§ 98.1.40211 - Circolare 23 dicembre 1998, n. 261 .
Rinnovo delle pensioni per l'anno 1999 .


Settore:Normativa nazionale
Data:23/12/1998
Numero:261

§ 98.1.40211 - Circolare 23 dicembre 1998, n. 261 .

Rinnovo delle pensioni per l'anno 1999 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni e Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.,  

Al Presidente  

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali  

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali  

 

 

1. Perequazione automatica

Il decreto ministeriale 20 novembre 1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998, (allegato 1) fissa nella misura dell'1,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 1999.

Il predetto decreto conferma inoltre in via definitiva l'aumento di perequazione automatica applicato nella misura previsionale dell'1,7 per cento per l'anno. Non devono pertanto essere determinati conguagli di perequazione per l'anno 1998.

L'articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo I.N.P.S.;

non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Gli importi delle pensioni per l'anno 1999 sono stati calcolati applicando tale disposizione.

Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 1998 e 1999 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell'allegato 2.

1.1 - Perequazione cumulata

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999, approvato il 20 dicembre 1998, contiene all'articolo 34 disposizioni innovative, con effetto dal 1° gennaio 1999, ai fini del meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogate anche da enti diversi. Il predetto articolo prevede che: il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento di rivalutazione automatica dovuto viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

Gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario dei pensionati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, per ciascun trattamento i dati richiesti dal casellario stesso; entro il mese di giugno di ciascun anno, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli enti, il casellario centrale dei pensionati comunica agli enti interessati l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi;

per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione da parte del casellario, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal casellario medesimo per l'anno precedente;

a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati;

in caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del cumulo di perequazione anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del casellario;

per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati;

i recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

1.1.1 - Applicazione della nuova disposizione in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 1999

In via provvisoria ed al fine di evitare situazioni di indebito nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogati sia dall'I.N.P.S. che da altri enti, si è provveduto a calcolare l'aumento di rivalutazione automatica tenendo conto dell'importo complessivo dei trattamenti presenti per ciascun pensionato nel casellario e ad attribuirlo in misura proporzionale ai singoli trattamenti da rivalutare, già dal pagamento della prima rata di pensione per l'anno 1999.

Trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, sono stati considerati ai fini della perequazione cumulata:

tutti i trattamenti erogati dall'I.N.P.S., con esclusione delle pensioni di categoria PS, AS, INVCIV, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, INDCOM, VOST, PSO, CL. Per le pensioni considerate è stato rivalutato l'importo "a calcolo" (memorizzato nel campo gp5kc04); per le pensioni di ruolo "s" non ricalcolate con il calcolo passante, l'importo rivalutato è quello memorizzato nel campo gp5kc05 al netto degli importi contenuti nei campi Gp5ke08 e Gp5km63.

I trattamenti erogati dai sottoelencati enti:

Pensioni del Ministero del tesoro (codici ente 0451, 0452, 0453, 0454, 9916, 9917, 9918, 9919, 9921, 9922, 9923) con esclusione delle pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva (Gp1af03 = 9);

Pensioni dell'I.N.P.G.I.(codice ente 9931);

Pensioni dell'I.N.P.D.A.I. (codice ente 9932);

Pensioni dell'E.N.P.A.L.S. (codice ente 9933);

Pensioni delle camere di commercio (codici enti da 0101 a 0200)

Pensioni delle regioni (codici enti: 0016 - 1054 - 0407 1057- 1504 - 1067)

Pensioni delle prefetture (codici enti da 1501 a 1603)

Pensioni dei carabinieri (codici enti 1010 - 1011- 1024 - 1028 - da 1033 a 1045)

Pensioni dell'istituto postelegrafonici (codice ente 9955)

Pensioni del fondo integrativo dipendenti I.N.P.D.A.I. (codice ente 9978)

Pensioni dell'Inail (codice ente 9930)

Pensioni dell'Aerogestioni (codice ente 0040)

Pensioni dell'E.N.A.S.A.R.CO (codice ente 9950)

Pensioni dell'E.N.A.S.A.R.CO - fondo aziendale (codice ente 9953)

Pensioni del porto di Genova (codice ente 9987)

Pensioni del porto di Trieste (codice ente 9988)

Per le pensioni erogate da enti diversi dall'I.N.P.S. è stato rivalutato l'importo memorizzato nel campo Gp5kc05.

Sono stati presi in considerazione, ai fini della perequazione cumulata, gli importi delle pensioni erogate da enti diversi dall'I.N.P.S. solo se presente nel casellario centrale delle pensioni l'importo riferito ad un mensile del 1998. Le pensioni ed i relativi importi utilizzati per determinare l'importo della perequazione cumulata sono stati memorizzati in apposito archivio. Tali dati saranno resi consultabili dalle sedi con apposita transazione, che sarà rilasciata con circolare a parte.

