Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 31/10/2011 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2010) |
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2010) |
Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2010) |
Art. 5. (Alienazione di immobili regionali) |
Art. 6. (Contributi alle imprese per l’adeguamento del parco veicoli) |
Art. 7. (Contributo straordinario all’ERAP di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza degli edifici di ERP) |
Art. 8. (Modifiche alla l.r. 20/2010) |
Art. 9. (Modifica alla l.r. 37/2008) |
Art. 10. (Modifica alla l.r. 19/2007) |
Art. 11. (Disposizioni in materia di Irap) |
Art. 12. (Reimpiego delle economie ex l.r. 40/1992) |
Art. 13. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese) |
Art. 14. (Fondo di garanzia dei confidi nel settore agricolo) |
Art. 15. (Modifiche alla l.r. 36/2005) |
Art. 16. (Modifiche alla l.r. 11/2004) |
Art. 17. (Modifiche alla l.r. 20/2003) |
Art. 18. (Modifica di termini in materia di artigianato e industria) |
Art. 19. (Modifica alla l.r. 71/1997) |
Art. 20. (Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo dei quantitativi di materiale di cava autorizzabili) |
Art. 21. (Modifica alla l.r. 6/2005) |
Art. 22. (Modifiche alla l.r. 4/2011) |
Art. 23. (Differimento del termine di cui all’articolo 10, comma 3, del regolamento regionale 6/2009) |
Art. 24. (Modifica alla l.r. 7/2004 e alla l.r. 31/2009) |
Art. 25. (Modifica alla l.r. 16/2010) |
Art. 26. (Riorganizzazione amministrativa) |
Art. 27. (Modifica alla l.r. 32/2001) |
Art. 28. (Modifica alla l.r. 21/2010) |
Art. 29. (Modifiche alla l.r. 9/2006) |
Art. 30. (Modifiche alla l.r. 22/2001) |
Art. 31. (Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità) |
Art. 32. (Modifiche alla l.r. 45/1998) |
Art. 33. (Modifiche alla l.r. 27/2009) |
Art. 34. (Modifica alla l.r. 7/2011) |
Art. 35. (Investimenti nel settore sanitario) |
Art. 36. (Modifica alla l.r. 13/2003) |
Art. 37. (Disposizioni finanziarie conseguenti alla soppressione dell’ERF) |
Art. 38. (Modifica alla l.r. 23/1995) |
Art. 39. (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2011) |
Art. 40. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2011) |
Art. 41. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 20/2010) |
Art. 42. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 21/2010) |
Art. 43. (Riepiloghi generali riassuntivi) |
Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.96 - L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.
Assestamento di bilancio 2011
(B.U. 8 novembre 2011, n. 91 - Suppl. n. 7)
Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L ANNO FINANZIARIO 2011
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2010, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2010)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2010, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 4. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2010)
1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della
a) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 46.314.924,03 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera k), della
b) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.117.493,63 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera j), della
c) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.288.983,85 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della
d) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 52.656.038,81 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della
e) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.520.491,55 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della
f) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.072.576,08 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della
g) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 73.929.492,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della
h) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.404.107,68 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della
i) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 27.202.697,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della
j) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.728.708,04 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della
k) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.467,83 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della
l) relativamente all’anno 2002, per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie e locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, ai sensi dell’articolo 8 della
Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5. (Alienazione di immobili regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all’allegato A secondo le procedure previste dalla normativa statale. La cessione è effettuata, con priorità per gli enti territoriali e per gli affittuari o concessionari, al prezzo di mercato desunto da perizia tecnico-economica redatta dalla competente struttura della Regione o dall’Agenzia del Territorio.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, l’immobile denominato “Cantina sperimentale” ubicato nel Comune di Camerano (AN), a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 15 aprile 2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, mediante trattativa privata, l’immobile denominato “Cantina sperimentale” ubicato nel Comune di Camerano (AN), a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 15 aprile 2011.
Art. 6. (Contributi alle imprese per l’adeguamento del parco veicoli)
1. In attuazione di quanto previsto dal
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente.
3. Alla spesa derivante dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse a carico della UPB 42304.
Art. 7. (Contributo straordinario all’ERAP di Ascoli Piceno per la messa in sicurezza degli edifici di ERP)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a euro 300.000,00 all’Ente regionale per l’abitazione pubblica (ERAP) della Provincia di Ascoli Piceno, da utilizzare per la messa in sicurezza degli edifici di edilizia residenziale pubblica che presentano gravi carenze strutturali, ulteriormente accresciute dagli eventi sismici dell’anno 2009 con epicentro nella Regione Abruzzo. Il contributo non può superare il 70 per cento della spesa necessaria.
