Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 02/05/1996 |
Numero: | 281 |
Sommario |
Art. 1. 1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le [...] |
Art. 2. 1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi comunque denominati per le [...] |
Art. 3. 1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facoltà di [...] |
Art. 4. 1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che corrispondono compensi per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 [...] |
Art. 5. 1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. [...] |
Art. 6. 1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. |
§ 77.2.70 - D.M. 2 maggio 1996, n. 281.
Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(G.U. 23 maggio 1996, n. 119, S.O.)
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del
2. Il contributo annuo di cui al comma 1 non può superare complessivamente il 10 per cento del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della
3. Qualora i versamenti effettuati dai soggetti indicati al comma 1 superano il limite di cui al comma 2, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta, l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto maggiorata dell'interesse di cui all'art. 2, comma 1, della
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
5. Il contributo di cui al comma 1 non si applica ai compensi relativi a prestazioni effettuate entro il 29 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie ed entro il 31 marzo 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, anche se tali compensi siano stati corrisposti successivamente alle predette date.
1. I soggetti indicati negli articoli 23, primo e quarto comma, e 29 del
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5.
1. Gli enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati sono iscritti anche alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
2. I rapporti tra l'INPS e gli enti di cui al primo comma sono regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
1. I soggetti indicati nell'art. 23, primo e quarto comma, del
1. I soggetti che corrispondono i compensi di cui all'art. 1 e che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai fini delle imposte sui redditi applicano le disposizioni del medesimo art. 1 e comunicano all'INPS, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità, il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente.
1. Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.