Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/11/2007 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Incarichi di direzione di struttura complessa) |
Art. 1 bis. (Disposizioni transitorie) |
§ 3.1.147 - L.R. 6 novembre 2007, n. 15.
Incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario regionale
(B.U. 15 novembre 2007, n. 100)
Art. 1. (Incarichi di direzione di struttura complessa)
1. La commissione prevista dalla normativa statale vigente incaricata di effettuare le selezioni pubbliche per l’attribuzione degli incarichi di dirigente di struttura complessa del ruolo sanitario e dell’INRCA, è composta da:
a) il direttore sanitario dell’ASUR, dell’Azienda ospedaliera o dell’INRCA, che la presiede;
b) due direttori di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, scelti in base a sorteggio.
2. Il sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuato secondo le modalità stabilite dall’atto aziendale indicato all’articolo 5 della
3. La commissione prevista al comma 1, espletati i colloqui e valutati i curricula professionali, forma la graduatoria dei candidati e individua in base alla stessa la terna dei tre migliori idonei.
4. Il direttore della Zona territoriale dell’ASUR, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera o dell’INRCA attribuisce l’incarico con provvedimento motivato, scegliendo il candidato all’interno della terna di cui al comma 3, ferma restando comunque la possibilità per i direttori suddetti di non avvalersi della terna e di non procedere all’attribuzione dell’incarico, dandone adeguata motivazione.
Art. 1 bis. (Disposizioni transitorie) [1]
1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque fino all’approvazione degli atti di cui al comma 2 dell’articolo 1, gli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di struttura complessa determinano le modalità per l’attuazione del sorteggio di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, sulla base dei criteri desumibili dall’articolo 6 del
[1] Articolo aggiunto dall'art. 43 della