Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 27/05/2008 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 19/2007) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/1982) |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/1982) |
Art. 4. (Disposizioni finali e finanziarie) |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.83 - L.R. 27 maggio 2008, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)" e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche"
(B.U. 5 giugno 2008, n. 53)
Art. 1. (Modifica all’articolo 28 della
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
1. Il ricercatore corrisponde alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato di euro 20,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie accordata in permesso.
2. L’importo annuo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 200,00.”.
Art. 3. (Modifiche all’articolo 19 della
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 19 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della
“b bis) euro 30,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 5 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della
4. Al comma 3 dell’articolo 19 della
a) euro 0,75 dal 1° gennaio 2008;
b) euro 1,00 dal 1° gennaio 2009;
c) euro 1,25 dal 1° gennaio 2010.”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della
“4 bis. I diritti di cui ai commi 1 e 3 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre.”.
Art. 4. (Disposizioni finali e finanziarie)
1. Per l’anno 2008, i titolari delle concessioni in essere di cui all’articolo 19 della
2. Per effetto dell’articolo 1 della presente legge e dell’articolo 19 della
a) per l’ anno 2008, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2008 è ridotta di euro 312.482,38 e l’UPB 2.08.14 dello stato di previsione della spesa è ridotta compensativamente di euro 112.482,38 [1];
b) per l’anno 2009, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata è ridotta di euro 130.179,84 e conseguentemente l’UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 69.820,16 [2];
c) per l’anno 2010, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 52.122,70 e conseguentemente l’UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 252.122,70 [3].
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al POA dell’anno 2008.
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Lettera così modificata dall'art. 25 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 25 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 25 della