§ 6.3.80 - L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.
Assestamento del bilancio 2007


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:23/10/2007
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)
Art. 4.  (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2007)
Art. 5.  (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6.  (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7.  (Modifica delle tabelle allegate alla l.r. 2/2007)
Art. 8.  (Modifica dei prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 3/2007)
Art. 9.  (Sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della l.r. 9/2006)
Art. 10.  (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2006)
Art. 11.  (Soppressione indennità di missione l.r. 20/1984)
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/1995)
Art. 13.  (Razionalizzazione della spesa di personale)
Art. 14.  (Misure di semplificazione)
Art. 15.  (Utilizzo del personale del servizio sanitario regionale)
Art. 16.  (Disposizioni in materia di tributi regionali)
Art. 17.  (Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 20/2003)
Art. 18.  (Termine per adeguamento a norma degli edifici scolastici)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 5 della l. r. 23/1974)
Art. 20.  (Modifiche alla l.r. 2/2007)
Art. 21.  (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2003)
Art. 22.  (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 47/1996)
Art. 23.  (Modifiche alla l.r. 47/1997)
Art. 24.  (Accordi contrattuali regionali con le strutture sanitarie accreditate)
Art. 25.  (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2004)
Art. 26.  (Interventi a favore della zootecnia)
Art. 27.  (Modifiche alla l.r. 17/1999)
Art. 28.  (Disposizioni per la società Aerdorica s.p.a)
Art. 29.  (Modifica all’articolo 29 della l. r. 36/2005)
Art. 30.  (Contributi articolo 8 l.r. 46/1992 per l’anno 2006)
Art. 31.  (Alienazione di immobili regionali)
Art. 32.  (Autorità di bacino del fiume Tronto)
Art. 33.  (Norme in materia ambientale)
Art. 34.  (Interventi comunitari aggiuntivi)
Art. 35.  (Modifica alla l.r. 5/2006)
Art. 36.  (Derivazioni di acqua pubblica)
Art. 37.  (Modifica alla l. r. 32/1982)
Art. 38.  (Modifiche alla l.r. 15/1995)
Art. 39.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.80 - L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.

Assestamento del bilancio 2007

(B.U. 25 ottobre 2007, n. 93 - S.O. n. 19)

 

Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 4.490.472.273,93, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 4.082.544.511,93. 

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 3.739.123.692,27, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.969.530.164,45. 

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 70.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2006, nell’importo di euro 2.704.083.637,22, di cui euro 133.386.812,60 presso il tesoriere della Regione ed euro 2.570.696.824,62 presso la tesoreria centrale dello Stato. 

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2006, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2007 per l’importo presunto di euro 821.348.581,66, è rideterminato in euro 1.246.401.160,08 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2006. 

 

     Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2007)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2007 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2. 

 

     Art. 5. (Quadri generali riassuntivi)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2007 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3. 

2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2007 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4. 

 

     Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2007, già stabilita nell’importo di euro 71.424.992,77 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 3 (Bilancio di previsione per l’anno 2007 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009), si stabilisce nel nuovo importo di euro 74.581.919,33. 

2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.489.414,76 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.847.781,01;

b) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.273.822,10 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 3 /2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.252.179,00;

c) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 87.091.796,82 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della lr. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 77.715.436,32;

d) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 16.124.615,70 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 15.924.538,29;

e) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.722.603,85 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 29.553.270,89;

f) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.135.363,64 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.924.248,48;

g) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 28.204.413,96 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 28.176.163,79. 

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 3/2007. 

 

     Art. 7. (Modifica delle tabelle allegate alla l.r. 2/2007)

1. Gli allegati alla l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2007) sono modificati come segue: a) alla tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 5 allegata alla presente legge;

b) alla tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 6 allegata alla presente legge;

c) alla tabella C “Autorizzazioni di spesa” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 7 allegata alla presente legge;

d) alla tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 8 allegata alla presente legge;

e) alla tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 9 allegata alla presente legge. 

