Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/03/1992 |
Numero: | 237 |
Sommario |
Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno) |
Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali) |
Art. 3. (Trattamenti pensionistici anticipati) |
Art. 4. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale) |
Art. 5. (Regime impositivo delle abitazioni) |
Art. 6. (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno) |
Art. 7. (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM) |
Art. 8. (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato) |
Art. 9. (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale e norme per i piani di recupero delle zone artistiche) |
Art. 10. (Disposizioni in materia di cassa integrazione e di mobilità) |
Art. 11. (Norme in materia di finanziamento dei patronati) |
Art. 12. (Finanziamento del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo) |
Art. 13. (Disposizioni in materia di competenze previdenziali) |
Art. 14. (Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio dilettere, e aumento della quota di [...] |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28259 - D.L. 20 marzo 1992, n. 237 [1].
Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
(G.U. 21 marzo 1992, n. 68)
Art. 1. (Sgravi contributivi per il Mezzogiorno)
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 30 novembre 1992, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma 1°, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa:
a) di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2;
b) di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3.
6. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento "Rifinanziamento della
Art. 2. (Fiscalizzazione oneri sociali)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali e assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della
4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-bis del
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del
6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
Art. 3. (Trattamenti pensionistici anticipati)
1. I lavoratori dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, interessate da crisi aziendali o da esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione con adeguati programmi di sviluppo e di investimenti, che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 22 della
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e il Ministro delle partecipazioni statali, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite massimo complessivo di venticinquemila unità, il numero massimo dei pensionamenti anticipati per ciascuna impresa.
3. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nelle ipotesi di cui al comma 1, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di gestione delle crisi o di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, richiedendone tramite il Ministero stesso l'accertamento da parte del CIPE.
4. La facoltà di pensionamento anticipato di anzianità può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al comma 1, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette a ciascun competente istituto previdenziale, le domande dei lavoratori, in deroga al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della
5. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte di ciascun competente istituto previdenziale è tenuta a corrispondere anticipatamente in unica soluzione alla gestione pensionistica competente, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato di anzianità, per ciascun mese di anticipazione della pensione, un contributo pari al 50 per cento dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la richiamata gestione sull'ultima retribuzione annua percepita dal lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché dell'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
6. La facoltà di cui al presente articolo, con le procedure, i limiti e le contribuzioni dal medesimo previsti, è altresì esercitabile fino al 31 dicembre 1992 ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al compimento dell'età di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque se donne, dai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al comma 1, che ne abbiano previsto l'utilizzazione in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991, di età non inferiore ai cinquantacinque anni se uomini e ai cinquanta anni se donne e che possano far valere non meno di quindici anni e non più di trenta anni di anzianità contributiva.
7. Il termine di cui all'articolo 29 della
8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 184 miliardi per l'anno 1992, di lire 380 miliardi per l'anno 1993, di lire 393 miliardi per l'anno 1994 e di lire 404 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere, per il triennio 1992-1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
Art. 4. (Norme di interpretazione autentica e in materia di personale)
1. L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del
2. Le disposizioni di cui alla
3. Le amministrazioni tenute ad assumere ai sensi dell'articolo 16 della
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della
5. In deroga all'articolo 5 della
6. Per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno modificate, per l'attuazione delle presenti norme, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della
8. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'articolo 7, comma 6, della
9. Al comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 5. (Regime impositivo delle abitazioni)
1. L'articolo 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 2 del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate dal 1° gennaio 1992 sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della
Art. 6. (Rifinanziamento interventi nei territori del Mezzogiorno)
1. Per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla
2. Per la realizzazione di progetti strategici di interesse nazionale di infrastrutturazione del territorio del Mezzogiorno nei settori dell'acqua, della ricerca scientifica, dell'ambiente, dei sistemi territoriali, del turismo, dei beni culturali e dell'agroalimentare, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 17, comma 4, della
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per l'anno 1993 e 900 miliardi per il 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 7. (Interventi a favore dell'IRI e dell'EFIM)
1. All'articolo 2 della
a) al comma 1 sopprimere le parole: "Nell'anno 1990";
b) al medesimo comma 1 la lettera b) è così sostituita:"b) Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM: lire 1.550 miliardi";
c) al comma 2, le parole: "in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1990 e di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1991" sono sostituite da quelle: "in ragione di lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1992";
d) al comma 3 le parole: "dal secondo semestre del 1993" sono sostituite da quelle: "dall'anno 1994";
e) al comma 5 le parole: "di nuovi investimenti" sono sostituite da quelle: "dei programmi 1991-94";
f) al comma 6 dopo la parola: "Mezzogiorno" aggiungere le seguenti: "da effettuarsi da parte dell'IRI" e dopo le parole: "al comma 1" aggiungere le seguenti: "lettera a)".
