§ 77.2.71 - D.M. 2 maggio 1996, n. 282.
Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:02/05/1996
Numero:282


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di [...]
Art. 2.      1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il [...]
Art. 3.      1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori [...]
Art. 4.      1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 [...]
Art. 5.      1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza [...]


§ 77.2.71 - D.M. 2 maggio 1996, n. 282.

Regolamento recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335

(G.U. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2, comma 26, della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il sistema contributivo e l'aliquota di computo, di cui all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, è stabilita nella misura del 10 per cento.

     2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, semprechè in possesso del requisito di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995.

     3. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

 

          Art. 2.

     1. L'iscritto alla gestione separata di cui all'art. 1, qualora cessa l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. A tal fine l'iscritto presenta domanda di autorizzazione all'INPS, il cui accoglimento è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge n. 233 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del 31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.

     2. La contribuzione volontaria di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'INPS, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

 

          Art. 3.

     1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

 

          Art. 4.

     1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:

     a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;

     b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

     2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in possesso del requisito di sessanta anni di età alla medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.

 

          Art. 5.

     1. Fermo restando l'obbligo contributivo alla gestione di cui all'art. 1, i soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatorie possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.