§ 6.3.106 - L.R. 29 novembre 2013, n. 44.
Assestamento di bilancio 2013


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:29/11/2013
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2012)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2012)
Art. 4.  (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2012)
Art. 5.  (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 6.  (Modifiche alla l.r. 45/2012)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 8.  (Modifiche alla l.r. 19/2007)
Art. 9.  (Sospensione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 15/1997)
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 12.  (Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)
Art. 13.  (Modifica alla l.r. 13/2006)
Art. 14.  (Modifica alla l.r. 20/2013)
Art. 15.  (Modifica alla l.r. 36/1998)
Art. 16.  (Validità graduatorie concorsuali)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 11/2003)
Art. 18.  (Modifiche alla l.r. 5/2013)
Art. 19.  (Oneri istruttori per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale)
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 45/1998)
Art. 21.  (Modifiche alla l.r. 22/2011)
Art. 22.  (Modifiche alla l.r. 48/1996)
Art. 23.  (Modifica alla l.r. 37/2008)
Art. 24.  (Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 13/2013)
Art. 26.  (Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)
Art. 27.  (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 28.  (Modifiche alla l.r. 41/2012)
Art. 29.  (Modifiche alla l.r. 40/2012)
Art. 30.  (Modifica alla l.r. 23/1995)
Art. 31.  (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
Art. 32.  (Istituzioni culturali di rilievo regionale)
Art. 33.  (Modifica alla l.r. 21/2011)
Art. 34.  (Modifiche alla l.r. 9/2003)
Art. 35.  (Modifiche alla l.r. 6/2013)
Art. 36.  (Modifica alla l.r. 14/2007)
Art. 37.  (Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)
Art. 38.  (Ulteriori disposizioni sulla trasparenza)
Art. 39.  (Variazione allo stato di previsione
Art. 40.  (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2013)
Art. 41.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012)
Art. 42.  (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)


§ 6.3.106 - L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

Assestamento di bilancio 2013

(B.U. 2 dicembre 2013, n. 94 - S.O. n. 11)

 

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2012)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l’importo presunto di euro 2.683.385.725,71, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.196.956.240,49.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2012, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2013 per l’importo presunto di euro 1.900.040.612,32, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.290.067.427,26.

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2012, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l’importo presunto di euro 39.804.678,61, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2012, nell’importo di euro 102.366.434,86 presso il Tesoriere della Regione.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2012)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2012, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 per l’importo presunto di euro 823.149.792,00, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.009.255.248,09 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2012.

 

     Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2012)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 35.278.842,62 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 37.111.797,36;

b) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 39.797.871,17 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.643.354,99;

c) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.023.173,94 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.913.802,99;

d) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.420.656,40 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 53.418.076,88;

e) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 62.655.965,76 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 61.750.876,06;

f) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 47.554.704,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 46/2012, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.476.169,93.

 

Capo II

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

 

     Art. 5. (Modifica alla l.r. 35/2001)

1. All’articolo 1, comma 5 bis, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: “al 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

 

     Art. 6. (Modifiche alla l.r. 45/2012)

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013) è abrogata.

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 45/2012, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto”.

3. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Per l’anno 2013 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 19.241.394,69 di cui euro 8.941.394,69 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 10.300.000,00 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi-investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 45/2012 le parole: “euro 8.440.700,00 di cui euro 3.200.000,00 iscritti a carico delle UPB 20821 “Fondo priorità regionale – corrente” ed euro 5.240.700,00" sono sostituite dalle parole: “euro 9.929.177,01 di cui euro 2.663.193,19 iscritti a carico delle UPB 20821 “Fondo priorità regionale – corrente” ed euro 7.265.983,82".

5. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r 45/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’anno 2013 sono inoltre autorizzati finanziamenti straordinari per le seguenti finalità:

a) Progetto giovani nell’internazionalizzazione: euro 976.775,56 iscritti nella UPB 31607;

b) Fondo per l’attrazione di investimenti produttivi ed occupazionali sul territorio: euro 896.500,00 iscritti a carico dell’UPB 31605;

c) Fondo per l’erogazione di borse di studio e borse lavoro a giovani qualificati per la promozione dell’offerta turistico culturale: euro 500.000,00 iscritti nell’UPB 31802.".

6. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 45/2012 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare:

a) le modalità di:

1) erogazione del servizio con il pagamento della tassa attraverso gli sportelli bancomat (ATM) e le procedure Home-banking nonché eventualmente tramite appositi terminali presso le tabaccherie ed i soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/1991 con esse convenzionati;

2) accesso agli archivi;

3) riversamento delle somme riscosse;

b) i costi a carico dell’utente;

c) le cause di risoluzione.”.

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 31/2001)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:

“1. La proposta di legge di bilancio è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/2001, le parole: “superiore allo 0,1 per cento” sono sostituite dalle parole: “superiore allo 0,5 per cento”.

3. Al comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “a scopi specifici” sono inserite le seguenti: “per l’istituzione di nuove UPB di spesa”.

4. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

“2. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta.”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.”.

6. Il comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l’ammontare non superi l’importo di euro 20,00.”.

7. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 31/2001, le parole: “Tali importi” sono sostituite dalle seguenti: “Gli importi di cui al comma 1”.

8. Il comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 31/2001 è abrogato.

9. Al comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “ai capitoli corrispondenti” sono inserite le seguenti parole: “oppure quando non esistono, nel bilancio dell’esercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti”.

10. Al comma 5 dell’articolo 58 della l.r. 31/2001 dopo le parole: “dirigente della ragioneria” sono inserite le seguenti parole: “, su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione,”.

11. Dopo il comma 5 dell’articolo 59 della l.r. 31/2001 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione.

5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse.”.

12. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 31/2001 è abrogata.

13. Dopo il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.”.

14. Dopo il comma 1 dell’articolo 71 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un’apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti.”.

15. Al comma 4 dell’articolo 71 della l.r. 31/2001, dopo le parole: “eventuale saldo” sono inserite le seguenti: “depurato dall’entità dei residui perenti accertati al termine dell’esercizio”.

 

     Art. 8. (Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge Finanziaria 2008) dopo le parole: “nella regione dagli impianti di distribuzione di carburante” sono aggiunte le seguenti: “che risultano dal registro di carico e scarico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)”.

2. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007 dopo le parole: “su apposito conto corrente postale” sono inserite le seguenti: “ovvero mediante bonifico bancario”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 19/2007 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Al fine di rafforzare l’attività di controllo e di recupero dell’imposta, gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli effettuano le relative verifiche anche presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, da definire con apposito protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e la stessa Agenzia. In tal caso e per ogni altra irregolarità, comunque riscontrata, i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

6 ter. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l’indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall’articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 ed al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).”.

4. Il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 19/2007 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

     Art. 9. (Sospensione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della presente legge è sospesa l’applicazione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).

2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta alla data di cui al comma 1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell’imposta, commesse prima della data indicata al comma 1.

3. Ai minori introiti conseguenti all’applicazione del comma 1 si fa fronte nell’ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 15/1997)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dopo le parole: "o compostaggio" sono inserite le parole: "e riciclaggio".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 15/1997, le parole: "svolte in impianti situati nel territorio regionale," sono soppresse e le parole: "compostaggio o riciclaggio" sono sostituite dalle parole: "compostaggio e riciclaggio".

3. Al comma 6 quater dell'articolo 2 bis della l.r. 15/1997, le parole: "dall'Osservatorio regionale dei rifiuti" sono sostituite dalle parole: "dal Catasto regionale dei rifiuti".

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 18/2009)

1. L'articolo 32 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

     Art. 12. (Utilizzo delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto)

1. In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lettera i), e dell’articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), alla chiusura del bilancio d’esercizio 2012 degli Enti del SSR, e per gli anni successivi, le eventuali quote del Fondo Sanitario Indistinto non assegnate agli Enti stessi, o ad altri soggetti, per la parte del Fondo gestita direttamente dalla Regione, sono iscritte a carico della UPB 52821, e sono vincolate nel Bilancio fino al loro completo utilizzo.

 

     Art. 13. (Modifica alla l.r. 13/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006) le parole: “n. 17154 del 18 febbraio 2005” sono sostituite dalle parole: “n. 64868 del 31 agosto 2012”.

 

     Art. 14. (Modifica alla l.r. 20/2013)

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29 luglio 2013, n. 20 (Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Regione certi, liquidi ed esigibili, diversi da quelli finanziari e sanitari, maturati al 31 dicembre 2012) le parole: “euro 462.249,90” sono sostituite dalle parole: “euro 463.249,90”.

