16].
[1. La gestione finanziaria dell'ASSAM è improntata a criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.
2. La gestione finanziaria e di bilancio dell'ASSAM è svolta in conformità alla normativa di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, è adottato dall'Amministratore unico entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio stesso e trasmesso, entro quindici giorni, alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio regionale.
4. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione comporta il commissariamento dell'ASSAM da parte della Giunta regionale e la perdita dell'autonomia gestionale.
5. L'Agenzia è tenuta ad attuare il controllo di gestione.]
Art. 15. (Vigilanza e controllo sugli organi) [17].
[1. Il Presidente della Giunta regionale dispone, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'ASSAM, utilizzando il personale regionale competente.
2. Gli organi dell'ASSAM e la commissione di cui all'articolo 8 possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, e previa diffida in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di legge o di regolamento.
3. Con il medesimo decreto viene nominato un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta.]
Art. 16. (Patrimonio).
1. L'ASSAM ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinato, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.
2. Tale patrimonio può essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.
Art. 17. (Finanziamenti). [18]
1. Il finanziamento dell’ASSAM è assicurato mediante:
a) i proventi dei servizi e delle attività;
b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;
c) i contributi della Regione alle spese di gestione relative al programma di attività e alle spese per il personale regionale a tempo indeterminato assegnato ai sensi dell’articolo 21;
d) le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.
2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 vengono determinati dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. L’importo del contributo relativo al personale è definito dalla struttura regionale competente in materia in relazione alle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio dell’anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.
Art. 18. (Norme transitorie).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'Amministratore unico dell'ASSAM propone il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) entro sessanta giorni dalla sua nomina.
CAPO II
Soppressione dell'ESAM
Art. 19. (Soppressione dell'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche).
1. L'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM), istituito con
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore scelto fra coloro che siano in possesso di specifiche competenze professionali adeguate alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 20 e che abbia maturato esperienza almeno quinquennale con funzioni direttive in aziende pubbliche o private.
3. Fino alla nomina del Commissario liquidatore rimane in carica il Commissario straordinario dell'ESAM soppresso.
4. Al Commissario liquidatore compete, a titolo di compenso e per la durata dell'incarico, una indennità mensile pari all'80 per cento di quella prevista per l'Amministratore unico.
Art. 20. (Procedura di liquidazione).
1. Il Commissario liquidatore predispone le condizioni e adotta gli atti necessari alla liquidazione nei termini e nei modi previsti dalla presente legge.
2. All'atto del suo insediamento, il Commissario:
a) riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato;
b) prende in consegna sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'ESAM;
c) individua, d'intesa con la Giunta regionale, i beni dell'ESAM da trasferire a titolo gratuito all'ASSAM per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge;
d) accerta lo stato di attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2 della
3. Entro sei mesi dalla nomina, il Commissario predispone il piano di liquidazione dell'Ente, da approvare con atto della Giunta regionale inviandone copia al Consiglio regionale.
4. Il piano di liquidazione prevede in particolare:
a) la formazione dello stato di consistenza dei beni di proprietà dell'Ente, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria all'atto dello scioglimento dell'ESAM;
b) la ricognizione delle quote di partecipazione assunte dall'ESAM nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi delle norme vigenti;
c) lo svolgimento delle altre attività inerenti i predetti compiti o comunque connesse alla liquidazione dell'ente, secondo le modalità e con l'obbligo di informativa previsti nell'atto di nomina;
d) il compimento dei residui provvedimenti pendenti, affidati all'ESAM ai sensi della
5. La Giunta regionale con l'atto di approvazione del piano di liquidazione dispone anche in ordine al subingresso nei rapporti attivi e passivi ed al patrimonio residuo, alle liti attive e passive pendenti, al proseguo delle attività di liquidazione e di quant'altro necessario.
6. Per gli adempimenti di competenza, il Commissario si avvale di personale messo a disposizione dalla Giunta regionale.
7. Le cessioni, le alienazioni, i trasferimenti, ed ogni altro atto di disposizione del patrimonio devono essere portate a compimento in un tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione del piano di liquidazione. Durante tale periodo, il Commissario trasmette semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, contenente l'elenco particolareggiato delle operazioni espletate.
8. Il Commissario compie tutti gli atti necessari alla liquidazione e può fare transazioni e compromessi. Il Commissario provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ESAM fino alla liquidazione.
9. Alla fine di ogni esercizio finanziario il Commissario presenta alla Giunta regionale il bilancio della gestione, congiuntamente ad una propria relazione.
10. Alla chiusura della liquidazione, il Commissario presenta alla Giunta regionale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio regionale, il bilancio della gestione unitamente ad una propria relazione.
11. In attesa di diversa attribuzione, i compiti ad esaurimento relativi alla gestione dei beni di riforma fondiaria sono in ogni caso espletati attraverso gestioni speciali, con bilancio separato, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della
12. I terreni acquistati dall'ESAM ai sensi e per gli scopi della
13. Le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale.
14. Esaurita la procedura di liquidazione, la Regione succede all'ESAM in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, non estinti dal Commissario o non trasferiti ad altro soggetto.
15. Sulla base delle risultanze accertate dal Commissario ed approvate dalla Giunta regionale, le passività residue dell'ESAM saranno iscritte nel bilancio regionale, le eventuali risultanze attive sono trasferite all'ASSAM.
