§ 6.1.18 – L.R. 19 dicembre 2001, n. 35.
Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:19/12/2001
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF).
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 6.1.18 – L.R. 19 dicembre 2001, n. 35.

Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive.

(B.U. 20 dicembre 2001, n. 147).

 

     Art. 1. (Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF).

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell’anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data.

     3. A decorrere dall’anno 2002, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento [1].

     4. L’aumento dell’aliquota di cui al comma 3 non si applica:

     a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l’assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;

     b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta; [2]

     c) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

     d) [alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381] [3];

     e) ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell’esercizio dell’attività commerciale.

     e bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 [4].

     e ter) al settore "altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento" di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività economiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005 [5];

     e quater) ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;

2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;

3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;

4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00 [6].

     4 bis. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 [7].

     5. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta all’1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 [8].

     5 bis. L’aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell’industria, dell’artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all’anno precedente il tasso di premio per l’assicurazione INAIL da applicare ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000 [9]:

     a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

     b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano [10]:

     1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al decreto del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000;

     2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

     3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

     4) realizzato, nell'ambito della conduzione aziendale, il ricambio generazionale, con i seguenti requisiti:

     4.1) iscrizione al registro delle imprese da almeno cinque anni;

     4.2) il titolare cedente deve aver compiuto 60 anni, mentre il titolare entrante deve avere un'età pari o inferiore ai 40 anni. Per le società di persone, il suddetto limite di età del cedente deve intendersi quale media dell'età dei soci. Per le società di capitali tale limite di età deve intendersi riferito al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore. [11]

     5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessi nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale [12].

     6. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2002, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2 dell’articolo 45 del d.lgs. 446/1997, come sostituito dall’articolo 6, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è elevata al 5,75 per cento [13].

     7. A decorrere dall’anno 2002, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all’articolo 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabella A

Scaglioni di reddito al fine dell’applicazione dell’addizionale regionale all’IRPEF

(articolo 1, comma 7)

 

 

fino a euro 10.329,14

0,9%

oltre euro 10.329,14

fino a euro 15.493,71

0,9%

oltre euro 15.493,71

fino a euro 30.987,41

1,91%

oltre euro 30.987,41

fino a euro 69.721,68

3,6%

oltre euro 69.721,68

 

4,0%

 


[1] Per la rideterminazione dell'aliquota di cui al presente comma, vedi l'art. 11 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 19 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[3] Lettera abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 35 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 19 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[7] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 11 marzo 2003, n. 3 e così sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[8] Comma modificato dall’art. 12 della L.R. 11 marzo 2003, n. 3 e così sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[9] Alinea così sostituito dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

[10] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[11] Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24, già modificato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 24 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2, l'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 20 e l'art. 33 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[12] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.