§ 98.1.41577 - Circolare 15 dicembre 1999, n. 217 .
Rinnovo delle pensioni per l'anno 2000.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/12/1999
Numero:217


Sommario
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638; 
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F 
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G 


§ 98.1.41577 - Circolare 15 dicembre 1999, n. 217 .

Rinnovo delle pensioni per l'anno 2000.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni, Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Perequazione automatica

Il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica D.M. 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999 (allegato 1), fissa nella misura dell'1,5 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2000.

Il predetto decreto fissa inoltre nella misura definitiva dell'1,8 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 1999 già applicato nella misura previsionale dell'1,7 per cento. In occasione del rinnovo vengono determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 1999.

L'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

- è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo I.N.P.S.;

- non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Per le fasce di importo fino a cinque volte il trattamento minimo trova applicazione l'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; pertanto gli aumenti di perequazione sono attribuiti alla fascia di pensione di importo fino a due volte il trattamento minimo nella misura del 100 per cento, a quella compresa tra due e tre volte il trattamento minimo nella misura del 90 per cento e a quella compresa tra tre volte e cinque volte il trattamento minimo nella misura del 75 per cento.

Anche gli importi delle pensioni per l'anno 2000 sono stati calcolati applicando tale disposizione.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1999 e 2000 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell'allegato 2.

Anche per il rinnovo dell'anno 2000 sono state applicate le disposizioni previste dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti presenti per ciascun pensionato nel Casellario, erogati sia dall'I.N.P.S. che da Enti diversi.

Per le modalità di applicazione si rimanda alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998.

 

 

2. Rinnovo delle pensioni PS e AS

Con messaggio n. 17172 del 23 novembre 1999 (allegato 3) sono state comunicate le modalità di memorizzazione dei dati reddituali relativi alle dichiarazioni presentate nel corso dell'anno 1999.

Il rinnovo è stato effettuato considerando i nuovi redditi memorizzati per i quali le Sedi hanno provveduto alla trasmissione al sistema centrale entro il 3 novembre.

Le procedure hanno provveduto, nei casi in cui i redditi lo consentivano, ad attribuire a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'aumento di lire 100.000 previsto dall'articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Gli arretrati relativi all'anno 1999 sono stati posti in pagamento in aggiunta alla rata di gennaio dell'anno 2000.

Alle pensioni e agli assegni sociali è stato attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche l'ulteriore aumento di lire 18.000 mensili previsto dal primo comma dell'articolo 43 del disegno di legge n. 4236 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

L'aumento di 18.000 mensili è stato attribuito, come previsto dal secondo comma del citato articolo 43, anche ai trattamenti trasferiti all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, "in misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale".

 

 

3. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)

Le pensioni e gli assegni in pagamento a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti (categoria INVCIV) sono stati rinnovati per l'anno 2000 applicando la percentuale di perequazione dell'1,5 per cento. In occasione del rinnovo sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento dello 0,1 per cento verificatosi per l'anno 1999.

Come da comunicazione del Ministero dell'interno (allegato 4), a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato inoltre attribuito l'aumento di perequazione automatica nella misura del 2,75 per cento, alle diverse indennità.

Le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65° anno nel corso dell'anno 2000 sono state ricalcolate con l'importo dell'assegno sociale a partire dal mese successivo al compimento dell'età.

 

 

4. Rinnovo delle pensioni di categoria VOST

Alle pensioni di categoria VOST è stata attribuita, oltre alla perequazione per l'anno 2000, anche la perequazione per l'anno 1999. Il conguaglio relativo al 1999 viene posto in pagamento unitamente alla rata di gennaio 2000.

 

 

5. Variazioni

In occasione delle operazioni di rinnovo sono state effettuate le variazioni elencate di seguito.

5.1. Eliminazione delle pensioni localizzate a particolari uffici pagatori

Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "ELI" ovvero "ELB" da data anteriore al 1° agosto 1999 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell'anno 2000. Sono state eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1999 e le pensioni sociali e gli assegni sociali d'importo pari a zero, a dicembre 1999.

Le Sedi, qualora non avessero già provveduto, dovranno eliminare le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente all'anno 2000 e di importo pari a zero e non localizzate a ufficio pagatore SCA.

Si è provveduto ad eliminare gli indennizzi per cessazione dell'attività commerciale i cui titolari hanno compiuto l'età pensionabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 1999.

5.2. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadente nell'anno 2000

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadente nell'anno 2000 sono state rinnovate con l'importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di perdita del diritto e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le Sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui il contitolare documenti il permanere del diritto come studente o inabile.

5.3. Cessazione del coniuge a carico

Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a far cessare il trattamento di famiglia per l'eventuale coniuge ancora a carico. La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti.

In tali casi si è provveduto inoltre ad azzerare la detrazione d'imposta per il coniuge a carico, se veniva attribuita. Per tali pensioni è stato inoltre memorizzato il flag di ricostituzione d'ufficio per determinare i conguagli relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 2000.

5.4. Detrazioni di imposta per i pensionati residenti all'estero

Al fine di evitare tassazioni non corrette, si è provveduto all'azzeramento del codice detrazione di imposta "2" (non assoggettabile all'Irpef in dipendenza di convenzione internazionale, per evitare la doppia imposizione fiscale) nei casi di presenza del codice "2" per la detassazione in GP3CE22 e di assenza del codice "1" di residenza all'estero in GP1AZ03.

Le Sedi devono provvedere all'acquisizione dell'informazione relativa alla residenza all'estero e al codice detrazione di imposta "2" con la nuova procedura SIMA in corso di rilascio.

 

 

6. Tassazione delle pensioni

6.1. Aliquote e scaglioni

Le trattenute Irpef sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8 del disegno di legge n. 4236 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

In particolare è stata applicata l'aliquota del 25,5 per cento alla fascia di reddito compresa tra 15.000.001 e 30.000.000.

Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell'allegato 2.

6.2. Detrazioni d'imposta

L'articolo 8 del disegno di legge n. 4236 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) prevede:

- l'aumento delle detrazioni per familiari a carico, fissando un importo di lire 408.000 per l'anno 2000, di lire 444.000 per l'anno 2001 e di lire 480.000 per l'anno 2002;

- l'ulteriore aumento di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

- l'aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

Il citato articolo 8 prevede inoltre la modifica dell'ulteriore detrazione spettante, nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e stabilisce che:

- la detrazione di lire 190.000 annue spetta per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare del reddito di pensione non supera lire 9.400.000;

- la detrazione di lire 120.000 annue spetta per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare del reddito di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

- la detrazione di lire 360.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare del reddito di pensione non supera lire 18.000.000;

- la detrazione di lire 180.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare del reddito di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

- la detrazione di lire 90.000 annue spetta per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare del reddito di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

La detrazione per i soggetti di età non inferiore a 75 anni spetta a decorrere dal periodo d'imposta nel quale il pensionato compie il settantacinquesimo anno di età.

Le tabelle aggiornate con le nuove detrazioni sono riportate nell'allegato 1.

6.3. Addizionale regionale all'Irpef

Il decreto legislativo in corso di emanazione, contenente le disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sull'addizionale regionale all'Irpef, prevede tra l'altro che "Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973."

Con messaggio n. 14238 del 29 ottobre 1999 (allegato 5) è stato comunicato che il pagamento della rata di dicembre e tredicesima dell'anno 1999 veniva effettuato senza la ritenuta per l'addizionale regionale all'Irpef.

L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 1999 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto nel corso dell'anno 2000 in 11 mensilità. Viene trattenuto in unica soluzione nel caso in cui l'importo sia inferiore a lire 1.100 annue.

6.4. Addizionale comunale all'Irpef

Con decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef.

L'articolo 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ha previsto che l'addizionale comunale deve essere determinata all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi.

Il decreto del Ministero delle finanze pubblicato sul supplemento n. 184 alla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999 contiene l'elenco dei Comuni e delle aliquote approvate e da applicare a partire dal 1° gennaio 1999.

Come per l'addizionale regionale anche l'importo dell'addizionale comunale dovuta per l'anno 1999 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto nel corso dell'anno 2000 in 11 mensilità. Viene trattenuto in unica soluzione nel caso in cui l'importo sia inferiore a lire 1.100 annue.

Sono state memorizzate sul data base delle pensioni le seguenti informazioni:

GP2BAAC1C - Codice catastale del Comune di residenza;

GP2BAAC1A - Aliquota deliberata dal Comune.

 

 

7. Tassazione congiunta (articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997)

Con circolare n. 54 del 3 marzo 1999 è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che prevede per le pensioni di nuova liquidazione l'abbinamento immediato ai fini fiscali.

Con circolare n. 82 del 9 aprile 1999 è stata messa a disposizione delle Sedi la nuova procedura che prevede anche per le ricostituzioni l'abbinamento immediato ai fini fiscali.

Per il rinnovo per l'anno 2000, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, sono stati individuati i trattamenti pensionistici, erogati allo stesso soggetto dall'I.N.P.S. e dagli altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare, presenti nel Casellario centrale.

L'abbinamento è stato effettuato accedendo al Casellario centrale e prendendo in considerazione tutti i trattamenti imponibili relativi ad uno stesso soggetto individuato dal codice fiscale coincidente.

Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, l'abbinamento è stato effettuato, come per gli anni 1998 e 1999, per le sole quote di pensione erogate al titolare intestatario; sono pertanto escluse dall'abbinamento le quote di pensione erogate a "contitolari non intestatari".

Il cumulo dei trattamenti è stato determinato con i criteri riportati nella circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 alla quale si rinvia.

Eventuali nuovi abbinamenti o disabbinamenti sono stati disposti a decorrere dall'anno 1999 e sono stati determinati i relativi conguagli fiscali.

Sono state disabbinate anche le pensioni abbinate a pensioni di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario gli importi relativi all'anno 1999.

 

 

8. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo, delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale

I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:

- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;

- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura SIMA, per i casi in cui, diversamente da quanto indicato con messaggio 20230 del 19 febbraio 1999 e con circolare n. 82 del 9 aprile 1999, non è stata ricostituita la pensione;

- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli;

- della rideterminazione dell'imponibile delle pensioni per le quali sono state operate trattenute per oneri deducibili;

- dell'attribuzione dell'ulteriore detrazione spettante per oneri detraibili alle pensioni per le quali sono state operate trattenute per legge n. 29 del 1979;

- delle variazioni di imponibili e delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmessi dagli Enti.

Si precisa che le variazioni di codici detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi o dagli Enti hanno agito su tutti i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto.

8.1. Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura ARTE

Come indicato nella circolare n. 217 del 20 ottobre 1998 e n. 12 del 9 gennaio 1999, i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 e GP3CM04 al momento del pagamento di arretrati gestiti con la procedura ARTE, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della sede sui rimborsi Irpef.

Sono stati operati i conguagli relativi alle detrazioni d'imposta spettanti per l'anno in corso e non attribuite al momento della definizione del conguaglio.

