§ 32.1.32 - Legge 22 dicembre 1973, n. 903.
Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.1 chiesa cattolica
Data:22/12/1973
Numero:903


Sommario
Art. 1.  (Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico).
Art. 2.  (Scopi del Fondo)
Art. 3.  (Comitato di vigilanza e suoi compiti)
Art. 4.  (Composizione del comitato di vigilanza)
Art. 5.  (Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo)
Art. 6.  (Contributo a carico degli iscritti)
Art. 7.  (Modalità di pagamento del contributo)
Art. 8.  (Sospensione dell'iscrizione al Fondo)
Art. 9.  (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo)
Art. 10.  (Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria)
Art. 11.  (Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)
Art. 12.  (Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità)
Art. 13.  (Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni)
Art. 14.  (Requisiti per la pensione ai superstiti)
Art. 15.  (Importi delle pensioni)
Art. 16.  (Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento)
Art. 17.  (Decorrenza delle pensioni)
Art. 18.  (Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza)
Art. 19.  (Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)
Art. 20.  (Perequazione automatica delle pensioni)
Art. 21.  (Contributo a carico dello Stato)
Art. 22.  (Copertura della spesa)
Art. 23.  (Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi)
Art. 24.  (Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari)
Art. 25.  (Pensioni di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo)
Art. 26.  (Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi)
Art. 27.  (Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)
Art. 28.  (Abrogazione delle leggi istitutive del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni [...]
Art. 29.  (Entrata in vigore della legge)


§ 32.1.32 - Legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.

(G.U. 10 gennaio 1974, n. 9)

 

     Art. 1. (Unificazione dei fondi del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica: istituzione di un Fondo unico).

     E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti è indicato con la parola "Fondo".

     Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di copertura.

     L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie [1] .

     Ogni cinque anni l'Istituto provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi individuali di cui al successivo art. 6 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il Fondo subentra nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza dei fondi già istituiti con le leggi in data 5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto dell'art. 28 della presente legge.

 

          Art. 2. (Scopi del Fondo)

     Il Fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all'iscritto che abbia compiuto il 65° anno di età o sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta o di riversibilità ai superstiti dell'iscritto o pensionato del Fondo stesso, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 14.

 

          Art. 3. (Comitato di vigilanza e suoi compiti)

     Per la gestione del Fondo è istituito un comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

     a) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano l'attività del Fondo ed esprimere parere sulle questioni insorgenti dall'applicazione delle norme stesse;

     b) decidere i ricorsi in via definitiva;

     c) esprimere parere sui provvedimenti necessari per conservare l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo nonché sui bilanci preventivi annuali, sui rendiconti annuali e sui bilanci tecnici.

 

          Art. 4. (Composizione del comitato di vigilanza)

     L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente;

     "Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è composto dai seguenti membri:

     1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

     2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

     3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

     4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.

     I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni".

     L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

 

          Art. 5. (Soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo)

     Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto in Italia fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia ovvero della pensione d'invalidità.

     Con decreto del Ministro per l'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso.

     Per l'accertamento delle condizioni di cui al primo comma, riguardanti l'attività di culto, è richiesta:

     1) per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;

     2) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

     Sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato, dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono, il trattamento di quiescenza stabilito dall'art. 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, con iscrizione, a termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

     L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e con altre forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. I contributi versati al Fondo non sono cumulabili con quelli versati o accreditati nella predetta assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

     Sono esclusi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i sacerdoti secolari per l'attività che esplicano all'interno dell'ordinamento canonico.

     La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei sacerdoti secolari i quali, pur esplicando attività all'interno dell'ordinamento canonico, risultano iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6. (Contributo a carico degli iscritti)

     Il Fondo è alimentato dal contributo annuo obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il tempo per il quale dura l'obbligo dell'iscrizione, nonché dal contributo dello Stato di cui al successivo art. 21.

     Il contributo dovuto dall'iscritto è così stabilito:

     a decorrere dal 1° gennaio 1971 lire 53.600 annue;

     a decorrere dal 1° luglio 1972 lire 61.800 annue;

     a decorrere dal 1° gennaio 1973 lire 75.600 annue [2] .

     Il contributo è dovuto dal primo giorno del mese nel quale sorge l'obbligo dell'iscrizione al Fondo.

     Resta fermo, a carico del Fondo, il contributo di lire 51 milioni, di cui all'art. 6, lettera c) della legge 28 luglio 1967, n. 669, per l'assistenza malattia agli iscritti al Fondo medesimo. Per l'applicazione della medesima legge n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica si provvede con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 5.

 

          Art. 7. (Modalità di pagamento del contributo)

     Al pagamento dei contributi si provvede con le seguenti modalità:

     a) per i sacerdoti fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

     b) per i sacerdoti non fruenti del supplemento governativo di congrua, il contributo è versato dagli iscritti, in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     c) per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, il contributo è versato dagli iscritti o dall'organo esecutivo della rispettiva confessione religiosa in rate bimestrali posticipate, direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Prima di promuovere azione giudiziaria contro l'iscritto obbligato al pagamento del contributo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a darne avviso alla curia vescovile del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o all'organo esecutivo della confessione religiosa da cui il ministro di culto dipende, ed a concedere un termine di tre mesi per la regolarizzazione.

     In tutti i casi di ritardato pagamento del contributo o delle singole rate di esso, decorso un mese dalla scadenza del debito, sono dovuti, dalla stessa data, gli interessi di mora al tasso legale.

     Le curie vescovili e gli organi esecutivi delle confessioni religiose sono tenuti a fornire, a richiesta, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati e gli elementi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 8. (Sospensione dell'iscrizione al Fondo)

     Per i sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica a suo tempo autorizzati a sospendere i versamenti contributivi ai fondi istituiti con le leggi 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580, per aver ininterrottamente contribuito rispettivamente dal 1° luglio 1959 e dal 1° luglio 1960 all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza di rapporto di lavoro, permane la sospensione dell'iscrizione al Fondo per tutto il periodo di ininterrotto versamento dei contributi nella predetta assicurazione.

     I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, possono rinunciare alla sospensione in corso e chiedere l'iscrizione al Fondo dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della relativa domanda.

     I sacerdoti e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica i quali durante il corso della sospensione dell'iscrizione al Fondo ottengono la concessione di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di questa ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, sono esenti dall'obbligo di iscrizione al Fondo medesimo.

 

          Art. 9. (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione al Fondo)

     L'iscritto nei confronti del quale è venuto a cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al Fondo, può proseguire l'iscrizione medesima, mediante il versamento di contributi volontari.

     La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.

     La facoltà di contribuire volontariamente ai sensi del presente articolo, può essere esercitata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 10. (Contributo dovuto per la prosecuzione volontaria)

     Gli iscritti ammessi alla prosecuzione volontaria sono tenuti al versamento del relativo contributo con le modalità di cui alla lettera b) dell'art. 7 e nell'importo previsto al precedente art. 6.

 

          Art. 11. (Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia)

     Il diritto alla pensione di vecchiaia si acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e l'iscritto stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

     Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

 

          Art. 12. (Requisiti per il diritto alla pensione di invalidità)

     Il diritto alla pensione di invalidità si acquista, a domanda, quando siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'iscrizione al Fondo e siano stati versati al Fondo stesso almeno 5 contributi annui.

     Si considera invalido l'iscritto che si trovi nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o di difetto fisico o mentale.

     L'accertamento dell'invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di sottoporre l'iscritto a visita medica nonché agli eventuali accertamenti clinici necessari.

     L'ordinario diocesano del luogo ove il sacerdote secolare esercita il suo ministero o l'organo esecutivo della confessione religiosa dalla quale il ministro di culto dipende, sono tenuti a dichiarare lo stato invalidante del richiedente la pensione in conformità a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo.

     La continuazione dell'attività di sacerdote o di ministro di culto da parte dell'iscritto, successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione d'invalidità, non esclude la liquidazione della pensione stessa, sempreché l'attività medesima risulti svolta con usura. Il relativo accertamento viene effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito l'ordinario diocesano o l'organo esecutivo della confessione religiosa come al quarto comma del presente articolo.

     Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore ai sei mesi si computa come anno intero e non si computa se uguale o inferiore.

