§ 77.2.70 - D.M. 2 maggio 1996, n. 281.
Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:02/05/1996
Numero:281


Sommario
Art. 1.      1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le [...]
Art. 2.      1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le [...]
Art. 3.      1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di [...]
Art. 4.      1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 [...]
Art. 5.      1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. [...]
Art. 6.      1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.


§ 77.2.70 - D.M. 2 maggio 1996, n. 281.

Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335

(G.U. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.)

 

     Art. 1.

     1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare del compenso, determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico.

     2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ed è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

     3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45, con decorrenza dal giorno della domanda. Al raggiungimento del predetto limite ciascun collaboratore comunica ai propri committenti ed all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.

     4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.

     5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.

 

          Art. 2.

     1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, versano alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995 un importo pari al 10 per cento delle provvigioni determinate ai sensi dell'art. 2-bis, comma 6, del predetto decreto presidenziale.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5.

 

          Art. 3.

     1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione è effettuata per conto della predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la facoltà dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione è esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro novanta giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2.

     2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

 

          Art. 4.

     1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 inoltrano all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, una copia del modello 770/D e del modello 770/D1, ovvero dei relativi supporti magnetici, con esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'art. 49, commi 2, lettere da b) a f), e 3 nonché nell'art. 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

 

          Art. 5.

     1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. 1 e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.

 

          Art. 6.

     1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.