Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/04/1996 |
Numero: | 92 |
§ 98.1.35727 - Circolare 22 aprile 1996, n. 92/T .
CONI ed altri Enti indicati nell'art. 5, comma 8-bis della legge 29 novembre 1995, n. 507. Condizioni per l'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 8 dello stesso art. 8. Sospensione dei versamento delle somme eccedenti il 10% dei canoni ed indennizzi determinati per l'utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e non versati ai sensi della previgente normativa.
Emanata dal Ministero delle finanze.
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Alle Direzioni compartimentali |
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Agli uffici tecnici erariali |
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Agli uffici del territorio |
Si richiama all'attenzione degli Uffici che l'art. 5, comma 8-bis, della
Com'è noto, esso prevede per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato disciplinate dalla legge medesima, il pagamento di un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al dieci per ce rito determinato, sentito il competente Ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
Nei confronti delle associazioni, federazioni, sezioni ecc., in cui si articolano i soggetti di cui al comma 8-bis dell'art. 5 della predetta
re la loro attività in conformità delle disposizioni per esse previste nella disciplina concernente i rispettivi enti federativi.
Nelle more della rideterminazione, da parte degli UTE, dei canoni che si rendono applicabili dal 1995 ed in vista dell'emanazione, ai sensi del comma 8, secondo periodo, dell'art. 5 della citata
Nel concedere dette sospensioni di pagamento le Sezioni Staccate Demanio o, dove istituiti, gli Uffici del Territorio avranno cura di specificare che le sospensioni stesse, per le somme dovute dal 1995, si rendono applicabili fino alla comunicazione della definitiva determinazione dei canoni dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della
Dovrà precisarsi, inoltre, che per il periodo della sospensione della riscossione delle somme nella misura sopra indicata dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sugli eventuali maggiori importi che scaturiranno dalle definitive determinazioni dei canoni dovuti.