8.2. Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura RIBOT

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i valori registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02, GP3CM03 al momento del pagamento delle annualità degli arretrati spettanti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

8.3. Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli relativi ad interessi legali

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e GP3CM03, relativi alle somme corrisposte per interessi legali e alle ritenute provvisoriamente applicate all'aliquota media, per le somme relative ad anni precedenti, o all'aliquota massima per le somme relative all'anno in corso.

8.4. Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi GP3CM01 e GP3CM02, riguardanti le somme recuperate per rate relativi a piani di ammortamento di pratiche RI per le quali le Sedi hanno indicato la deducibilità dall'imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato.

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati detraendo dall'imponibile i dati registrati nei campi GP3CM01, GP3CM02 e relativi alle somme trattenute per assegno alimentare al coniuge o per assegno divorzile.

Tali importi, come precisato con la circolare n. 326/E del Ministero delle finanze del 23 dicembre 1997, devono essere tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato.

8.5. Rideterminazione dei dati fiscali per oneri detraibili

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1999 sono stati determinati considerando le trattenute operate direttamente sulle pensioni per gli oneri relativi alla ricongiunzione per legge n. 29 del 1979.

Sono stati considerati sia gli oneri trattenuti direttamente dalle Sedi e segnalati al momento della memorizzazione del piano centrale sia gli oneri trattenuti direttamente dalle procedure centrali. Sono state riconosciute detrazioni nella misura del 19 per cento nei limiti di un importo massimo di oneri di lire 2.500.000, come previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

L'importo degli oneri e delle relative detrazioni sono riportati nella certificazione fiscale, modello CUD. Le Sedi non devono rilasciare nessuna altra documentazione in merito.

L'importo degli oneri e delle relative detrazioni sono memorizzati nel data base delle pensioni nei campi:

GP2BN70N - oneri detraibili

GP2BN71N - anno di riferimento (AAAA)

GP2BN72N - importo degli oneri detraibili

GP2BN73N - importo della detrazione riconosciuta.

8.6. Dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura ex 999

Come precisato al punto 3.1.2 della citata circolare n. 261 sono stati esclusi dalla base imponibile al momento del rinnovo per l'anno 1999 i conguagli operati dalle procedure centrali e costituenti oneri deducibili relativamente a:

- somme trattenute per sostituzione Stato o rivalsa a favore di Enti locali (M1, M2);

- trattenute del terzo per le pensioni CL (N1) e trattenute per le pensioni PM (N2);

- assegno divorzile (M4);

- assegno alimentare al coniuge (M6).

La certificazione fiscale relativa a tali situazioni risulta pertanto già correttamente determinata.

Anche per l'anno 2000 l'imponibile è stato determinato al netto delle trattenute per i sopraelencati recuperi e per i recuperi per legge n. 36 del 1974 (I1) e per legge 222 del 1984 per incumulabilità con rendita Inail (I2) e sono stati memorizzati i dati riportati di seguito.

L'importo delle riduzioni è stato detratto dall'imponibile mensile ed annuo e le trattenute per Irpef e per addizionale regionale e comunale sono stati calcolati sull'importo residuo.

Per tali pensioni l'imponibile fiscale, riportato in GP5HD03, è al netto delle trattenute.

Per le pensioni in esame i dati relativi alle "regole di riduzione" sono stati riportati nei campi.

Campo 

Contenuto 

GP2BD01N 

Decorrenza (AAAAMM) 

GP2BD02N 

Importo massimo della trattenuta mensile 

GP2BD03N 

Importo della trattenuta mensile 

GP2BD04N 

Percentuale della trattenuta 

GP2BD05N 

Importo della quota concorso 

GP2CSSN 

Codice numerico del tipo di trattenuta e numero dei mesi per i quali deve essere effettuata la trattenuta. 

 

 

9. Conguagli da rinnovo

Come già precisato con il messaggio n. 19067 del 7 dicembre 1999 (allegato 6) i conguagli sono stati memorizzati sull'archivio conguagli e/o sull'archivio pensioni.

I conguagli a credito del pensionato derivanti da ricalcolo dell'Irpef e delle addizionali vengono posti in pagamento in aggiunta alla prima rata dell'anno 2000, indipendentemente dall'importo, mentre i conguagli a debito del pensionato vengono trattenuti in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2000.

I conguagli che hanno operato direttamente sulla pensione sono stati memorizzati, come di consueto, nel data base centrale nei campi:

GP2BL01 conguaglio di pensione

GP2BH01 conguaglio Irpef

GP2BN11 prima rata dell'addizionale regionale Irpef.

GP2CPEN prima rata dell'addizionale comunale.

 

 

10. Localizzazione in Sede delle certificazioni fiscali

Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CE03) delle certificazioni fiscali:

a) pensioni abbinate fiscalmente:

a1) pensioni per le quali viene emessa la certificazione:

codice 

motivazione 

M 

se non è stata effettuata alcuna rettifica; 

P 

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli; 

R 

per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999. 

a2) pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:

codice 

motivazione 

A 

se non è stata effettuata alcuna rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB, 999; 

B 

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli. 

b) pensioni non abbinate fiscalmente:

codice 

motivazione 

0 

se non è stata effettuata alcuna rettifica; 

1 

se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli; 

5 

per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede RED, SCA, ELI, ELB 

2 

per le quote di pensione ai superstiti erogate a contitolari non intestatari. 

L'importo delle ritenute fiscali sospese per calamità naturali è stato memorizzato in GP2CTAS (in migliaia). Sulle certificazioni fiscali saranno indicate informazioni analoghe a quelle previste per l'anno 1999 riportate nella citata circolare n. 261 del 1998.

 

 

11. Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 2000 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo GP1AF05 al fine di consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Con messaggio sarà resa disponibile la procedura per l'inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d'ufficio.

 

 

12. Pagamento unificato e periodicità di pagamento delle pensioni

Il pagamento unificato e la periodicità di pagamento delle pensioni vengono effettuati secondo i criteri della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998.

Agli importi da prendere a riferimento per la determinazione della periodicità di pagamento è stato applicato l'aumento di perequazione pari all'1,5 per cento.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto.

L'importo del trattamento minimo a gennaio 2000 è pari a lire 720.900, il corrispondente due per cento è pari a lire 14.418, da arrotondare a lire 10.000, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a lire 108.135, da arrotondare a lire 100.000.

Viene pertanto disposto il pagamento annuale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10.000 mensili.

Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 100.000 mensili.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi.

Le operazioni di rinnovo hanno provveduto a determinare per tutte le pensioni le rate mensili, indipendentemente dall'importo delle stesse. Con tali importi è stato aggiornato il GP8.

Al momento dell'estrazione viene aggiornato il GP8, cumulando eventuali rate per il pagamento semestrale o annuale ed inserendo i conguagli, positivi o negativi, memorizzati nell'archivio conguagli. L'importo della rata in pagamento aggiorna il valore memorizzato in GP8MD02.

 

 

13. Certificazione dei redditi (modello CUD)

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna della dichiarazione agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Le dichiarazioni verranno spedite al domicilio dei pensionati tramite il sistema centrale.

Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la certificazione, come operato a decorrere dall'anno 1995 per i redditi dell'anno 1994, viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato.

Con circolare n. 208 del 1° dicembre 1999 è stato portato a conoscenza delle Sedi il CUD approvato con D.M. 28 ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999.

 

 

14. Certificato di pensione per l'anno 2000 - Modello O.bis M

Il modello O.bis M per l'anno 2000 viene emesso, come per l'anno 1999, per tutte le pensioni intestate al soggetto.

Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al soggetto (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d'imposta, trattenute di lavoro, ecc.).

Vengono invece riportati tanti riquadri quante sono le pensioni con l'indicazione degli importi mensili.

Sia l'importo netto della pensione che l'importo del pagamento della rata di gennaio vengono riportati in lire e in euro.

Il modello O.bis M viene inviato al domicilio del pensionato. In presenza di tutore il Mod. Obis M viene inviato all'indirizzo del tutore.

 

 

15. Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996

Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto, sulla base di accordi con il Ministero dell'interno, viene inviato unitamente al Mod. O.bis M, il Mod. ICRIC01 (allegato 7).

Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell'articolo 1, commi 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare alle Prefetture, entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. O.bis M, il Mod. ICRIC02 (allegato 8).

Le dichiarazioni dovranno essere restituite alle Prefetture, ai Comuni o alle A.S.L.

Le dichiarazioni non devono essere rese dai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell'articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996. Per tali prestazioni è memorizzato sul data base delle pensioni, al campo GP1AJ11, il codice 4 e non vengono emessi i modelli in questione.

Inoltre, per quanto riguarda gli invalidi civili parziali di età inferiore ai 65 anni ai quali, nello scorso mese di luglio era stata inviata su richiesta del Ministero dell'interno, una comunicazione con la quale veniva richiesta la reiscrizione nelle liste speciali di collocamento, si fa presente che il Ministero del lavoro, per evitare i disagi conseguenti a tale richiesta, ha poi stabilito la reiscrizione d'ufficio degli invalidi civili parziali in questione, precisando che tale iscrizione ha valore per la percezione dell'assegno di invalidità e non anche per l'avviamento al lavoro.

Per informare di questo i pensionati interessati, su richiesta del Ministero del lavoro, sul Mod. O.bis M inviato agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48) che nell'anno 2000 hanno un'età compresa tra i 55 e i 65 anni viene riportato il seguente literal:

«Si precisa che l'iscrizione d'ufficio nelle liste speciali di collocamento obbligatorio avrà efficacia ai soli fini della regolarizzazione della posizione del soggetto percettore di assegno di invalidità, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 13 della legge n. 118 del 1971 e dall'articolo 3, sesto comma, della legge n. 127 del 1997.

Pertanto, coloro che intendano partecipare agli avviamenti numerici presso gli Enti pubblici ai sensi del D.P.R. n. 487 del 1994 e successive modificazione o integrazioni, dovranno dimostrare alle Direzioni provinciali del lavoro competenti prima dell'avviamento, il possesso dei requisiti di legge per l'accesso agli impieghi pubblici e di aver maturato titolo alla iscrizione in posizione utile nella graduatoria di collocamento obbligatorio, ai fini dell'avviamento stesso».

 

 

16. Modello per detrazioni d'imposta

In allegato al Mod. O.bis M viene inviato ai pensionati per i quali sono memorizzate detrazioni d'imposta per familiari a carico il Mod.DETR01 (allegato 9).

Su tale modello sono evidenziate le detrazioni d'imposta attualmente attribuite. Il pensionato dovrà verificare se le detrazioni attribuite corrispondono alla Sua situazione e restituire alla sede I.N.P.S. il modello compilato nel solo caso in cui le detrazioni debbano essere modificate.

