§ 6.3.84 - L.R. 29 luglio 2008, n. 25.
Assestamento del bilancio 2008


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:29/07/2008
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2007)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2007)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2007)
Art. 4.  (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2008)
Art. 5.  (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6.  (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 19/2007)
Art. 8.  (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 20/2007)
Art. 9.  (Rideterminazione degli assegni vitalizi)
Art. 10.  (Modifica alla l.r. 23/1995)
Art. 11.  (Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 4, l.r. 34/1996)
Art. 12.  (Commissario straordinario dell’ERSU di Macerata)
Art. 13.  (Iniziativa Adriatico-Ionica)
Art. 14.  (Modifiche alla l.r. 5/2008)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 16.  (Modifiche alla l.r. 10/1997)
Art. 17.  (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 18.  (Centro di mobilità regionale presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona)
Art. 19.  (Modifiche alla l.r. 34/2001)
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 15/1995)
Art. 21.  (Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi del d.l. 138/2002 e del d.l. 2/2003)
Art. 22.  (Trasferimento beni immobili)
Art. 23.  (Modifica alla l.r. 2/2007)
Art. 24.  (Modifica alla l.r. 19/2007)
Art. 25.  (Modifica alla l.r. 12/2008)
Art. 26.  (Modifica alla l.r. 28/1996)
Art. 27.  (Modifiche alla l.r. 29/2005)
Art. 28.  (Modifica alla l.r. 49/1992)
Art. 29.  (Modifica alla l.r. 20/2007)
Art. 30.  (Interventi comunitari)
Art. 31.  (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)
Art. 32.  (Semplificazioni procedurali necessarie per la piena attuazione della codifica SIOPE)
Art. 33.  (Incarichi di collaborazione)
Art. 34.  (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 35.  (Personale in servizio presso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 36.  (Gestione fondo ex l.r. 20/1989)
Art. 37.  (Fondo regionale per la non autosufficienza)
Art. 38.  (Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 20/2000)
Art. 39.  (Modifica alla l.r. 29/1992)
Art. 40.  (Modifica alla l.r. 5/2003)


§ 6.3.84 - L.R. 29 luglio 2008, n. 25.

Assestamento del bilancio 2008

(B.U. 1 agosto 2008, n. 72 - suppl. n. 7)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2007)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2007, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 3.858.771.350,33, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.985.379.641,90.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2007, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 2.617.371.735,40, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.539.754.767,66.

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2007)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2007, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 20.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2007, nell’importo di euro 2.646.505.828,13, di cui euro 513.818.270,59 presso il tesoriere della Regione ed euro 2.132.687.557,54 presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2007)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2007, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 1.261.399.614,93, è rideterminato in euro 959.443.144,83 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2007.

 

     Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2008)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2008 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.

 

     Art. 5. (Quadri generali riassuntivi)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.

2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2008 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

 

     Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2008, già stabilita nell’importo di euro 62.895.904,82 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 20 (Bilancio di previsione per l’anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010), si stabilisce nel nuovo importo di euro 69.993.772,41.

2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 55.352.730,31 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.089.539,21;

b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.777.619,42 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.577.218,99;

c) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.242.745,96 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.104.768,32;

d) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 77.715.436,32 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 77.356.416,15;

e) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 15.924.538,29 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.716,44;

f) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.553.270,89 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.205.470,26;

g) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.924.248,48 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.728.708,04;

h) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 28.176.163,79 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 24.681.648,11.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 20/2007.

 

     Art. 7. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 19/2007)

1. Gli allegati alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) sono modificati come segue:

a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 8. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 20/2007)

1. Gli allegati alla l.r. 20/2007 sono così modificati:

a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) l’elenco 1 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.01: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente” è modificato dall’elenco 1 allegato alla presente legge;

c) l’elenco 2 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.02: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, recanti spese di investimento attinenti l’esercizio di funzioni normali” è modificato dall’elenco 2 allegato alla presente legge;

d) l’elenco 3 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 3 allegato alla presente legge.

2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l’anno 2008, negli importi indicati nel prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.

 

     Art. 9. (Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi, di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), così come modificata dalla l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), ed alla l.r. 23 luglio 1973, n. 18 (Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei Consiglieri della Regione Marche) e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005.

2. Gli importi degli assegni vitalizi così rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.

 

     Art. 10. (Modifica alla l.r. 23/1995)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è inserito il seguente:

“7 bis - (Divieto di cumulo delle indennità relative a cariche elettive incompatibili).

1. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario e i rimborsi spesa di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 non spettano dalla data di proclamazione in altra Assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

2. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario e i rimborsi spesa di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 non spettano dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.”.

 

     Art. 11. (Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 4, l.r. 34/1996)

1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione) va interpretato nel senso che non sono cumulabili nella medesima persona più cariche di amministratore o di revisore dei conti o di amministratore e revisore dei conti, svolte in enti diversi.

 

     Art. 12. (Commissario straordinario dell’ERSU di Macerata)

1. Il commissario straordinario nominato presso l’Ente per il diritto allo studio (ERSU) di Macerata resta in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riorganizzazione del settore del diritto allo studio universitario nel territorio regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

2. Sono validi ed efficaci gli atti adottati dal commissario prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Iniziativa Adriatico-Ionica)

1. La Regione, allo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione e sviluppo dell’area del sud-est europeo, svolge, nell’ambito dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) cui partecipano gli otto Paesi del relativo bacino, attività a supporto del Segretariato permanente, nonché attività mirate a promuovere azioni relazionali e di sostegno finalizzate anche all’utilizzo coordinato delle opportunità esistenti.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto al comma 1, nell’ambito delle disponibilità stabilite annualmente con la legge finanziaria regionale.

3. Al segretario generale del Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica sono erogati un’indennità di carica omnicomprensiva e il rimborso delle spese documentate di trasferta, finanziati con le risorse stanziate annualmente dal Ministero degli affari esteri.

4. La Giunta regionale determina l’ammontare dell’indennità di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione [1].

 

     Art. 14. (Modifiche alla l.r. 5/2008)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le IPAB di cui alla lettera c) del comma 1 che gestiscono scuole materne attuano la trasformazione alla conclusione del ciclo scolastico degli alunni già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: “Qualora la Giunta regionale approvi la trasformazione, l’IPAB provvede alla sua trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato ai sensi del comma 6 dell’articolo 5, trasmettendo la relativa domanda entro centoventi giorni dalla comunicazione della deliberazione”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:

“1 bis. Lo statuto dell’Azienda di cui all’articolo 10 può altresì prevedere l’Assemblea quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all’Azienda medesima.”.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:

“1 bis. L’incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica ai componenti dell’Assemblea delle Aziende di cui al comma 1 bis dell’articolo 11.”.

5. Al comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “, in affiancamento al personale della struttura regionale competente”.

6. Dopo il comma 8 dell’articolo 23 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:

“8 bis. La commissione di cui all’articolo 19, comma 5, coadiuva altresì la Giunta regionale negli adempimenti connessi al procedimento di trasformazione di cui all’articolo 5.”.

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 7/1995)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), dopo la parola “fagiano”, sono aggiunte le seguenti: “, colombaccio e merlo;”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 la parola “, merlo” è soppressa.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 la parola “colombaccio,” è soppressa.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995, è inserito il seguente:

“3 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 18 della legge 157/1992 i periodi di caccia al colombaccio e merlo possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dell’articolo 18 della legge 157/1992.”.

5. Dopo l’articolo 34 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis - (Fondo per l’indennizzo dei danni alla circolazione stradale).

1. E’ istituito nel bilancio regionale un fondo per l’indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica.

2. La Giunta regionale determina la tipologia del danno indennizzabile e le modalità per le relative liquidazioni.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.”.

 

     Art. 16. (Modifiche alla l.r. 10/1997)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 10 e successive modificazioni (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), è inserito il seguente:

“3 bis. In particolare, fatti salvi eventuali risvolti penali, è sempre vietato far indossare ai cani collari o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici anche se inattivi o altri strumenti coercitivi che cagionano sofferenza o stress agli animali.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale determina, esclusivamente in funzione dell’età e dello stato di salute degli animali ricoverati, il minimo ed il massimo delle tariffe concernenti le spese per il mantenimento degli animali che i Comuni singoli e associati e le Comunità montane debbono rispettare pena l’esclusione dai finanziamenti regionali di cui alla presente legge; le tariffe sono aggiornate ogni quattro anni.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il numero massimo dei posti autorizzati complessivamente per ogni Comune, a prescindere dal numero degli impianti, deve tener conto del numero di abitanti del Comune stesso o dei Comuni marchigiani singoli o associati per cui le strutture possono svolgere il servizio, in ragione di un coefficiente massimo di 5 ogni 1.000 abitanti. Eventuali deroghe rivolte esclusivamente alle strutture pubbliche dovranno essere debitamente motivate da parte delle competenti Zone territoriali dell’ASUR, sentite le associazioni animaliste iscritte all’albo regionale.”.

4. La delibera di cui all’articolo 2 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Il disposto dell’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, aggiunto dal comma 3 del presente articolo, si applica anche alle strutture già realizzate o in corso di realizzazione non ancora in possesso dell’autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Modifica alla l.r. 10/1999)

1. L’articolo 67 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), è abrogato.

 

     Art. 18. (Centro di mobilità regionale presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona)

1. Nell’ambito dell’esercizio della funzione trasferita ai sensi dell’articolo 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) relativa all’attività di polizia amministrativa regionale e locale, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del Centro di mobilità regionale da istituirsi presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona contribuendo all’acquisto di un verificatore di capacità residue.

2. Il contributo di cui al comma 1, previsto in euro 90.000,00, è iscritto nella UPB 1.06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008.

 

     Art. 19. (Modifiche alla l.r. 34/2001)

1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale) sono soppresse le parole: “si articola in sezioni provinciali gestite dalle Province ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 concernente: ‘Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa’ ed”.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 34/2001 sono soppresse le parole: “alle sezioni provinciali”.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2001 è abrogata.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 34/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Per ognuno dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), è contemporaneamente designato un supplente.”.

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 15/1995)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali e assimilate della Regione Marche), è abrogato.

 

     Art. 21. (Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi del d.l. 138/2002 e del d.l. 2/2003)

1. La Regione Marche riconosce il beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate) e dal d.l. 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.

 

     Art. 22. (Trasferimento beni immobili)

1. L’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all’Azienda sanitaria unica regionale i beni immobili siti in Ancona, Largo Cappelli, denominati Padiglioni 1 e 2, censiti al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particelle n. 1014 e n. 1015 e le aree urbane censite al medesimo catasto al foglio 9, particelle n. 1017 e n. 1018; gli immobili sono trasferiti con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento [2].

2. La consegna dei beni di cui al comma 1 è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell’Azienda sanitaria unica regionale.

 

     Art. 23. (Modifica alla l.r. 2/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007), le parole “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2009”.

 

     Art. 24. (Modifica alla l.r. 19/2007)

1. All’articolo 29 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5 bis. Per i crediti della Regione iscritti a ruolo ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), la rateizzazione è concessa dall’agente della riscossione con le modalità previste dall’articolo 19 del d.p.r. medesimo.”.

 

     Art. 25. (Modifica alla l.r. 12/2008)

1. Nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27 maggio 2008, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008”) e alla l.r. 23 agosto 1982, n. 32 “Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella regione Marche”) le parole: “UPB 3.01.01” sono sostituite dalle parole: “UPB 3.03.01”.

 

     Art. 26. (Modifica alla l.r. 28/1996)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 23 luglio 1996, n. 28 (Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio), le parole “lire 60.000” sono sostituite dalle parole “euro 45,00”.

 

     Art. 27. (Modifiche alla l.r. 29/2005)

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9 dicembre 2005, n. 29 (Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale) è sostituita dalla seguente:

f) l’obbligo di presentare all’approvazione della Giunta regionale il piano annuale di attività di cui all’articolo 4, nei termini ivi previsti.”.

2. L’articolo 4 della l.r. 29/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - (Piano annuale di attività).

1. La società, sulla base delle previsioni contenute nella legge finanziaria regionale e nella legge regionale di approvazione del bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, presenta alla Regione il piano annuale di attività, corredato del budget economico e finanziario. Il piano è approvato con apposita deliberazione della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi al ricevimento.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal piano di cui al comma 1, la società stipula con la Regione apposite convenzioni, anche con valenza pluriennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Per gli immobili in uso al Consiglio regionale, le convenzioni sono stipulate con il Consiglio medesimo.”.