2. Le somme occorrenti all’attuazione di quanto previsto al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 4.26.04 dello stato di previsione della spesa per l’anno 2011, a valere sui fondi stanziati nel capitolo 42604215.
Art. 8. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni (articolo 28, comma 5,
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione delle
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2010;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale.”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 2 della
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1.”.
4. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della
“5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l’anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3.”.
6. Alla rubrica dell’articolo 9 della
7. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni relative all’espletamento delle procedure per l’esternalizzazione in tutto o in parte delle attività concernenti il controllo e la riscossione della tassa automobilistica regionale e degli altri tributi regionali.”.
8. All’alinea del comma 2 dell’articolo 9 della
9. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 9 della
10. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 della
11. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 9. (Modifica alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 della
“3 bis. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del
Art. 10. (Modifica alla
[1. Al comma 2 dell’articolo 27 della
2. Il gettito derivante dalla variazione in aumento ai sensi del comma 1 della misura dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, rispetto alla misura vigente fino al 31 dicembre 2011, è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale di cui al d.p.c.m. 10 marzo 2011 (Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6° marzo 2011).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2012 e 2013 [2].]
Art. 11. (Disposizioni in materia di Irap)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 6 luglio 2011, l’aliquota IRAP di cui all’articolo 1, comma 3, della
a) aliquota del 5,03 per cento (4,20+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 5 del
b) aliquota del 5,48 per cento (4,65+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 6 del
c) aliquota del 6,73% (5,90+0,83 punti percentuali) per i soggetti di cui all’articolo 7 del
Art. 12. (Reimpiego delle economie ex
1. Le somme iscritte a carico dell’UPB 31402, pari a complessivi euro 439.388,61, restituite alla Regione per economie e revoche derivanti dalle operazioni di agevolazione alle imprese artigiane di cui alle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’ incremento dell’occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), effettuate in applicazione della
Art. 13. (Rimodulazione delle economie del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
1. La somma di 650.000,00 euro, già destinata, con
a) quanto a 350.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b) e c), della
b) quanto a 300.000,00 euro, per le spese derivanti dall’affidamento di compiti istruttori e di certificazione ai Centri regionali di assistenza alle imprese, ai sensi dell’articolo 7 bis della
Art. 14. (Fondo di garanzia dei confidi nel settore agricolo)
1. Per l’anno 2011 è eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia, costituti da almeno 10 anni, attivati a valere sulla Misura V-Ingegneria finanziaria del Piano di sviluppo rurale 2000/2006 della Regione redatto ai sensi del reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), allo scopo di consentire ai confidi di cui all’articolo 13 del
Art. 15. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 20 septiesdecies della
“10 bis. In caso di mancato esercizio del diritto di acquisto da parte degli assegnatari, gli alloggi di proprietà dell’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino ubicati nei Comuni aggregati alla Regione Emilia-Romagna a seguito della
10 ter. L’ERAP della Provincia di Pesaro e Urbino può altresì cedere all’Azienda casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini gli alloggi di nuova costruzione e non ancora assegnati, ubicati nei Comuni di cui al comma 10 bis, al prezzo di alienazione pari al costo di nuova costruzione degli alloggi calcolato ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.”.
Art. 16. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della
“3 bis. Il piano conserva validità fino all’approvazione del successivo.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 11/ 2004 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il programma conserva validità fino all’adozione del successivo.”.
Art. 17. (Modifiche alla
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 - (Interventi a favore dello sviluppo)
1. La Regione interviene a favore dello sviluppo dei settori produttivi sostenendo:
a) i programmi di investimento delle PMI;
b) le politiche di localizzazione delle imprese;
c) gli investimenti delle PMI per ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) l’attuazione di programmi e la realizzazione di investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche, anche attraverso iniziative legate alla valorizzazione del territorio e delle attività culturali nonché l’adozione di strumenti idonei al recupero dei mestieri d’arte che rischiano la scomparsa;
f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti;
g) l’attuazione di interventi per la creazione di imprese e di progetti volti a favorire il ricambio generazionale.
2. La Regione prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le PMI artigiane di servizio dei danni subiti a causa dell’esecuzione di lavori pubblici.”.
2. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis - (Programmi integrati di settore e accordi per il recupero produttivo)
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei settori produttivi, la Regione adotta interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale di area o di settore attraverso Programmi integrati di settore (PIS) e Accordi per il recupero produttivo (ARP) che prevedono l’integrazione con gli strumenti di sostegno al reddito e con gli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla
2. L’ARP è sottoscritto tra Regione, enti locali, imprese singole o associate, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e altri soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore di rilevante impatto sociale nell’ambito regionale.
3. L’ARP può essere attivato nelle aree e nei settori colpiti da eventi di dismissione totale di unità produttive e comporta la realizzazione di progetti di investimento che generino una o più iniziative imprenditoriali, al fine del reinserimento dei lavoratori delle unità produttive dismesse.”.
Art. 18. (Modifica di termini in materia di artigianato e industria)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell’anno 2010 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera d), della
3. I componenti della Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le relative funzioni fino al 30 novembre 2011.
Art. 19. (Modifica alla
1. Il comma 4 bis dell’articolo 18 della
Art. 20. (Riparto tra le Province di Ascoli Piceno e Fermo dei quantitativi di materiale di cava autorizzabili)
1. Fino alla revisione del Piano regionale delle attività estrattive approvato con
a) per sabbia, ghiaia e conglomerati, trentacinque per cento alla Provincia di Ascoli Piceno e sessantacinque per cento alla Provincia di Fermo;
b) per l’arenaria, cento per cento alla Provincia di Ascoli Piceno.
Art. 21. (Modifica alla
1. Il comma 5 dell’articolo 12 della
“5. Gli indennizzi confluiscono in un fondo provinciale destinato alla realizzazione di rimboschimenti, miglioramenti boschivi, opere di sistemazione idraulico forestale nell’ambito dei bacini montani, pedemontani e degli alvei torrentizi inattivi, nonché alla realizzazione di opere di prevenzione agli incendi boschivi all’interno dei boschi come definiti dall’articolo 2 della presente legge.”.
Art. 22. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell’articolo 2 della
“4. Negli atti posti a base delle procedure di aggiudicazione le stazioni appaltanti considerano in via prioritaria la possibilità di prevedere una soglia minima di ammissibilità delle offerte relativamente all’elemento o agli elementi di valutazione connessi con la tutela della salute e della sicurezza nel cantiere.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 2 della
Art. 23. (Differimento del termine di cui all’articolo 10, comma 3, del
1. Il termine del 30 giugno 2011 di cui all’alinea del comma 3 dell’articolo 10 del
Art. 24. (Modifica alla
1. La lettera n terdecies) del punto 6) dell’allegato B2 alla
“n terdecies) Impianti termici, inclusi quelli a celle a combustibile, per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, a eccezione di quelli:
1) alimentati a biomasse, a olii combustibili vegetali o a biodiesel, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
2) alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, se ubicati all’interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica), di potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW.”.
2. L’articolo 57 della
Art. 25. (Modifica alla
1. Al comma 8 dell’articolo 33 della
Art. 26. (Riorganizzazione amministrativa)
1. Ai fini di cui al comma 2, in vigenza delle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per il quadriennio 2011/2014 sono prorogati al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie, efficaci alla data del 1° gennaio 2011, dei concorsi pubblici indetti rispettivamente dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale.
2. Le graduatorie di cui al comma 1 continuano a essere utilizzate, nell’arco temporale di validità e secondo l’ordine di merito, per le assunzioni di personale a tempo determinato anche mediante rinnovo dei contratti di lavoro, nei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 28, del
3. Per lo stesso periodo di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 12, comma 1, della
4. In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa per il personale ed al fine di assicurare la continuità dei servizi dell’Assemblea legislativa, il fondo di cui all’articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 per il salario accessorio del personale del comparto è rideterminato in riduzione rispetto all'importo stabilito dal comma 4 dell'articolo 12 della
Art. 27. (Modifica alla
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della
“5 bis. Per garantire l’operatività continua della SOUP, del CAPI e del Centro funzionale multirischi, compreso lo svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-amministrativo, il personale della struttura di cui all’articolo 9 della presente legge è tenuto a effettuare prestazioni lavorative anche in regime di turnazioni diurne e, se necessario, notturne, disposte dal relativo dirigente, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
Art. 28. (Modifica alla
1. Al comma 5 dell’articolo 22 della
Art. 29. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 2 della
“Art. 2 bis - (Piano regionale di promozione turistica)
1. Il piano regionale di promozione turistica definisce le linee strategiche della politica turistica regionale, in coerenza con le finalità di cui all’articolo 1.
