§ 98.1.28561 - D.L. 4 febbraio 1994, n. 90 .
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria


Settore:Normativa nazionale
Data:04/02/1994
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Dichiarazione dei redditi)
Art. 2.  (Oneri deducibili)
Art. 3.  (Detrazioni di imposta)
Art. 4.  (Redditi dei fabbricati)
Art. 5.  (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati)
Art. 6.  (Disposizioni concernenti la riscossione)
Art. 7.  (Dividendi distribuiti da società non residenti)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28561 - D.L. 4 febbraio 1994, n. 90 [1].

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria

(G.U. 5 febbraio 1994, n. 29)

 

     Art. 1. (Dichiarazione dei redditi)

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il terzo comma è sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto.";

     2) nel quarto comma, lettera d), le parole: "corrisposti da un unico sostituto d'imposta" sono sono sostituite dalle seguenti: "certificati dall'ultimo sostituto di imposta"; nella stessa lettera d), secondo periodo, le parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione."; nello stesso quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20.000. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.";

     3) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.";

     b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.";

     c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il primo comma è abrogato;

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente: "I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta nonché i documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere e i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.";

     d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8, primo comma, primo periodo.

     2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.";

     e) all'articolo 5 sono apportare le seguenti modificazioni:

     1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

     2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.";

     f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse;

     g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli emolumenti erogati nell'anno";

     2) il terzo comma è abrogato;

     3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.";

     4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.";

     h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

     "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti di imposta). - 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

     2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

     3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati

     .4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

     5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione.";

     i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

     "Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, dellalegge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

     Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.";

     l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel primo comma, le parole: "tra il 1° maggio e il 10 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno";

     2) nel quinto comma, le parole: "entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio";

     m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.";

     2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

     n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.";

     o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.";

     2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.";

     p) all'articolo 36-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.";

     2) al secondo comma, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

     c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, dellalegge 30 dicembre 1991, n. 413;

     d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

     e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);

     f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

     g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.";

     3) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.";

     q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: "in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto".

     2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo";

     b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da g) a n)" sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)"; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.";

     c) all'articolo 18, nel comma 1, primo periodo, le parole: "per i redditi indicati alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b) e n-bis)"; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.".

     3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.";

     b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera b), le parole: "termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5 marzo di ciascun anno".

     c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: "entro il 5 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione";

     d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare, stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata; nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale; nella misura del 40 per cento qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.";

     e) all'articolo 60, terzo comma, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare".

     4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 5 marzo dell'anno solare".

     5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente" sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta".

     6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

     7. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 può essere consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

     8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

     9. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettere a) e c), si applicano alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettera b), si applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. (Oneri deducibili)

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

     a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

     b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

     c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

     d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

     e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

     f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

     g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

     h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

     i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

     l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

     2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

     3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.";

     b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i), e l) del comma 1 dell'articolo 10.";

     c) all'articolo 65, comma 2, lettera a), le parole: "nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73" sono sostituite dalle seguenti: "nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10"; nello stesso comma dopo la lettera c-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:

     "c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi dellalegge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assorbimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine della rettifica della dichiarazione dei redditi;

     c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consultivo. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, esser prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

     c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.";

     d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

     e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: "Art. 110. (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.";

     f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.";

     g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione nel reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.".

     2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del predetto testo unico, nè della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.";

     b) nel comma 3 le parole: "da cui si applica la riduzione" sono sostituite dalle seguenti: "da cui si applica la deduzione".

     3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: "In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza fra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo d'imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

     4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

     5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

 

          Art. 3. (Detrazioni di imposta)

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11, comma 2, le parole: "le detrazioni previste negli articoli 12 e 13", sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis";

     b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.";

     c) all'articolo 12, il comma 6 è abrogato;

     d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

     a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

     b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

     c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000.";

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

     a) lire 189.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

     b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

     c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000.";

     4) il comma 5 è abrogato;

     e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

     "Art. 13-bis. (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

     a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

     b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più di contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

     c) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

     d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a un milione di lire per ciascuna di esse;

     e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

     f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione di imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

     g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

     h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

     i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

     2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

     3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.";

     f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.";

     g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: "Art. 110-bis. (Detrazione d'imposta per oneri). 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.";

     h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.";

     i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo.";

     2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: "Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.".

     3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo.

     4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

     5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico.

     6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

     b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: "La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.".

     7. Le disposizioni dei commi 1 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo, stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 4. (Redditi dei fabbricati)

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

     b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.";

     2) dopo il comma 3, è aggiunto, il seguente: "3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se di importo non superiore a lire 50 mila.";

     c) all'articolo 34, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.";

     d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: "Art. 38. (Unità immobiliari non locate). - 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.";

     e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.".

     2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfettaria del 10 per cento. Le spese documentate non deducibili ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-ter dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5. (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati)

     1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) Nel commi 4, secondo periodo, le parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.";

     b) il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni dei commi da 10 a 16, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al sostituto di imposta la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973.";

     c) il comma 23 è sostituito dal seguente: "23. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, emergono violazioni commesse dal centro di assistenza, si applicano agli stessi le sanzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 en. 602, per le violazioni commesse dal contribuente. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma 21, diverse da quelle di cui al precedente periodo, si applica al lavoratore dipendente o pensionato la pena pecuniaria prevista dall'articolo 53 del citato decreto n. 600 del 1973. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.".

