Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 29/11/2013 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2012) |
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2012) |
Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2012) |
Art. 5. (Modifica alla l.r. 35/2001) |
Art. 6. (Modifiche alla l.r. 45/2012) |
Art. 7. (Modifiche alla l.r. 31/2001) |
Art. 8. (Modifiche alla l.r. 19/2007) |
Art. 9. (Sospensione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) |
Art. 10. (Modifiche alla l.r. 15/1997) |
Art. 11. (Modifica alla l.r. 18/2009) |
Art. 12. (Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto) |
Art. 13. (Modifica alla l.r. 13/2006) |
Art. 14. (Modifica alla l.r. 20/2013) |
Art. 15. (Modifica alla l.r. 36/1998) |
Art. 16. (Validità graduatorie concorsuali) |
Art. 17. (Modifiche alla l.r. 11/2003) |
Art. 18. (Modifiche alla l.r. 5/2013) |
Art. 19. (Oneri istruttori per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale) |
Art. 20. (Modifica alla l.r. 45/1998) |
Art. 21. (Modifiche alla l.r. 22/2011) |
Art. 22. (Modifiche alla l.r. 48/1996) |
Art. 23. (Modifica alla l.r. 37/2008) |
Art. 24. (Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti) |
Art. 25. (Modifica alla l.r. 13/2013) |
Art. 26. (Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio) |
Art. 27. (Modifiche alla l.r. 36/2005) |
Art. 28. (Modifiche alla l.r. 41/2012) |
Art. 29. (Modifiche alla l.r. 40/2012) |
Art. 30. (Modifica alla l.r. 23/1995) |
Art. 31. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese) |
Art. 32. (Istituzioni culturali di rilievo regionale) |
Art. 33. (Modifica alla l.r. 21/2011) |
Art. 34. (Modifiche alla l.r. 9/2003) |
Art. 35. (Modifiche alla l.r. 6/2013) |
Art. 36. (Modifica alla l.r. 14/2007) |
Art. 37. (Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013) |
Art. 38. (Ulteriori disposizioni sulla trasparenza) |
Art. 39. (Variazione allo stato di previsione |
Art. 40. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2013) |
Art. 41. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012) |
Art. 42. (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012) |
§ 6.3.106 - L.R. 29 novembre 2013, n. 44.
Assestamento di bilancio 2013
(B.U. 2 dicembre 2013, n. 94 - S.O. n. 11)
Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2012)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2012)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2012, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2012)
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della
a) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 35.278.842,62 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della
b) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 39.797.871,17 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della
c) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.023.173,94 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della
d) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.420.656,40 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della
e) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 62.655.965,76 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della
f) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 47.554.704,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della
Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5. (Modifica alla
1. All’articolo 1, comma 5 bis, lettera b), della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 6. (Modifiche alla
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
3. Il comma 1 dell’articolo 3 della
“1. Per l’anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.241.394,69 di cui euro 8.941.394,69 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 10.300.000,00 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi-investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 4 della
5. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r 45/2012 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:
a) Progetto giovani nell’internazionalizzazione: euro 976.775,56 iscritti nella UPB 31607;
b) Fondo per l’attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 896.500,00 iscritti a carico dell’UPB 31605;
c) Fondo per l’erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell’offerta turistico culturale: euro 500.000,00 iscritti nell’UPB 31802.".
6. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“2. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare:
a) le modalità di:
1) erogazione del servizio con il pagamento della tassa attraverso gli sportelli bancomat (ATM) e le procedure Home-banking nonché eventualmente tramite appositi terminali presso le tabaccherie ed i soggetti autorizzati ai sensi della
2) accesso agli archivi;
3) riversamento delle somme riscosse;
b) i costi a carico dell’utente;
c) le cause di risoluzione.”.
Art. 7. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
“1. La proposta di legge di bilancio è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 21 della
3. Al comma 1 dell’articolo 29 della
4. Il comma 2 dell’articolo 42 della
“2. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.”.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della
“2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.”.
6. Il comma 3 dell’articolo 42 della
“3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l’ammontare non superi l’importo di euro 20,00.”.
7. Al comma 4 dell’articolo 42 della
8. Il comma 5 dell’articolo 42 della
9. Al comma 4 dell’articolo 43 della
10. Al comma 5 dell’articolo 58 della
11. Dopo il comma 5 dell’articolo 59 della
“5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione.
5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse.”.
12. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 63 della
13. Dopo il comma 1 dell’articolo 63 della
“1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.”.
14. Dopo il comma 1 dell’articolo 71 della
“1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un’apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti.”.
15. Al comma 4 dell’articolo 71 della
Art. 8. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della
“6 bis. Al fine di rafforzare l’attività di controllo e di recupero dell’imposta, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agenzia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
6 ter. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l’indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall’articolo 3, comma 13, della
4. Il comma 3 dell’articolo 28 della
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Art. 9. (Sospensione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 6 della
2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta alla data di cui al comma 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
3. Ai minori introiti conseguenti all’applicazione del comma 1 si fa fronte nell’ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.
Art. 10. (Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della
2. Al comma 4 dell'articolo 2 della
3. Al comma 6 quater dell'articolo 2 bis della
Art. 11. (Modifica alla
1. L'articolo 32 della
Art. 12. (Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)
1. In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lettera i), e dell’articolo 30 del
Art. 13. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 14. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della
Art. 15. (Modifica alla
1. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.”.
Art. 16. (Validità graduatorie concorsuali)
1. Il termine del 31 dicembre 2014 previsto all’articolo 2, comma 1, della
Art. 17. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 27 della
2. Dopo la lettera t) del comma 1 dell’articolo 29 della
“t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all’articolo 25, comma 3.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 18. (Modifiche alla
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della
“h) l’acquisto, la detenzione, l’utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge.”.
