§ 98.1.41098 - Circolare 15 luglio 1999, n. 174 .
Cap 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1999
Numero:174

§ 98.1.41098 - Circolare 15 luglio 1999, n. 174 .

Cap 1293 - Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardo pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione - Inapplicabilità Irap.

 

Emanata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

 

 

 

Ai Provveditorati agli Studi 

 

Loro sedi 

 

Alle Sovrintendente scolastiche regionali 

 

Loro sedi 

 

Alla Sovrintendenza scolastica per la scuola  

 

in lingua italiana 

 

Bolzano 

 

All'Intendenza scolastica per la scuola di  

 

lingua tedesca 

 

Bolzano 

 

All'Intendenza scolastica per la scuola delle  

 

località ladine 

 

Bolzano 

 

Alla Sovrintendenza scolastica provinciale 

 

Trento 

 

Alle Direzioni generali, ispettorati e Servizio  

 

per la scuola materna 

 

Loro sedi 

 

e, p.c. 

Al Ministero delle finanze - Dipartimento 

 

dell'entrata - Direzione generale entrate 

 

tributarie  

 

Viale Europa n. 142 

 

00144 Roma 

 

Al Gabinetto del Ministro 

 

- Coordinamento gestione e contabilità  

 

istruzioni scolastiche 

 

Sede 

 

- Ufficio Secondo 

 

Sede 

 

Al Ministero del tesoro - Dipartimento della  

 

Ragioneria Generale dello Stato - I.G.F. 

 

00100 Roma 

 

All'Ufficio centrale del bilancio 

 

Sede 

 

Alla Divisione II 

 

N. D.G. 

 

 

Questa Direzione generale, a seguito del riesame della normativa riguardante l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è pervenuta nella determinazione che detta imposta non debba essere applicata sulle somme che vengono liquidate a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La scrivente, infatti, in sede di prima applicazione della normativa introdotta con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aveva ritenuto, data la non chiara classificazione degli oneri in questione, che anche gli stessi dovessero essere ricompresi tra i redditi da assoggettare a detta imposta informando in proposito codesti Uffici ed il Ministero delle finanze (circolare 9 marzo 1998, n. 125).

Dalla lettura delle istruzioni allegate al D.M. 9 giugno 1999 del Ministero delle finanze (pubblicato sulla G.U. 15 giugno 1999, n. 138) riguardanti la compilazione del quadro IQ, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'Irap relativa all'anno 1998 da parte delle Amministrazioni ed enti pubblici, si è rilevato a conferma delle istruzioni impartite dal suddetto dicastero con circolare 9 aprile 1998, n. 97/E, che le retribuzioni erogate al personale dipendente non soggette ad imposizione contributiva non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

Pertanto, tenuto conto che gli oneri in questione, come precisato nella circolare n. 17 del 19 gennaio 1998, devono essere considerati redditi di lavoro dipendente ai solo fini fiscali; sulle somme che vengono liquidate a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali non va applicata l'Irap.

In considerazione di quanto rilevato, gli uffici in indirizzo sono pregati di voler adottare ogni iniziativa volta ad un pronto recupero, in conto entrate in questa Amministrazione, nei confronti dei rispettivi Enti regionali dell'imposta in questione indebitamente versata a tale titolo.

Il Direttore generale