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: "15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione si riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce" e, nel terzo periodo: "15 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio";

     b) all'articolo 2, comma 2, le parole: "entro il mese di febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di marzo";

     c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

     d) all'articolo 2, comma 7, le parole: "ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni e, alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 en. 517, e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,";

     e) all'articolo 3, comma 3, le parole: "Entro il mese di aprile, il sostituto consegna al dichiarante copia, in duplice esemplare " sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 15 maggio il sostituto consegna al dichiarante copia";

     f) all'articolo 3, comma 5, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "L'imposta, che dal prospetto di cui al comma 4 risulta a debito, compresa la prima rata di acconto, è trattenuta sulla retribuzione corrisposta nel mese di giugno ed aggiunta alle ritenute di acconto del dichiarante relative allo stesso mese. L'importo dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale, compresa la relativa prima rata di acconto, va trattenuto dalla retribuzione corrisposta nello stesso mese di giugno e versato con le modalità per lo stesso previste. Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante nel mese di giugno, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto nei confronti di tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.";

     g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

     h) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Se nell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il sostituto d'imposta riscontri che la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'importo risultante a debito, comprensivo del contributo al Servizio sanitario nazionale e della prima rata di acconto, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce. Nel mese di luglio il sostituto d'imposta tiene conto di ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente indicati nel prospetto di cui al comma 4. In tal caso si applica, nei riguardi del sostituto d'imposta, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute dal contribuente, che è versata nei termini e con le modalità previsti per le somme stesse; non si applica l'interesse dell'1 per cento.";

     i) all'articolo 3 il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. L'importo della seconda rata di acconto è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre; ove tale retribuzione risulti insufficiente per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. Si applica l'interesse dell'1 per cento, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce.";

     j) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: "nei termini e con le modalità previste nell'articolo 3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "nel mese di giugno e con le modalità previste per i versamenti delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e per i versamenti dei relativi acconti";

     k) all'articolo 14, comma 1, le parole: "15 dicembre dell'anno cui la dichiarazione stessa si riferisce" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce";

     l) all'articolo 14 i commi 2 e 3 sono abrogati;

     m) all'articolo 14 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui all'articolo 7, agli effetti di quanto disposto daltitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, adempiono all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando, al centro di assistenza dagli stessi prescelto, una apposita dichiarazione, nonché la busta contenente la scheda di cui all'articolo 2, comma 7, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, semprechè sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovrà provvedere alle operazioni di conguaglio di cui all'articolo 16, comma 2.";

     n) all'articolo 14 il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'apposita dichiarazione di cui al comma 4 deve contenere anche i dati identificativi del sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di cui all'articolo 16. Nel caso di contribuenti che, all'atto della presentazione della dichiarazione hanno in corso più rapporti di lavoro dipendente e di pensione, le operazioni di cui all'articolo 16 sono effettuate dal sostituto che eroga la retribuzione o la pensione di importo più elevato.";

     o) all'articolo 15, comma 2, primo periodo, le parole: "che ha erogato la retribuzione o pensione di riferimento di cui" sono sostituite dalla seguente: "indicato" e, nel secondo periodo, le parole: "31 marzo" e "30 aprile" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5 maggio" e "15 maggio";

     p) all'articolo 15, comma 3, le parole: "Entro il mese di aprile, il centro di assistenza consegna al dichiarante copia in duplice esemplare" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 15 maggio il centro di assistenza consegna al dichiarante copia";

     q) all'articolo 15, comma 5, le parole: "20 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di luglio";

     r) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, le parole: "commi da 1 a 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3, 5 e 6";

     s) all'articolo 16, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I sostituti d'imposta aggiungono o detraggono a carico delle ritenute d'acconto le imposte riferite a ciascun dipendente, sulla base di quanto comunicato dal centro di assistenza e secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3, commi 5 e 8. I centri di assistenza comunicano, entro il 31 maggio agli enti che erogano pensioni ed entro il 15 giugno agli altri sostituti di imposta, gli ulteriori importi da conguagliare a rettifica di quelli erroneamente comunicati entro il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 15. In tal caso si applica, nei riguardi del lavoratore dipendente o del pensionato, la soprattassa del 3 per cento delle somme dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previsti per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse di cui al comma 8 dell'articolo 3. Si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 7 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";

     t) all'articolo 16, comma 3, la parola: "giugno" è sostituita dalla seguente: "luglio"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 5.";

     u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

     3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     4. I compensi di cui all'articolo 78, comma 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

 

          Art. 6. (Disposizioni concernenti la riscossione)

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);";

     b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 92-bis. (Mancata o irregolare documentazione probatoria). - 1. E' soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti d'imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.".

     2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente: "20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio.".

     3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del comma 2 del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

     4. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993, entro il 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

     5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

     6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

     8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

     9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'utilizzazione del conto fiscale è facoltativa per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.".

 

          Art. 7. (Dividendi distribuiti da società non residenti)

     1. All'articolo 96-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e94, non sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di imposta di cui all'articolo 14 per la parte del suo ammontare riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei dividendi di cui al comma 1."; nello stesso comma 4, quarto periodo, le parole: "Il rimborso si considera relativo" sono sostituite dalle seguenti: "L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa".

 

          Art. 8. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 luglio 1994, n. 473, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.