Le Sedi dovranno acquisire le variazioni con la nuova procedura SIMA.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

Tabelle per il calcolo delle pensioni

Valori definitivi per l'anno 1999

Valori previsionali per l'anno 2000

Decreto ministeriale 20 novembre 1999

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999)

Indice

Importi delle pensioni per l'anno 1999. Valori definitivi 

Trattamenti minimi, pensioni sociali e assegni sociali 

A.1 

 

Aumenti per costo vita 

A.2 

Importi delle pensioni per l'anno 2000 Valori previsionali 

Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni sociali 

B.1 

 

Aumenti per costo vita 

B.2 

 

Disposizioni legislativi per aumenti costo vita 

B.3 

Importi dei trattamenti minimi delle  

Fondo Clero 

C.1 

pensioni di Fondi speciali(per gli  

Fondo Addetti Imposte di consumo 

C.2 

anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000) 

Fondo Dipendenti Aziende del Gas 

C.3 

 

Fondo Dipendenti Aziende Elettriche 

C.4 

 

Fondo Esattoriali 

C.5 

 

Fondo Addetti Servizi di Trasporto 

C.6 

 

Fondo Telefonici 

C.7 

 

Fondo per il Personale di Volo 

C.8 

Limiti di reddito per l'integrazione  

Fondo lavoratori dipendenti 

D.1 

al minimo delle pensioni 

Gestioni dei lavoratori autonomi 

D.2 

 

Gestioni dei lavoratori autonomi: pensioni di invalidità erogate ad invalidi che non hanno compiuto l'età per il pensionamento di vecchiaia 

D.3 

 

Pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 

D.4 

 

Pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 

D.5 

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi 

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantacinquenni 

E.1 

 

Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale. Pensionati ultrasessantenni 

E.2 

Integrazione degli assegni di invalidità 

Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione 

F.1 

Pensioni sociali - assegni sociali 

Limiti di reddito e determinazione dell'importo mensile della pensione sociale 

G.1 

 

Aumento della pensione sociale 

G.2 

 

Limiti di reddito per la concessione delle pensioni ed assegni a mutilati ed invalidi civili e ai sordomuti 

G.3 

 

Assegni sociali 

G.4 

 

Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV/PS 

G.5 

 

Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV/AS 

G.6 

 

Limiti di reddito per l'aumento previsto per pensioni di categoria INVCIV/AS 

G.7 

Imposta sul reddito delle persone fisiche 

Scaglioni annui d'imposta 

H.1 

 

Scaglioni mensili d'imposta 

H.2 

 

Detrazione per lavoro dipendente 

H.3 

 

Ulteriore detrazione per lavoro dipendente 

H.4 

 

Detrazione per coniuge a carico 

H.5 

 

Detrazione per altre persone a carico 

H.6 

Minimale retributivo  

Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche 

I.1 

Cumulo delle pensioni ai superstiti  

Limiti di reddito 

J.1 

con i redditi del beneficiario 

Importi dei limiti 

J.2 

Cumulo degli assegni di invalidità  

Limiti di reddito 

K.1 

con i redditi del beneficiario 

Importi dei limiti 

K.2 

Fasce di retribuzione e reddito  

Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 

L.1 

pensionabili 

Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 

L.2 

Pensioni ed indennità degli invalidi  

Pensione 

M.1 

civili 

Pensione 

M.2 

 

Assegno di assistenza 

M.3 

 

Indennità di accompagnamento 

M.4 

 

Indennità di accompagnamento 

M.5 

 

Speciale indennità 

M.6 

 

Assegno a vita 

M.7 

 

Indennità di comunicazione 

M.8 

 

Indennità di frequenza 

M.9 

 

 

Tabella A

Importo delle pensioni per l'anno 1999

Valori definitivi

 

 

 

Trattamenti minimi pensioni  

 

 

 

Decorrenza 

lavoratori 

Assegni vitalizi 

Pensioni sociali 

Assegni sociali 

 

dipendenti e autonomi 

 

 

 

1° gennaio 1999 

710.250 

404.800 

504.800 

616.350 

IMPORTI ANNUI 

9.233.250 

5.262.400 

6.562.400 

8.012.550 

 

 

2 - AUMENTI PER COSTO VITA 

Dal 1° gennaio 1999: 

aumento del 1,8% 

fino a lire 1.395.400 

 

aumento del 1,62% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100 

 

aumento del 1,35% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500 

 

aumento del 0,54% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600 

 

nessun aumento  

sulla parte di pensione eccedente lire 5.581.600 

 

 

Tabella B

Importo delle pensioni per l'anno 2000

Valori previsionali

 

 

 

 

 

 

1 - TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI 

 

Trattamenti minimi pensioni  

 

 

 

Decorrenza 

lavoratori 

Assegni vitalizi  

Pensioni sociali  

Assegni sociali 

 

dipendenti e autonomi 

 

 

 

1° gennaio 2000 

720.900 

410.850 

530.350 

643.600 

IMPORTI ANNUI 

9.371.700 

5.341.050 

6.894.550 

8.366.800 

 

 

2 - AUMENTI PER COSTO VITA 

Dal 1° gennaio 2000: 

aumento del 1,5 % 

fino a lire 1.420.500 

 

aumento del 1,35% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 1.420.501 e lire 2.130.750 

 

aumento del 1,125% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 2.130.751 e lire 3.551.250 

 

aumento del 0,45% 

sulla parte di pensione compresa tra lire 3.551.251 e lire 5.682.000 

 

nessun aumento  

sulla parte di pensione eccedente lire 5.682.000 

 

 

3 - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA 

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 

- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento. 

- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno. 

- L'articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. 

- L'articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni: 

 

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo I.N.P.S.; 

 

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo. 

- Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.  

Per i trattamenti trasferiti all'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, il provvedimento dispone che gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale. 

Il disegno di legge n. 4236 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili. L'aumento di 18.000 mensili spetta, anche ai trattamenti trasferiti all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, "in misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale. 

 

 

Tabella C

Pensioni dei fondi speciali di previdenza

Importo dei minimi per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000

Valori definitivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Fondo Clero 

Decorrenza 

Fondo Clero 

Pensioni liquidate a norma degli articoli 16 e 17 delle leggi n. 579 e n. 580 del 5 luglio 1961 e dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1973, n. 903 

Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo 

 

Importo 

1.1.1995 

626.450 

130.655 

7.190 

1.1.1996 

660.300 

137.710 

7.580 

1.1.1997 

686.050 

143.080 

7.875 

1.1.1998 

697.700 

145.510 

8.010 

1.1.1999 

710.250 

148.130 

8.155 

1.1.2000 

720.900 

150.350 

8.275 

 

2 - Fondo addetti imposte di consumo 

Decorrenza 

Importo 

1.1.1995 

556.385 

1.1.1996 

586.430 

1.1.1997 

609.300 

1.1.1998 

619.660 

1.1.1999 

630.815 

1.1.2000 

640.275 

 

3 - Fondo dipendenti aziende del gas 

Decorrenza 

Importo 

1.1.1995 

626.450 

1.1.1996 

660.300 

1.1.1997 

686.050 

1.1.1998 

697.700 

1.1.1999 

710.250 

1.1.2000 

720.900 

 

4 - Fondo dipendenti aziende elettriche 

Decorrenza 

Pensioni con decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 

Pensioni con decorrenza dal 1° dicembre 1996 in poi 

 

Importo 

1.1.1995 

689.095 

--- 

1.1.1996 

726.330 

--- 

1.1.1997 

754.655 

686.050 

1.1.1998 

767.470 

697.700 

1.1.1999 

781.280 

710.250 

1.1.2000 

793.000 

720.900 

 

5 - Fondo esattoriali 

Decorrenza 

Importo 

1.1.1995 

436.545 

1.1.1996 

460.120 

1.1.1997 

478.065 

1.1.1998 

486.190 

1.1.1999 

494.940 

1.1.2000 

502.360 

 

6 - Fondo addetti servizi di trasporto 

Decorrenza 

Importo 

1.1.1995 

626.450 

1.1.1996 

660.300 

1.1.1997 

686.050 

1.1.1998 

697.700 

1.1.1999 

710.250 

1.1.2000 

720.900 

 

7 - Fondo telefonici 

Decorrenza 

Pensioni dirette con 15 anni di servizio utile, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1997 

Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in poi 

Pensioni di reversibilità con 15 anni di servizio utile 

 

Importo 

1.1.1995 

892.535 

 

624.775 

1.1.1996 

940.730 

 

658.510 

1.1.1997 

977.420 

686.050 

684.190 

1.1.1998 

994.035 

697.700 

695.820 

1.1.1999 

1.011.930 

710.250 

708.345 

1.1.2000 

1.027.110 

720.900 

718.970 

 

8 - Fondo per il personale di volo 

Decorrenza 

Pensioni con decorrenza anteriore al 1° agosto 1997 

Pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi 

1.1.1995 

 

--- 

1.1.1996 

 

--- 

1.1.1997 

Non sono previsti trattamenti 

686.050 

1.1.1998 

minimi 

697.700 

1.1.1999 

 

710.250 

1.1.2000 

 

720.900 

 

 

Tabella D

Limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni

Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.364.300 

Da L. 3.364.301 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.006.900 

Da L. 4.006.901 a L. 8.325.200 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 4.253.950 

Da L. 4.253.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 4.776.700 

Da L. 4.776.701 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L. 10.332.400 

Fino a L. 5.041.250 

Da L. 5.041.251 a L. 10.332.400 

1988 

Oltre L. 10.877.100 

Fino a L. 5.307.000 

Da L. 5.307.001 a L. 10.877.100 

1989 

Oltre L. 11.759.800 

Fino a L. 5.680.100 

Da L. 5.680.101 a L. 11.759.800 

1990 

Oltre L. 12.597.000 

Fino a L. 6.085.650 

Da L. 6.085.651 a L. 12.597.000 

1991 

Oltre L. 13.508.300 

Fino a L. 6.496.150 

Da L. 6.496.151 a L. 13.508.300 

1992 

Oltre L. 14.640.600 

Fino a L. 7.188.450 

Da L. 7.188.451 a L. 14.640.600 

1993 

Oltre L. 15.021.500 

Fino a L. 7.407.550 

Da L. 7.407.551 a L. 15.021.500 

1994 

Oltre L. 15.661.100 

Fino a L. 7.758.250 

Da L. 7.758.251 a L. 15.661.100 

1995 

Oltre L. 16.287.700 

Fino a L. 8.143.850 

Da L. 8.143.851 a L. 16.287.700 

1996 

Oltre L. 17.167.800 

Fino a L. 8.583.900 

Da L. 8.583.901 a L. 17.167.800 

1997 

Oltre L. 17.837.300 

Fino a L. 8.918.650 

Da L. 8.918.651 a L. 17.837.300 

1998 

Oltre L. 18.140.200 

Fino a L. 9.070.100 

Da L. 9.070.101 a L. 18.140.200 

1999 

Oltre L. 18.466.500 

Fino a L. 9.233.250 

Da L. 9.233251 a L. 18.466.500 

2000 

Oltre L. 18.743.400 

Fino a L. 9.371.700 

Da L. 9.371.701 a L. 18.743.400 

 

2 - PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 3.983.100 

Da L. 3.983.101 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 4.713.450 

Da L. 4.713.451 a L. 8.325.200 

1985 

Oltre L. 8.988.200 

Fino a L. 5.071.600 

Da L. 5.071.601 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 5.390.800 

Da L. 5.390.801 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L. 10.332.400 

Fino a L. 5.709.600 

Da L. 5.709.601 a L. 10.332.400 

 

3 - PENSIONI DI INVALIDITÀ EROGATE AD INVALIDI CHE NON HANNO COMPIUTO L'ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA 

Anno 

Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1983 

Oltre L. 7.177.300 

Fino a L. 4.322.750 

Da L. 4.322.751 a L. 7.177.300 

1984 

Oltre L. 8.325.200 

Fino a L. 5.097.750 

Da L. 5.097.751 a L. 8.325.200 

1985 

Oltre L .8.988.200 

Fino a L. 5.487.950 

Da L. 5.487.951 a L. 8.988.200 

1986 

Oltre L. 9.776.000 

Fino a L. 6.094.550 

Da L. 6.094.551 a L. 9.776.000 

1987 

Oltre L.10.332.400 

Fino a L. 6.451.750 

Da L .6.451.751 a L. 10.332.400 

 

Dal 1° gennaio 1988 i limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo, totale o parziale, delle pensioni dei lavoratori autonomi sono gli stessi di quelli previsti per le pensioni dei lavoratori dipendenti. 