16. Le passività derivanti dalle fidejussioni sono approvate e liquidate dalla Giunta regionale, su proposta del Commissario liquidatore nei limiti previsti dallo stanziamento disposto nel bilancio regionale.
Art. 21. (Assegnazione del personale).
1. Il personale del ruolo unico regionale assegnato all'ESAM alla data di entrata in vigore della presente legge è assegnato per cinque anni rinnovabili con delibera della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Amministratore unico dell'ASSAM, alle dipendenze funzionali dell'Agenzia stessa, nei limiti dei posti e delle qualifiche richieste per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia. L'assegnazione è disposta tenuto conto delle opzioni del personale, delle funzioni cui risulti addetto e delle professionalità possedute. ll restante personale resta assegnato alle dipendenze della Giunta regionale.
2. All'ASSAM, con le modalità di cui al comma 1, può essere assegnato anche personale del ruolo unico regionale non precedentemente assegnato all'ESAM.
2 bis. La gestione del personale di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l’ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia [19].
3. Il personale assegnato all'ESAM e proveniente da enti diversi dalla Regione Marche riprende servizio presso le amministrazioni di appartenenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le posizioni del personale comandato ai sensi della
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato resta in servizio rispettivamente presso la Giunta regionale e l'ASSAM, fino alla scadenza del contratto.
Art. 22. (Abrogazione).
1. La
2. I riferimenti all'ESAM, contenuti nelle norme e disposizioni regionali, si intendono riferiti all'ASSAM se riguardanti funzioni da questa esercitate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Tali funzioni fino alla costituzione dell'ASSAM sono svolte dalla Giunta regionale.
CAPO III [20]
Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)
Art. 23. (Istituzione della Consulta). [21]
[1. E' istituita la Consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sulle seguenti questioni relative alla formazione e all'aggiornamento delle politiche agroalimentari e forestali della Giunta regionale:
a) piani del settore agroalimentare;
b) programmi di formazione professionale destinati al settore agroalimentare e forestale;
c) proposte di leggi e regolamenti.]
Art. 24. (Composizione e funzionamento). [22]
[1. La Consulta resta in carica fino al termine della legislatura regionale in cui è stata nominata ed è composta da:
a) Assessore regionale all'agricoltura, o suo delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di cooperative agricole;
d) un rappresentante delle associazioni degli allevatori, degli apicoltori, dei bieticoltori, dei cerealicoltori, degli olivicoltori, dei vitivinicoltori, dei produttori ortofrutticoli e dei produttori biologici delle Marche;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del comparto agroalimentare designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) un rappresentante delle associazioni degli avicunicoltori [23].
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle proposte e designazioni dei soggetti di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'area agroalimentare.
4. Ai componenti viene corrisposto il rimborso spese di cui alla
5. Dopo tre assenze consecutive, non adeguatamente giustificate, i membri della Consulta decadono.]
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 25. (Promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli e servizio fitosanitario).
1. [Le funzioni relative alla promozione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono di competenza della Regione che si avvale a tale scopo dei servizi del settore agroalimentare della Giunta regionale] [24].
2. [Il Consiglio regionale approva ogni tre anni il programma di promozione per il settore agroalimentare. Il programma è predisposto dalla Giunta sentito il parere della CEPA] [25].
3. [Il programma individua gli indirizzi generali dell'attività promozionale e le aree geografiche verso cui l'attività deve essere rivolta] [26].
4. [In conformità al programma triennale la Giunta regionale approva un programma esecutivo annuale previo parere della competente Commissione consiliare] [27].
5. Il servizio fitosanitario ed i relativi compiti di cui alla
Art. 26. (Divulgatori agricoli).
1. Sono inquadrati nel ruolo unico regionale i divulgatori agricoli specializzati e polivalenti, ai sensi del
2. Per le finalità, di cui al comma 1, la Giunta regionale individua nella dotazione organica del ruolo unico regionale n. 19 posti della settima qualifica funzionale.
3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 avviene su domanda degli interessati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale inquadrato nel ruolo unico è assegnato ai servizi del settore agroalimentare e all'ASSAM con le modalità di cui all'articolo 21.
Art. 27. (Disposizioni finanziarie).
1. Con legge di approvazione del bilancio regionale è stabilita per l'anno 1997 e successivi l'entità della spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17, lettera c) ed all'articolo 19.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998 sul capitolo 3111103 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della
3. Alla copertura delle spese previste dall'articolo 26 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante impiego delle somme ascritte, ai fini del bilancio pluriennale 1996/1998, a carico del capitolo 3115110 che reca la necessaria disponibilità; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito dei tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni:
a) "Contributo all'ASSAM nelle spese di gestione";
b) "Spese per il Commissario liquidatore dell'ESAM"; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Art. 28. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 9 della
[3] Comma abrogato dall'art. 9 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della
[11] Articolo così sostituito dall’art. 24 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[13] Comma così modificato dall'art. 33 della
[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[15] Comma abrogato dall’art. 9 della
[16] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[18] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[19] Comma inserito dall'art. 10 della
[20] Abrogato dall’art. 6 del
[21] Articolo abrogato dall’art. 6 del
[22] Articolo abrogato dall’art. 6 del
[23] Lettera aggiunta dall'art. 82 della
[24] Comma abrogato dall'art. 9 della
[25] Comma sostituito dall'art. 37 della
[26] Comma abrogato dall'art. 9 della
[27] Comma abrogato dall'art. 9 della