Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/07/1980 |
Numero: | 286 |
Sommario |
Art. 1. Il termine di cui all'art. 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato dal 30 [...] |
Art. 1. bis [4] |
Art. 1. ter [5] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27611 - D.L. 1 luglio 1980, n. 286 [1] .
Proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(G.U. 2 luglio 1980, n. 179)
Il termine di cui all'art. 23-quater del
Il versamento dei contributi di cui all'art. 23-quater del decreto-legge sopracitato può essere effettuato in sei rate mensili eguali e consecutive, di cui la prima entro il 30 novembre 1980, con applicazione degli interessi di dilazione previsti dall'art. 16 del medesimo decreto-legge. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio di cui al citato art. 23-quater.
Le stesse norme, salvo quanto previsto dal successivo comma, si applicano nei confronti della gestione previdenziale dell'ENPALS, degli enti ospedalieri e degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e degli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi che provvedano, entro la stessa data, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa a contributi nei confronti della Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) e della Cassa previdenza sanitari (C.P.S.), gestite dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e delle residue gestioni dell'INADEL [3] .
All'art. 16 del
La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma dell'articolo 14-quater del
Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 6 del
L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 maggio 1981 dall'art. 27 della
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione.