Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/07/1994 |
Numero: | 463 |
Sommario |
Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione |
Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici |
Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione |
Art. 4. Rapporti con l'IRI S.p.a |
Art. 5. Norme procedurali |
Art. 6. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico |
Art. 7. Rimborsi IVA |
Art. 8. Ville venete |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 98.1.28705 - D.L. 25 luglio 1994, n. 463 [1].
Interventi urgenti a sostegno dell'economia.
(G.U. 25 luglio 1994, n. 172)
Art. 1. Interventi a sostegno dell'occupazione
1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:
a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della
b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 1 della
c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'art. 3 della
d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della
e) il fondo di cui all'art. 14 della
f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della
3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire 710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi, per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università scientifica e tecnologica.
Art. 2. Interventi nei diversi comparti economici
1. Per assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della
2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'art. 8 del
3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da accordi internazionali, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:
a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della Difesa e nei comparti ad esse connessi;
b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'art. 3 della
7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 5, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.
8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'art. 10 della
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo, nonchè di 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite il Consorzio interuniversitario di fisica della materia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987.
12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della
13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della
Art. 3. Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione
1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla
3. Il comitato di gestione della citata
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.
5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della
6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, del
7. Nella Regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
8. Ai sensi dell'art. 1 della
9. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della
10. E' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla
Art. 4. Rapporti con l'IRI S.p.a
1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'art. 2, comma 5, della
2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce "Ministero del tesoro".
Art. 5. Norme procedurali
1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'art. 5 della
2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'art. 3, comma 2, del
3. In attesa della definizione, in applicazione dei princìpi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio e di infrastruttura, nonchè della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1994, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla Società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1994. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta Società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'art. 9 della
4. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della
5. Fermo quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
6. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.
Art. 6. Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico
1. Il comma 3 dell'art. 3 del
"3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-quater, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonchè per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.
3-bis. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.
3-ter. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.
3-quater. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi".
2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-quater dell'art. 3 del
Art. 7. Rimborsi IVA
1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'art. 26 della
3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.
Art. 8. Ville venete
1. L'art. 3, comma 1, lettera a), della
"a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'art. 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonchè i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;".
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,
[2] Comma così sostituito dall'art. 10 del