§ 6.1.11 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 15.
Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:20/02/1995
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [4]
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


§ 6.1.11 - Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 15.

Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche.

(B.U. 28 febbraio 1994, n. 17).

 

Art. 1. [1]

     1. La Regione provvede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie mediante emissione di ruolo, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. La tipologia di riscossione coattiva applicabile alle singole categorie di entrate è determinata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 2. [2]

     1. [Per la riscossione coattiva delle entrate extratributarie, ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento comunicati con specifico atto di diffida dalla struttura regionale di settore interessata al recupero del credito, la medesima provvede a darne comunicazione alla struttura competente in materia di recupero crediti, la quale, salva diversa disposizione di legge, emette l’ordinanza o l’ingiunzione di pagamento, assegnando il termine di trenta giorni. Ove sia infruttuosamente decorso tale termine, si procede ai sensi dell’articolo 1] [3].

     2. Per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle relative sanzioni, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’articolo 25 del d.p.r. 602/1973.

 

     Art. 3. [4]

     [1. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali che regolano la materia e che fanno rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione coattiva dei tributi e di ogni altra entrata regionale, diritto o accessorio.

     2. Per le entrate scadute e non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato R.D. 639/1910, l'ufficio tributi e procedure esecutive provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni richiamate nell'articolo 2.]

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

[3] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.