 

          Art. 13. (Pensione di invalidità ai sacerdoti ridotti allo stato laicale e ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni)

     La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che abbia i requisiti di contribuzione previsti dal primo comma del precedente art. 12 e che sia stato riconosciuto invalido ai sensi delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 14. (Requisiti per la pensione ai superstiti)

     La pensione di riversibilità spetta, a domanda, ai superstiti del pensionato del Fondo o dell'iscritto che, al momento del decesso, abbia versato al Fondo stesso almeno 5 contributi annui. La pensione decorre dal 1° gennaio 1973.

     Per quanto concerne i soggetti e i requisiti per il diritto alla pensione di cui al precedente comma, fatti salvi quelli di contribuzione e di anzianità assicurativa, si applicano le norme in vigore per le pensioni ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

 

          Art. 15. (Importi delle pensioni)

     La pensione di vecchiaia è costituita da una quota minima di lire 325.000 annue e decorre dal 1 gennaio 1971. A decorrere dal 1° luglio 1972, il trattamento minimo è elevato a lire 416.000 annue.

     La pensione di invalidità è dovuta nella misura minima di lire 455.000 annue.

     Alle quote indicate nei precedenti commi, si aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo.

     La pensione ai superstiti è corrisposta agli aventi diritto di cui al precedente articolo, con le aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; tali aliquote sono calcolate sull'importo della pensione d'invalidità, oppure su quello della pensione di vecchiaia se più favorevole, liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso.

     La pensione ai superstiti non può essere corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire 416.000 annue.

     Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di invalidità, ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

     Gli importi mensili delle pensioni sono arrotondati a lire cinquanta.

 

          Art. 16. (Maggiorazione della pensione di vecchiaia per effetto del differimento dell'età di pensionamento)

     Qualora la domanda di pensione di vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti dal precedente art. 11, l'importo minimo della pensione viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le età superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla legge 11 agosto 1972, n. 485, relativa all'assicurazione generale obbligatoria.

     I contributi versati successivamente alla data di conseguimento dei requisiti di cui al citato art. 11, danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al conseguimento dei suddetti requisiti.

 

          Art. 17. (Decorrenza delle pensioni)

     La pensione di vecchiaia o di invalidità, al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

     La pensione ai superstiti di cui al precedente art. 14 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'iscritto o del pensionato del Fondo; tale disposizione si applica agli eventi verificatisi a far tempo dal 1° gennaio 1973.

     Le pensioni a carico del Fondo sono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 18. (Determinazione delle pensioni per gli iscritti a più forme di previdenza)

     Le pensioni a carico del Fondo, ivi comprese quelle liquidate nella misura minima di cui al precedente art. 15, al netto della maggiorazione calcolata ai sensi del precedente art. 16 non sono cumulabili, nella misura di un terzo del loro importo, con le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero di trattamenti di previdenza sostitutivi di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Qualora per effetto della riduzione di cui al presente comma il trattamento complessivo risulti inferiore alla pensione dovuta dal Fondo, il trattamento medesimo è integrato dal Fondo stesso fino a raggiungere l'importo della pensione suddetta.

     Le somme trattenute a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a norma del comma precedente, sono devolute al Fondo.

     Per l'applicazione di quanto disposto ai commi precedenti, l'iscritto è tenuto a dichiarare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, la propria qualità di pensionato.

     All'iscritto cui è liquidata la pensione a carico del Fondo è comunque garantito sulla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e su quelle a carico di forme di previdenza sostitutive di quest'ultima o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nelle predette forme assicurative.

     Qualora la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sia stata revocata e trasformata in supplemento secondo le norme preesistenti, la medesima viene ripristinata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dalla data di cui al secondo comma del successivo art. 29. In tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti commi del presente articolo.

     Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, a domanda, anche a favore dei sacerdoti e dei ministri di culto i quali, pur avendo perfezionato i requisiti per il diritto a pensione secondo le norme preesistenti, non hanno liquidato la pensione stessa; la domanda deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 19. (Pensione supplementare per contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

     Qualora l'iscritto possa far valere contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non sufficienti per il diritto a pensione autonoma, i medesimi danno luogo alla liquidazione di una pensione supplementare con le norme che disciplinano la predetta assicurazione.

