§ 6.3.83 - L.R. 27 maggio 2008, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:27/05/2008
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 28 della l.r. 19/2007)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/1982)
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/1982)
Art. 4.  (Disposizioni finali e finanziarie)
Art. 5.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.83 - L.R. 27 maggio 2008, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)" e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 32 "Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche"

(B.U. 5 giugno 2008, n. 53)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 19/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008) è abrogato.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 32/1982)

1. L’articolo 7 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche), è sostituito dal seguente:

“Art. 7

1. Il ricercatore corrisponde alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato di euro 20,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie accordata in permesso.

2. L’importo annuo del diritto di cui al comma 1 non può essere comunque inferiore ad euro 200,00.”.

  

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 32/1982)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982, nel testo come da ultimo sostituto dall’articolo 41 della l.r. 19/2007, è sostituito dal seguente: “Il concessionario corrisponde alla Regione un diritto annuo anticipato proporzionale all’estensione della superficie accordata in concessione e pari, per ogni ettaro o frazione di ettaro, a:”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 è inserita la seguente:

“b bis) euro 30,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 5 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 sono soppresse le parole: “e per i permessi di ricerca”.

4. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 le parole: “o comunque utilizzata nel processo di confezionamento di acque o bevande imbottigliate, pari ad euro 2,00 ogni mille litri.” sono sostituite dalle seguenti: “e pari, ogni mille litri, a:

a) euro 0,75 dal 1° gennaio 2008;

b) euro 1,00 dal 1° gennaio 2009;

c) euro 1,25 dal 1° gennaio 2010.”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 è inserito il seguente:

“4 bis. I diritti di cui ai commi 1 e 3 sono versati entro il 31 gennaio o, per le nuove concessioni, entro il mese successivo al rilascio in proporzione al periodo intercorrente tra la data del rilascio medesimo ed il 31 dicembre.”.

  

     Art. 4. (Disposizioni finali e finanziarie)

1. Per l’anno 2008, i titolari delle concessioni in essere di cui all’articolo 19 della l.r. 32/1982 come sostituito dall’articolo 41 della l.r. 19/2007 e come da ultimo modificato dall’articolo 3 della presente legge, effettuano entro il 30 giugno il pagamento a conguaglio dei diritti dovuti fino al 31 dicembre 2008 ai sensi dell’articolo 41 della l.r. 19/2007 e della presente legge, tenendo conto dell’eventuale quota riferibile all’anno 2007.

2. Per effetto dell’articolo 1 della presente legge e dell’articolo 19 della l.r. 32/1982 come da ultimo modificato dall’articolo 3, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, sono apportate al bilancio di previsione dell’anno 2008 e al bilancio pluriennale 2008/2010 le seguenti variazioni:

a) per l’ anno 2008, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio di previsione 2008 è ridotta di euro 312.482,38 e l’UPB 2.08.14 dello stato di previsione della spesa è ridotta compensativamente di euro 112.482,38 [1];

b) per l’anno 2009, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata è ridotta di euro 130.179,84 e conseguentemente l’UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 69.820,16 [2];

c) per l’anno 2010, l’UPB 1.01.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 200.000,00; l’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata è incrementata di euro 52.122,70 e conseguentemente l’UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa è incrementata di euro 252.122,70 [3].

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al POA dell’anno 2008.

  

     Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

[2] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

[3] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 29 luglio 2008, n. 25.