 

     Art. 8. (Modifica dei prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 3/2007)

1. Gli allegati alla l.r. 23 febbraio 2007, n. 3 (Bilancio di previsione per l’anno 2007 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009) sono così modificati: a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” è modificato secondo le risultanze del prospetto 2 allegato alla presente legge;

c) l’elenco 4 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 4 allegato alla presente legge;

d) l’elenco 1 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.01 - Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente” è modificato dall’elenco 5 allegato alla presente legge;

e) l’elenco 2 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.02 - Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, recanti spese di investimento attinenti l’esercizio di funzioni normali” è modificato dall’elenco 6 allegato alla presente legge. 

 

     Art. 9. (Sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della l.r. 9/2006)

1. Fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la mancata comunicazione dei prezzi al Comune non comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della medesima l.r. 9/2006. 

 

     Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2006)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2006) sono soppresse le parole: “nonché ai componenti di commissioni e comitati istituiti dalla Regione”. 

 

     Art. 11. (Soppressione indennità di missione l.r. 20/1984)

1. A decorrere dall’anno 2007 cessa di essere corrisposta l’indennità di missione prevista dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale). 

2. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 4 della l.r. 20/1984 è soppresso. 

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/1995)

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) le parole “o la dimora abituale” sono soppresse. 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente: “3 bis. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio sulla base della richiesta motivata del Consigliere interessato, corredata di un’idonea documentazione, può autorizzare in via temporanea che il rimborso di cui al comma 3 sia calcolato con le stesse modalità a partire dal comune di dimora abituale anziché dal comune di residenza.”. 

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 23/1995 sono inseriti i seguenti: “6 bis. I rimborsi di cui ai commi 2, 3 e 3 bis non spettano qualora i Consiglieri percepiscano altri rimborsi spese di trasporto per recarsi presso enti pubblici, ove ricoprono incarichi, aventi sede nello stesso comune sede del Consiglio regio-nale. 6 ter. L’indennità di missione di cui al comma 5 non spetta rispetto a giornate per le quali il Consigliere percepisce altri rimborsi spese o trattamenti di missione per recarsi presso enti pubblici aventi sede nello stesso comune sede del Consiglio regionale.”. 

 

     Art. 13. (Razionalizzazione della spesa di personale)

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale avviato con la l.r. 1° agosto 2005, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20: Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, è confermato, a decorrere dall’anno 2006, lo stanziamento iniziale di euro 2.937.624,70 al netto degli oneri riflessi, nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane. 

2. L’importo di cui al comma 1 confluisce nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003). Per l’anno 2006 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio regionale 2006. 

3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le medesime risorse sono imputate nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio annuale 2007 e plurien-nale 2007/2009. 

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge finanziaria. 

 

     Art. 14. (Misure di semplificazione)

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere: “c bis) le procedure selettive per l’accesso dall’esterno e per la progressione nel sistema di classificazione del personale, le modalità di costituzione delle commissioni di selezione e i compensi per i componenti;

c ter) le modalità di funzionamento degli organi disciplinari;

c quater) l’esercizio delle funzioni dell’ufficiale rogante;

c quinquies) l’esercizio delle funzioni del datore di lavoro in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”. 

2. L’articolo 38 della l.r. 20/2001 è abrogato. 

 

     Art. 15. (Utilizzo del personale del servizio sanitario regionale)

1. Al fine di assicurare la massima integrazione delle attività delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale può disporre, su proposta del dirigente del servizio salute o del servizio politiche sociali e previo assenso del direttore generale dell’azienda, dell’ente o del direttore della zona territoriale interessata, l’utilizzo: a) di personale delle stesse aziende, enti e zone territoriali a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b) di personale dirigenziale dell’Agenzia regionale sanitaria. 

2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato funzionalmente al servizio o alle posizioni di progetto o di funzione. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza regionale. 

3. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L’onere relativo resta a carico dell’azienda, ente o zona territoriale di provenienza. 

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di tributi regionali)

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie non penali relative a tributi regionali, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l’imposta di cui all’articolo 1 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile) si applica alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione. 

 

     Art. 17. (Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 20/2003)

1. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), il termine per l’ultimazione delle opere è prorogato al 31 dicembre 2014 [1].

