§ 98.1.26264 - Legge 8 marzo 1985, n. 73 .
Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/03/1985
Numero:73


Sommario
Art. 1.      I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del [...]
Art. 2.      Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'art. 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari [...]
Art. 3.      Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari [...]
Art. 4.      Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 [...]
Art. 5.      Il Ministro degli affari esteri presenta relazioni quadrimestrali al Parlamento per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui [...]
Art. 6.      Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Non si applica inoltre, tranne per quanto previsto [...]
Art. 7.      Le disponibilità di cui all'art. 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma
Art. 8.      L'apposita contabilità speciale di cui all'articolo precedente è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi [...]
Art. 9.      All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 [...]


§ 98.1.26264 - Legge 8 marzo 1985, n. 73 [1].

Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità.

(G.U. 14 marzo 1985, n. 63)

 

     Art. 1.

     I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuale ai sensi dell'art. 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

     I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire principalmente la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

     I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al primo comma.

 

          Art. 2.

     Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'art. 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'art. 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei princìpi ispiratori della terza convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

     Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1.

     Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.

 

          Art. 3.

     Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonchè di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Nel decreto verrà stabilito, altresì, il trattamento economico complessivo del personale di cui al presente articolo, che non potrà comunque eccedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

     Alla chiamata di detto personale, il Ministro degli affari esteri provvede, su proposta del Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1, d'intesa con i Ministri competenti o l'ente di appartenenza, con decreto indicante nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiore a ottanta.

     Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di trenta unità. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso e, se stranieri, della lingua italiana.

     L'elenco degli esperti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste all'art. 5.

     Per le finalità di cui alla presente legge il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:

     a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonchè alla spedizione delle necessarie attrezzature;

     b) all'acquisizione in via diretta, preferibilmente nei Paesi ad analogo regime alimentare, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonchè alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico. Per le esigenze di trasferimento dei prodotti è autorizzata la stipula di contratti di trasporto anche all'estero;

     c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo;

     d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;

     e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali ed enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

     f) ad utilizzare organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ed enti, istituti ed organismi senza finalità di lucro costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983.

     L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi tramite intervento straordinario e di emergenza elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1.

     In tali programmi gli organismi possono impiegare sia volontari in servizio civile ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sia volontari e cooperanti assunti con contratto a termine per periodi di breve durata e comunque inferiori a due anni. Anche questi ultimi godranno del diritto di cui all'art. 38, lettera a), della legge citata. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 5 della presente legge;

     g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano coinvolgere le popolazioni interessate;

     h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti in loco e fra le popolazioni interessate.

 

          Art. 5.

     Il Ministro degli affari esteri presenta relazioni quadrimestrali al Parlamento per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui all'art. 1.

     In tale ambito devono essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dall'art. 1 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalità.

 

          Art. 6.

     Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Non si applica inoltre, tranne per quanto previsto all'art. 2 della presente legge, l'art. 3 della legge citata.

     Nelle aree oggetto di intervento di cui all'art. 2 della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1 coordina con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo le altre iniziative dirette allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

 

          Art. 7.

     Le disponibilità di cui all'art. 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

     Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Sottosegretario delegato ai sensi dell'art. 1.

     La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Sottosegretario delegato il conto dei fondi previsto dall'art. 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     Alla gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

 

          Art. 8.

     L'apposita contabilità speciale di cui all'articolo precedente è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonchè da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali.

     La deduzione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilità di cui al comma precedente. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilità predetta sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte di bollo e di successione e donazione.

     A chiusura della contabilità speciale, le somme che risultano non liquidate confluiscono nel fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e possono essere impegnate esclusivamente per le medesime finalità.

 

          Art. 9.

     All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 miliardi per il 1986 del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nonchè di 375 miliardi per il 1985 e di 725 miliardi per il 1986 del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 38 della L. 26 febbraio 1987, n. 49.