1.1.2 - Modalità operative per l'anno 1999

Nel caso in cui la sede liquidi una nuova pensione è necessario provvedere all'immediata ricostituzione della o delle altre pensioni per il ricalcolo della perequazione cumulata spettante. Anche nel caso in cui si ricostituisca una delle pensioni erogate a titolare di più pensioni e l'importo mensile vari in aumento o in diminuzione è necessario provvedere all'immediata ricostituzione della o delle altre pensioni per il ricalcolo della perequazione cumulata spettante.

1.2 - Rinnovo delle pensioni PS e AS

L'articolo 67, comma 1, del provvedimento al collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 approvato in data 20 dicembre 1998 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili. Per i trattamenti trasferiti all'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, l'articolo 57, comma 2, la disposizione prevede, al comma 2, che l'aumento è corrisposto in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1, tenendo conto dei criteri adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.

Il comma 3 prevede che gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiori a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2.

Il predetto l'aumento è stato attribuito nel contesto delle operazioni di rinnovo alle pensioni sociali e agli assegni sociali, per i quali risultano memorizzati i redditi del titolare e/o del coniuge, erogati in misura intera.

L'aumento non è stato attribuito in via automatica alle pensioni e agli assegni sociali erogati in misura ridotta per possesso di redditi da parte del titolare e/o del coniuge e alle pensioni ed assegni sociali provenienti da prestazioni agli invalidi civili per le quali non risultano memorizzati i redditi del coniuge.

Per poter correttamente attribuire tale aumento sia alle pensioni e agli assegni sociali erogati in misura ridotta che alle pensioni sociali e agli assegni sociali provenienti da prestazioni agli invalidi civili è necessario procedere all'accertamento e alla memorizzazione dei redditi relativi all'anno 1999 sia del titolare che del coniuge. È prevista, a tal fine l'emissione di modelli RED per l'acquisizione dei dati reddituali.

1.3 - Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVICIV)

Le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVICIV), trasferite all'I.N.P.S. per il pagamento a partire dalla rata di novembre 1998, in applicazione dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state rinnovate. Sono inoltre state rinnovate le prestazioni di nuova liquidazione trasferite all'I.N.P.S. nel corso dei mesi di ottobre e novembre, con arretrati già determinati da parte delle prefetture, fino al 31 dicembre 1998. L'aumento di perequazione automatica nella misura dell'1,7% è stato attribuito alle pensioni e agli assegni. Non è stato per il momento attribuito l'aumento di perequazione alle diverse indennità, in quanto tali aumenti sono disciplinati da specifiche disposizioni ed i relativi importi non erano disponibili all'inizio delle operazioni di rinnovo. Le indennità saranno perequate successivamente e saranno corrisposti gli arretrati a partire dal gennaio 1999.

Le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che hanno compiuto il 65mo anno a partire dal 1° novembre 1998 sono state ricalcolate per l'anno 1999 con l'importo dell'assegno sociale a partire dal mese successivo al compimento dell'età.

 

 

2. Variazioni effettuate

In occasione delle operazioni di rinnovo sono state effettuate le variazioni elencate di seguito.

2.1 - Eliminazione delle pensioni localizzate a particolari uffici pagatori

Come operato in occasione dei precedenti rinnovi, le pensioni localizzate all'ufficio pagatore "eli" ovvero "Elb" da data anteriore al 1° agosto 1998 sono state eliminate a decorrere dalla prima rata dell'anno 1999. Sono state eliminate le pensioni ai superstiti localizzate all'ufficio pagatore "Sca" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1998 e le pensioni sociali e gli assegni sociali localizzate all'ufficio pagatore "Rps", "Psr" d'importo pari a lire 50 mensili, ovvero localizzate all'ufficio pagatore "Hhh", d'importo pari a zero ovvero a 50 lire.

Si è provveduto ad eliminare gli indennizzi per cessazione attività commerciale i cui titolari hanno compiuto l'età pensionabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 1998. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità dei dati per l'aggiornamento dell'archivio locale Ds78.

Le liste delle pensioni eliminate saranno trasmesse alle sedi successivamente.

2.2 - Pensioni ai superstiti intestate ad unico contitolare scadente nell'anno 1999

Le pensioni ai superstiti intestate ad unico contitolare scadente nell'anno 1999 sono state rinnovate localizzate al consueto ufficio pagatore con l'importo in pagamento determinato con l'applicazione della perequazione e con l'importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.

Le sedi devono provvedere all'eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione, devono provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui il contitolare documenti il diritto come studente o inabile.

2.3 - Cessazione del coniuge a carico per le pensioni dirette erogate a titolare

Anche di pensione di reversibilità liquidata a seguito di decesso del coniuge si è provveduto a far cessare il trattamento di famiglia per l'eventuale coniuge ancora a carico. La cessazione ha effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti. In tali casi si è provveduto inoltre ad azzerare la detrazione d'imposta per il coniuge a carico, se veniva attribuita. Per tali pensioni è stato memorizzato il flag di ricostituzione d'ufficio per determinare i conguagli relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 1999.

2.4 - Detrazioni di imposta per i pensionati residenti all'estero

Al fine di evitare tassazioni non corrette, si è provveduto all'azzeramento del codice detrazione di imposta "2", (non assoggettabile all'Irpef in dipendenza di convenzione internazionale, per evitare la doppia imposizione fiscale), per tutte le pensioni per le quali risultava memorizzato in archivio il primo byte del codice in assenza del codice di residenza all'estero (Gp1az03 = 1).

Le sedi devono provvedere, con la procedura di ricostituzione, all'acquisizione dell'informazione relativa alla residenza all'estero prima di acquisire il codice detrazione di imposta "2" con la procedura sima.

2.5 - Uffici pagatori particolari

Le operazioni di rinnovo hanno utilizzato la nuova banca dati degli uffici pagatori di cui alla circolare n. 120 del 27 maggio 1997, anche per l'indicazione dell'ufficio pagatore cui è localizzata la pensione, riportata sul mod. Obis m.

Le pensioni già localizzate ad uffici pagatori non definiti nella nuova banca dati sono state localizzate all'ufficio pagatore di sede "999", aggiornando il dato memorizzato nel campo Gp1ac01.

Considerate le nuove modalità di pagamento che prevedono l'abbinamento dei pagamenti relativi ai diversi trattamenti dello stesso soggetto, e l'abolizione delle seconde quote, è stato aggiornato l'archivio degli uffici pagatori.

Gli uffici pagatori sotto elencati non sono più utilizzabili:

ESE pensioni in convenzione internazionale d'importo esiguo in pagamento all'estero

ESI pensioni in convenzione internazionale d'importo esiguo in pagamento in Italia

HHH pensione con importo in pagamento uguale a zero per trattenuta in applicazione della legge n. 335 del 1995, articolo 1, comma 43, ctr pensione sociale per la quale deve essere accertato il diritto

RPS pensione sociale sospesa per superamento limiti di reddito

SCA pensione ai superstiti con ultimo contitolare cessato

9FS pensione dei fondi speciali con pagamento diverso da quello calcolato da procedura

FAC pensione sociale liquidata ai sensi della legge n. 114 del 1974, articolo 3 bis

PPP pensione il cui pagamento va effettuato a più beneficiari

CCP pensione con pagamento da effettuare con accredito in c/c postale

RET pensione in convenzioni internazionale, indebito decisione 105, 2 quota, recupero totale nell'anno

REP pensione in convenzioni internazionale, indebito decisione 105, 2 quota, recupero parziale nell'anno

REU pensione in convenzioni internazionale, indebito decisione 105, 2 quota, recupero in unica soluzione tre pensione in convenzioni internazionale,

Con trattenute lavoro per residente estero,

2 quota per pensione di categoria CL titolare altra pensione, trattenuta di 1/3 2 quota.

29L pensione dei fondi speciali con trattenuta legge n. 29 del 1979, 2 quota

ESA pensioni d'importo mensile inferiore a lire 3.000

AAA pensioni provvisoriamente non assoggettata a ritenuta alla fonte

Z03 sostituzione in favore di enti locali

Z01 sostituzione in favore dello Stato

Per consentire la temporanea sospensione dei pagamenti delle prestazioni di categoria INVCIV, sono stati inseriti nella banca dati degli uffici pagatori i seguenti nuovi codici:

ICA revoche sanitarie pensioni INVCIV

ICB revoche per incollocabilità pensioni INVCIV

ICC revoche per reddito pensioni INVCIV

ICD revoche per ricovero pensioni INVCIV

ICE revoche per opzione pensioni INVCIV

ICZ revoche varie pensioni INVCIV

 

 

3. Tassazione delle pensioni

3.1 - Determinazione della base imponibile ai fini dell'Irpef

3.1.1 - Esclusione della base imponibile ai fini dell'Irpef dell'importo della maggiorazione sociale

La legge finanziaria per l'anno 1999 ha apportato delle modifiche all'articolo 3, comma 3, del TUIR, escludendo dalla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche la maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Per le pensioni sulle quali è corrisposta la maggiorazione sociale si è provveduto a determinare l'imponibile per l'anno 1999 al netto di tale importo.

3.1.2 - Esclusione della base imponibile

Ai fini dell'Irpef dell'importo relativo ad oneri detraibili sono stati esclusi dalla base imponibile gli importi recuperati con piani centrali, relativi a:

Assegno divorzile;

Assegno alimentare al coniuge;

Trattenute per sostituzione stato o rivalsa a favore di enti locali;

Trattenuta del terzo per le pensioni CL;

Trattenuta per le pensioni Pm.

Tali importi sono stati detratti dall'imponibile mensile ed annuo e le trattenute per Irpef e per addizionale regionale sono stati calcolati sull'importo residuo.

Per tali pensioni l'imponibile fiscale, riportato in Gp5hd03, è al netto delle trattenute.

Per le pensioni in esame i dati relativi alle "regole di riduzione" sono stati riportati nei nuovi campi.

Gp2bd00n dati per la gestione di particolari trattenute e pagamenti disgiunti (1 solo elemento)

Gp2bd01n decorrenza (aamm)

Gp2bd02n importo della pensione dell'altro ente

Gp2bd03n importo mensile della trattenuta (quota fissa)

Gp2bd04n percentuale (compresi due decimali)

Gp2bd05n quota concorso dell'altro ente

Sono tassate in capo al beneficiario le quote di pensione corrisposte a titolo di assegno alimentare al coniuge e di assegno divorzile.

3.2 - Trattenute Irpef - Aliquote e scaglioni

Le trattenute Irpef sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riportate nell'allegato 2.

3.3 - Detrazioni d'imposta

La legge finanziaria per l'anno 1999 ha elevato da lire 70.000 a lire 120.000 annue l'ulteriore detrazione spettante per i redditi di importo complessivamente non superiore a lire 18 milioni e costituiti esclusivamente da trattamenti pensionistici e reddito della casa di abitazione.

Tale detrazione è stata applicata con i criteri già utilizzati per l'anno 1998 per l'attribuzione dell'ulteriore detrazione di lire 70.000.

3.4 - Assoggettamento all'Irpef degli emolumenti erogati a titolari di più trattamenti pensionistici

3.4.1 - Abbinamento delle pensioni ai fini della tassazione congiunta

Come operato a decorrere dal rinnovo per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 del D.L. n. 314 del 1997 sono stati individuati i trattamenti pensionistici, erogati allo stesso soggetto dall'I.N.P.S. e dagli altri enti, ivi compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare, presenti nel casellario centrale.

L'abbinamento è stato effettuato accedendo al casellario centrale e prendendo in considerazione tutti i trattamenti imponibili relativi ad uno stesso soggetto individuato dal codice fiscale coincidente. Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, l'abbinamento è stato effettuato, come per l'anno 1998, per le sole quote di pensione erogate al titolare intestatario; sono pertanto escluse dall'abbinamento le quote di pensione erogate a "contitolari non intestatari". Sono state escluse dal cumulo dei trattamenti in quanto non assoggettabili ad Irpef: le pensioni sociali (categoria PS) diverse da quelle liquidate come integrazione di rendita facoltativa aventi codice 7 nel campo Gp1aj11; gli assegni sociali (categoria AS), le prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti (categoria INVCIV); le pensioni I.N.P.S. con pagamento localizzato ad ufficio pagatore RED;

Le rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente (categoria INF);

Le rendite erogate dall'Ipsema per invalidità permanente (codice ente 0280);

Le pensioni di guerra (codice ente 9920);

Le pensioni privilegiate tabellari per infermità;

Contratte durante il servizio di leva;

I trattamenti assistenziali;

Le pensioni degli enti erogate a residenti all'estero ovvero esenti da imposizione Irpef in applicazione di convenzione internazionale per evitare la doppia imposizione fiscale;

Le pensioni degli enti per le quali non risultano pervenute le comunicazioni degli importi per l'anno in considerazione.

3.4.2 - Memorizzazione delle pensioni disabbinate

A partire dal rinnovo per l'anno 1999 sono state memorizzate nei nuovi campi Gp2byd1, Gp2byd2 e Gp2byd3 rispettivamente la chiave della pensione, l'anno d'inizio dell'abbinamento fiscale e l'anno di fine dell'abbinamento fiscale delle pensioni che in precedenza erano interessate all'abbinamento fiscale. In questo modo rimane memorizzata sul data base delle pensioni la serie storica delle informazioni relative alla tassazione cumulata.

Tali campi saranno utilizzati anche in occasione di ricostituzioni che provvedono al disabbinamento fiscale delle pensioni.

 

 

4. Rideterminazione dei dati fiscali e dell'addizionale Irpef

I dati fiscali e dell'addizionale regionale Irpef sono stati rideterminati sulla base:

delle rettifiche apportate dalle sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;

delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle sedi con la procedura sima;

delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli; della rideterminazione dell'imponibile delle pensioni per le quali sono state operate trattenute per oneri deducibili; dell'attribuzione dell'ulteriore detrazione spettante per oneri detraibili alle pensioni per le quali sono state operate trattenute per legge n. 29 del 1979; delle variazioni di imponibili e delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmessi dagli enti. Si precisa che le variazioni di codici detrazioni di imposta trasmesse dalle sedi o dagli enti hanno agito su tutti i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto.

4.1 - Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli gestiti con la procedura arte

Come indicato nella circolare n. 217 del 20 ottobre 1998, i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1998 sono stati determinati considerando i valori positivi e negativi registrati nei campi Gp3cm01, Gp3cm02, Gp3cm03 e Gp3cm04 al momento del pagamento di arretrati gestiti con la procedura arte, relativi a rettifiche di imponibile, a imposte trattenute o rimborsate, a recuperi da effettuare per conto della sede sui rimborsi Irpef.

4.2 - Rideterminazione dei dati fiscali

Per conguagli relativi ad interessi legali i dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1998 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi Gp3cm01, Gp3cm02 e Gp3cm03, relativi alle somme corrisposte per interessi legali e alle ritenute provvisoriamente applicate all'aliquota media, per le somme relative ad anni precedenti, o all'aliquota massima per le somme relative all'anno in corso.

4.3 - Rideterminazione dei dati fiscali per oneri deducibili

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1998 sono stati determinati considerando i dati registrati nei campi Gp3cm01 e Gp3cm02, relativi alle somme recuperate per rate relativi a piani di ammortamento di pratiche per le quali le sedi hanno indicato la deducibilità dall'imponibile, in quanto tali somme avevano, al momento della loro corresponsione, costituito imponibile certificato.

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1998 sono stati determinati detraendo dall'imponibile i dati registrati nei campi Gp3cm01, Gp3cm02 e relativi alle somme trattenute per assegno alimentare al coniuge o per assegno divorzile. Tali importi, come precisato con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, del Ministero delle finanze, devono essere tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato.

4.4 - Rideterminazione dei dati fiscali per oneri detraibili

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1998 sono stati determinati considerando le trattenute operate direttamente sulle pensioni per gli oneri relativi alla ricongiunzione per legge n. 29 del 1979.

Sono stati considerati sia gli oneri trattenuti direttamente dalle sedi nei primi mesi dell'anno 1998 e segnalati al momento della migrazione dei piani centrali sia gli oneri trattenuti dalle procedure centrali dopo la migrazione. Sono state riconosciute detrazioni nella misura del 19% nei limiti di un importo massimo di oneri di lire 2.500.000, come previsto dalle vigenti disposizioni fiscali.

L'importo degli oneri e delle relativi detrazioni sono riportati nella certificazione fiscale, modello CUD. Le sedi non devono rilasciare nessuna altra documentazione in merito.

L'importo degli oneri e delle relativi detrazioni sono memorizzati nel data base delle pensioni nei campi:

Gp2bn70n oneri detraibili,

Gp2bn71n anno di riferimento (aa),

Gp2bn72n importo degli oneri detraibili,

Gp2bn73n importo della detrazione riconosciuta.

4.5 - Rideterminazione dei dati fiscali per altri conguagli gestiti con la procedura ex 999

I dati fiscali relativi alla certificazione del consuntivo 1998 sono stati determinati considerando le trattenute operate direttamente sulle pensioni per trattenute deducibili operate direttamente dalla procedure centrali:

- somme trattenute per sostituzione stato o rivalsa a favore di enti locali;

- trattenute del terzo per le pensioni cl e trattenute per le pensioni PM;

- recuperi cautelativi di quote di pensione;

- recuperi di some deducibili per indebiti di altre sedi o dell'ufficio legale.

 

 

5. Conguagli

I conguagli, positivi o negativi, derivanti dal ricalcolo dell'Irpef e dell'addizionale regionale, in alcuni casi, sono stati effettuati direttamente sulla pensione, in altri casi, sono stati memorizzati nell'archivio conguagli.

5.1 - conguagli effettuati direttamente sulla pensione

I conguagli effettuati direttamente sulla prima rata di pensione dell'anno 1999 sono:

- conguagli, positivi o negativi, di qualsiasi importo, nel caso in cui non risultano trasmesse rettifiche dalla sede;

- conguagli, positivi o negativi, di importo pari o minore a lire 500.000, derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali a seguito delle rettifiche segnalate dalle sedi. In tal caso, la procedura di rinnovo ha provveduto anche alla contabilizzazione, al conto ... 24/30 della gestione cui fa carico la pensione, delle eventuali somme da recuperare e segnalate dalla sede. Il recupero viene addizionato al conguaglio di pensione da operare sulla prima rata di rinnovo;

- conguagli, a debito o a credito dei pensionati, di importo inferiore a lire 20.000 sia per pensione che per ritenute Irpef registrati nei campi gp2ctas e gp2cpen del data base centrale nei primi sei mesi dell'anno 1998.

I conguagli che hanno operato direttamente sulla pensione sono stati memorizzati, come di consueto, nel data base centrale nei campi:

Gp2bl01 conguaglio di pensione,

Gp2bh01 conguaglio Irpef,

Gp2bn11 conguaglio addizionale Irpef.

5.2 - Conguagli memorizzati nell'archivio conguagli.

I conguagli memorizzati nell'archivio conguagli sono:

- conguagli, positivi o negativi, di importo superiore a lire 500.000, derivanti dal ricalcolo dei dati fiscali a seguito delle rettifiche segnalate dalle sedi. Tali conguagli sono memorizzati come conguagli "da validare";

- conguagli risultanti dalle rettifiche operate in via automatica, dal mese di luglio in poi, per le pensioni per le quali sono state operate trattenute per piani centrali relativi a: sostituzione stato (m1, y1), rivalsa a favore di enti locali (m2, y2), recuperi preventivi (m8, m9), pagamenti disgiunti (z9, m7), assegno alimentare a favore del coniuge (m6), assegno divorzile (m4), indebiti derivanti da decisione 105, per le sole pensioni di ruolo s (y3), e trattenute varie, se deducibili (y5). Tali conguagli sono memorizzati come conguagli "da validare";

- conguagli derivanti dal rimborso Irpef per oneri detraibili, per le trattenute operate per ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979. Tali conguagli vengono memorizzati come conguagli " validati";

- conguagli, anche di modesta entità', che non hanno trovato capienza sulla prima rata di pensione. Tali conguagli vengono memorizzati come conguagli " validati";

I conguagli memorizzati come "validati" nell'archivio conguagli vengono effettuati, se a credito del pensionato, sulla prima rata di pensione dell'anno 1999; se a debito del pensionato, a partire dalla prima rata e fino ad estinzione del debito;

I conguagli memorizzati "da validare" nell'archivio conguagli saranno resi disponibili alle sedi con la procedura arte per consentirne la validazione in tempo utile per l'estrazione della rata di febbraio 1999.

I conguagli sono stati memorizzati nel campo gp8md50 con i seguenti codici:

Codice 

tipo conguaglio  

122  

Credito di pensione  

139 

Rimborso Irpef (conguaglio a credito del pensionato) 

140  

Trattenuta Irpef (conguaglio a debito del pensionato)  

141  

Debito di pensione richiesto dalla sede  

142  

Rimborso Irpef per oneri detraibili (per legge n. 29 del 1979)  

144  

Rimborso addizionale Irpef  

145  

Trattenuta addizionale Irpef  

5.3 - Localizzazione in sede delle certificazioni fiscali

Sono stati modificati i "codici di destinazione" (campo Gp3ce03) delle certificazioni fiscali che risultano così rideterminati:

 

 

 

 

 

 

 

A) pensioni abbinate fiscalmente: 

 

A1) pensioni per le quali viene emessa la certificazione:  

 

codice  

Motivazione  

M  

Se non è stata effettuata alcuna rettifica;  

P  

Se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;  

R  

Per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede aaa, z01, z02, z03, red, sca, eli, elb.  

 

A2) pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:  

 

codice  

Motivazione  

A  

Se non è stata effettuata alcuna rettifica; ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede aaa, z01, z02, z03, red, sca, eli, elb  

B  

Se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli. 

 

B) pensioni non abbinate fiscalmente: 

 

codice  

Motivazione  

0  

Se non è stata effettuata alcuna rettifica;  

1  

Se è stata richiesta la localizzazione in sede della certificazione fiscale ovvero nei casi di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;  

5  

Per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di sede aaa, z01, z02, z03, red, sca, eli, elb  

2  

Per le quote di pensione ai superstiti erogate a contitolari non intestatari.  

 

Sono state inoltre memorizzate nel campo Gp3ce02 ("codice di rettifica") le seguenti informazioni: 

 

codice  

Motivazione  

1  

Nel caso di rettifica predisposta in via automatica dalla procedura dei conguagli;  

3  

Se gp1ap46 = 2 (Irpef sospesa dal 1° giugno al 31 dicembre 1998 per frana della regione Campania del maggio 1998) e non sia stata operata una rettifica da parte della sede;  

4  

Se gp1ap45 = 1 (Irpef sospesa dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 per il terremoto delle regioni Umbria e Marche iniziato a settembre 1997) e non sia stata operata una rettifica da parte della sede;  

5  

Se gp1ap46 = 1 (Irpef sospesa dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 per il terremoto delle regioni Umbria e Marche iniziato a settembre 1997) e non sia stata operata una rettifica da parte della sede;  

6  

Se gp1ap46 = 2 (Irpef sospesa dal 1° giugno al 31 dicembre 1998 per frana della regione Campania del maggio 1998) e sia stata operata una rettifica da parte della sede;  

7  

Se gp1ap45 = 1 (Irpef sospesa dal 1° gennaio al 31 marzo 1998 per il terremoto delle regioni Umbria e Marche iniziato a settembre 1997) e sia stata operata una rettifica da parte della sede;  

8  

Se gp1ap46 = 1 (Irpef sospesa dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 per il terremoto delle regioni Umbria e marche iniziato a settembre 1997) e sia stata operata una rettifica da parte della sede;  

9  

Nel caso in cui sia stata operata una rettifica da parte della sede e risultano assenti i benefici di sospensione dell'Irpef per gli eventi calamitosi.  

 

 

6. Ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali gli importi risultano variati da data anteriore a gennaio 1999 sono state contraddistinte con il codice 4, 5 ovvero 7 nell'ultimo byte del campo Gp1af05 al fine di consentire alle sedi di attivare la ricostituzione d'ufficio per determinare i relativi conguagli.

Con messaggio sarà resa disponibile la procedura per l'inserimento in Ead75 delle ricostituzioni d'ufficio.

 

 

7. Pagamento unificato e periodicità di pagamento delle pensioni

Il pagamento unificato e la periodicità di pagamento delle pensioni vengono effettuate secondo i criteri della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con D.M. 25 marzo 1998 del ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del consiglio dei ministri del 20 marzo 1998.

La deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. n. 719 del 30 giugno 1998, approvata con D.M. 12 novembre 1998 del ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa deliberazione del consiglio dei ministri 28 ottobre 1998, (allegato 3) ha regolamentato le modalità di erogazione anche degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili erogate dall'I.N.P.S.. Tali trattamenti vengono pertanto corrisposti, così come le altre pensioni erogate dall'istituto, in rate mensili anticipate, con un unico pagamento, ove non sussistono cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

Agli importi da prendere a riferimento per la determinazione della periodicità di pagamento è stato applicato l'aumento di perequazione pari all'1,7%.

La delibera n. 350 prevede che i pagamenti di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate e che i pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento fino al quindici per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

La citata delibera prevede inoltre che i limiti mensili così determinati devono essere arrotondati alle 10.000 lire per difetto.

L'importo del trattamento minimo a gennaio 1999 è pari a lire 709.550, il corrispondente due per cento è pari a lire 14.191, da arrotondare a lire 10.000, mentre il corrispondente quindici per cento è pari a lire 106.432, da arrotondare a lire 100.000.

Viene pertanto disposto il pagamento annuale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 10.000.

Viene disposto il pagamento semestrale nel caso in cui l'importo mensile delle prestazioni dello stesso soggetto abbinate per il pagamento sia minore di 100.000 mensili.

Viene disposto il pagamento mensile in tutti gli altri casi. Le operazioni di rinnovo hanno provveduto a determinare per tutte le pensioni le rate mensili, indipendentemente dall'importo delle stesse. Con tali importi è stato aggiornato il Gp8.

Al momento dell'estrazione viene aggiornato il Gp8, cumulando eventuali rate per il pagamento semestrale o annuale, ed inserendo i conguagli, positivi o negativi, memorizzati nell'archivio conguagli. L'importo della rata in pagamento aggiorna il valore memorizzato in Gp8md02.

 

 

8. Certificazione dei redditi (modello CUD)

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, prevede la consegna della dichiarazione agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.

Le dichiarazioni verranno spedite al domicilio dei pensionati tramite postel.

Per le pensioni abbinate ai fini fiscali la certificazione, come operato a decorrere dall'anno 1995 per i redditi dell'anno 1994, viene emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario (n. 10) alla gazzetta ufficiale n. 14 serie generale parte prima del 19 gennaio 1998 è stato approvato lo schema di certificazione unica (modello CUD - allegato 4), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998.

Si elencano di seguito le modifiche di maggior rilievo apportate:

n. Campo del CUD 

Descrizione  

Dati indicati  

1  

Redditi di lavoro dipendente e  

L'importo contenuto  

 

Assimilati che possono fruire delle  

Nel campo gp3ce04  

 

Detrazioni, a tassazione corrente  

 

7  

Detrazione per oneri  

L'importo contenuto  

 

 

Nel campo gp2bn73n  

8  

Totale detrazioni  

L'importo contenuto  

 

 

Nel campo gp3ce23  

9  

Ritenute da indicare nella  

L'importo contenuto  

 

dichiarazione dei redditi, relative  

Nel campo gp3ce10  

 

ai redditi a tassazione corrente  

 

10  

Redditi di lavoro dipendente e  

L'importo contenuto  

 

assimilati che possono fruire delle  

Nel campo gp3ce05  

 

detrazioni, a tassazione separata  

 

12  

Ritenute da indicare nella  

L'importo contenuto  

 

dichiarazione dei redditi, relative  

Nel campo gp3ce07  

 

ai redditi a tassazione separata  

 

58  

Assicurazioni sulla vita, contro gli  

L'importo contenuto  

 

infortuni e contributi volontari  

Nel campo gp2bn72n  

Annotazioni  

Literal  

Allegato n. 5  

 

 

9. Certificato di pensione per l'anno 1999 - Modello Obis M

Il modello Obis M (allegato 6) è stato ristrutturato per consentire l'emissione di un modello contenente le informazioni relative a tutte le pensioni I.N.P.S. erogate allo stesso soggetto.

Il modello è strutturato in modo da riportare una sola volta le informazioni relative al soggetto (indirizzo, dati del delegato o del tutore, ufficio pagatore, importo complessivo del pagamento, detrazioni d'imposta, trattenute di lavoro, ecc.).

Vengono invece riportati tanti riquadri quante sono le pensioni con l'indicazione degli importi mensili.

Sia l'importo netto della pensione che l'importo del pagamento della rata di gennaio vengono riportati in lire e in euro.

Il modello Obis M viene inviato al domicilio del pensionato tramite postel. In presenza di tutore il mod. Obis M viene inviato all'indirizzo del tutore.

 

 

10. Data base centrale delle pensioni

Si riepilogano di seguito le variazioni apportate, a decorrere dalla competenza 1999, al data base centrale delle pensioni.

Campi del gp1

Gp1ah10 codice tipo valuta

L = lire

E = euro

V = valuta estera

 

 

 

 

Gp1at11  

1 acconto irpef (da gp1axb4)  

Gp1at1 

2 importo del saldo ssn (da gp1axb2 se > zero)  

Gp1at13  

2 acconto irpef (da gp1axb5)  

Gp1at14 

Importo del saldo ssn (da gp1axb2 se < zero)  

 

Campi del gp2 

Gp2bb05n codice gestione 

F = facoltativa per le pensioni di categoria 030, 031, 035, 036 

 

Gp2bd00n  

Dati per la gestione di particolari trattenute e pagamenti disgiunti (1 solo elemento)  

Gp2bd01n  

Decorrenza (aamm)  

Gp2bd02n  

Importo pensione altro ente  

Gp2bd03n  

Quota fissa  

Gp2bd04n  

Percentuale (compresi due decimali)  

Gp2bd05n  

Quota concorso altro ente  

Gp2bn11  

Conguaglio addizionale irpef dell'anno precedente a rinnovo (con segno)  

Gp2byd0  

Chiavi pensioni disabbinate dalla tassazione  

Gp2byd1  

Chiave pensione disabbinata  

Gp2byd2  

Decorrenza iniziale dell'abbinamento (nella forma aa).  

Gp2byd3  

Decorrenza iniziale del disabbinamento (nella forma aa). Gp2bn70n oneri detraibili  

Gp2bn71n  

Anno di riferimento (aa)  

Gp2bn72n  

Importo degli oneri detraibili  

Gp2bn73n  

Importo della detrazione riconosciuta  

Gp2bn80  

Dati per conto corrente  

Gp2bn81  

Modalità di pagamento:  

 

A = assegno 

C = conto corrente 

L = libretto 

S = sportello 

 

Gp2bn82  

Codice banca (abi)  

Gp2bn83  

Codice agenzia (cab)  

Gp2bn84  

Data aggiornamento (ggmmaa)  

Gp2ic10  

Prestazioni agli invalidi civili/ciechi civili/sordomuti - codici fascia  

Gp2ic11  

Decorrenza (aaaamm)  

Gp2ic12  

Codice fascia  

Gp2ic20  

Periodi di ricovero per gli invalidi civili e per gli assegni sociali  

Gp2ic21  

Decorrenza iniziale (ggmmaaaa)  

Gp2ic22  

Decorrenza finale (ggmmaaaa)  

Gp2ic23  

Codice ricovero  

La nuova versione dell'interfaccia Gp, relativa al data base delle pensioni, è in corso di spedizione alle sedi regionali, affinché provvedano alla distribuzione alle singole sedi della regione.

Il Direttore generale

Trizzino

L'allegato 2 viene trasmesso a parte

Si omette la trasmissione degli altri allegati