2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell’anno 2004 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 14, comma 2, lettera b), della l.r. 20/2003, il termine per l’ultimazione delle opere è prorogato al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 18. (Termine per adeguamento a norma degli edifici scolastici)

1. Il termine di cui all’articolo 11 dell’Intesa istituzionale, raggiunta in sede di Conferenza unificata il 26 settembre 2007, in applicazione del Patto per la sicurezza di cui al comma 625 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alle opere di messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici, è fissato al 31 dicembre 2009. 

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 5 della l. r. 23/1974)

1. Il primo comma dell’articolo 5 della l.r. 5 settembre 1974, n. 23 (Iniziativa legislativa popolare) è sostituito dal seguente: “1. Le firme dei proponenti devono essere autenticate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.”. 

2. Al terzo comma dell’articolo 5 della l.r. 23/1974 le parole “Il pubblico ufficiale che procede” sono sostituite dalle seguenti “I soggetti che procedono”. 

3. Sono in ogni caso valide le autenticazioni compiute dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della legge 53/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sulle iniziative legislative popolari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

     Art. 20. (Modifiche alla l.r. 2/2007)

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2007) è abrogato. 

2. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 2/2007 sono aggiunte, in fine, le parole: “e per riallocare nelle UPB originarie le risorse non più necessarie alla copertura degli oneri del personale”. 

 

     Art. 21. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2003)

1. Nella rubrica dell’articolo 6 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) sono soppresse le parole: “per lo sviluppo locale”. 

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2003 è aggiunto il seguente: “1 bis. La Regione concede contributi a sostegno di progetti sperimentali volti a sostenere iniziative di aggregazione tra cooperative, programmi di internazionalizzazione, sviluppo di nuove forme di cooperazione tra utenti nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia e del gas. Ulteriori tipologie di interventi sperimentali finanziabili possono essere individuate annualmente nel quadro attuativo di cui all’articolo 9.”. 

 

     Art. 22. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 47/1996)

1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 19 novembre 1996, n. 47 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende sanitarie) è sostituito dal seguente: “1. Il risultato economico positivo dell’esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale è concordata con gli enti deleganti.”. 

2. II comma 4 dell’articolo 18 della I.r. 47/1996 è sostituito dal seguente: “4. Qualora il risultato positivo dell’esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono messe in evidenza nella relazione e le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali dell’operazione sono registrate nel fondo di riserva.”. 

3. Il comma 5 dell’articolo 18 della I.r. 47/1996 è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale con propria deliberazione dispone dell’utilizzo del fondo di riserva di cui ai commi 1 e 4.”. 

 

     Art. 23. (Modifiche alla l.r. 47/1997)

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative) le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “31 dicembre”. 

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 47/1997 è inserito il seguente: “7 bis. La Regione concede un contributo annuo alla Scuola regionale dello sport del CONI, Comitato regionale Marche, quale sostegno allo svolgimento delle proprie attività.”. 
3. Per l’anno 2007, la somma di euro 15.000,00, quota parte della spesa autorizzata per il finanziamento della l.r. 47/1997, iscritta nell’UPB 5.32.01, è destinata alle finalità di cui al comma 7 bis dell’articolo 6 della l.r. 47/1997, introdotto dalla presente legge. 

 

     Art. 24. (Accordi contrattuali regionali con le strutture sanitarie accreditate) [2]

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono conclusi i primi accordi contrattuali regionali indicati all’articolo 23 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dall’articolo 22 della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), ovvero dettati gli indirizzi previsti nel medesimo articolo 23. 

2. Gli atti di cui al comma 1, in particolare, stabiliscono per le case di cura private multispecialistiche che una percentuale dei ricoveri medici per acuti sia riservata ad invii disposti dal pronto soccorso di competenza. 

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 (Assestamento del bilancio 2004), come modificato dall’articolo 19 della l.r. 2/2007, le parole “per dieci are (10.000 mq)” sono sostituite dalle parole “per dieci are (1.000 mq)”. 

 

     Art. 26. (Interventi a favore della zootecnia)

1. Alla tabella A allegata alla l.r. 23 dicembre 1999, n. 37 (Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale), è aggiunta la seguente voce: “ATTIVITA' DA FINANZIARE Servizi con elevato contenuto scientifico e innovativo prestati dalle associazioni allevatori di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d). RIFERIMENTO NORMATIVA REGIONALE      Art. 2, comma 1, lettere b), d), e) ed f). REGIME DI AIUTO Fino al 100 per cento delle spese ammissibili sostenute.”. 

2. Al fine di garantire agli allevatori marchigiani lo svolgimento efficiente ed efficace delle attività connesse alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), nonché all’assistenza tecnica alle imprese ai sensi della I.r. 37/1999, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum, fino ad un importo massimo pari ad euro 800.000,00 complessivi, in regime de minimis a favore dell’associazione regionale e delle associazioni provinciali degli allevatori già costituite ed aventi sede legale nel territorio marchigiano, in virtù di un piano di ristrutturazione adottato dalle associazioni predette ai fini della fusione in un unico soggetto [3]

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2, commisurato alla copertura integrale delle spese derivanti da:

a) oneri di costituzione del nuovo soggetto;

b) assunzione da parte della nuova associazione unica regionale delle esposizioni debitorie contratte dalle associazioni esistenti nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche, nonché dell’onere derivante dal mancato incasso di quote associative per le quali siano state esperite senza risultato le relative procedure di recupero [4].

4. All’onere di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse statali stanziate nel bilancio 2007 a carico dell’UPB 3.11.01. 

 

     Art. 27. (Modifiche alla l.r. 17/1999)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) sono soppresse le parole: “è a prevalente capitale pubblico ed”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 2 della I.r. 17/1999 le parole: “comunque non inferiore al 51 per cento” sono sostituite dalle parole: “pari al 100 per cento”. 

3. Al comma 2 dell’articolo 7 della I.r. 17/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, redatta sulla base degli indirizzi adottati con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno precedente”. 

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della I.r. 17/1999 è aggiunto il seguente: “3 bis. La società trasmette alla Giunta regionale reports semestrali sull’attività svolta, ai fini del controllo sull’efficacia, efficienza ed economicità della stessa.” 

5. Il comma 6 dell’articolo 11 della l.r. 17/1999 è abrogato. 

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca l’assemblea straordinaria della società Sviluppo Marche s.p.a. (SVIM s.p.a.) per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della presente legge. 

 

     Art. 28. (Disposizioni per la società Aerdorica s.p.a)

1. Il secondo comma dell’articolo 4 della l.r. 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica - Sogesam s.p.a.) è abrogato. 

2. [Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della l.r. 11 luglio 2006, n. 8 (Finanziamenti alla società Aerdorica per la gestione dell’aeroporto di Falconara), sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Per l’acquisto di ulteriori quote di partecipazione azionaria è autorizzata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la spesa di euro 2.765.782,00, suddivisa nel modo seguente:

a) euro 691.445,50 per l’anno 2008;

b euro 1.382.891,00 per l’anno 2009;

c) euro 691.445,50 per l’anno 2010.

6 ter. Alla copertura delle spese previste dal comma 6 bis si provvede:

a) quanto alle quote per gli anni 2008 e 2009 mediante impiego delle risorse della UPB 4.27.04, proiezione degli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009;

b) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010.”.] [5].

 

     Art. 29. (Modifica all’articolo 29 della l. r. 36/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, con esclusione dei crediti maturati nei confronti degli inquilini per la mancata corresponsione dei canoni locativi e delle quote di gestione degli immobili.”. 

 

     Art. 30. (Contributi articolo 8 l.r. 46/1992 per l’anno 2006)

1. Per l’anno 2006, sono ammissibili al cofinanziamento regionale, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), gli interventi per i quali la documentazione necessaria per la concessione del contributo, ancorché presentata oltre i termini previsti dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l.r. 2/2006 (Legge finanziaria 2006), risulti essere stata comunque predisposta dall’ente beneficiario nei termini suddetti oppure inviata in ritardo per cause non imputabili all’ente medesimo. 

 

     Art. 31. (Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare per l’esercizio della formazione professionale alberghiera ubicata nel Comune di Tolentino, anche mediante trattativa privata, ad un prezzo inferiore fino al 15 per cento di quello desunto da apposita perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale. 

