§ 77.2.54 - Legge 15 febbraio 1974, n. 36.
Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:15/02/1974
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, [...]
Art. 2.      Qualora il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente art. 1, sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso [...]
Art. 3.      In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti nei quali è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi [...]
Art. 4.      La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni [...]
Art. 5.      Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore [...]
Art. 6.      L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, è fatto da una commissione tratta dal Comitato provinciale di cui all'art. 34 del [...]
Art. 7.      In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati [...]
Art. 8.      I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse [...]


§ 77.2.54 - Legge 15 febbraio 1974, n. 36.

Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali

(G.U. 5 marzo 1974, n. 60)

 

     Art. 1.

     Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

     La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

     a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato;

     b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;

     c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria.

     Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Qualora il lavoratore, dopo la cessazione del rapporto di lavoro determinata dai motivi indicati nel precedente art. 1, sia stato iscritto ad una gestione previdenziale diversa da quella presso la quale era costituita la sua posizione assicurativa al momento del licenziamento, l'accredito dei contributi è determinato in misura tale da consentire la liquidazione di un trattamento pensionistico da parte della gestione di provenienza pari alla differenza tra la quota di pensione a carico della nuova gestione e quella che sarebbe spettata se il lavoratore avesse mantenuto l'iscrizione nella gestione di provenienza.

 

          Art. 3.

     In tutti i casi previsti dagli articoli precedenti nei quali è necessario determinare la retribuzione percepita dal lavoratore precedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro per i motivi indicati nel precedente art. 1, qualora non esistano libri paga o documenti equipollenti, la retribuzione medesima viene calcolata sulla base dei contributi assicurativi versati o accreditati. Qualora siano stati versati o accreditati i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria, si tiene conto della retribuzione corrispondente al valore centrale della classe di retribuzione relativa al contributo base.

 

          Art. 4.

     La ricostruzione del rapporto assicurativo è ammessa anche a favore dei superstiti, cui spetta la pensione di reversibilità, dei lavoratori dipendenti che si siano trovati nelle condizioni previste negli articoli precedenti e che siano deceduti o decedano entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in questo caso il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella del decesso.

     Se il decesso si è verificato dopo il conseguimento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, il periodo ammesso alla ricostruzione è quello compreso tra la data del licenziamento e quella in cui i detti requisiti sono stati conseguiti.

 

          Art. 5.

     Per essere ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli i lavoratori interessati o i loro superstiti aventi diritto dovranno inoltrare domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale ai sensi dell'art. 1 deve aver luogo la ricostruzione del loro rapporto assicurativo [1].

     La decisione sulle domande che comportano l'ammissione alla ricostruzione del rapporto assicurativo è demandata ad un comitato con sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composto dai seguenti membri:

     a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, avente qualifica dirigenziale, con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica dirigenziale;

     c) un rappresentante dell'Istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale, ai sensi dell'art. 1, deve aver luogo la ricostruzione del rapporto assicurativo;

     d) un rappresentante dei lavoratori dipendenti, scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     Tale Comitato è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro. Il Comitato delibera sulla domanda proposta entro 270 giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

     Il richiedente, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Comitato, può proporre ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 443 del Codice di procedura civile.

 

          Art. 6.

     L'accertamento sui fatti che devono essere posti alla base della decisione di cui all'articolo precedente, è fatto da una commissione tratta dal Comitato provinciale di cui all'art. 34 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, costituita dal capo dell'Ispettorato del lavoro o da un funzionario dell'Ufficio dallo stesso designato, con funzione di presidente, dal direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato o da un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, e da uno dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti facenti parte del Comitato provinciale.

     La Commissione sente nella fase di accertamento il lavoratore interessato o il sindacato da lui delegato ad assisterlo, che ne faccia richiesta.

     La Commissione esaurisce l'accertamento dei fatti entro 150 giorni dalla presentazione della domanda ed entro tale termine notifica una relazione dei fatti accertati al richiedente, assegnandogli 30 giorni per la presentazione di eventuali contestazioni o controdeduzioni.

     Trascorso tale termine la domanda e gli accertamenti effettuati sono in ogni caso rimessi al Comitato di cui al precedente art. 5 per gli adempimenti di competenza. Qualora il richiedente abbia presentato contestazioni o controdeduzioni il Comitato procede, ove necessario, all'integrazione dell'istruttoria.

 

          Art. 7.

     In sede istruttoria potranno essere assunte tutte le informazioni che verranno ritenute opportune sulla base degli elementi di fatto e delle indicazioni di prova fornite dagli interessati attingendo altresì alla documentazione di enti pubblici, associazioni ed aziende private. In particolare dovrà essere valutata la circostanza che il lavoratore interessato svolgesse al momento del licenziamento incarichi pubblici o avesse svolto incarichi sindacali o di commissione interna entro un anno dal licenziamento.

     L'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è riconosciuta anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata motivata da dimissioni volontarie, quando sia accertato che non siano dovute a libera determinazione, ma debbano essere attribuite alle ragioni di cui all'art. 1 e non risulti che il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia percepito una rilevante liquidazione indebita.

     L'ammissione ai benefici della presente legge per i casi previsti nel precedente comma non è concessa per i periodi non coperti da contribuzione, qualora il lavoratore abbia avuto in tali periodi un reddito accertato ai fini della complementare superiore alla retribuzione che avrebbe goduto in costanza del rapporto di lavoro interrotto.

 

          Art. 8.

     I contributi versati a favore degli assicurati in forza della presente legge sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori che sarebbero stati versati nel caso in cui non fosse intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Essi, quando si riferiscano a periodi pregressi, danno diritto, a domanda, alla riliquidazione delle prestazioni previdenziali in godimento dell'assicurato o dei suoi superstiti dalla data di decorrenza delle prestazioni stesse; quando si riferiscano a periodi successivi alla decorrenza delle prestazioni in atto danno diritto a supplementi o maggiorazioni delle prestazioni stesse, secondo le norme vigenti per ciascun fondo o cassa.

     Qualora i contributi accreditati in forza della presente legge risultino determinanti ai fini del conseguimento di una prestazione previdenziale o ai fini di una decorrenza più favorevole della stessa, tale prestazione verrà concessa, a domanda dell'interessato, dalla data in cui risultino conseguiti tutti i requisiti di legge valutando i contributi accreditati come se fossero stati versati nei periodi cui si riferiscono. Ciò vale in particolare ai fini della concessione della pensione anticipata prevista dall'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni ed integrazioni, o da altre leggi speciali.

     I titolari delle pensioni di cui all'art. 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, a domanda, hanno diritto anche alla riliquidazione per l'applicazione delle percentuali stabilite ai commi primo e secondo dell'art. 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

     Le riliquidazioni, supplementi, maggiorazioni e prestazioni in genere di cui ai precedenti commi spettano anche ai superstiti aventi diritto con riferimento sia alle prestazioni dirette che sarebbero spettate all'assicurato sia alle prestazioni indirette e di riversibilità.

     L'eventuale contribuzione volontaria versata dagli assicurati per periodi per i quali si procede alla ricostituzione del rapporto assicurativo deve essere annullata ed il suo importo deve essere rimborsato.

 


[1] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. unico della L. 19 dicembre 1979, n. 648 e l'art. 1 della L. 9 giugno 1999, n. 172.