Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 28/07/1981 |
Numero: | 395 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 77.3.8a – D.L. 28 luglio 1981, n. 395. [1]
Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
(G.U. 30 luglio 1981, n. 208)
Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della
I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della
In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della
All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Decreto convertito in legge con modificazioni dalla
[2] Articolo così sostituito dalla
[3] Comma aggiunto dalla