Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.5 musei e pinacoteche |
Data: | 14/11/1992 |
Numero: | 433 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di [...] |
Art. 2. 1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e [...] |
Art. 3. 1. |
Art. 4. 1. Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento |
Art. 5. 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto. |
Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 14.5.14 - D.L. 14 novembre 1992, n. 433.
Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. [1]
(G.U. 16 novembre 1992, n. 270).
1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonché negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati [2].
1. Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonché per garantire il prolungamento degli orari di apertura e comunque in situazioni di necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.
2. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.
3. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre amministrazioni dello Stato.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio [3].
1. [4].
1 bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali [5].
2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza [5a].
2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della
2 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 bis, nei limiti di 15 miliardi di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993 [5].
1. Presso gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento [6]:
a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
a bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario [7];
b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8].
3. [9].
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della
5. [11].
5 bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla
5 ter. [13].
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
2. Per le finalità previste dal presente decreto, salvo quanto disposto ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3, è autorizzata, per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali [6].
3. Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modifiche, con la
[2] Articolo così modificato dalla
[3] Comma così sostituito dalla
[4] Comma modificato dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[5a] Comma così modificato dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Comma così modificato dalla
[7] Lettera aggiunta dalla
[8] Comma così sostituito dalla
[9] Comma sostituito dalla
[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[11] Comma modificato dalla
[12] Comma aggiunto dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[6] Comma così modificato dalla