§ 3.2.67 - R.R. 8 marzo 2004, n. 1.
Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:08/03/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Integrazione socio-sanitaria).
Art. 3.  (Requisiti e tempi di adeguamento).
Art. 4.  (Autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi).
Art. 5.  (Autorizzazione all’esercizio di strutture e servizi già operanti).
Art. 6.  (Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate).
Art. 7.  (Sospensione o interruzione dell’attività).
Art. 8.  (Comunicazione periodica).
Art. 9.  (Verifiche e controlli).
Art. 10.  (Anagrafe regionale e monitoraggio delle strutture e dei servizi autorizzati).
Art. 11.  (Norma transitoria).


§ 3.2.67 - R.R. 8 marzo 2004, n. 1. [1]

Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.

(B.U. 18 marzo 2004, n. 28).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento definisce i requisiti funzionali, strutturali e organizzativi, nonché le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge regionale 6 novembre 2002, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), di seguito denominata legge.

     2. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è condizione per l’operatività delle strutture e dei servizi di cui al comma 1.

 

     Art. 2. (Integrazione socio-sanitaria).

     1. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie, secondo quanto indicato nei requisiti specifici delle singole tipologie di struttura.

     2. Per favorire l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie necessaria a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari, l’erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata, di norma, attraverso la valutazione multidisciplinare e multidimensionale del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti, sulla base degli indirizzi e dei protocolli emanati dalla Regione.

 

     Art. 3. (Requisiti e tempi di adeguamento).

     1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, le strutture e i servizi devono possedere i requisiti indicati per ciascuna tipologia nell’allegato A.

     2. Ferma restando l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto titolare delle strutture e dei servizi deve garantire la presenza di figure professionali qualificate per le funzioni di coordinamento, educative e socio-sanitarie, secondo quanto previsto dall’allegato B.

     3. Le strutture già operanti devono adeguarsi, ai sensi dell’articolo 14 della legge, ai requisiti richiesti dalla tipologia di struttura entro i termini indicati negli allegati A e B.

     4. La tolleranza riguardo alle superfici dei locali ammessa per le strutture già operanti, dove espressamente richiamata, è estesa agli edifici ristrutturati o già costruiti con destinazione d'uso per servizi socio-assistenziali e sanitari [2].

     4 bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle strutture da collocare in immobili che non possono essere ampliati o modificati per espresso divieto delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali e dei vincoli artistici, storici ed archeologici [3].

 

     Art. 4. (Autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi).

     1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di nuove strutture e servizi è presentata, dal soggetto titolare delle strutture e dei servizi medesimi di cui al presente regolamento, al Comune competente per territorio sulla base del modello di cui all’allegato 1, stabilito anche ai fini dell’invio dei dati di cui all’articolo 10, comma 1.

     2. Per soggetto titolare delle strutture e dei servizi si intende il proprietario o detentore a qualsiasi titolo della struttura medesima.

     3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

     a) relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l’indicazione della superficie e dell’uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare;

     b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e sottoscritta dal soggetto richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza con indicazione della data di rilascio e dell’autorità amministrativa che ha rilasciato i certificati e gli altri atti amministrativi;

     c) scheda relativa alla struttura per la quale si richiede l’autorizzazione, compilata nella colonna riservata alla risposta e firmata in ogni pagina ai sensi del d.p.r. 445/2000, di cui all’allegato A;

     d) documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’allegato A contrassegnati con un asterisco;

     e) dichiarazione, a firma del soggetto richiedente, attestante la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l’indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e della relativa qualifica professionale;

     f) per le società e le associazioni, copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

     g) dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia, ove richiesta ai sensi della normativa vigente in materia.

     4. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, il Comune si avvale di una apposita commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ambito territoriale e presieduta dal coordinatore dell’ambito medesimo. La commissione è nominata dal Sindaco del Comune capofila per un quinquennio ed è composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, designati dal Comitato dei Sindaci dell’ambito, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione, designato dalla competente Zona territoriale dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) [4].

     5. Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione di cui al comma 4. La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, eventualmente anche presso la sede della struttura, attivando al suo interno un nucleo di valutazione commisurato alle dimensioni e alla tipologia della struttura da autorizzare. La commissione esprime il proprio parere entro cinquanta giorni dal ricevimento della documentazione [5].

     6. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere della commissione di cui al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     6 bis. Ove sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l'attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità [6].

 

     Art. 5. (Autorizzazione all’esercizio di strutture e servizi già operanti).

     1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge, le strutture già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre 2004, domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto dall’articolo 4, corredata anche di una relazione che illustri, sulla base dell’utenza ospitata, la scelta della tipologia di struttura per cui l’autorizzazione è richiesta [7].