 

     Art. 28. (Modifica alla l.r. 49/1992) [3]

1. L’articolo 31 della l.r. 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 31 - (Spese in economia).

1. Le spese in economia sono ammesse nei limiti degli importi stabiliti dalla normativa statale vigente e sono determinate da un regolamento delle amministrazioni aggiudicatrici.

2. La Regione disciplina le spese di cui al comma 1, con regolamento adottato dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 29. (Modifica alla l.r. 20/2007)

1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 20 (Bilancio di previsione per l’anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010) è sostituito dal seguente:

“4. Fermo restando il limite stabilito dall’articolo 31, comma 5, della l.r. 31/2001 del 25 per cento, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;

b) all’estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;

c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i quaranta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziati delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dalla anticipata estinzione del debito in essere e dei contratti derivati ad esso associati potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l’ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate.”.

 

     Art. 30. (Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA (Piano d’azione regionale), è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal Piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del POR FESR 2007/2013, è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 500.000,00.

4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 3 sono iscritte a carico del capitolo 31402772, istituito nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata, recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui ai commi 1 e 3.

6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti ai commi 1 e 3.

 

     Art. 31. (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)

1. E’ istituito un fondo di anticipazione regionale di euro 1.000.000,00 per gli interventi di assistenza tecnica e per le spese di animazione e gestione dei GAL destinato a garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse al PSR 2007/2013 per le quali è previsto il limite del 20 per cento ai sensi del reg. (CE) 1698/2005.

2. Le risorse necessarie per l’anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 3.09.05, capitoli 30905607 e 30905608, e trovano copertura con le risorse che verranno rimborsate da AGEA iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all’anticipazione.

 

     Art. 32. (Semplificazioni procedurali necessarie per la piena attuazione della codifica SIOPE)

1. Per l’esercizio finanziario 2008, le somme dei residui passivi determinate ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 31/2001 possono essere trasportate nei capitoli, anche non corrispondenti, del bilancio dell’esercizio successivo nella misura necessaria a consentirne il corretto utilizzo ai fini SIOPE.

 

     Art. 33. (Incarichi di collaborazione)

1. Per il conferimento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dell’articolo 19 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), qualora le strutture pubbliche dei Centri per l’impiego non dispongano di professionalità con le caratteristiche richieste, la Giunta regionale può avvalersi di aziende specializzate nell’attività di selezione del personale. In tali casi, la Giunta regionale affida l’attività di selezione ad aziende di notoria esperienza nel settore, indicando l’oggetto, il termine e le modalità di espletamento della prestazione, nonché il compenso previsto.

 

     Art. 34. (Riorganizzazione amministrativa)

1. Al fine della riorganizzazione amministrativa delle proprie strutture, la Giunta regionale applica il disposto dell’articolo 1, comma 536, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). Conseguentemente, il termine finale di validità delle relative graduatorie concorsuali è fissato al 31 dicembre 2008.

2. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2007 [4].

 

     Art. 35. (Personale in servizio presso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza)

1. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, che a tale data aveva espletato attività di collaborazione per almeno tre anni nel quinquennio antecedente o che matura tale requisito alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare ad una selezione per n. 3 assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di un anno, di cui una a tempo pieno nella categoria B3, e due a tempo parziale al 50 per cento nella categoria D1, per l’espletamento dei compiti dell’ “Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale”, di cui alla deliberazione legislativa approvata nella seduta del 15 luglio 2008.

2. Fino all’espletamento della selezione di cui al comma 1 sono prorogati i contratti di collaborazione del personale ivi previsto.

3. L’Assemblea legislativa alla scadenza dei contratti di cui al comma 1 provvede nell’ambito del piano di fabbisogno annuale all’assunzione del relativo personale con contratto a tempo indeterminato.

 

     Art. 36. (Gestione fondo ex l.r. 20/1989)

1. Le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), non utilizzabili per le finalità originarie, possono essere reimpiegate dalla Società regionale di garanzia di cui alla l.r. 12 aprile 1995, n. 43 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della regione Marche non interessate dall’obiettivo 2 e dall’obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, modificato con regolamento CEE 2081/1993), per le finalità di cui alla medesima l.r. 43/1995.