 

4 - PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994 

Anno 

Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1994 

Oltre L. 39.152.750 

Fino a L. 31.249.900 

Da L. 31.249.901 a L. 39.152.750 

1995 

Oltre L. 40.719.250 

Fino a L. 32.575.400 

Da L. 32.575.401 a L. 40.719.250 

1996 

Oltre L. 42.919.500 

Fino a L. 34.335.600 

Da L. 34.335.601 a L. 42.919.500 

1997 

Oltre L. 44.593.250 

Fino a L. 35.674.600 

Da L. 35.674.601 a L. 44.593.250 

1998 

Oltre L. 45.350.500 

Fino a L. 36.280.400 

Da L. 36.280.401 a L. 45.350.500 

1999 

Oltre L. 46.166.250 

Fino a L. 36.933.000 

Da L. 36.933.001 a L. 46.166.250 

2000 

Oltre L. 46.858.500 

Fino a L. 37.486.800 

Da L. 37.486.801 a L. 46.858.500 

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). 

 

5 - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994 

Anno 

Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero 

Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione 

1995 

Oltre L. 32.575.400 

Fino a L. 24.431.550 

Da L. 24.431.551 a L. 32.575.400 

1996 

Oltre L. 34.335.600 

Fino a L. 25.751.700 

Da L. 25.751.701 a L. 34.335.600 

1997 

Oltre L. 35.674.600 

Fino a L. 26.755.950 

Da L. 26.755.951 a L. 35.674.600 

1998 

Oltre L. 36.280.400 

Fino a L. 27.210.300 

Da L. 27.210.301 a L. 36.280.400 

1999 

Oltre L. 36.933.000 

Fino a L. 27.699.750 

Da L. 27.699.751 a L. 36.933.000 

2000 

Oltre L. 37.486.800 

Fino a L. 28.115.100 

Da L. 28.115.101 a L. 37.486.800 

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335). 

 

 

Tabella E

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi

     Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

 

 

 

 

 

 

 

1 - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI 

Anno 

Pensionato solo (A) 

Pensionato coniugato (B) 

Importo mensile maggiorazione spettante (vedere note) 

1997 

9.958.650 

16.441.750 

80.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

1998 

10.110.100 

16.703.700 

80.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

1999 

10.273.250 

18.285.800 

80.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

2000 

10.411.700 

18.778.500 

80.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

- P: importo della pensione spettante nell'anno. 

- Lire 9.958.650 

somma del trattamento minimo annuo 1997 pari a lire 8.918.650 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 1.040.000. 

- Lire 16.441.750 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 dell'assegno sociale, pari a lire 6.483.100. 

- Lire 10.110.100 

somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000. 

- Lire 16.703.700 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1998 dell'assegno sociale, pari a lire 6.593.600. 

- Lire 10.273.250 

somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000. 

- Lire 18.285.800 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1999 dell'assegno sociale, pari a lire 8.012.550. 

- Lire 10.411.700 

somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità, pari a lire 1.040.000. 

- Lire 18.778.500 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2000 dell'assegno sociale, pari a lire 8.366.800 

 

2 - LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PENSIONATI ULTRASESSANTENNI 

Anno 

Pensionato solo (A) 

Pensionato coniugato (B) 

Importo mensile maggiorazione spettante (vedere note) 

1997 

9.308.650 

15.791.750 

30.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

1998 

9.460.100 

16.053.700 

30.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

1999 

9.623.250 

17.635.800 

30.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

2000 

9.761.700 

18.128.500 

30.000[A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 

- La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

- RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

- RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. 

- P: importo della pensione spettante nell'anno. 

- Lire 9.308.650 

somma del trattamento minimo annuo 1997, pari a lire 8.918.650, e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000. 

- Lire 15.791.750 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 dell'assegno sociale pari a lire 6.483.100. 

- Lire 9.460.100 

somma del trattamento minimo annuo 1998 pari a lire 9.070.100 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000. 

- Lire 16.053.700 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1998 dell'assegno sociale pari a lire 6.593.600. 

- Lire 9.623.250 

somma del trattamento minimo annuo 1999 pari a lire 9.233.250 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000. 

- Lire 17.635.800 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1999 dell'assegno sociale pari a lire 8.012.550. 

- Lire 9.761.700 

somma del trattamento minimo annuo 2000 pari a lire 9.371.700 della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a lire 390.000. 

- Lire 18.128.500 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2000 dell'assegno sociale pari a lire 8.366.800. 

 

 

Tabella F

Integrazione degli assegni d'invalidità

     Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222

 

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ 

Anno 

Pensionato solo 

Pensionato coniugato 

1984 

Oltre lire 5.170.500 

Oltre lire 7.755.750 

1985 

Oltre lire 5.607.200 

Oltre lire 8.410.800 

1986 

Oltre lire 5.898.200 

Oltre lire 8.847.300 

1987 

Oltre lire 6.217.400 

Oltre lire 9.326.100 

1988 

Oltre lire 6.545.300 

Oltre lire 9.817.950 

1989 

Oltre lire 6.956.400 

Oltre lire 10.434.600 

1990 

Oltre lire 7.450.200 

Oltre lire 11.175.300 

1991 

Oltre lire 8.022.700 

Oltre lire 12.034.050 

1992 

Oltre lire 8.492.400 

Oltre lire 12.738.600 

1993 

Oltre lire 8.677.200 

Oltre lire 13.015.800 

1994 

Oltre lire 9.007.000 

Oltre lire 13.510.500 

1995 

Oltre lire 9.282.000 

Oltre lire 13.923.000 

1996 

Oltre lire 12.480.000 

Oltre lire 18.720.000 

1997 

Oltre lire 12.966.200 

Oltre lire 19.449.300 

1998 

Oltre lire 13.187.200 

Oltre lire 19.780.800 

1999 

Oltre lire 16.025.100 

Oltre lire 24.037.650 

2000 

Oltre lire 16.733.600 

Oltre lire 25.100.400 

 

 

Tabella G

Pensioni sociali e assegni sociali

 

 

1 - PENSIONI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE 

Decorrenza 

Reddito annuo del pensionato (RP) 

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT) 

Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale 

Importo mensile pensione sociale 

 

ZERO 

≤ 14.654.800  

Zero 

357.000 

 

≥ 4.641.000 

qualunque 

357.000 

zero 

1.1.95 

< 4.641.000 

≥ 19.295.800 

357.000 

zero 

 

< 4.641.000 

≤ 14.654.800 

RP:13 

 

 

 

 

RP:13 (*) 

 

 

< 4.641.000 

>14.654.800 e < 19.295.800 

(RT-14.654.800):13 (*) 

 

 

ZERO  

≤ 15.446.150 

Zero  

376.300 

 

≥ 4.891.900 

qualunque 

376.300 

zero 

1.1.96 

< 4.891.900 

≥ 20.338.050 

376.300 

zero 

 

< 4.891.900 

≤ 15.446.150 

RP:13 

 

 

 

 

RP:13 (*) 

 

 

< 4.891.900 

>15.446.150 e < 20.338.050 

(RT-15.446.150):13 (*) 

 

 

ZERO 

≤ 16.048.550  

Zero 

391.000 

 

≥ 5.083.000 

qualunque 

391.000 

zero 

1.1.97 

< 5.083.000 

≥ 21.131.550 

391.000 

zero 

 

< 5.083.000 

≤ 16.048.550 

RP:13 

 

 

 

 

RP:13 (*) 

 

 

< 5.083.000 

>16.048.550 e < 21.131.550 

(RT-16.048.550):13 (*) 

 

 

ZERO 

≤ 16.321.350 

Zero 

397.650 

 

≥ 5.169.450 

qualunque 

397.650 

zero 

1.1.98 

< 5.169.450 

≥ 21.490.800 

397.650 

zero 

 

< 5.169.450 

≤ 16.321.350 

RP:13 

 

 

 

 

RP:13 (*) 

 

 

< 5.169.450 

>16.321.350 e < 21.490.800 

(RT-16.321.350):13 (*) 

 

 

ZERO 

≤ 16.615.150 

Zero 

504.800 

 

≥ 6.562.400 

qualunque 

504.800 

zero 

1.1.99 

< 6.562.400 

≥ 23.177.550 

504.800 

zero 

 

< 6.562.400 

≤ 16.615.150 

RP:13 

 

 

 

 

RP:13 (*) 

 

 

< 6.562.400 

>16.615.150 e < 23.177.550 

(RT-16.615.150):13 (*) 

 

 

ZERO 

≤ 17.094.400 

Zero 

530.350 

 

≥ 6.894.550 

qualunque 

530.350 

zero 

1.1.2000 

< 6.894.550 

≥ 23.988.950 

530.350 

zero 

 

< 6.894.550 

≤ 17.094.400 

RP:13 

 

 

 

 

RP:13 (*) 

 

 

< 6.894.550 

>17.094.400e < 23.988.950 

(RT-17.094.400):13 (*) 

 

(*) Dall'importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo. 

 

 

Aumento della pensione sociale

     Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

 

 

 

 

 

2 - AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE. LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO 

Anno 

Pensionato solo (A) 

Pensionato coniugato (B) 

Importo mensile aumento spettante  

 

 

 

125.000  

1997 

6.708.000 

15.626.650 

[A - (RPMS+PS)]: 13 

 

 

 

[B - (RFMS+RPMS+MS)]: 13 

 

 

 

125.000  

1998 

6.794.450 

15.864.550 

[A - (RPMS+PS)]: 13 

 

 

 

[B - (RFMS+RPMS+MS) ]: 13 

 

 

 

125.000  

1999 

8.187.400 

17.420.650 

[A - (RPMS+PS)]: 13 

 

 

 

[B - (RFMS+RPMS+MS) ]: 13 

 

 

 

125.000  

2000 

8.519.550 

17.891.250 

[A - (RPMS+PS)]: 13 

 

 

 

[B - (RFMS+RPMS+MS) ]: 13 

NOTE 

- L'aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. 