     2. L’autorizzazione può essere richiesta per più tipologie di struttura, mediante presentazione di distinte domande in relazione a ciascuna tipologia.

     3. Qualora la struttura non possieda i requisiti stabiliti dal presente regolamento, il Comune rilascia un'autorizzazione provvisoria, con obbligo di adeguamento nei termini indicati negli allegati A e B. Nel caso di requisiti strutturali, indicati nella tabella A con il valore zero, non posseduti, o posseduti in parte, alla data di presentazione della domanda, il Comune, valutando la specificità del requisito nel contesto generale della funzionalità del servizio, può rilasciare l’autorizzazione provvisoria con obbligo di adeguamento degli stessi entro un termine non superiore a centottanta giorni [8].

     4. Devono altresì presentare domanda di autorizzazione:

     a) le strutture provvisoriamente autorizzate ai sensi della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) che rientrano nelle tipologie di cui alla l.r. 20/2002;

     b) le case di riposo che hanno già presentato domanda di autorizzazione per nucleo di assistenza residenziale (NAR) e che sono tenute a presentare la domanda per residenza protetta per anziani secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge;

     c) le strutture che hanno richiesto, ma non ancora ottenuto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’autorizzazione provvisoria ai sensi delle deliberazioni del Consiglio regionale 8 marzo 1995, n. 272 e 20 marzo 1996, n. 54, nonché della deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2000, n. 25.

     5. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune secondo quanto previsto dall’articolo 4 entro centottanta giorni dalla presentazione delle domande di cui al comma 1 [9].

 

     Art. 6. (Trasformazioni, ampliamenti e trasferimenti delle strutture già autorizzate).

     1. Sono soggette ad autorizzazione anche le trasformazioni di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti di strutture autorizzate ai sensi del presente regolamento.

     2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto titolare presenta apposita domanda al Comune competente per territorio, attestando il possesso dei requisiti per l’autorizzazione e integrando la documentazione già presentata con l'ulteriore documentazione occorrente in base a quanto previsto dall’articolo 4.

 

     Art. 7. (Sospensione o interruzione dell’attività).

     1. Il soggetto titolare comunica entro venti giorni, al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, la sospensione o l’interruzione dell’attività.

     2. In caso di sospensione o interruzione superiore a nove mesi, l’autorizzazione è revocata.

 

     Art. 8. (Comunicazione periodica).

     1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti titolari presentano al Comune apposita dichiarazione redatta ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

 

     Art. 9. (Verifiche e controlli).

     1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge, il Comune e la Regione dispongono verifiche e controlli sulle strutture ed i servizi autorizzati avvalendosi anche della Commissione di cui all’articolo 4, comma 4, nonché dei servizi del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL competente per territorio.

     2. Nel caso in cui sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero la presenza di un numero di ospiti superiore al massimo autorizzato, il Comune diffida il soggetto titolare a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida medesimo. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.

     3. In caso di mancato adeguamento nel termine, ovvero di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, il Comune sospende, anche parzialmente, l’attività, indicando gli adempimenti da effettuare.

     4. L’autorizzazione decade qualora il soggetto titolare non richieda al Comune, entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate. In caso di decadenza dell’autorizzazione, l’attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 4.

     5. Il Comune provvede alla verifica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 10. (Anagrafe regionale e monitoraggio delle strutture e dei servizi autorizzati).

     1. La Regione istituisce l’anagrafe regionale delle strutture e dei servizi oggetto del presente regolamento e definisce le modalità e i termini per l’invio dei dati da parte dei Comuni e dei soggetti titolari delle autorizzazioni.

     2. La Regione attua il monitoraggio sul processo di autorizzazione delle strutture e dei servizi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 5, comma 4.

 

     Art. 11. (Norma transitoria).

     1. Ove per l’adeguamento di cui all’articolo 3, comma 3, sia necessario effettuare lavori tali da richiedere la temporanea chiusura della struttura interessata, l’attività può essere continuata in altra struttura a disposizione del soggetto titolare dotata dei requisiti previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, previa specifica autorizzazione del Comune con indicazione del periodo massimo di validità.

 

 

ALLEGATI [10]

 

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21. La data del presente regolamento è stata così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 22 luglio 2004, n. 76.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17. Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 2005 dall’art. 32 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[8] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[9] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 2 agosto 2004, n. 17.

[10] L'allegato A è stato sostituito dall'art. 3 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3 e modificato dall'art. 1 del R.R. 27 dicembre 2006, n. 4. L'allegato B è stato modificato dall'art. 4 del R.R. 24 ottobre 2006, n. 3.