2. Al quinto punto dell’allegato A alla
Art. 19. (Oneri istruttori per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale)
1. E' possibile, su richiesta, dilazionare l'importo tariffario dovuto all'autorità competente per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come di seguito precisato:
a) per importi superiori ad € 5.000,00:
1) I acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "I acconto per rilascio/rinnovo/ rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
2) II acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire al momento della convocazione della conferenza di servizi decisoria. Nella causale deve essere precisato: "II acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
3) saldo: 20 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA";
b) per importi inferiori ad € 5.000,00:
1) acconto: 70 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";
2) saldo: 30 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente, del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA".
Art. 20. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 21. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 22. (Modifiche alla
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della
“d) il Revisore unico.”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della
“e) il Revisore unico è nominato tra gli iscritti nel registro di cui al
4. Al comma 1 dell’articolo 12 della
5. Al comma 2 dell’articolo 12 della
6. I Collegi dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di sviluppo industriale, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.
Art. 23. (Modifica alla
1. L’articolo 33 della
“Art. 33 (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia)
1. Il consigliere o la consigliera di fiducia di cui all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell’area della dirigenza del medesimo comparto è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all’articolo 24 bis della
2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.”.
Art. 24. (Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)
1. Ai sensi dell’articolo 14 della
2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell’accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanziarie e dell’eventuale riperimetrazione dell’area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).
Art. 25. (Modifica alla
1. L’articolo 3 della
“Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)
1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal
2. Le funzioni amministrative concernenti l’esecuzione, l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all’articolo 5.
3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della
4. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all’articolo 5 convenzioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17 della
Art. 26. (Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)
1. I provvedimenti di recepimento ed attuazione dell’accordo stipulato, ai sensi dell’articolo 4 del
Art. 27. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 6 bis della
“1. La Giunta regionale, anche su proposta dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l’Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all’articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo unico della
2. Al comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies della
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della
“5 bis. Al revisore dei conti spetta un’indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della
4. Al comma 1 bis dell’articolo 35 della
Art. 28. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.”.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della
3. Al comma 5 dell’articolo 2 della
4. Ai fini della prima applicazione dei commi 2 e 3, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale determina le modalità attuative e adegua la relativa modulistica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Sono fatte salve le procedure attuative dell’articolo 14 del
Art. 29. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell’articolo 8 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della
“5 bis. Il componente è sospeso dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa in caso di inizio del procedimento penale per uno dei reati indicati all’articolo 11. In tale ipotesi l’Assemblea legislativa regionale provvede, nella prima seduta utile, alla sostituzione del componente sospeso con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 2. Il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di sospensione del componente.”.
3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della
“f bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l’abuso della professione o della funzione di revisore;”.
Art. 30. (Modifica alla
1. Dopo il Capo II della
“Capo II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)
Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)
1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.
2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell’indennità di carica lorda.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, disciplina le modalità per l’applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati, stabilendo altresì:
a) la decorrenza del diritto alla pensione;
b) la disciplina del sistema pro rata;
c) i casi di sospensione dell’erogazione del trattamento previdenziale;
d) gli aventi diritto all’assegno di reversibilità e la relativa disciplina.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.”.
Art. 31. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
1. La somma di 719.500,00 euro, già destinata, con
a) quanto a 90.000,00 euro, per destinarli a contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche;
b) quanto a 120.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 15 della
c) quanto a 500.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo articolo 24, comma 2, lettera c), della
d) quanto a 2.500,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della
e) quanto a 7.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della
Art. 32. (Istituzioni culturali di rilievo regionale)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’ articolo 12 della
2. L’atto indicato al comma 1 è adottato sentita la competente commissione assembleare.
3. Per l’anno 2014 le domande di iscrizione nell’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le domande di contributo sono presentate successivamente all’approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui al comma 1 e nei termini previsti dalla stessa deliberazione.
Art. 33. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 48 della
“3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3 bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della
Art. 34. (Modifiche alla
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della
“4 bis. Al fine dell’erogazione dei contributi di cui al comma 3, i Comuni singoli o associati presentano la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.”.
Art. 35. (Modifiche alla
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della
“a bis) entro due mesi dall’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 2, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, il progetto della rete di Trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;”.
3. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 36. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 37. (Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)
1. Le risorse assegnate alla Regione Marche con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013, iscritte con DGR 1329/2013, a carico dell’UPB 20109 “Trasferimenti per Servizi sociali” di entrata e dell’UPB 53007 “Tutela sociale e diritti di cittadinanza - corrente” di spesa, per complessivi euro 7.950.000,00 implementano il finanziamento degli interventi per la promozione e il coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità di cui alla
2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 vengono rimodulate le risorse integrative iscritte in sede di bilancio di previsione a carico della medesima UPB, autorizzate nella Tabella A della
Art. 38. (Ulteriori disposizioni sulla trasparenza)
1. I trasferimenti di fondi a qualsiasi titolo dalla Regione Marche agli enti locali, alle aziende di servizi e alle fondazioni potranno avvenire solo successivamente alla pubblicazione, chiara e inequivocabile, sui propri siti, dei costi sostenuti per tutti gli emolumenti dei propri dirigenti e dei dirigenti delle aziende da essi partecipate.
Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 39. (Variazione allo stato di previsione
delle entrate e delle spese 2013)
1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2013”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2013”;
tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013”.
Art. 40. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2013)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della
Art. 41. (Modifica alle tabelle allegate alla
1. Gli allegati alla
a) la tabella A “Finanziamento per l’anno 2013 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2013" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.
Art. 42. (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla
1. Gli allegati alla
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge;
d) l’allegato 1 "Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015" di cui all’articolo 29 della
e) l’allegato 2 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2013 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” è integrato alla presente legge.
Allegati
(Omissis)