- RPMS: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. 

- RFMS: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. 

- PS: Importo della pensione sociale, spettante nell'anno, al netto del "ticket" di lire 10.000 corrisposto sulla tredicesima. 

Lire 6.708.000 

somma dell'importo annuo 1997 della pensione sociale, pari a lire 5.083.000 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

Lire 15.626.650 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1997 del trattamento minimo pari a lire 8.918.650. 

Lire 6.794.450 

somma dell'importo annuo 1998 della pensione sociale, pari a lire 5.169.450 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

Lire 15.864.550 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1998 del trattamento minimo pari a lire 9.070.100. 

Lire 8.187.400 

somma dell'importo annuo 1999 della pensione sociale, pari a lire 6.562.400 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

Lire 17.420.650 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 1999 del trattamento minimo pari a lire 9.233.250. 

Lire 8.519.550 

somma dell'importo annuo 2000 della pensione sociale, pari a lire 6.894.550 e dell'aumento per 13 mensilità, pari a lire 1.625.000. 

Lire 17.891.250 

somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2000 del trattamento minimo pari a lire 9.371.700. 

 

3 - LIMITI DI REDDITO PER LA CONCESSIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI AI MUTILATI E INVALIDI CIVILI E AI SORDOMUTI 

Decorrenza 

Mutilati ed invalidi civili parziali 

Mutilati ed invalidi civili totali 

Sordomuti 

1.7.80 

2.500.000 

5.200.000 

5.200.000 

1.1.81 

2.927.500 

6.089.200 

6.089.200 

1.1.82 

2.927.500 

7.246.150 

7.246.150 

1.1.83 

2.927.500 

8.412.780 

8.412.780 

1.1.84 

2.927.500 

9.742.000 

9.742.000 

1.2.85 

2.927.500 

10.930.525 

10.930.525 

1.1.86 

2.927.500 

11.914.270 

11.914.270 

1.5.86 

3.190.975 

11.914.270 

11.914.270 

1.1.87 

3.411.150 

12.736.355 

12.736.355 

1.1.88 

3.602.175 

13.449.590 

13.449.590 

1.1.89 

3.789.490 

14.148.970 

14.148.970 

1.1.90 

4.035.430 

15.067.240 

15.067.240 

1.1.91 

4.313.875 

16.106.880 

16.106.880 

1.1.92 

4.246.200 

17.374.490 

17.374.490 

1.1.93 

4.338.600 

18.446.495 

18.446.495 

1.1.94 

4.503.500 

19.136.395 

19.136.395 

1.1.95 

4.641.000 

20.026.235 

20.026.235 

1.1.96 

6.240.000 

21.103.645 

21.103.645 

1.1.97 

6.483.100 

22.310.775 

22.310.775 

1.1.98 

6.593.600 

22.846.235 

22.846.235 

1.1.99 

8.012.550 

23.211.775 

23.211.775 

1.1.2000 

8.366.800 

23.583.165 

23.583.165 

Assegni sociali

 

 

4 - ASSEGNI SOCIALI. LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE 

Anno 

Pensionato non coniugato 

Pensionato coniugato 

 

Reddito annuo (RP) 

Importo mensile assegno sociale 

Reddito annuo (RC) 

Importo mensile assegno sociale 

 

Zero 

498.700  

Zero  

498.700  

1997 

≥ 6.483.100 

Zero 

≥ 12.966.200 

Zero 

 

< 6.483.100 

(6.483.100 - RP): 13 

< 12.966.200 

(12.966.200-RC):13 

 

Zero  

507.200  

Zero 

507.200  

1998 

≥ 6.593.600 

Zero 

≥ 13.187.200 

Zero 

 

< 6.593.600 

(6.593.600 - RP): 13 

< 13.187.200 

(13.187.200-RC):13 

 

Zero 

616.350  

Zero 

616.350  

1999 

≥ 8.012.550 

Zero 

≥ 16.025.100 

Zero 

 

< 8.012.550 

(8.012.550 - RP):13 

< 16.025.100 

(16.025.100-RC):13 

2000 

Zero 

643.600  

Zero  

643.600  

 

≥ 8.366.800 

Zero 

≥ 16.733.600 

Zero 

 

< 8.366.800 

(8.366.800 - RP): 13 

< 16.733.600 

(16.733.600-RC):13 

 

 

Calcolo dell'aumento previsto dall'articolo 67 della legge n. 448 del 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV E PENSIONI DI CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV 

 

REDDITO ANNUO DEL PENSIONATO (A) 

REDDITO ANNUO CUMULATO (B) 

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO 

1999 

≤ 5.262.400 

≤ 21.877.550 

100.000 

 

>5.262.400 e <  

> 21.877.550 e <  

(6.562.400 - A)/13 (*)  

 

6.562.400 

23.177.550 

(23.177.550 - B)/13 (*) 

 

≥ 6.562.400 

QUALUNQUE 

0 

 

QUALUNQUE 

> 23.177.550 

 

2000 

≤ 5.341.050 

≤ 22.205.450 

101.500 

 

>5.341.050 e <  

> 22.205.450 e <  

(6.894.550 - A)/13 (*)  

 

6.894.550 

23.758.950 

(23.758.950 - B)/13 (*) 

 

≥ 6.894.550 

QUALUNQUE 

0 

 

QUALUNQUE 

> 23.758.950 

 

 

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno. 

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000). 

(*) L'aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli. 

 

 

 

6 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV  

per l'anno 1999 vale per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili - per l'anno 2000 vale per ciechi civili 

ANNO 

PENSIONATO NON CONIUGATO 

PENSIONATO CONIUGATO 

 

REDDITO ANNUO (A) 

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO 

REDDITO ANNUO (B) 

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO 

 

≤ 6.712.550 

100.000 

≤ 14.725.100 

100.000 

1999 

> 6.712.550 e < 8.012.550 

(8.012.550 - A)/13 

> 14.725.100 e < 16.025.100 

(16.025.100 - B)/13 

 

≥ 8.012.550 

0 

≥ 16.025.100 

0 

 

≤ 6.813.300 

101.500 

≤ 14.946.100 

101.500 

2000 

> 6.813.300 e < 8.132.800 

(8.132.800 - A)/13 

> 14.946.100 e < 16.265.600 

(16.265.600 - B)/13 

 

≥ 8.132.800 

0 

≥ 16.265.600 

0 

 

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno. 

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000). 

 

7 - PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV E PENSIONI DI CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV  

per l'anno 1999 vale per ciechi civili, sordomuti e invalidi civili - per l'anno 2000 vale per sordomuti e invalidi civili 

ANNO 

PENSIONATO NON CONIUGATO 

PENSIONATO CONIUGATO 

 

REDDITO ANNUO (A) 

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO 

REDDITO ANNUO (B) 

IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO 

 

≤ 6.712.550 

100.000 

≤ 14.725.100 

100.000 

1999 

> 6.712.550 e < 8.012.550 

(8.012.550 - A)/13 

> 14.725.100 e < 16.025.100 

(16.025.100 - B)/13 

 

≥ 8.012.550 

0 

≥ 16.025.100 

0 

2000 

≤ 6.813.300 

119.500 

≤ 14.946.100 

119.500 

 

> 6.813.300 e < 8.366.800 

(8.366.800 - A)/13 

> 14.946.100 e < 16.733.600 

(16.733.600 - B)/13 

 

≥ 8.366.800 

0 

≥ 16.733.600 

0 

 

A: reddito personale annuo, pari all'importo del reddito memorizzato in archivio (GP2KE10 (n) * 1.000) + l'importo annuo della pensione calcolata per lo stesso anno. 

B: reddito coniugale, pari al valore di cui al punto A + l'importo del reddito del coniuge (GP2KE12 (n) * 1.000). 

 

 

 

Tabella H

Imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2000

Tabelle da utilizzare per il rinnovo per l'anno 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA 

Reddito 

Aliquota percentuale 

Correttivo da detrarre 

 

fino a 15.000.000 

18,5 

- 

da 15.000.001 

fino a 30.000.000 

25,5 

1.050.000 

da 30.000.001 

fino a 60.000.000 

33,5 

3.450.000 

da 60.000.001 

fino a 135.000.000 

39,5 

7.050.000 

da 135.000.001 in poi 

 

45,5 

15.150.000 

 

2 - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA 

Reddito 

Aliquota percentuale 

Correttivo da detrarre 

 

fino a 1.250.000 

18,5 

- 

da 1.250.001 

fino a 2.500.000 

25,5 

87.500 

da 2.500.001 

fino a 5.000.000 

33,5 

287.500 

da 5.000.001 

fino a 11.250.000 

39,5 

587.500 

da 11.250.001 in poi 

 

45,5 

1.262.500 

 

3 - DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE 

Reddito annuo 

Importo annuo 

Importo mensile 

 

Fino a 9.100.000 

1.750.000 

145.833 

Da 9.100.001 

Fino a 9.300.000 

1.650.000 

137.500 

Da 9.300.001 

Fino a 15.000.000 

1.550.000 

129.166 

Da 15.000.001 

Fino a 15.300.000 

1.400.000 

116.666 

Da 15.300.001 

Fino a 15.600.000 

1.300.000 

108.333 

Da 15.600.001 

Fino a 15.900.000 

1.200.000 

100.000 

Da 15.900.001 

Fino a 30.000.000 

1.050.000 

87.500 

Da 30.000.001 

Fino a 40.000.000 

950.000 

79.166 

Da 40.000.001 

Fino a 50.000.000 

850.000 

70.833 

Da 50.000.001 

Fino a 60.000.000 

750.000 

62.500 

Da 60.000.001 

Fino a 60.300.000 

650.000 

54.166 

Da 60.300.001 

Fino a 70.000.000 

550.000 

45.833 

Da 70.000.001 

Fino a 80.000.000 

450.000 

37.500 

Da 80.000.001 

Fino a 90.000.000 

350.000 

29.166 

Da 90.000.001 

Fino a 90.400.000 

250.000 

20.833 

Da 90.400.001 

Fino a 100.000.000 

150.000 

12.500 

Da 100.000.001 in poi 

 

100.000 

8.333 

 

4 - ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE 

Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata all'età e al periodo di pensione nell'anno. La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. 