 

          Art. 20. (Perequazione automatica delle pensioni)

     A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle pensioni a carico del Fondo vigenti al 1° gennaio di ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Agli importi delle pensioni a carico del Fondo liquidate con decorrenza successiva al 1° gennaio 1972, ivi compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino alla data di decorrenza della pensione.

     Gli importi minimi delle pensioni stabiliti all'art. 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero essere stabiliti da provvedimenti di legge, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il contributo a carico degli iscritti è aumentato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni.

 

          Art. 21. (Contributo a carico dello Stato)

     Agli oneri del Fondo per l'applicazione della presente legge, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 4.120.000.000.

     A partire dall'anno 1972 il contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo stesso è stabilito in 2.454.500.000 lire ed è elevato a lire 3.224.500.000 a partire dall'anno 1974 [3].

 

          Art. 22. (Copertura della spesa)

     All'onere di lire 4.120.000.000 derivante dal primo comma del precedente art. 21 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Al maggior onere di lire 2.000.000.000 per l'anno 1972 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

     All'onere di lire 2.454.500.000 a carico dell'esercizio 1973 si provvede quanto a lire 2.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per lo stesso anno e quanto a lire 454.500.000 mediante riduzione rispettivamente di lire 450.000.000 e di lire 4.500.000 degli stanziamenti dei capitoli numeri 1217 e 1218 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Norme finali e transitorie.

 

          Art. 23. (Sacerdoti ridotti allo stato laicale e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica esonerati dalle funzioni: regolarizzazione dei periodi pregressi)

     Gli iscritti ridotti allo stato laicale o esonerati dalle funzioni di ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire la iscrizione al Fondo mediante il versamento di contributi volontari, previa autorizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     La relativa domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data suddetta.

     Per la regolarizzazione contributiva di periodi pregressi sono dovuti gli interessi al tasso legale.

 

          Art. 24. (Sacerdoti trasferitisi fuori del territorio italiano od entrati a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa: autorizzazione al versamento dei contributi volontari)

     I sacerdoti che per ragioni del loro ministero si sono trasferiti fuori del territorio italiano senza essersi avvalsi, per qualsiasi motivo, dell'iscrizione al Fondo o della prosecuzione volontaria, possono essere autorizzati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al versamento dei contributi volontari ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge.

     La relativa domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Analoga facoltà spetta al sacerdote secolare che entra a far parte di un ordine o di una congregazione religiosa.

     Per la regolarizzazione contributiva dei periodi pregressi sono dovuti gli indennizzi al tasso legale.

 

          Art. 25. (Pensioni di vecchiaia ai sacerdoti non congruati ed ai ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo)

     I sacerdoti ed i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non iscritti al Fondo per aver compiuto il 70° anno di età alle date rispettivamente del 1° luglio 1959 e del 1° luglio 1960, hanno diritto, a domanda, alla liquidazione di una pensione di vecchiaia nella misura di lire 325.000 annue, oltre agli ulteriori incrementi di cui al precedente art. 20.

 

          Art. 26. (Rivalutazione delle pensioni liquidate con le precedenti leggi)

     Le disposizioni di cui al precedente art. 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 27. (Rinvio ad alcune norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

     Si applicano al Fondo disciplinato dalla presente legge, ai contributi ad esso dovuti ed alle prestazioni ivi previste, i benefici, le esenzioni fiscali ed i privilegi stabiliti dalle leggi che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Si applicano altresì le norme dell'assicurazione predetta che regolano i termini e le modalità per la presentazione e la decisione dei ricorsi e per la proposizione delle azioni dirette a conseguire le prestazioni, nonché quelle relative alla prescrizione dei contributi e delle prestazioni.

 

          Art. 28. (Abrogazione delle leggi istitutive del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero e del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica)

     Sono abrogate le leggi 5 luglio 1961, n. 579, e n. 580.

 

          Art. 29. (Entrata in vigore della legge)

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Ai fini dei contributi e delle prestazioni la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1971.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 42 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[2] Il contributo annuo di cui al presente comma, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, a decorrere dal 1° gennaio 2000 per effetto dell'art. 42 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

[3] Il contributo di cui al presente comma è stato aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ad euro 9.083.145,06 per effetto dell'art. unico del D.M. 30 ottobre 2024.