2. Il piano contiene in particolare:
a) il quadro conoscitivo nonché l’analisi del fabbisogno, dei punti di forza e delle eventuali criticità del turismo;
b) gli obiettivi e i risultati attesi in relazione alle strategie generali di intervento;
c) gli indirizzi per lo sviluppo di un’offerta turistica regionale competitiva e per la sua promozione in ambito nazionale ed internazionale;
d) gli indirizzi per il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità del turismo regionale nell’ambito della green economy;
e) gli indirizzi per il sostegno all’attività di accoglienza;
f) le indicazioni per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore turistico;
g) le strategie per lo sviluppo dell’Osservatorio di cui all’articolo 4.
3. La Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno precedente il triennio di riferimento , delibera la proposta di piano e la trasmette all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione.
4. Il piano ha validità triennale e resta in vigore fino all’approvazione del nuovo.
5. Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della scadenza, ove si renda necessario in base alle esigenze del settore.”.
2. L’articolo 3 della
“Art. 3 - (Programma annuale di promozione turistica)
1. In attuazione del piano di cui all’articolo 2 bis, la Giunta regionale, entro il 31 ottobre dell’anno antecedente a quello di riferimento, approva il programma annuale di promozione turistica, previo parere della competente Commissione assembleare.
2. Il programma indica in particolare:
a) l’analisi della domanda turistica nazionale e internazionale;
b) le azioni per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale;
c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità;
d) le aree geografiche e i mercati di riferimento;
e) le attività di comunicazione e di promozione;
f) gli strumenti informativi per il turista;
g) le misure per il sostegno alla commercializzazione;
h) gli strumenti per la valorizzazione e il sostegno delle attività del territorio;
i) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 3;
l) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la qualificazione delle strutture ricettive;
m) le attività relative all’Osservatorio di cui all’articolo 4.
3. La Regione partecipa al finanziamento dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dai sistemi turistici locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi.
4. Per il sostegno dei progetti di cui al comma 3, è istituito nel bilancio regionale un apposito fondo, che viene ripartito in base ai criteri e alle modalità stabiliti ai sensi del comma 2, lettera i). Una quota del fondo è riservata al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali in forma associata e dai sistemi turistici locali.”.
Art. 30. (Modifiche alla
1. Dopo l’articolo 3 della
“3 bis - (Aree sciabili attrezzate)
1. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell’articolo 2 della
2. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate da parte degli enti di cui al comma 1 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dall’ente preposto.”.
2. All’articolo 5, comma 1, primo periodo, della
Art. 31. (Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità)
1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell’intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:
a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità;
b) igliorare la qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2;
c) favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma, anche attraverso l’attività dell’Osservatorio sulla piattaforma logistica delle Marche;
d) favorire l’utilizzo dell’interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell’area portuale di Ancona.
2. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.
3. Per l’anno 2011, tra le azioni di cui al comma 1, rientrano in particolare il trasporto di quota parte delle barbabietole da zucchero prodotte nel territorio della Vallesina, allo zuccherificio di destinazione, mediante l’utilizzo del vettore ferroviario ed ulteriori attività per lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 è autorizzata, per il biennio 2011/2012, la spesa fino a euro 320.000,00, così ripartita:
a) per l’anno 2011 euro 170.000,00 di cui euro 150.000,00, iscritti a carico dell’UPB 3.09.01 ed euro 20.000,00 iscritti a carico dell’UPB 4.27.01;
b) per l’anno 2012 euro 150.000,00 da iscrivere a carico dell’UPB 3.09.01.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie ai fini della gestione per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi da attuare e ai fini SIOPE.
6. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati in conformità alla normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.
Art. 32. (Modifiche alla
1. Il comma 8 dell’articolo 23 della
“8. I bilanci annuali e pluriennali prevedono la copertura finanziaria per le obbligazioni derivanti dai contratti di servizio stipulati dalla Regione e dall’attribuzione di finanziamenti agli enti locali per la stipula dei contratti di servizio di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili. Nel caso in cui la dotazione del fondo di cui al comma 2, lettera b), venga ridotta rispetto all’esercizio precedente, gli enti competenti sono tenuti a ridurre in corrispondenza gli impieghi di cui al comma 4. In caso di inerzia la Giunta regionale interviene in via sostitutiva, anche nella gestione dei contratti, previa diffida e sentito il Consiglio delle Autonome locali.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 23 della
3. Il comma 1 dell’articolo 27 della
“1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, le Province, i Comuni e le Comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica attestazione, redatta sulla base di un modulo predisposto dalla Giunta regionale e contenente l’indicazione dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi assegnati nell’esercizio finanziario precedente, della destinazione specifica delle predette spese e delle risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativamente all’anno precedente. La mancata o incompleta presentazione di tale attestazione comporta la sospensione dell’erogazione da parte della Regione della quota a saldo dei fondi previsti per l’esercizio finanziario cui l’attestazione medesima fa riferimento.”.
