§ 8.1.4 - Legge 4 luglio 1959, n. 463.
Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:04/07/1959
Numero:463


Sommario
Art. 1.      L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla L. 29 [...]
Art. 2.      Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente [...]
Art. 3.      È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli [...]
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'art. 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso [...]
Art. 5.      Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il [...]
Art. 6.      Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del [...]
Art. 7.      In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre [...]
Art. 8.      Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'art. [...]
Art. 9.      I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà [...]
Art. 10.      La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli [...]
Art. 11.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è [...]
Art. 12.      Spetta al Comitato
Art. 13.      Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Art. 14.      Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 15.      Le norme dell'art. 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1959


§ 8.1.4 - Legge 4 luglio 1959, n. 463.

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari

(G.U. 13 luglio 1959, n. 165)

 

 

     Art. 1.

     L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla L. 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'art. 1, ultimo comma, della legge medesima.

     L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 2.

     Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

     Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

     1) il coniuge;

     2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;

     3) gli ascendenti;

     4) i fratelli e le sorelle [1] .

     Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

     Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

     Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

 

          Art. 3.

     È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani.

     La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'art. 5, primo comma, lettera c), della L. 20 febbraio 1958, n. 55.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'art. 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

     La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3 della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

     La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

     Qualora, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

     Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

     Negli elenchi previsti dall'art. 2, L. 29 dicembre 1956, n. 1533 deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della presente legge.

     I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, salvo quanto previsto nella presente legge. A tale scopo i ruoli previsti dall'art. 3 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

     I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

     Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

 

          Art. 5.

     Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

     Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'art. 59, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 16, L. 4 aprile 1952, n. 218.

     Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini e del sessantesimo anno di età per le donne.

     Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'art. 9, sub. articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

 

          Art. 7.

     In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

 

ETA'

Anno

Uomini

Donne

Contributi

1960

65

65

12

1961

65

65

24

1962

65

65

36

1963

65

60

48

1964

65

60

60

1965

65

60

72

1966

65

60

84

1967

65

60

96

1968

65

60

108

1969

65

60

120

1970

65

60

132

1971

65

60

144

1972

65

60

156

1973

65

60

168 [2]

 

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facoltà di opzione contemplata dall'art. 1, ultimo comma, della legge medesima.

     Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo e secondo del presente articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959 [3] .

     Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2, L. 4 aprile 1952, n. 218 e 18 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda [4] .

     La commissione provinciale, di cui gli articoli 12 e 13, L. 25 luglio 1956, n. 860, ed all'art. 4, L. 29 dicembre 1956, n. 1533, è integrata da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa [5].

 

          Art. 8.

     Gli artigiani che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato la pensione a norma della presente legge.

     All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge, si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nell'assicurazione prevista dalla presente legge.

     A tal fine il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1959 quanti risultano dalla divisione del coacervo dei contributi rivalutati per l'importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge dal secondo e dal quinto comma del precedente art. 4.

     Agli effetti dell'anzianità di iscrizione si considera data iniziale della assicurazione quella del versamento del primo contributo nell'assicurazione facoltativa.

     I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

     Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo si applicano anche agli artigiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

     (Omissis) [6].

     Coloro che, alla data del 1° gennaio 1959, risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta, di importo non inferiore a lire 2000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1500 mensili per le pensioni indirette, nell'assicurazione facoltativa a norma della convenzione stipulata con la Federazione nazionale artigiani il 29 ottobre 1935, sono ammessi, a domanda, a partire dal 1° gennaio 1960, alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

     La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

     I ruoli dell'assicurazione facoltativa per gli artigiani contemplati dalla convenzione 29 ottobre 1935, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla gestione speciale, prevista dall'art. 3 della presente legge, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della convenzione citata.

     Le disposizioni contenute nei commi nono e decimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nell'assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte delle Camere di commercio come titolari di azienda artigiana per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1949 ed il 31 dicembre 1958.

 

          Art. 9.

     I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'art. 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

     Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto dall'art. 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge.

     Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

     Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

     I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai commi secondo, terzo e quarto danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le stesse norme dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento [7] .

     È dovuta con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria la pensione di invalidità all'iscritto alla Gestione speciale, ovvero la pensione di reversibilità ai suoi superstiti, quando l'iscritto stesso, al momento della domanda di pensione o a quello della morte, abbia già raggiunto i requisiti all'uopo occorrenti in base ai soli contributi versati nell'assicurazione medesima [8]

     Ferme le disposizioni contenute nei commi precedenti in materia di misura e decorrenza del primo supplemento di pensione per contributi versati nella Gestione speciale e di riassorbimento dell'eventuale integrazione sino a concorrenza dei minimi, al pensionato per l'invalidità nell'assicurazione generale obbligatoria può essere liquidato tale supplemento soltanto qualora ricorrano le condizioni indicate nell'una o nell'altra delle lettere seguenti:

     a) siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età, se uomo, o il 60° , se donna;

     b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno [9]

     I contributi versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto, con le stesse norme, alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati che hanno liquidato il supplemento per il verificarsi delle condizioni di cui alla lettera a) dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento, o - qualora sia intervenuta la liquidazione di un supplemento in base alle disposizioni in materia di assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento [10] .

 

          Art. 10.

     La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli artigiani scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i designati delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

 

          Art. 11.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

     b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     e) cinque rappresentanti degli artigiani nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

     Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

     I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

     Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

 

          Art. 12.

     Spetta al Comitato:

     1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

     2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

     3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

     4) esaminare i bilanci annuali della gestione;

     5) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     6) dare parere sulla misura dei contributi.

 

          Art. 13.

     Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 14.

     Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonché norme intese a:

     1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

     2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

     3) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

 

          Art. 15.

     Le norme dell'art. 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1959.


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1992, n. 485, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli e sorelle del titolare dell'impresa. Con la stessa sentenza la Corte, in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

[2]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.

[3]  Comma così modificato dall'art. 3 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.

[4]  Comma inserito dall'art. 3 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 22 luglio 1966, n. 613. La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1998, n. 417, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione della sentenza stessa.

[6]  Comma abrogato dall'art. 31 della L. 21 luglio 1965, n. 903.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.

[9]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 agosto 1962, n. 1339.