Età 

Reddito annuo 

Importo annuo 

Importo mensile 

< 75 

 

Fino a 9.400.000 

190.000 

15.833 

< 75 

Da 9.400.001 

Fino a 18.000.000 

120.000 

10.000 

> 75 

 

Fino a 18.000.000 

360.000 

30.000 

> 75 

Da 18.000.001 

Fino a 18.500.000 

180.000 

15.000 

> 75 

Da 18.500.001 

Fino a 19.000.000 

90.000 

7.500 

 

5 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO 

Reddito annuo 

Importo annuo 

Importo mensile 

 

Fino a 30.000.000 

1.057.552 

88.129 

Da 30.000.001 

Fino a 60.000.000 

961.552 

80.129 

Da 60.000.001 

Fino a 100.000.000 

889.552 

74.129 

Da 100.000.001 in poi 

 

817.552 

68.129 

 

6 - DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO 

 

Importo annuo 

Importo mensile 

Figli o altre persone a carico di un solo contribuente 

408.000 

34.000 

Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto. Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di lire 240.000 annue per ciascun figlio (non gestita per il momento dalle procedure I.N.P.S.) 

 

 

Tabella I

Minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto delle prestazioni pensionistiche

     Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;

articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno 

Importo mensile del trattamento minimo di pensione 

Percentuale di ragguaglio della pensione 

Minimale retributivo settimanale 

Minimale retributivo annuo 

1984 

320.200 

30 

96.060 

4.995.120 

1985 

345.700 

30 

103.710 

5.392.920 

1986 

376.000 

30 

112.800 

5.865.600 

1987 

397.400 

30 

119.220 

6.199.440 

1988 

418.350 

30 

125.505 

6.526.260 

1989 

452.300 

40 

180.920 

9.407.840 

1990 

484.500 

40 

193.800 

10.077.600 

1991 

519.550 

40 

207.820 

10.806.640 

1992 

563.100 

40 

225.240 

11.712.480 

1993 

577.750 

40 

231.100 

12.017.200 

1994 

602.350 

40 

240.940 

12.528.880 

1995 

626.450 

40 

250.580 

13.030.160 

1996 

660.300 

40 

264.120 

13.734.240 

1997 

686.050 

40 

274.420 

14.269.840 

1998 

697.700 

40 

279.080 

14.512.160 

1999 

710.250 

40  

284.100 

14.773.200 

2000 

720.900 

40 

288.360 

14.994.720 

 

 

Tabella J

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

     Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

 

 

 

1 - LIMITI DI REDDITO 

Ammontare dei redditi 

Percentuale di riduzione 

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. 

25 per cento dell'importo della pensione 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. 

40 per cento dell'importo della pensione 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. 

50 per cento dell'importo della pensione 

 

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuale di riduzione 

 

fino a lire 24.431.550 

Nessuna 

 

da lire 24.431.551 a lire 32.575.400 

25 per cento 

1995 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

40 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 25.751.700 

Nessuna 

 

da lire 25.751.701 a lire 34.335.600 

25 per cento 

1996 

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 

40 per cento 

 

da lire 42.919.501 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 26.755.950 

Nessuna 

 

da lire 26.755.951 a lire 35.674.600 

25 per cento 

1997 

da lire 35.674.601 a lire 44.593.250 

40 per cento 

 

da lire 44.593.251 in poi 

50 per cento 

 

Fino a lire 27.210.300 

Nessuna 

 

da lire 27.210.301 a lire 36.280.400 

25 per cento 

1998 

da lire 36.280.401 a lire 45.350.500 

40 per cento 

 

da lire 45350501 in poi 

50 per cento 

 

Fino a lire 27.699.750 

Nessuna 

 

da lire 27.699.751 a lire 36.933.000 

25 per cento 

1999 

da lire 36.933.001 a lire 46.166.250 

40 per cento 

 

da lire 46.166.251 in poi 

50 per cento 

 

Fino a lire 28.115.100 

Nessuna 

 

da lire 28.115.101 a lire 37.486.800 

25 per cento 

2000 

da lire 37.486.801 a lire 46.858.500 

40 per cento 

 

da lire 46.858.501 in poi 

50 per cento 

 

 

Tabella K

Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario

     Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

 

 

 

1 - LIMITI DI REDDITO 

Ammontare dei redditi 

Percentuale di riduzione 

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. 

25 per cento dell'importo dell'assegno. 

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. 

50 per cento dell'importo dell'assegno. 

 

2 - IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO 

Anno 

Ammontare dei redditi 

Percentuale di riduzione 

 

fino a lire 32.575.400 

Nessuna 

1995 

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250 

25 per cento 

 

da lire 40.719.251 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 34.335.600 

Nessuna 

1996 

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500 

25 per cento 

 

da lire 42.919.501 in poi 

50 per cento 

 

fino a lire 35.674.600 

Nessuna 

1997 

da lire 35.674.601 a lire 44.593.250 

25 per cento 

 

da lire 44.593.251 in poi 

50 per cento 

 

Fino a lire 36.280.400 

Nessuna 

1998 

da lire 36.280.401 a lire 45.350.500 

25 per cento 

 

da lire 45.350.501 in poi 

50 per cento 

 

Fino a lire 36.933.000 

Nessuna 

1999 

da lire 36.933.001 a lire 46.166.250 

25 per cento 

 

da lire 46.166.251 in poi 

50 per cento 

 

Fino a lire 37.486.800 

Nessuna 

2000 

da lire 37.486.801 a lire 46.858.500 

25 per cento 

 

da lire 46.858.501 in poi 

50 per cento 

 

 

 

 

 

Tabella L

Fasce di retribuzione e reddito pensionabili per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 2000

 

 

 

 

 

1 - ANZIANITÀ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992 

Fasce di retribuzione e di reddito 

Aliquote percentuali di rendimento 

Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva 

Importo annuo 

Importo settimanale 

Annua per 40 anni di anzianità contributiva 

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva 

Importo annuo 

Importo mensile 

Fino a lire 66.259.000 

1.274.212 

80 

0,00153846 

53.007.175 

4.077.475 

Oltre lire 66.259.000 Fino a lire 88.124.470 (fascia di L. 21.865.470) 

1.274.2121.694.702420.490 

60 

0,0011538 

13.118.768 

1.009.136 

Oltre lire 88.124.470 Fino a lire 109.989.940 (fascia di L. 21.865.470) 

1.694.7022.115.192420.490 

50 

0,000961538 

10.932.740 

840.980 

Oltre lire 109.989.940 

2.115.192 

40 

0,00076923 

 

 

 

2 - ANZIANITÀ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993 

Fasce di retribuzione e di reddito 

Aliquote percentuali di rendimento 

Pensione corrispondente all'importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva 

Importo annuo 

Importo settimanale 

Annua per 40 anni di anzianità contributiva 

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva 

Importo annuo 

Importo mensile 

Fino a lire 66.259.000 

1.274.212 

80 

0,00153846 

53.007.175 

4.077.475 

Oltre lire 66.259.000 Fino a lire 88.124.470 (fascia di L. 21.865.470) 

1.274.212 1.694.702 420.490 

64 

0,001230769 

13.993.915 

1.076.455 

Oltre lire 88.124.470 Fino a lire 109.989.940 (fascia di L. 21.865.470) 

1.694.702 2.115.192 420.490 

54 

0,001038461 

11.807.354 

908.258 

Oltre lire 109.989.940 Fino a lire 125.892.100 (fascia di l. 15.902.160) 

2.115.192 2.421.002 305.810 

44 

0,000846153 

6.996.925 

538.225 

Oltre lire 125.892.100 

2.421.002 

36 

0,000692307 

 

 

 

 

Tabella M

Pensioni ed indennità degli invalidi civili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - PENSIONE 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

1 

06 

ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione 

 

08 

ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione 

 

11 

ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità 

 

12 

ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 

 

13 

ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 

 

16 

ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale 

 

17 

ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13 

2 

20 

Sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 

 

21 

Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 

 

22 

Sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione 

 

26 

Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione istanze per indennità di comunicazione 

3 

30 

invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione 

 

31 

invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 

 

32 

invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione 

 

33 

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento 

 

39 

invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione 

 

43 

invalidi totali, ricoverati, con sola pensione 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

22.846.235 

388.460 

1.1.99 

23.211.775 

395.450 

1.1.2000 

23.583.165 

401.380 

 

2 - PENSIONE 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

1 

07 

ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione 

 

10 

ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

22.846.235 

420.080 

1.1.99 

23.211.775 

427.640 

1.1.2000 

23.583.165 

434.050 

 

3 - ASSEGNO DI ASSISTENZA 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

 

34 

invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno 

3 

35 

invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno 

 

36 

invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 

 

40 

invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

5.169.450 

388.460 

1.1.99 

6.562.400 

395.450 

1.1.2000 

6.894.550 

401.380 

 

4 - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

 

33 

invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con pensione di accompagnamento 

 

38 

invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 33 - 41 

3 

41 

invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento 

 

42 

Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento 

 

44 

invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento 

 

45 

invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte C. n. 346/89) 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

erogata indipendentemente dalle condizioni 

783.190 

1.1.99 

economiche, ma solamente a titolo della minorazione 

795.970 

1.1.2000 

 

808.130 

 

5 - INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

 

10 

ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità 

 

11 

ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità 

1 

15 

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento 

 

18 

ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di accompagnamento 

 

19 

ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 - 11 - 15 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

erogata indipendentemente dalle 

1.093.100 

1.1.99 

condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione 

1.124.690 

1.1.2000 

 

1.155.620 

 

6 - SPECIALE INDENNITÀ 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

 

09 

ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale 

 

12 

ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale 

1 

13 

ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale 

 

16 

ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale 

 

17 

ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12 - 13 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

erogata indipendentemente dalle 

90.915 

1.1.99 

condizioni economiche, ma  

92.360 

 

solamente a titolo della minorazione 

 

1.1.2000 

 

93.740 

 

7 - ASSEGNO A VITA 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

1 

14 

ciechi parziali, con solo assegno a vita 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

10.983.760 

288.240 

1.1.99 

11.159.500 

293.430 

1.1.2000 

 

297.830 

 

8 - INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

 

20 

Sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 

 

21 

Sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione 

 

22 

Sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione 

2 

23 

Sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 

 

24 

Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione - fascia provvisoria - in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 20 - 21 - 22 - 25 

 

25 

Sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

erogata indipendentemente dalle 

318.660 

1.1.99 

condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione 

324.440 

1.1.2000 

 

329.940 

 

9 - INDENNITÀ DI FREQUENZA 

Categoria 

Fascia 

Tipologia 

3 

47 

invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (Legge 11 ottobre 1990, n. 289) 

 

decorrenza 

limite di reddito annuo personale 

importo mensile 

1.1.98 

5.169.450 

388.460 

1.1.99 

6.562.400 

395.450 

1.1.2000 

6.894.550 

401.380 

 

 

Allegato 3

Messaggio n. 17172 del 23 novembre 1999

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

 

Ai Direttori regionali 

 

Ai Direttori di area  

 

Ai Direttori delle agenzie 

Oggetto: Aggiornamento del data base delle pensioni con i dati reddituali acquisiti per le prestazioni di categoria PS, AS e INVCIV

Con circolare n. 174 del 14 settembre 1999 è stata resa disponibile la procedura di acquisizione dei dati reddituali comunicati dai titolari delle prestazioni PS, AS e INVCIV ai quali erano stati inviati nel corso del mese di luglio i modelli reddituali.