 

     Art. 15. (Modifica alla l.r. 36/1998)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 (Sistema di emergenza sanitaria) è sostituito dal seguente:

“2. Il sistema di allarme sanitario è diretto e gestito da quattro Centrali operative territoriali e da una Centrale operativa regionale. La Centrale operativa di Ancona svolge altresì la funzione di Centrale operativa regionale.”.

 

     Art. 16. (Validità graduatorie concorsuali)

1. Il termine del 31 dicembre 2014 previsto all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 26 (Disposizioni per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale) è prorogato al 31 dicembre 2016 in attuazione di quanto previsto al comma 4 dell’ articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 11/2003)

1. Al comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) dopo le parole: “in vivo” sono inserite le seguenti parole: “, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota,”.

2. Dopo la lettera t) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 è aggiunta la seguente:

“t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all’articolo 25, comma 3.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 11/2003 le parole: “, fatta eccezione per la mancata riconsegna del tesserino entro il termine di cui all’articolo 25, comma 3, che comporta esclusivamente l’esclusione dal rilascio del tesserino medesimo per la stagione piscatoria successiva” sono soppresse.

 

     Art. 18. (Modifiche alla l.r. 5/2013)

1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) è sostituita dalla seguente:

“h) l’acquisto, la detenzione, l’utilizzo, la vendita e la somministrazione dei tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge.”.

2. Al quinto punto dell’allegato A alla l.r. 5/2013 le parole: “dal 1° ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ultima domenica di settembre”.

 

     Art. 19. (Oneri istruttori per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale)

1. E' possibile, su richiesta, dilazionare l'importo tariffario dovuto all'autorità competente per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), come di seguito precisato:

a) per importi superiori ad € 5.000,00:

1) I acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "I acconto per rilascio/rinnovo/ rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";

2) II acconto: 40 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire al momento della convocazione della conferenza di servizi decisoria. Nella causale deve essere precisato: "II acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";

3) saldo: 20 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA";

b) per importi inferiori ad € 5.000,00:

1) acconto: 70 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire con l'invio dell'istanza. Nella causale deve essere precisato: "acconto per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/per le modifiche sostanziali AIA";

2) saldo: 30 per cento della somma dovuta, la cui quietanza di pagamento deve pervenire prima dell'emanazione del decreto, a seguito di avvenuta comunicazione da parte dell'autorità competente, del completamento dell'iter istruttorio e di eventuale rettifica dell'importo tariffario dovuto. Nella causale deve essere precisato: "saldo per rilascio/rinnovo/rinnovo con modifiche non sostanziali/modifiche sostanziali AIA".

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 45/1998)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche) le parole: “ai sensi del d.lgs. 422/1997” sono soppresse.

 

     Art. 21. (Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”) le parole: “non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle parole: “non oltre il 31 dicembre 2014”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall’articolo 26 bis, comma 9, della l.r. 34/1992.".

 

     Art. 22. (Modifiche alla l.r. 48/1996)

1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale) è sostituita dalla seguente:

“d) il Revisore unico.”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 48/1996, le parole: “elegge, con votazioni separate con voto limitato ad uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “nomina il Revisore unico”.

3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 48/1996 è sostituita dalla seguente:

“e) il Revisore unico è nominato tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica quanto il Presidente.”.

4. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 48/1996, le parole: “Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.

5. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 48/1996, le parole: “Collegio dei revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.

6. I Collegi dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i Consorzi di sviluppo industriale, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del mandato.

 

     Art. 23. (Modifica alla l.r. 37/2008)

1. L’articolo 33 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizione per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009) è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Nomina del consigliere/consigliera di fiducia)

1. Il consigliere o la consigliera di fiducia di cui all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali e all’articolo 8 del CCNL 2002/2005 dell’area della dirigenza del medesimo comparto è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) di cui all’articolo 24 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), in possesso di idonea competenza e capacità professionale e dura in carica quattro anni.

