Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/1996 |
Numero: | 116 |
§ 98.1.35974 - Circolare 31 maggio 1996, n. 116 .
Condono previdenziale ed assistenziale: 30 giugno 1996 nuovo termine per usufruire della regolarizzazione contributiva agevolata (art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295).
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Ai Primari Coordinatori Generali e |
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Primari Medico Legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai Membri del |
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Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati |
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Amministratori di Fondi, Gestioni |
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e Casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati prov.li |
Con messaggio n. 28450 del 29 maggio u.s. è stato già reso noto che la Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1996 ha pubblicato il
Tra le modifiche, ha fissato al 30 giugno 1996 il termine entro il quale, sia i soggetti di nuova iscrizione (co. 1), che quelli già iscritti (co. 2) possono effettuare (in unica soluzione ovvero provvedendo al versamento della prima delle rate previste) il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto massimo del 50% dello ammontare dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati in ritardo e/o ancora da versare) e presentare la relativa domanda corredata della documentazione richiesta.
Essendo il 30 giugno p.v. domenica, i termini anzidetti sono spostati al 1° luglio 1996.
Di seguito si segnalano le novità contenute nel decreto legge in esame rispetto a quello precedente, per il conseguente aggiornamento delle istruzioni fornite, a proposito del
Parte prima
Modalità e scadenze della sanatoria (art. 3, commi da 1 a 4).
1. Soggetti interessati e scadenze.
1.1. Soggetti di prima iscrizione.
Stabilisce il comma 1 dell'art. 3 del
1.2. Soggetti già iscritti.
Dispone il comma 2 che "l'agevolazione di cui al comma 1 (v. precedente punto 1.) si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1" (30 giugno 1996).
2. Periodi regolarizzabili in forma agevolata.
Per l'argomento indicato in epigrafe si fa rinvio alle istruzioni fornite nella parte prima, punto C, della
- soggetti di prima iscrizione (vale a dire i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati, v. comma 1), l'agevolazione può interessare i periodi contributivi maturati fino alla data di presentazione della denuncia stessa, che ora può essere effettuata fino alla nuova scadenza del 30 giugno 1996. Il termine finale per i soggetti in argomento è quindi variabile, caso per caso, in relazione al momento in cui viene presentata l'anzidetta denuncia.
3. Possibilità di pagamento rateale (art. 3, comma 3).
Dispone il comma 3 dell'art. 3 in trattazione che la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, oltre che in unica soluzione, anche:
- per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996;
- per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997;
- per debiti di importo superiore a 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997;
- per i debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nota entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998.
Le rate successive alla prima (quindi dalla seconda in poi) dovranno essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. Sanzioni amministrative e penali (art. 3 comma 4).
Il comma 4 dell'art. 3 in commento conferma che la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi. Per tali aspetti con gli aggiornamenti temporali (riferimenti non più al 31 maggio 1996, ma al 30 giugno 1996), resi necessari dalla nuova scadenza di legge per usufruire del condono in argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite, nella parte prima, punto G, della già menzionata
5. Sgravi e fiscalizzazione (art. 3, comma 4)
Anche il
Parte seconda
Versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3 della
Il comma 5 dell'art. 3 in esame prevede che nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, delle
La disposizione sopra riportata, tranne la nuova scadenza (ora 30 giugno 1996, anziché 30 marzo 1996, come previsto dal
Parte terza
Estinzione dei crediti per contributi o premi, fino a lire 50.000, in essere alla data del 30 marzo 1996 (art. 3, comma 6).
L'art. 3, comma 6, del D.L. in esame dispone che i crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
Nulla essendo mutato rispetto alle indicazioni fornite nella parte quarta della
Delle novità contenute nell' art. 3 del
Il Direttore generale
Trizzino