§ 6.1.5 - Legge Regionale 20 ottobre 1983, n. 32.
Provvedimenti tributari.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:20/10/1983
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Alla tassa istituita con L.R. 16 dicembre 1971, n. 2 si applicano le disposizioni del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 [...]
Art. 2.      Alla tassa regionale automobilistica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni e le disposizioni di cui alla L.R. 16 [...]
Art. 3.      L'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, secondo e sesto comma, della L. 16 [...]
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è sostituito dal seguente:
Art. 5.      La misura delle tasse sulle concessioni regionali indicate nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è aumentata del cento per cento, salvo quanto disposto con il secondo comma del [...]
Art. 6.      Le tasse di rilascio ed annua relative all'autorizzazione per l'apertura dei pubblici esercizi di cui al n. 7, lettere e) e f), della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 29 si [...]
Art. 7.      Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.
Art. 8.      Il secondo comma dell'art. 40 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 è soppresso.
Art. 9.      A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono aumentati del 20 per cento gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché delle altre tasse, soprattasse e [...]
Art. 10. 


§ 6.1.5 - Legge Regionale 20 ottobre 1983, n. 32.

Provvedimenti tributari.

 

Titolo I

TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

 

Art. 1.

     Alla tassa istituita con L.R. 16 dicembre 1971, n. 2 si applicano le disposizioni del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 concernenti detto tributo.

 

     Art. 2.

     Alla tassa regionale automobilistica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni e le disposizioni di cui alla L.R. 16 dicembre 1971, n. 2.

 

     Art. 3.

     L'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110 per cento della corrispondente tassa erariale ridotta a norma dell'art. 4, secondo e sesto comma, della L. 16 maggio 1970, n. 281.

     A norma dell'art. 4, comma terzo, della citata L. 16 maggio 1970, n. 281 l'aliquota anzidetta è ulteriormente aumentata del cinque per cento per i seguenti veicoli e autoscafi:

     a) autobus a uso privato;

     b) autoscafi a suo privato;

     c) autovetture con motore di potenza superiore a 25 cavalli fiscali;

     d) rimorchi a uso abitazione;

     e) autoveicoli attrezzati per campeggio;

     f) motocicli con motore di potenza superiore a 6 cavalli fiscali.

     Le aliquote di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1984.

 

Titolo II

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

     Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 1 della L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 5.

     La misura delle tasse sulle concessioni regionali indicate nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è aumentata del cento per cento, salvo quanto disposto con il secondo comma del presente articolo e con il successivo art. 8, punto 1).

     L'aumento di cui al comma precedente non si applica alle tasse per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al n. 17 - punto 1) - della tariffa anzidetta.

     Le tasse per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio sono stabilite per l'anno 1983 in misura pari a quella delle vigenti tasse di concessione governativa per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia. A decorrere dall'1 gennaio 1984 esse sono dovute nella misura in vigore al 31 dicembre 1983 con l'aumento dei venti per cento di cui all'art. 9.

     L'aumento di cui al primo comma è applicato anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla citata L.R. 15 aprile 1980, n. 20.

 

     Art. 6.

     Le tasse di rilascio ed annua relative all'autorizzazione per l'apertura dei pubblici esercizi di cui al n. 7, lettere e) e f), della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 29 si applicano sulla base della popolazione dei comuni nei quali gli esercizi stessi sono ubicati.

 

     Art. 7.

     Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta alcuna integrazione delle relative tasse di concessione regionale già corrisposte.

 

     Art. 8.

     Il secondo comma dell'art. 40 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 è soppresso.

     Il n. 16 della tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 9.

     A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono aumentati del 20 per cento gli importi, in vigore al 31 dicembre 1983, delle tasse sulle concessioni regionali nonché delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa allegata alla L.R. 15 aprile 1980, n. 20.

 

Titolo III

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO

INDISPONIBILE DELLO STATO

 

     Art. 10. [1]

     [L'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato istituita con L.R. 16 dicembre 1971, n. 3 è determinata in misura pari al triplo del canone di concessione.

     L'imposta di cui al comma precedente è determinata in misura pari al 100 per cento del canone per le piccole derivazioni di acque pubbliche a scopo prevalentemente agricolo ed irriguo, nonché a scopo produttivo [2].

     Per i provvedimenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, non è dovuta alcuna integrazione della relativa imposta regionale già corrisposta.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[2] Comma aggiunto con L.R. 11 dicembre 1987 n. 40.