Art. 33. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell'articolo 2 della
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della
3. Il comma 4 dell'articolo 12 della
4. Alla rubrica dell’articolo 65 della
5. Al comma 1 dell’articolo 65 della
6. Al comma 2 dell’articolo 65 della
7. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 74 della
“b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1.”.
8. Al comma 3 dell’articolo 76 della
Art. 34. (Modifica alla
1. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Ai fini di cui al comma 2 è istituito il Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP, presieduto dall’Assessore competente in materia di artigianato e industria e composto da rappresentanti della Regione, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nei procedimenti del SUAP.”.
Art. 35. (Investimenti nel settore sanitario)
1. Il residuo attivo del capitolo 30401041 è rideterminato in euro 92.174.148,61. Sono rideterminate le correlate disponibilità di spesa iscritte a carico delle UPB 52819 e 52820 dello stato di previsione della spesa.
2. Per il finanziamento del programma di investimenti nel settore sanitario è autorizzata la spesa di euro 9.101.527,50 iscritta a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa.
Art. 36. (Modifica alla
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della
“7. Il compenso del Direttore generale dell’ASUR, dei direttori generali delle Aziende ospedaliere e dei dirigenti sanitari apicali, articolato per fasce omogenee in relazione ai posti letto, alla popolazione servita e all’entità del budget assegnato, è stabilito dalla Giunta regionale entro i limiti fissati dalla normativa statale, previo parere della commissione assembleare competente.”.
Art. 37. (Disposizioni finanziarie conseguenti alla soppressione dell’ERF)
1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 sono iscritte a carico delle UPB 20301, 30102 e 40101, per complessivi euro 1.230.320,00 le risorse derivanti dalla soppressione dell’Ente regionale per le manifestazioni fieristiche (ERF) ai sensi della
Art. 38. (Modifica alla
[1. Al comma 1 bis dell’articolo 9 della
2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1, i Consiglieri regionali che intendano avvalersi della facoltà ivi prevista comunicano la rinuncia al vitalizio entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La rinuncia comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della
Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 39. (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2011)
1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2011 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a) tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2011”.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2011 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
a) tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti di competenza per Funzioni Obiettivo”;
b) tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di Spesa del Bilancio 2011”.
Art. 40. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2011)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della
Art. 41. (Modifica alle tabelle allegate alla
1. Gli allegati alla
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali di programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali di programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.
Art. 42. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla
1. Gli allegati alla
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall’elenco 1 allegato alla presente legge.
Art. 43. (Riepiloghi generali riassuntivi)
1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree di intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2011 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.
Art. 44. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
Allegato A
(articolo 5)
PIANO ALIENAZIONI 2011
ELENCO BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLA REGIONE MARCHE NON PIÙ UTILIZZABILI A FINI ISTITUZIONALI.
Provincia di ANCONA:
1) Aree adiacenti il complesso fieristico di Ancona.
2) Immobili in Comune di Fabriano, località Collegiglioni.
Provincia di MACERATA:
3) Complesso Zootecnico in Comune di Treia, località Santa Maria in Selva.
4) Azienda Agraria in Comune di Camerino, località Tuseggia.
5) Complesso in Comune di Visso, località Cupi.
6) Complesso fieristico di Civitanova Marche.
Provincia di PESARO E URBINO:
7) Casa Cà Gatto in Comune di Urbino.
8) Ex Casello Idraulico in Comune di Fano.
9) Immobile in Comune di Pesaro, via delle Esposizioni.
10) Terreno in Comune di Piobbico, località Le Ville.
Provincia di RIMINI:
11) Terreno in Comune di Sant'Agata Feltria, località Cà Baldone Rupina.
12) Centro Zootecnico e Ovile nei Comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria.
Tabelle
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Comma così modificato dall'art. 1 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2012, n. 256, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della