2. Al consigliere o alla consigliera di cui al comma 1 spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.”.

 

     Art. 24. (Bonifica del sito del Basso Bacino del fiume Chienti)

1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 13 (Assestamento del bilancio 2006), la bonifica delle aree individuate all’interno dell’ex sito di interesse nazionale denominato “Basso Bacino del fiume Chienti” spetta ai Comuni nel cui territorio ricadono le rispettive aree.

2. La bonifica unitaria della falda acquifera ricompresa nel sito di cui al comma 1 spetta agli enti territoriali interessati, già firmatari dell’accordo di programma stipulato con il Ministero competente in data 2 luglio 2008 e non più operante, sulla base di quanto dagli stessi stabilito mediante la conclusione di un nuovo accordo di programma che deve tener conto delle relative disponibilità finanziarie e dell’eventuale riperimetrazione dell’area, da indagare sulla base dei risultati delle analisi delle acque di falda ottenuti nel tempo dai monitoraggi eseguiti dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 13/2013)

1. L’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2013, n.13 (Riordino degli interventi in materia di bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto) è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)

1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) sono esercitate dalle Province.

2. Le funzioni amministrative concernenti l’esecuzione, l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all’articolo 5.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

4. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all’articolo 5 convenzioni per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 17 della l.r. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l’individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.”.

 

     Art. 26. (Recepimento accordo Stato-Regioni su offerta diagnostica e di laboratorio)

1. I provvedimenti di recepimento ed attuazione dell’accordo stipulato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), il 23 marzo 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta diagnostica e di laboratorio” sono adottati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della competente Commissione assembleare.

 

     Art. 27. (Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, anche su proposta dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche e comunque in collaborazione con l’Ente medesimo, previo parere della competente commissione consiliare, approva il programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all’articolo 20 septiesdecies, comma 3, e delle risorse derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).”.

2. Al comma 3 dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “e reinvestimento” sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Al revisore dei conti spetta un’indennità di carica mensile pari a 1.000,00 euro, nonché il rimborso spese previsto dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).".

4. Al comma 1 bis dell’articolo 35 della l.r. 36/2005 le parole: “, comma 2, lettera b)” sono soppresse.

 

     Art. 28. (Modifiche alla l.r. 41/2012)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g), qualora gli stessi non percepiscono dalla Regione compensi comunque denominati anche nella forma del rimborso delle spese.”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 41/2012, dopo le parole: “componenti gli organismi istituiti con” sono inserite le seguenti: “legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche),”.

3. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 41/2012 le parole: “e dei figli conviventi” sono sostituite dalle seguenti: “e dei parenti entro il secondo grado”.

4. Ai fini della prima applicazione dei commi 2 e 3, l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale determina le modalità attuative e adegua la relativa modulistica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Sono fatte salve le procedure attuative dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Regione in via amministrativa nei confronti dei propri componenti titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico.

 

     Art. 29. (Modifiche alla l.r. 40/2012)

1. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) le parole: “dall’albo dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “dal Registro dei revisori legali o dall’albo professionale”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 40/2012 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il componente è sospeso dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa in caso di inizio del procedimento penale per uno dei reati indicati all’articolo 11. In tale ipotesi l’Assemblea legislativa regionale provvede, nella prima seduta utile, alla sostituzione del componente sospeso con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 2. Il sostituto rimane in carica esclusivamente per il periodo di sospensione del componente.”.

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 40/2012 è inserita la seguente:

“f bis) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti nel Titolo V e nel Capo II del Titolo XIII del Libro II del Codice penale o dei delitti commessi con l’abuso della professione o della funzione di revisore;”.

 

     Art. 30. (Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Dopo il Capo II della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserito il seguente:

“Capo II bis (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

 

Art. 7 ter (Trattamento previdenziale dei Consiglieri)

1. A decorrere dalla X legislatura regionale ai Consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo.

2. Il contributo è a totale carico dei Consiglieri regionali ed è pari al 36 per cento dell’indennità di carica lorda.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, con proprio atto, disciplina le modalità per l’applicazione del sistema contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale, sulla base della disciplina prevista per i componenti della Camera dei Deputati, stabilendo altresì:

a) la decorrenza del diritto alla pensione;

b) la disciplina del sistema pro rata;

c) i casi di sospensione dell’erogazione del trattamento previdenziale;

d) gli aventi diritto all’assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai componenti della Giunta regionale non Consiglieri.”.