Per le pensioni per le quali le Sedi hanno acquisito i dati reddituali entro il 3 novembre 1999, le procedure hanno effettuato l'aggiornamento del data base delle pensioni.

Come previsto nella citata circolare n. 174, al momento dell'aggiornamento del data base delle pensioni è stata richiamata nuovamente la procedura CASRED per tener conto

- delle modifiche derivanti dalle rettifiche anagrafiche gestite dalla Sede;

- delle variazioni delle pensioni in essere al momento dell'emissione dei modelli;

- delle nuove liquidazioni di pensioni;

- delle eliminazioni di pensioni.

Per poter considerare la situazione pensionistica del titolare e/o del coniuge aggiornata con eventuali variazioni anagrafiche acquisite dalla Sede e con eventuali variazioni di importo delle altre prestazioni.

1. Modalità di aggiornamento

Per tutti gli aggiornamenti effettuati è stato memorizzato in

GP1AE01 

la data di aggiornamento del data base delle pensioni 

GP1AE02 

codice 6 

Sono state aggiornate anche le pensioni nel frattempo eliminate.

Per le pensioni eliminate per trasferimento (GP1AM01 = 5) le procedure provvedono ad aggiornare la nuova pensione.

Nel caso in cui i redditi dichiarati per l'anno 1999 sommati ai redditi forniti da CASRED determinino una situazione tale per cui la pensione non spetta più le procedure hanno provveduto all'aggiornamento di GP2KE e/o di GP2KM e alla localizzazione del pagamento della pensione all'ufficio pagatore REL.

1.1. Aggiornamento delle pensioni sociali

Per le pensioni sociali è stato effettuato, a seconda della rilevanza per la quale è stato emesso il modello, l'aggiornamento dei dati su GP2KE (utile per il calcolo della pensione) e/o su GP2KM (utile per il calcolo dell'aumento sociale).

Per la memorizzazione dei dati reddituali, le procedure sommano ai dati forniti da CASRED i redditi dichiarati dell'interessato. I redditi vengono registrati in archivio, anche nel caso in cui sia già presente un reddito acquisito nel frattempo dalla Sede.

L'aggiornamento fa riferimento alla rilevanza per la quale è stato emesso il modello.

Nel caso di rilevanza 8, sono stati utilizzati per l'aggiornamento di GP2KM tutti i redditi da valutare per l'aumento della pensione sociale, mentre per l'aggiornamento di GP2KE sono stati considerati i soli redditi previsti per la rilevanza 6 (pensione sociale).

Le procedure hanno inoltre provveduto a memorizzare i seguenti dati

 

 

Rilevanza 

GP2KE09 

GP2KE11 

6 

1998 

1° byte = 7 

 

 

2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra 

 

 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

6° e 7° byte = 99 

6 

1999 

1° byte = 8 

 

 

2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra 

 

 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

6° e 7° byte = 99 

 

Rilevanza 

GP2KE09 

GP2KE11 

GP2KM51 

GP2KM5A 

GP2KM52 

8 

1998 

1° byte = 7 

1998 

00 

01 se non  

 

 

2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra 

 

 

risulta coniugato 

 

 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

02 se risulta coniugato 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

 

 

 

6° e 7° byte = 99 

 

 

 

8 

1999 

1° byte = 8  

1999 

00 

01 se non  

 

 

2° byte = 2° byte = 4 o 5 nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito derivante da pensione di guerra 

 

 

risulta coniugato 

 

 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

02 se risulta coniugato 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

 

 

 

6° e 7° byte = 99 

 

 

 

1.2. Aggiornamento degli assegni sociali

Per gli assegni sociali sono stati aggiornati i dati di GP2KE, sommando ai dati forniti da CASRED i righi reddito presenti sul modello.

Le procedure hanno inoltre tenuto conto dell'importo dell'IRPEF contenuto nel rigo 29.

Sono inoltre stati memorizzati i seguenti dati

Rilevanza 

GP2KE09 

GP2KE11 

 

 

1° byte = 7  

 

 

2° byte = 4 

7 

1998 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

6° e 7° byte = 99 

 

 

1° byte = 8  

 

 

2° byte = 4 

7 

1999 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

6° e 7° byte = 99 

1.3. Aggiornamento delle prestazioni di categoria INVCIV

Per le prestazioni INVCIV le procedure hanno provveduto all'aggiornamento dei dati da memorizzare in GP2KE al fine di accertare il diritto all'attribuzione dell'aumento di lire 100.000 previsto dall'articolo 67 della legge finanziaria 1999.

Oltre ai dati forniti da CASRED sono stati sommati i righi reddito presenti sul modello.

Sono stati inoltre memorizzati i seguenti dati

Rilevanza 

GP2KE09 

GP2KE11 

19 e 20 

1999 

1° byte = 8 

 

 

2° byte = 4 

 

 

3° byte = 1 se altre pensioni da CASRED; = 0 se nessuna altra pensione 

 

 

4° e 5° byte = 0 

 

 

6° e 7° byte = 99 

2. Completamento dell'acquisizione dei dati

Si ricorda che la procedura per l'acquisizione dei dati reddituali è disponibile per le Sedi anche nel periodo di chiusura delle altre procedure. Le Sedi dovranno pertanto provvedere a completare, entro il 15 dicembre 1999, l'acquisizione di tutti i modelli pervenuti. Ciò anche al fine di emettere un sollecito per i pensionati che non hanno provveduto alla restituzione della dichiarazione reddituale.

3. Rinnovo delle pensioni per l'anno 2000

Gli importi reddituali memorizzati vengono utilizzati dalle procedure per il rinnovo dell'anno 2000.

Il Direttore centrale

delle prestazioni

De Stefanis

Il Direttore centrale

dei sistemi informativi

Crecco

 

 

Allegato 4

Comunicazione 10 novembre 1999

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI

Servizio assistenza economica alle categorie protette

Divisione AA.CC.I.C.

 

All'Istituto nazionale della previdenza sociale 

 

Via Ciro il Grande 21 

 

00144 Roma 

Oggetto: Perequazione automatica delle indennità concesse ai minorati civili a decorrere dal 1° gennaio 2000

Come richiesto per le vie brevi, ed in attesa di perfezionare il decreto del Ministero dell'interno che determina per l'anno 2000 gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei minorati civili nonché dei limiti di reddito per la concessione delle provvidenze economiche stesse, si comunica che, secondo indicazione Istat, la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro, tra il periodo agosto 1998 - luglio 1999 rispetto al periodo agosto 1997 - luglio 1998 è risultata del 2,75 per cento.

In base a detto indice, si determina la perequazione automatica delle indennità concesse a favore dei minorati civili a decorrere dal 1° gennaio 2000, con le seguenti avvertenze:

- indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili: + 2,75 per cento su lire 1.124.690;

- indennità speciale ai ciechi ventesimisti (per il 1999 di lire 92.360): + 2,75 per cento solo sulla misura base di lire 50.000 (legge 21 novembre 1988, n. 508);

- indennità di accompagnamento agli invalidi civili (per il 1999 di lire 795.970) + 2,75 per cento solo sulla misura base di lire 442.200 (Tab. E, lettera A-bis, della legge 6 ottobre 1986, n. 656);

- indennità di comunicazione (per il 1999 di lire 324.440): + 2,75 per cento solo sulla misura base di lire 200.000 (legge 21 novembre 1988, n. 508.)

L'Istat ha altresì comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai tra agosto 1997 - luglio 1998 e agosto 1998 - luglio 1999 è risultata pari a + 1,6 per cento.

Pertanto i limiti di reddito determinati per l'anno 1999 per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi ventesimisti, agli invalidi totali e ai sordomuti nonché ai ciechi decimisti dovranno essere rideterminati per l'anno 2000 con l'incremento dell'1,6 per cento.

Si rimane in attesa di conoscere il limite di reddito annuale per gli invalidi parziali e si fa riserva di trasmettere copia del succitato decreto del Ministro dell'Interno non appena possibile.

Il Direttore del Servizio

Dr.ssa P. Grassi

 

 

Allegato 5

Messaggio n. 14238 del 29 ottobre 1999

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

 

Ai Direttori regionali 

 

Ai Direttori di area  

 

Ai Direttori delle agenzie 

Oggetto: Addizionale regionale Irpef

Si comunica che si è provveduto, sulla base dello schema di decreto legislativo esaminato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 1999 contenente le disposizioni integrative e correttive all'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ad aggiornare il data base delle pensioni con l'eliminazione della trattenuta per l'addizionale regionale, già prevista in occasione del rinnovo per l'anno 1999, sulla tredicesima mensilità.

Il pagamento della prossima rata di dicembre e tredicesima sarà pertanto effettuato senza la trattenuta per l'addizionale regionale Irpef.

Il recupero dell'importo dovuto per l'anno 1999 per l'addizionale regionale e per l'addizionale comunale, quest'ultima per i soli pensionati residenti nei Comuni che hanno adottato apposita delibera, sarà effettuato sulle rate di pensione dell'anno 2000.

Non è stata effettuata alcuna modifica per le pensioni con pagamento semestrale o annuale per le quali la tredicesima, al netto della ritenuta per l'addizionale, è già stata corrisposta.

Non verrà aggiornato l'archivio locale DS78.

Il Direttore centrale

delle prestazioni

De Stefanis

Il Direttore centrale

dei sistemi informativi

Crecco

 

 

Allegato 6

Messaggio n. 19067 del 7 dicembre 1999

DIREZIONE CENTRALE

DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE

SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

 

Ai Direttori regionali 

 

Ai Direttori di area  

 

Ai Direttori delle agenzie 

Oggetto: Riapertura della procedura ARTE in competenza 2000. Conguagli memorizzati in anni precedenti

Con circolare n. 12 del 26 gennaio 1999 sono state fornite le istruzioni relative alla gestione nell'anno 1999 dei conguagli memorizzati nell'anno 1998. Com'è noto, i conguagli determinati nel corso dell'anno 1998 con codice arretrati diverso da "8" erano stati memorizzati al netto dell'Irpef e inclusi nella certificazione fiscale.

I conguagli determinati nel corso dell'anno 1999 sono stati invece memorizzati nell'archivio conguagli al lordo delle ritenute Irpef e non sono stati inclusi nell'imponibile. La tassazione è stata effettuata al momento della definizione e al momento del pagamento sono stati inseriti nell'imponibile.

I conguagli non definiti o definiti e non validati entro la data di chiusura delle procedure e i conguagli validati e non pagati con la rata di dicembre 1999, devono essere nuovamente gestiti dalle Sedi per rideterminare la competenza fiscale degli imponibili: tutti gli imponibili "anno in corso" determinati nell'anno 1999 e non pagati diventano, in competenza 2000, "imponibili anni precedenti".