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare sede dell’ASSAM ubicata nel Comune di Ancona, via Alpi n. 20, anche mediante trattativa privata previo ricevimento ed accoglimento della migliore di almeno quattro offerte. 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura ex sede dell’Azienda di promozione turistica regionale, sita in Ancona in via Thaon de Revel, n. 4, ad un prezzo non inferiore alla stima effettuata dalle strutture regionali. 

 

     Art. 32. (Autorità di bacino del fiume Tronto)

1. L’Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto è autorizzata, previo accordo con le Regioni Abruzzo e Lazio, a realizzare il programma degli interventi di messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto, approvato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino. 

2. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del fiume Tronto per le finalità di cui al comma 1 e trasferiti alla Regione Marche, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 1° agosto 1997, n. 48, sono liquidati al segretario generale della stessa Autorità di bacino, in qualità di funzionario delegato, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

 

     Art. 33. (Norme in materia ambientale)

1. Nelle more del rilascio da parte dell’Autorità competente dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), richiesta prima del 30 ottobre 2007, sono prorogati gli effetti delle autorizzazioni ambientali già rilasciate nonché delle comunicazioni di inizio attività, di cui all’allegato II del d.lgs. 59/2005, sino alla conclusione dei procedimenti in corso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010. 

2. Le Province esercitano le funzioni in materia di controllo e di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 11 e 16 del d.lgs. 59/2005, relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali in materia di rifiuti già rilasciate dalla Regione o da rilasciare ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000). 

 

     Art. 34. (Interventi comunitari aggiuntivi)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del DOCUP ob. 2 anni 2000/2006, è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00. 

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02 dello stato di previsione della spesa e trova copertura con le risorse recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o mediante impiego delle risorse destinate al finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati dagli interventi di cui al comma 1. 

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari aggiuntivi di cui al comma 1. 

 

     Art. 35. (Modifica alla l.r. 5/2006)

1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 2 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) la parola “annualmente” è soppressa. 

 

     Art. 36. (Derivazioni di acqua pubblica)

1. Per gli anni 2006 e 2007 il canone annuo relativo alle derivazioni di acqua pubblica è confermato nella misura di cui all’articolo 7 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 2005). 

 

     Art. 37. (Modifica alla l. r. 32/1982) [6]

[1. L’articolo 19 della l.r. 23 agosto 1982, n. 32 (Disciplina della ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Marche) è sostituito dal seguente: “Art. 19 1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione a decorrere dall’anno 2008 il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area di concessione: a) euro 120,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano oltre 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;

b) euro 60,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;

c) euro 20,00 per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale. 2. L’importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore ad euro 5.000,00 per i casi di cui alla lettera a) ed a euro 2.500,00 per i casi di cui alla lettera b). 3. Il canone annuo è adeguato ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre 2007.”.]

 

     Art. 38. (Modifiche alla l.r. 15/1995)

1. L’articolo 1 della l.r. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche) è sostituito dal seguente: “Art. 1 1. La Regione provvede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie mediante emissione di ruolo, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. La tipologia di riscossione coattiva applica-bile alle singole categorie di entrate è determinata con deliberazione della Giunta regionale.”. 

2. L’articolo 2 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente: “Art. 2 1. Per la riscossione coattiva delle entrate extratributarie, ove siano infruttuosamente scaduti i termini di pagamento comunicati con specifico atto di diffida dalla struttura regionale di settore interessata al recupero del credito, la medesima provvede a darne comunicazione alla struttura competente in materia di recupero crediti, la quale, salva diversa disposizione di legge, emette l’ordinanza o l’ingiunzione di pagamento, assegnando il termine di trenta giorni. Ove sia infruttuosamente decorso tale termine, si procede ai sensi dell’articolo 1. 2. Per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle relative sanzioni, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’articolo 25 del d.p.r. 602/1973.”. 

3. L’articolo 3 della l.r. 15/1995 è abrogato. 

4. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 15/1995, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 602/1973. 

5. L’articolo 2, comma 2, della l.r. 15/1995, così come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche alle riscossioni mediante ruolo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

     Art. 39. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 


[1] Comma già modificato dall'art. 49 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18, dall'art. 18 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 28 luglio 2009, n. 18.

[4] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 37.

[5] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.