§ 6.1.25 - L.R. 20 marzo 2012, n. 2.
Abrogazione dell'articolo 10 della Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: "Assestamento di bilancio 2011" e modifica dell'articolo 27 della Legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:20/03/2012
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 20/2011)
Art. 2.  (Modifica alla l.r. 19/2007)
Art. 3.  (Norma transitoria)
Art. 4.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 6.1.25 - L.R. 20 marzo 2012, n. 2.

Abrogazione dell'articolo 10 della Legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20: "Assestamento di bilancio 2011" e modifica dell'articolo 27 della Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008".

(B.U. 22 marzo 2012, n. 29)

 

Art. 1. (Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 20/2011)

1. L'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011) è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifica alla l.r. 19/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) è sostituto dal seguente:

"2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,0200 per litro di benzina erogato.".

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il gettito derivato dalla variazione in aumento della misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 20/2011, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, resta destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011).

 

     Art. 4. (Disposizioni finanziarie)

1. Allo stato di previsione dell'entrata, UPB 10101 è apportata la riduzione di euro 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

2. Allo stato di previsione della spesa, UPB 10406 è apportata la riduzione di euro 12.127.793 in termini di competenza e di cassa.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2012.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.