§ 98.1.35727 - Circolare 22 aprile 1996, n. 92/T .
CONI ed altri Enti indicati nell'art. 5, comma 8-bis della legge 29 novembre 1995, n. 507. Condizioni per l'applicabilità delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1996
Numero:92

§ 98.1.35727 - Circolare 22 aprile 1996, n. 92/T .

CONI ed altri Enti indicati nell'art. 5, comma 8-bis della legge 29 novembre 1995, n. 507. Condizioni per l'applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 8 dello stesso art. 8. Sospensione dei versamento delle somme eccedenti il 10% dei canoni ed indennizzi determinati per l'utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e non versati ai sensi della previgente normativa.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni compartimentali 

 

Agli uffici tecnici erariali 

 

Agli uffici del territorio 

 

 

Si richiama all'attenzione degli Uffici che l'art. 5, comma 8-bis, della legge 29 novembre 1995, n. 507, che individua direttamente il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva quali soggetti cui anche per eventi collaterali ad iniziative sportive, di carattere ricreativo, culturale ed economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Com'è noto, esso prevede per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato disciplinate dalla legge medesima, il pagamento di un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al dieci per ce rito determinato, sentito il competente Ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

Nei confronti delle associazioni, federazioni, sezioni ecc., in cui si articolano i soggetti di cui al comma 8-bis dell'art. 5 della predetta legge n. 507 del 1995, l'agevolazione dei canone ricognitorio si applicherà previa dimostrazione da parte delle stesse di essere costituite e svolge

re la loro attività in conformità delle disposizioni per esse previste nella disciplina concernente i rispettivi enti federativi.

Nelle more della rideterminazione, da parte degli UTE, dei canoni che si rendono applicabili dal 1995 ed in vista dell'emanazione, ai sensi del comma 8, secondo periodo, dell'art. 5 della citata legge n. 507 del 1995, del decreto con il quale dovranno essere dettate le condizioni e le modalità di definizione delle posizioni pregresse, è opportuno che (al fine di evitare anticipazioni di somme che dovranno essere restituite allorché riceverà attuazione la richiamata normativa) nei confronti dei soggetti sopra indicati venga accordata la sospensione del versamento delle somme eccedenti il 10% degli importi addebitati e non versati dagli stessi ai sensi della previgente normativa.

Nel concedere dette sospensioni di pagamento le Sezioni Staccate Demanio o, dove istituiti, gli Uffici del Territorio avranno cura di specificare che le sospensioni stesse, per le somme dovute dal 1995, si rendono applicabili fino alla comunicazione della definitiva determinazione dei canoni dovuti ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986; per quanto riguarda le annualità anteriori la sospensione dovrà essere concessa, invece, fino alla scadenza dei termini previsti nell'emanando decreto ministeriale per poter chiedere di fruire: della definizione, delle pregresse situazioni in contestazione e, comunque, - non oltre la comunicazione dell'accoglimento della domanda 1 di definizione delle posizioni stesse sulla base degli importi che, sentito l'UTE, si renderanno definitivamente, dovuti in applicazione della richiamata normativa.

Dovrà precisarsi, inoltre, che per il periodo della sospensione della riscossione delle somme nella misura sopra indicata dovranno essere corrisposti gli interessi maturati sugli eventuali maggiori importi che scaturiranno dalle definitive determinazioni dei canoni dovuti.