2. All'articolo 3 della medesima
3. L'articolo 4 della medesima
4. L'articolo 7, comma 2, della menzionata
Art. 8. (Norme in materia di personale dei Monopoli di Stato)
1. Per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasformazione in società per azioni di cui alle disposizioni in materia di trasformazioni degli enti pubblici economici e di dismissione delle Partecipazioni statali è deliberata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, fatte salve tutte le altre norme di procedura previste dalle predette disposizioni. Alle operazioni di gestione e di liquidazione provvede un comitato di tre membri designati uno, con funzioni di presidente, dal Ministro delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
2. Il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, ha facoltà di richiedere entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui al comma 7, secondo i criteri e le modalità concordate con le organizzazioni sindacali magggiormente rappresentative su scala nazionale, di optare per il passaggio alle dipendenze della società per azioni o per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego. In tal ultimo caso il personale interessato potrà essere assegnato, nel limite dei posti disponibili, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o assegnato a prestare servizio presso la stessa società per azioni o presso altre pubbliche amministrazioni, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
3. Al medesimo personale di cui al comma 2 si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla
4. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato calcolato in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
5. Per coloro che non hanno esercitato la scelta di cui al comma 4, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS del personale in essa transitato ai sensi del comma 2, con riferimento anche ai periodi individualmente maturati. A tale ultimo fine, la società provvede al versamento della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della
6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui ai commi 2 e 3, l'onere per il personale interessato resterà a carico delle disponibilità derivanti dalla gestione o dalla liquidazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui al comma 1.
7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.
8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato complessivamente in lire 163 miliardi, si provvede, quanto a lire 30 miliardi e a lire 133 miliardi a carico, rispettivamente, dei capitoli 101 e 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1992. All'uopo le predette somme sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate ai pertinenti capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 9. (Interventi nelle zone terremotate del Belice e della Sicilia occidentale e norme per i piani di recupero delle zone artistiche)
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1992, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.
2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.
3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-bis, comma 16, del
4. All'articolo 4, comma 2, della
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Completamento degli interventi in favore delle aree terremotate del Belice e di Mazara, Marsala e Petrosino (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
Art. 10. (Disposizioni in materia di cassa integrazione e di mobilità)
1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della
2. L'articolo 2 della
3. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della
Art. 11. (Norme in materia di finanziamento dei patronati)
1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del
a) quanto al 61,80 per cento tra i seguenti istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 27,40 per cento tra i seguenti istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per coltivatori agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA) e Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO);
c) quanto al 10,80 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale di assistenza lavoratori (INAL), Patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale per i servizi sociali del lavoratori (SIAS), Patronato dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e Patronato sozialer beratungsring (SBR).
2. Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.
3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
Art. 12. (Finanziamento del Fondo di rotazione per l'accesso al Fondo sociale europeo)
1. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dalla attuazione nell'anno 1992 degli interventi per promuovere l'inserimento od il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne e di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della
2. All'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma primo, della
Art. 13. (Disposizioni in materia di competenze previdenziali)
1. All'articolo 4 della
2. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della
Art. 14. (Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo statuto del fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo, con scambio dilettere, e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo)
1. E' autorizzato l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo, in attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo stesso.
2. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui al comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.
3. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione dei commi 1 e 2 fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,