La procedura è stata pertanto modificata per gestire i conguagli determinati nell'anno 1999 e non ancora "estinti" anche le situazioni, da ritenere eccezionali, di conguagli determinati nell'anno 1998 e non ancora estinti.

Le Sedi dovranno definire tutte le situazioni "pendenti" entro il 31 dicembre 1999 per consentire il pagamento di quanto dovuto con la rata di febbraio 2000.

1. Disponibilità della procedura

Sono disponibili le opzioni di "DEFINIZIONE" e di "VALIDAZIONE" della procedura ARTE.

La procedura ha provveduto a modificare il codice "Stato" delle pratiche validate prima della chiusura (codice 5) e non pagate; il codice è stato modificato in "1" (definite). Le Sedi provvederanno ad individuare tali pratiche utilizzando l'opzione di lista. Si tratta in particolare di conguagli che le Sedi hanno gestito durante i giorni nei quali le pensioni in carico alla Sede erano interessate alla "migrazione" dei dati nei nuovi archivi.

Come a suo tempo comunicato con messaggi e telefonicamente durante la migrazione nessun valore del data base delle pensioni poteva essere modificato. Nei casi in cui la validazione è stata proposta dalla Sede durante la migrazione le procedure non hanno potuto memorizzare il flag nel campo GP1AV32 e pertanto al momento dell'estrazione della rata successiva non è stato prelevato il conguaglio validato.

Sulla scorta delle liste le Sedi dovranno pertanto provvedere a "definire" nuovamente i conguagli in questione. I dati già acquisiti riguardanti eventuali recuperi rimangono memorizzati. Al momento della definizione le procedure provvederanno a modificare i dati fiscali dei conguagli e le Sedi avranno cura di verificare i dati fiscali memorizzati per i recuperi.

Al momento della definizione di conguagli memorizzati nel corso dell'anno 1998 la procedura visualizza il literal "Conguaglio prodotto nel 1998" e per i conguagli memorizzati nel corso dell'anno 1999 il literal "Conguaglio prodotto nell'anno precedente".

2. Nuove opzioni della funzione di "VALIDAZIONE"

La procedura consente la validazione solo per le pratiche definite dopo la riapertura della procedura in competenza 2000.

La validazione può essere effettuata con selezione singola o per gruppi. Nel primo caso può essere selezionato:

- il numero di domanda;

- la categoria e il numero di certificato.

La selezione per gruppi prevede le seguenti opzioni:

- la categoria e il periodo di definizione;

- il centro operativo, la categoria e il periodo di definizione;

- la matricola dell'operatore che ha provveduto alla definizione, la categoria e il periodo di definizione.

È opportuno validare gruppi di conguagli non eccessivamente numerosi per non allungare i tempi di risposta della procedura.

3. Conguagli da rinnovo

Sono stati memorizzati sull'archivio conguagli anche i conguagli da rinnovo derivanti da ricalcolo delle ritenute IRPEF e i conguagli delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

In particolare sono stati memorizzati i seguenti conguagli:

Credito di pensione

Conguaglio Irpef a credito del pensionato

Conguaglio Irpef a debito del pensionato

Debito di pensione (comprende anche il valore di GP3CM04)

Rimborso Irpef per oneri detraibili (legge n. 29 del 1979)

Conguaglio addizionale Irpef regionale a credito del pensionato

Conguaglio addizionale Irpef regionale a debito del pensionato

Conguaglio addizionale Irpef comunale a debito del pensionato

Conguaglio addizionale Irpef comunale a credito del pensionato.

Tutti i conguagli a credito da rinnovo sono stati memorizzati come "validati" e vengono posti in pagamento in aggiunta alla rata di gennaio 2000. I conguagli a debito, indipendentemente dall'importo, sono stati suddivisi in due rate e saranno recuperati sulle mensilità di gennaio e di febbraio 2000.

Sono stati memorizzati come "non validati" i conguagli a credito relativi a pensioni ai superstiti per le quali è stato modificato a seguito di ricostituzione il primo intestatario. È in corso di invio alle Sedi l'elenco delle pensioni interessate con il quale saranno fornite anche dettagliate informazioni sulle modalità di definizione dei conguagli.

Le Sedi dovranno provvedere a stampare le liste dei conguagli a credito da rinnovo e a verificare con particolare attenzione gli importi elevati e gli eventuali recuperi che non fossero stati correttamente acquisiti al momento della definizione di conguagli con la procedura "ARTE" o con la procedura di rettifica on line.

Nel caso in cui i rimborsi disposti non siano dovuti o i debiti recuperati non siano da recuperare, le Sedi dovranno provvedere a sospendere il pagamento della rata disposta, a corrispondere il dovuto con la procedura "Pagamenti vari". Particolari situazioni saranno segnalate alla Direzione centrale per le prestazioni al numero di fax 06-59054485.

Al momento della definizione con la rata i conguagli "da rinnovo" vengono memorizzati su GP8MD50 con i seguenti codici:

Codice conguaglio  

Credito di pensione 

Codice su GP8MD50 

CR 

Credito di pensione 

122 

IR 

Conguaglio Irpef a credito del pensionato 

139 

IR 

Conguaglio Irpef a debito del pensionato 

140 

DR 

Debito di pensione (comprende anche il valore di GP3CM04) 

141 

OR 

Rimborso Irpef per oneri detraibili (legge n. 29/79) 

142 

AR 

Conguaglio addizionale Irpef regionale a credito del pensionato 

144 

AR 

Conguaglio addizionale Irpef regionale a debito del pensionato 

145 

AC 

Conguaglio addizionale Irpef comunale a debito del pensionato 

174 

AC 

Conguaglio addizionale Irpef comunale a credito del pensionato 

175 

CS 

Conguaglio contributi sindacali a credito del pensionato 

322 

CS 

Conguaglio contributi sindacali a debito del pensionato 

323 

Il Direttore centrale

delle prestazioni

De Stefanis

Il Direttore centrale

dei sistemi informativi

Crecco

 

 

Allegato 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce 33, 38, 41, 42, 44, 45 

Prefettura di 

 

 

 

 

 

Mod. ICRIC01 

 

INVCIV n.  

 

Sede 

 

 

ROSSI/LUIGI 

 

 

 

 

Nato il 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi della legge n. 15 del 1968 e della legge n. 45 del 1986 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a il 

 

a 

 

codice fiscale 

 

residente in 

 

via 

 

titolare dell'indennità di accompagnamento in qualità di invalido civile (prestazione INVCIV  

n.  

 

Sede I.N.P.S. 

 

) con riferimento alla permanenza o meno 

del requisito di non ricovero in Istituto a titolo gratuito previsto dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, 

 

DICHIARA 

 

p 

DI ESSERE RICOVERATO NELL'ISTITUTO 

 

 

 

 

 

p 

A TITOLO GRATUITO 

 

 

p 

A PAGAMENTO (con riferimento alla sola retta-base) 

 

 

p 

DI NON ESSERE RICOVERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Firma [1] 

 

 

__________ 

[1] Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori, curatori o rappresentanti legali qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2000, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

 

AVVERTENZA 

 

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative", la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato della Prefettura oppure dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) o del Comune, organi incaricati dalla legge n. 662 del 1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l'identità del dichiarante (articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 403 del 1998). 

 

La presente dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2000. Può essere spedita o presentata direttamente alla Prefettura, al Comune o all'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 

 

 

Allegato 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce 34, 35, 36, 40, 48 

Prefettura di 

 

 

 

 

 

Mod. ICRIC02 

 

INVCIV n.  

 

Sede 

 

 

ROSSI/LUIGI 

 

 

 

 

Nato il 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione di responsabilità ex articolo 1, comma 249, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi della legge n. 15 del 1968 e della legge n. 45 del 1986 

 

Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a il 

 

a 

 

codice fiscale 

 

residente in 

 

via 

 

titolare di assegno mensile in qualità di invalido civile, con riferimento alla permanenza o meno del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 

 

DICHIARA 

 

p 

DI ESSERVI ISCRITTO 

 

 

p 

DI NON ESSERVI ISCRITTO  

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 

Firma [1] 

 

 

__________ 

[1] Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare, è fatto obbligo di presentare la presente dichiarazione ai rispettivi tutori, curatori o rappresentanti legali qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età ovvero di presentare un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

Nel caso si tratti di disabili intellettivi o minorati psichici, in sostituzione della presente dichiarazione, entro il 31 marzo 2000, deve essere presentato un certificato medico (articolo 1, comma 254, legge 23 dicembre 1996, n. 662). 

 

AVVERTENZA 

 

Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 marzo 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative", la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. 

Pertanto, le persone impossibilitate a sottoscrivere il presente modulo potranno rilasciare la dichiarazione davanti a funzionario incaricato della Prefettura oppure dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) o del Comune, organi incaricati dalla legge n. 662 del 1996 a ricevere la medesima. Il funzionario accerterà l'identità del dichiarante (articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 403 del 1998). 

 

La presente dichiarazione deve essere restituita entro il 31 marzo 2000. Può essere spedita o presentata direttamente alla Prefettura, al Comune o all'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 

 

 

Allegato 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. DETR01 

 

 

All'I.N.P.S. - Sede di 

 

 

Dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni d'imposta previste dall'articolo 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dal decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 

 

Il sottoscritto 

 

codice fiscale 

 

nato a 

 

(prov. 

 

) il 

 

stato civile 

 

abitante a 

 

CAP 

 

via 

 

titolare della/e pensione/i n.  

 

categoria 

 

 

 

 

 

n.  

 

categoria 

 

 

 

 

n.  

 

categoria 

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE DI IMPOSTA 

(indicare SÌ o NO nelle apposite caselle e, in caso affermativo fornire le ulteriori informazioni richieste) 

 

Informazioni memorizzate 

Dati aggiornati 

 

 

 

Per redditi di lavoro dipendente 

 

 

Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato 

 

 

Per il primo figlio in assenza del coniuge 

 

 

Per n. . . . . . figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura ridotta 

 

 

Per n. . . . . . . figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati e affiliati spettante in misura intera 

 

 

Per n. . . . . . altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria 

 

 

Prevista se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni all'I.N.P.S. ogni variazione che dovesse comportare la perdita del diritto alle detrazioni richieste. 

 

Data 

 

 

 

Firma 

 

 

 

AVVERTENZE 

 

Le detrazioni per i familiari a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore al limite annualmente stabilito. La dichiarazione ha effetto per tutte le pensioni intestate al richiedente. 

 

La presente dichiarazione deve essere restituita compilata alla Sede I.N.P.S. soltanto nel caso in cui la Sua situazione attuale non corrisponda a quella riportata nella colonna "Informazioni memorizzate". Per la compilazione e la restituzione alla Sede I.N.P.S. del modello Lei può avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato.