Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 23/10/2007 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2006) |
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006) |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006) |
Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2007) |
Art. 5. (Quadri generali riassuntivi) |
Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui) |
Art. 7. (Modifica delle tabelle allegate alla l.r. 2/2007) |
Art. 8. (Modifica dei prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 3/2007) |
Art. 9. (Sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della l.r. 9/2006) |
Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della l.r. 2/2006) |
Art. 11. (Soppressione indennità di missione l.r. 20/1984) |
Art. 12. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/1995) |
Art. 13. (Razionalizzazione della spesa di personale) |
Art. 14. (Misure di semplificazione) |
Art. 15. (Utilizzo del personale del servizio sanitario regionale) |
Art. 16. (Disposizioni in materia di tributi regionali) |
Art. 17. (Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla l.r. 20/2003) |
Art. 18. (Termine per adeguamento a norma degli edifici scolastici) |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 5 della l. r. 23/1974) |
Art. 20. (Modifiche alla l.r. 2/2007) |
Art. 21. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2003) |
Art. 22. (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 47/1996) |
Art. 23. (Modifiche alla l.r. 47/1997) |
Art. 24. (Accordi contrattuali regionali con le strutture sanitarie accreditate) |
Art. 25. (Modifica all’articolo 12 della l.r. 17/2004) |
Art. 26. (Interventi a favore della zootecnia) |
Art. 27. (Modifiche alla l.r. 17/1999) |
Art. 28. (Disposizioni per la società Aerdorica s.p.a) |
Art. 29. (Modifica all’articolo 29 della l. r. 36/2005) |
Art. 30. (Contributi articolo 8 l.r. 46/1992 per l’anno 2006) |
Art. 31. (Alienazione di immobili regionali) |
Art. 32. (Autorità di bacino del fiume Tronto) |
Art. 33. (Norme in materia ambientale) |
Art. 34. (Interventi comunitari aggiuntivi) |
Art. 35. (Modifica alla l.r. 5/2006) |
Art. 36. (Derivazioni di acqua pubblica) |
Art. 37. (Modifica alla l. r. 32/1982) |
Art. 38. (Modifiche alla l.r. 15/1995) |
Art. 39. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 6.3.80 - L.R. 23 ottobre 2007, n. 14.
Assestamento del bilancio 2007
(B.U. 25 ottobre 2007, n. 93 - S.O. n. 19)
Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2006)
1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della
Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006)
1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2006, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006)
1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2006, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della
Art. 4. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2007)
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2007 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.
Art. 5. (Quadri generali riassuntivi)
1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2007 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.
2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2007 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.
Art. 6. (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della
a) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 57.489.414,76 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della
b) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.273.822,10 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 3 /2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.252.179,00;
c) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 87.091.796,82 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della lr. 3/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 77.715.436,32;
d) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 16.124.615,70 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della
e) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.722.603,85 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della
f) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.135.363,64 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della
g) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 28.204.413,96 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della
3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della
Art. 7. (Modifica delle tabelle allegate alla
1. Gli allegati alla
b) alla tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 6 allegata alla presente legge;
c) alla tabella C “Autorizzazioni di spesa” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 7 allegata alla presente legge;
d) alla tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 8 allegata alla presente legge;
e) alla tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” sono apportate le modifiche di cui alla tabella 9 allegata alla presente legge.
Art. 8. (Modifica dei prospetti ed elenchi allegati alla
1. Gli allegati alla
b) il prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” è modificato secondo le risultanze del prospetto 2 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 4 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 4 allegato alla presente legge;
d) l’elenco 1 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.01 - Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente” è modificato dall’elenco 5 allegato alla presente legge;
e) l’elenco 2 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.02 - Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, recanti spese di investimento attinenti l’esercizio di funzioni normali” è modificato dall’elenco 6 allegato alla presente legge.
Art. 9. (Sanzione prevista dall’articolo 45, comma 14, della
1. Fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 dell’articolo 40 della
Art. 10. (Modifica all’articolo 19 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della
Art. 11. (Soppressione indennità di missione
1. A decorrere dall’anno 2007 cessa di essere corrisposta l’indennità di missione prevista dal secondo periodo del primo comma dell’articolo 4 della
2. Il secondo periodo del primo comma dell’articolo 4 della
Art. 12. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della
Art. 13. (Razionalizzazione della spesa di personale)
1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale avviato con la l.r. 1° agosto 2005, n. 19 (Modifiche alla
2. L’importo di cui al comma 1 confluisce nelle risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il biennio economico 2002/2003). Per l’anno 2006 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio regionale 2006.
3. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 le medesime risorse sono imputate nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” del bilancio annuale 2007 e plurien-nale 2007/2009.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con legge finanziaria.
Art. 14. (Misure di semplificazione)
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della
c ter) le modalità di funzionamento degli organi disciplinari;
c quater) l’esercizio delle funzioni dell’ufficiale rogante;
c quinquies) l’esercizio delle funzioni del datore di lavoro in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.”.
2. L’articolo 38 della
Art. 15. (Utilizzo del personale del servizio sanitario regionale)
1. Al fine di assicurare la massima integrazione delle attività delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, la Giunta regionale può disporre, su proposta del dirigente del servizio salute o del servizio politiche sociali e previo assenso del direttore generale dell’azienda, dell’ente o del direttore della zona territoriale interessata, l’utilizzo: a) di personale delle stesse aziende, enti e zone territoriali a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’articolo 15 septies del
b) di personale dirigenziale dell’Agenzia regionale sanitaria.
2. Il personale di cui al comma 1 è assegnato funzionalmente al servizio o alle posizioni di progetto o di funzione. A tale personale può essere attribuita la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza regionale.
3. Il personale di cui al comma 1 conserva il trattamento economico in godimento e non può essere sostituito neppure con il ricorso a forme flessibili. L’onere relativo resta a carico dell’azienda, ente o zona territoriale di provenienza.
Art. 16. (Disposizioni in materia di tributi regionali)
1. In materia di sanzioni amministrative tributarie non penali relative a tributi regionali, trovano applicazione le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l’imposta di cui all’articolo 1 della
Art. 17. (Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi previsti dalla
1. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera a), della
2. Limitatamente ai contributi assegnati ai Comuni nell’anno 2004 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 14, comma 2, lettera b), della
Art. 18. (Termine per adeguamento a norma degli edifici scolastici)
1. Il termine di cui all’articolo 11 dell’Intesa istituzionale, raggiunta in sede di Conferenza unificata il 26 settembre 2007, in applicazione del Patto per la sicurezza di cui al comma 625 della
Art. 19. (Modifiche all’articolo 5 della
1. Il primo comma dell’articolo 5 della
2. Al terzo comma dell’articolo 5 della
3. Sono in ogni caso valide le autenticazioni compiute dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 20. (Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della
2. Al comma 2 dell’articolo 34 della
Art. 21. (Modifiche all’articolo 6 della
1. Nella rubrica dell’articolo 6 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 22. (Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
2. II comma 4 dell’articolo 18 della I.r. 47/1996 è sostituito dal seguente: “4. Qualora il risultato positivo dell’esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono messe in evidenza nella relazione e le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali dell’operazione sono registrate nel fondo di riserva.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 18 della I.r. 47/1996 è sostituito dal seguente: “5. La Giunta regionale con propria deliberazione dispone dell’utilizzo del fondo di riserva di cui ai commi 1 e 4.”.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative) le parole “30 settembre” sono sostituite dalle parole “31 dicembre”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 6 della
3. Per l’anno 2007, la somma di euro 15.000,00, quota parte della spesa autorizzata per il finanziamento della
Art. 24. (Accordi contrattuali regionali con le strutture sanitarie accreditate) [2]
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono conclusi i primi accordi contrattuali regionali indicati all’articolo 23 della
2. Gli atti di cui al comma 1, in particolare, stabiliscono per le case di cura private multispecialistiche che una percentuale dei ricoveri medici per acuti sia riservata ad invii disposti dal pronto soccorso di competenza.
Art. 25. (Modifica all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 26. (Interventi a favore della zootecnia)
1. Alla tabella A allegata alla
2. Al fine di garantire agli allevatori marchigiani lo svolgimento efficiente ed efficace delle attività connesse alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali per il miglioramento genetico del bestiame ai sensi della
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 2, commisurato alla copertura integrale delle spese derivanti da:
a) oneri di costituzione del nuovo soggetto;
b) assunzione da parte della nuova associazione unica regionale delle esposizioni debitorie contratte dalle associazioni esistenti nello svolgimento delle attività istituzionali connesse al bestiame allevato nelle Marche, nonché dell’onere derivante dal mancato incasso di quote associative per le quali siano state esperite senza risultato le relative procedure di recupero [4].
4. All’onere di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con le risorse statali stanziate nel bilancio 2007 a carico dell’UPB 3.11.01.
Art. 27. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) sono soppresse le parole: “è a prevalente capitale pubblico ed”.
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della I.r. 17/1999 le parole: “comunque non inferiore al 51 per cento” sono sostituite dalle parole: “pari al 100 per cento”.
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della I.r. 17/1999 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, redatta sulla base degli indirizzi adottati con deliberazione della Giunta regionale entro il 30 giugno precedente”.
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della I.r. 17/1999 è aggiunto il seguente: “3 bis. La società trasmette alla Giunta regionale reports semestrali sull’attività svolta, ai fini del controllo sull’efficacia, efficienza ed economicità della stessa.”
5. Il comma 6 dell’articolo 11 della
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca l’assemblea straordinaria della società Sviluppo Marche s.p.a. (SVIM s.p.a.) per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle disposizioni della presente legge.
Art. 28. (Disposizioni per la società Aerdorica s.p.a)
1. Il secondo comma dell’articolo 4 della
2. [Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della
a) euro 691.445,50 per l’anno 2008;
b euro 1.382.891,00 per l’anno 2009;
c) euro 691.445,50 per l’anno 2010.
6 ter. Alla copertura delle spese previste dal comma 6 bis si provvede:
a) quanto alle quote per gli anni 2008 e 2009 mediante impiego delle risorse della UPB 4.27.04, proiezione degli anni 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007/2009;
b) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2010.”.] [5].
Art. 29. (Modifica all’articolo 29 della
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della
Art. 30. (Contributi articolo 8
1. Per l’anno 2006, sono ammissibili al cofinanziamento regionale, ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 31. (Alienazione di immobili regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare per l’esercizio della formazione professionale alberghiera ubicata nel Comune di Tolentino, anche mediante trattativa privata, ad un prezzo inferiore fino al 15 per cento di quello desunto da apposita perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare sede dell’ASSAM ubicata nel Comune di Ancona, via Alpi n. 20, anche mediante trattativa privata previo ricevimento ed accoglimento della migliore di almeno quattro offerte.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura ex sede dell’Azienda di promozione turistica regionale, sita in Ancona in via Thaon de Revel, n. 4, ad un prezzo non inferiore alla stima effettuata dalle strutture regionali.
Art. 32. (Autorità di bacino del fiume Tronto)
1. L’Autorità di bacino interregionale del fiume Tronto è autorizzata, previo accordo con le Regioni Abruzzo e Lazio, a realizzare il programma degli interventi di messa in sicurezza del tratto terminale del fiume Tronto, approvato dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino.
2. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del fiume Tronto per le finalità di cui al comma 1 e trasferiti alla Regione Marche, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l.r. 1° agosto 1997, n. 48, sono liquidati al segretario generale della stessa Autorità di bacino, in qualità di funzionario delegato, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 33. (Norme in materia ambientale)
1. Nelle more del rilascio da parte dell’Autorità competente dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al
2. Le Province esercitano le funzioni in materia di controllo e di applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 11 e 16 del
Art. 34. (Interventi comunitari aggiuntivi)
1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del DOCUP ob. 2 anni 2000/2006, è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono accantonate nelle UPB 3.14.01 e 3.14.02 dello stato di previsione della spesa e trova copertura con le risorse recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o mediante impiego delle risorse destinate al finanziamento di leggi regionali relative ai settori interessati dagli interventi di cui al comma 1.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse, necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari aggiuntivi di cui al comma 1.
Art. 35. (Modifica alla
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
Art. 36. (Derivazioni di acqua pubblica)
1. Per gli anni 2006 e 2007 il canone annuo relativo alle derivazioni di acqua pubblica è confermato nella misura di cui all’articolo 7 della
Art. 37. (Modifica alla
[1. L’articolo 19 della
b) euro 60,00 per le concessioni relative ad acque minerali naturali e di sorgente che utilizzano meno di 25 milioni di litri/anno destinate all’imbottigliamento;
c) euro 20,00 per le concessioni relative ad acque minerali ad uso termale. 2. L’importo complessivo del diritto proporzionale non può essere, comunque, inferiore ad euro 5.000,00 per i casi di cui alla lettera a) ed a euro 2.500,00 per i casi di cui alla lettera b). 3. Il canone annuo è adeguato ogni triennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre 2007.”.]
Art. 38. (Modifiche alla
1. L’articolo 1 della
2. L’articolo 2 della
3. L’articolo 3 della
4. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 1, comma 2, della
5. L’articolo 2, comma 2, della
Art. 39. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 49 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[3] Comma così modificato dall'art. 49 della
[4] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 26 della
[5] Comma abrogato dall'art. 20 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 41 della