Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1988 |
Numero: | 69 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con [...] |
Art. 2. 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti [...] |
Art. 3. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle [...] |
Art. 4. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario [...] |
Art. 5. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei [...] |
Art. 6. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si [...] |
Art. 7. 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei [...] |
Art. 8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28050 - D.L. 13 marzo 1988, n. 69 [1] .
Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
(G.U. 14 marzo 1988, n. 61)
Titolo I
Norme in materia previdenziale
1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo e terzo comma dell'art. 6 del
«Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità prevista dall'art. 10.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata».
2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, il secondo comma dell'art. 15 del
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo [2].
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli artt. 157, 162 e 173 del
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del
6 bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri [4] .
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8 bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante. [5]
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della
10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.
11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
12 bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del
13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo II
Norme per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo comma dell'articolo 2 del
2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con
3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure della tassa di ancoraggio e della soprattassa di ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della
5. Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le navi stazzate in virtù della
6. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali. [9]
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della
8. [10].
9. [11].
10. Rimangono ferme le misure delle tasse portuali quali attualmente fissate con i provvedimenti adottati in attuazione del secondo e quarto comma dell'articolo 2 del
1. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto, dell'importo accanto a ciascuno specificato:
a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.
2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del
3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.
4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno 1988, si provvede: per l'anno 1987 a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581, (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500), 2583 (milioni 500) e 2584 (milioni 1.000) dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il suddetto anno finanziario 1987; per gli anni successivi a carico degli stanziamenti iscritti ai suddetti capitoli 2574 (milioni 2.500), 2581 (milioni 3.500), 2582 (milioni 1.500) e 2583 (milioni 500) dello stesso stato di previsione per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-
Titolo III
Disposizioni diverse
1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 10, del
2. All'onere di cui al comma 1, valutato in lire 65 miliardi, provvede l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in relazione alla specifica attività svolta dall'Istituto.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Iegge.
Determinazione dell'assegno per i nuclei familiari
Reddito familiare (migliaia di lire) |
Numero dei componenti del nucleo familiare |
|||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 o + |
|
|
Importo mensile dell'assegno familiare in (migliaia di lire) |
||||||
fino a 12.000 |
60 |
90 |
160 |
230 |
300 |
370 |
440 |
|
12.001 - 15.000 |
20 |
70 |
140 |
200 |
280 |
360 |
420 |
|
15.001 - 18.000 |
- |
50 |
110 |
170 |
250 |
350 |
400 |
|
18.001 - 21.000 |
- |
20 |
80 |
140 |
220 |
330 |
380 |
|
21.001 - 24.000 |
- |
- |
50 |
110 |
200 |
320 |
360 |
|
24.001 - 27.000 |
- |
- |
20 |
80 |
170 |
300 |
340 |
|
27.001 - 30.000 |
- |
- |
- |
50 |
120 |
270 |
310 |
|
30.000 - 33.000 |
- |
- |
- |
20 |
70 |
240 |
280 |
|
33.001 - 36.000 |
- |
- |
- |
- |
20 |
210 |
260 |
|
36.001 - 39.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
230 |
|
39.001 - 42.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
|
oltre 42.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[11] Comma soppresso dalla legge di conversione.