§ 98.1.35974 - Circolare 31 maggio 1996, n. 116 .
Condono previdenziale ed assistenziale: 30 giugno 1996 nuovo termine per usufruire della regolarizzazione contributiva agevolata (art. 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/05/1996
Numero:116

§ 98.1.35974 - Circolare 31 maggio 1996, n. 116 .

Condono previdenziale ed assistenziale: 30 giugno 1996 nuovo termine per usufruire della regolarizzazione contributiva agevolata (art. 3 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295).

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Ai Primari Coordinatori Generali e 

 

Primari Medico Legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati 

 

Amministratori di Fondi, Gestioni 

 

e Casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati prov.li 

 

 

Con messaggio n. 28450 del 29 maggio u.s. è stato già reso noto che la Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1996 ha pubblicato il decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295 entrato in vigore il 29 maggio 1996 (art. 9), recante "Norme in materia previdenziale", il quale, nel reiterare il D.L. 28 marzo 1996, n. 166, decaduto per mancata conversione in legge, all'art. 3 ("Regolarizzazione contributiva") ha introdotto alcune significative novità rispetto al precedente provvedimento di legge sopra menzionato.

Tra le modifiche, ha fissato al 30 giugno 1996 il termine entro il quale, sia i soggetti di nuova iscrizione (co. 1), che quelli già iscritti (co. 2) possono effettuare (in unica soluzione ovvero provvedendo al versamento della prima delle rate previste) il pagamento agevolato dei contributi dovuti e/o delle sanzioni civili ridotte al tasso annuo del 17% (entro il tetto massimo del 50% dello ammontare dei contributi oggetto del calcolo agevolato: contributi già versati in ritardo e/o ancora da versare) e presentare la relativa domanda corredata della documentazione richiesta.

Essendo il 30 giugno p.v. domenica, i termini anzidetti sono spostati al 1° luglio 1996.

Di seguito si segnalano le novità contenute nel decreto legge in esame rispetto a quello precedente, per il conseguente aggiornamento delle istruzioni fornite, a proposito del D.L. n. 166 del 1996, con circolare n. 92 del 24 aprile 1996, diramata con messaggio n. 23320.

 

 

Parte prima

Modalità e scadenze della sanatoria (art. 3, commi da 1 a 4).

1. Soggetti interessati e scadenze.

1.1. Soggetti di prima iscrizione.

Stabilisce il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 295 del 1996 in commento che "i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti".

1.2. Soggetti già iscritti.

Dispone il comma 2 che "l'agevolazione di cui al comma 1 (v. precedente punto 1.) si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1" (30 giugno 1996).

2. Periodi regolarizzabili in forma agevolata.

Per l'argomento indicato in epigrafe si fa rinvio alle istruzioni fornite nella parte prima, punto C, della circolare n. 92 del 1996 (in tema di prescrizione dei contributi per artigiani e commercianti si vedano anche le precisazioni fornite con circolare n. 104 del 16 maggio 1996 diramata con messaggio n. 26680), tenendo ora conto che per i:

- soggetti di prima iscrizione (vale a dire i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati, v. comma 1), l'agevolazione può interessare i periodi contributivi maturati fino alla data di presentazione della denuncia stessa, che ora può essere effettuata fino alla nuova scadenza del 30 giugno 1996. Il termine finale per i soggetti in argomento è quindi variabile, caso per caso, in relazione al momento in cui viene presentata l'anzidetta denuncia.

3. Possibilità di pagamento rateale (art. 3, comma 3).

Dispone il comma 3 dell'art. 3 in trattazione che la regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli Enti impositori, oltre che in unica soluzione, anche:

- per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996;

- per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997;

- per debiti di importo superiore a 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997;

- per i debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nota entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998.

Le rate successive alla prima (quindi dalla seconda in poi) dovranno essere maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. Sanzioni amministrative e penali (art. 3 comma 4).

Il comma 4 dell'art. 3 in commento conferma che la regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi. Per tali aspetti con gli aggiornamenti temporali (riferimenti non più al 31 maggio 1996, ma al 30 giugno 1996), resi necessari dalla nuova scadenza di legge per usufruire del condono in argomento, si fa rinvio alle indicazioni fornite, nella parte prima, punto G, della già menzionata circolare n. 92 del 1996.

5. Sgravi e fiscalizzazione (art. 3, comma 4)

Anche il D.L. n. 295 del 1996, in trattazione ha confermato che "in caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389".

 

 

Parte seconda

Versamenti tardivi delle rate, successive alla prima, dovute ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3 della legge n. 724 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 3, comma 5).

Il comma 5 dell'art. 3 in esame prevede che nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 18, commi da 1 a 3, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

La disposizione sopra riportata, tranne la nuova scadenza (ora 30 giugno 1996, anziché 30 marzo 1996, come previsto dal D.L. n. 166 del 1996, decaduto) entro la quale deve essere effettuato, in unica soluzione (tale importo, si ribadisce, non può essere quindi versato ratealmente), il pagamento degli interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalle legge per il pagamento delle rate suindicate, riproduce quella del D.L. n. 166 del 1996. Per tale motivi si fa rinvio alle istruzioni fornite nella PARTE TERZA della più volte richiamata circolare n. 92 del 1996.

 

 

Parte terza

Estinzione dei crediti per contributi o premi, fino a lire 50.000, in essere alla data del 30 marzo 1996 (art. 3, comma 6).

L'art. 3, comma 6, del D.L. in esame dispone che i crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.

Nulla essendo mutato rispetto alle indicazioni fornite nella parte quarta della circolare n. 92 del 1996 si fa rinvio a dette istruzioni.

Delle novità contenute nell' art. 3 del D.L. n. 295 del 1996 sopra illustrato le Sedi provvederanno a dare la massima divulgazione e a predisporre apposita avvertenza da consegnare con i moduli di condono. Con l'occasione si raccomanda nuovamente una distribuzione molto accorta della modulistica del condono.

Il Direttore generale

Trizzino