 

     Art. 31. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. La somma di 719.500,00 euro, già destinata, con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità della normativa di cui all’articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è rimodulata nel modo seguente:

a) quanto a 90.000,00 euro, per destinarli a contributi per la digitalizzazione delle sale cinematografiche;

b) quanto a 120.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 15 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;

c) quanto a 500.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo articolo 24, comma 2, lettera c), della l.r. 20/2003 per l’attività relativa all’abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolte ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione) e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste);

d) quanto a 2.500,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;

e) quanto a 7.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832.

 

     Art. 32. (Istituzioni culturali di rilievo regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla rideterminazione dei criteri e delle modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale di cui all’ articolo 12 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali) al fine di razionalizzare la spesa e semplificare le procedure.

2. L’atto indicato al comma 1 è adottato sentita la competente commissione assembleare.

3. Per l’anno 2014 le domande di iscrizione nell’elenco delle istituzioni culturali di rilievo regionale e le domande di contributo sono presentate successivamente all’approvazione della deliberazione di giunta regionale di cui al comma 1 e nei termini previsti dalla stessa deliberazione.

 

     Art. 33. (Modifica alla l.r. 21/2011)

1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 48 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:

“3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3 bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della l.r. 3/2002 e della l.r. 25/1987.”.

 

     Art. 34. (Modifiche alla l.r. 9/2003)

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2013, tali contributi vengono erogati ai Comuni, singoli o associati, in relazione ai servizi effettivamente svolti nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 9/2003 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Al fine dell’erogazione dei contributi di cui al comma 3, i Comuni singoli o associati presentano la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.”.

 

     Art. 35. (Modifiche alla l.r. 6/2013)

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale) è abrogata.

2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2013 è inserita la seguente:

“a bis) entro due mesi dall’approvazione del Programma triennale di cui all’articolo 2, approva, previo parere della Commissione consiliare competente, il progetto della rete di Trasporto pubblico automobilistico extraurbano a livello di ambiti territoriali di gestione;”.

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 6/2013 le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2014”.

 

     Art. 36. (Modifica alla l.r. 14/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), da ultimo modificato dall’articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento del bilancio 2011), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2014”.

 

     Art. 37. (Utilizzo delle risorse assegnate con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013)

1. Le risorse assegnate alla Regione Marche con decreto del Ministero delle politiche sociali del 26 giugno 2013, iscritte con DGR 1329/2013, a carico dell’UPB 20109 “Trasferimenti per Servizi sociali” di entrata e dell’UPB 53007 “Tutela sociale e diritti di cittadinanza - corrente” di spesa, per complessivi euro 7.950.000,00 implementano il finanziamento degli interventi per la promozione e il coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 vengono rimodulate le risorse integrative iscritte in sede di bilancio di previsione a carico della medesima UPB, autorizzate nella Tabella A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013).

 

     Art. 38. (Ulteriori disposizioni sulla trasparenza)

1. I trasferimenti di fondi a qualsiasi titolo dalla Regione Marche agli enti locali, alle aziende di servizi e alle fondazioni potranno avvenire solo successivamente alla pubblicazione, chiara e inequivocabile, sui propri siti, dei costi sostenuti per tutti gli emolumenti dei propri dirigenti e dei dirigenti delle aziende da essi partecipate.

 

Capo III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013/2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 39. (Variazione allo stato di previsione

delle entrate e delle spese 2013)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:

tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2013”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2013 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:

tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2013”;

tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013”.

 

     Art. 40. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2013)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2013, già stabilita nell’importo di euro 20.754.267,79 per effetto dell’articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 46 (Bilancio di previsione per l’anno 2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), si stabilisce nel nuovo importo di euro 15.174.158,96.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 46/2012.

 

     Art. 41. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 45/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 45/2012 sono modificati come segue:

a) la tabella A “Finanziamento per l’anno 2013 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2013" è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 42. (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 46/2012)

1. Gli allegati alla l.r. 46/2012 sono così modificati e integrati:

a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;

c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge;

d) l’allegato 1 "Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015" di cui all’articolo 29 della l.r. 46/2012 è modificato secondo le risultanze dell’allegato 1 annesso alla presente legge;

e) l’allegato 2 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2013 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” è integrato alla presente legge.

 

Allegati

(Omissis)