 

     Art. 37. (Fondo regionale per la non autosufficienza)

1. Al fine di potenziare il sistema di protezione sociale mediante una più efficace tutela delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, è istituito il fondo regionale per la non autosufficienza, con cui sono finanziate le prestazioni e i servizi sociali e socio-sanitari, definiti dal piano sanitario e dal piano sociale, forniti dai soggetti accreditati ai residenti nel territorio regionale in condizioni di non autosufficienza.

2. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato specificamente per:

a) la previsione o il rafforzamento di strutture unitarie, con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza, che agevolino e semplifichino l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari;

b) l’attivazione o il rafforzamento dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, prioritariamente domiciliari, destinati a favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente;

c) l’implementazione dei servizi di sollievo alla famiglia, nonché la definizione di interventi di sostegno alla persona non autosufficiente e al lavoro di cura gestito dalle famiglie in forma diretta o indiretta, mediante piani assistenziali individualizzati.

3. La Regione garantisce l’accessibilità e la qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, l’uniformità dei benefici erogati a parità di bisogno e l’equità nel fissare eventuali quote di compartecipazione attraverso:

a) l’utilizzo di strumenti di valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali della persona non autosufficiente, tenuto conto della facilità di gestione e delle modalità di accertamento già sperimentate nei diversi ambiti regionali, anche attraverso la partecipazione a progetti sperimentali promossi dallo Stato;

b) l’elaborazione di piani individualizzati di assistenza per la presa in carico della persona non autosufficiente, che tengano conto sia delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;

c) il sostegno alla compartecipazione al costo delle prestazioni per la componente sociale, eventualmente differenziando rispetto alla capacità pregressa della persona non autosufficiente di produrre reddito e comunque privilegiando le prestazioni erogate in ambiente domiciliare e semiresidenziale.

4. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo di cui al comma 1 le risorse del fondo sanitario regionale, del fondo sociale regionale, del fondo nazionale per le non autosufficienze, del fondo nazionale politiche sociali, nonché eventuali ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 concorrono altresì risorse proprie dei Comuni dagli stessi appositamente destinate nei propri strumenti di bilancio [5].

5. Le risorse del fondo vengono utilizzate sulla base di indirizzi e criteri, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che tengano conto delle caratteristiche socio economiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali/distretti sanitari, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno [6].

6. Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse, la Giunta regionale fissa le modalità di monitoraggio delle prestazioni e degli interventi attivati, tramite un sistema informativo che raccolga i dati relativi alla condizione socio-sanitaria dei singoli beneficiari, così come definiti dal flusso sperimentale SINA di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 4 ottobre 2010 e dal programma statistico nazionale 2011-2013 approvato con DPCM del 20 aprile 2012 [7].

 

     Art. 38. (Interpretazione autentica dell’articolo 5, comma 1, lettera f), della l.r. 20/2000) [8]

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) si interpreta nel senso che sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi odontoiatrici. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione gli studi medici e quelli di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive comportanti un rischio per la sicurezza e la salute del paziente.

2. E’ abrogato l’articolo 38 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001).

 

     Art. 39. (Modifica alla l.r. 29/1992)

1. L’articolo 14 della l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - (Finanziamenti).

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Province trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma di attività da realizzare nell’anno in corso con l’indicazione delle spese da sostenere per le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f), e per la realizzazione di eventuali progetti speciali.

2. Entro sessanta giorni dal ricevimento del programma di cui al comma 1, viene erogato alle Province un acconto del 30 per cento delle spese preventivate.

3. Entro il 31 marzo dell’anno successivo, ai fini dell’erogazione del saldo, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con l’indicazione delle spese sostenute per le funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e per l’attuazione dei progetti speciali, nonché del numero delle guardie effettivamente in servizio e degli accertamenti effettuati.

4. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 3 o la sua incompletezza rispetto al programma di cui al comma 1, comporta la rideterminazione o la revoca del finanziamento con l’eventuale restituzione dell’acconto erogato ai sensi del comma 2.”.

 

     Art. 40. (Modifica alla l.r. 5/2003)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) le parole: “per investimenti in capitale di rischio, alimentato” sono sostituite dalle parole: “pubblico per investimenti in capitale di rischio a sostegno di progetti alimentati”.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione del presente articolo.”.


[1] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 22 luglio 2013, n. 19.

[4] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[5] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[7] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[8] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.