Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/1994 |
Numero: | 725 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni [...] |
Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da [...] |
Art. 3. 1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 4. 1. Per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1995, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della [...] |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune [...] |
Art. 7. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli [...] |
Art. 8. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva [...] |
Art. 9. 1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...] |
§ 27.8.26 - Legge 23 dicembre 1994, n. 725.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995).
(G.U. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.).
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
1. Per l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 170.350 miliardi ed in lire 167.450 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 394.250 miliardi ed in lire 322.150 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 371.400 miliardi ed in lire 289.000 miliardi.
1. Per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1995 e triennale 1995-1997, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della
5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1995, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del
10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
12. In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della
13. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del
2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutate per gli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, in lire 400 miliardi, in lire 500 miliardi e in lire 500 miliardi.
1. Per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1995, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, si provvederà ad incrementare le detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) l'aumento delle detrazioni deve essere proporzionale al numero dei figli a partire dal terzo;
b) ai fini del diritto dell'incremento della detrazione sono equiparati ai figli i conviventi portatori di handicap o di età superiore ai settant'anni, privi di mezzi di sostentamento.
2. Il diritto all'incremento della detrazione è condizionato agli stessi requisiti reddituali previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'assegno per il nucleo familiare e spetta al solo beneficiario dell'assegno medesimo.
3. Qualora il contribuente non possa utilizzare, a riduzione dell'imposta dovuta, l'incremento della detrazione di cui al comma 1 o possa utilizzarlo solo in parte, l'ammontare non utilizzato dà diritto, in sede di dichiarazione dei redditi, ad un rimborso d'imposta di pari importo.
4. All'incremento della detrazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del testo unico approvato con
Capo III
DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della
2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla
3. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della
4. [3]
5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1995 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. per un'ammontare di lire 1.600 miliardi.
6. Il concorso a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.a., di cui all'articolo 4, comma 5, della
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1995 in lire 72.200 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
Capo VI
NORME FINALI
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Allegati
(Omissis).
[1] Comma così modificato dall'art. 18 del
[2] Articolo modificato dalla
[3] Comma abrogato dall'art. 3 della